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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Fusco Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Quarto
41, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Bossoli Fabrizio ed elettivamente domiciliato P.IVA_2
presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n. 37, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Nonché
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Pasquale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casoria (NA), via Torquato Tasso n. 16, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Oggetto: impugnazione delibera consortile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 02.03.2023, la CP_1
, in persona del socio accomandatario, , conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1 [...]
(C.O.M), al fine di veder accertata e Controparte_2
dichiarata la nullità della delibera assembleare del 28.05.2019, stante il difetto di attribuzioni di poteri e la violazione di norme imperative di legge, con conseguente condanna del alla Pt_1
ripetizione di quanto incassato a titolo di ripartizione delle spese della delibera impugnata ovvero alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € 2.431.08 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di versamento.
La società ricorrente premetteva che, con atto a rogito del Notaio di Latina, datato Persona_1
24.04.1986, rep. 2366, registrato in Latina il 7.5.1986 al n. 2764 e trascritto il 12.05.1986 al n.
5242, la Pontina Immobiliare S.r.l. stipulava con il una convenzione avente ad Parte_2
oggetto la concessione, ai sensi della L. 22 ottobre 1971 n. 865 e s.s. mod., alla medesima società, del diritto di superficie su un appezzamento di terreno (ricadente nel Piano di Zona 167- quartiere Q-3 del Comune di Latina), per la durata di anni 99 rinnovabili, nonché la disciplina della concessione stessa;
convenzione che, con atto a rogito del medesimo notaio datato
30.06.1988 al Rep. N. 14006, registrato in Latina il 07.07.1988 al n. 1855 e trascritto il
07.07.1988 al n. 8656, veniva integrata. In particolare, all'art. 3 dello schema di Convenzione si disponeva che “il centro commerciale deve essere disciplinato da un regolamento di condominio, preventivo al frazionamento al fine di mantenere l'organicità dei rapporti tra amministrazione comunale e le controparti superficiarie. I rapporti delle parti contraenti devono far capo a detto regolamento di condominio ed in particolare, per consentire l'individuazione e la precisazione dei diritti e degli obblighi facenti capo ai superficiari dovrà essere effettuata una ripartizione millesimale”; altresì, con l'art. 4 dell'integrazione della Convenzione, si prevedeva che “la società Pontina Immobiliare o i suoi aventi causa si impegna ad inserire negli atti di trasferimento della proprietà superficiaria realizzata, le clausole seguenti da riportare nella nota di trascrizione […] l'acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata dalla società Pontina Immobiliare S.r.l., accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. Si impegna pertanto ad osservare in proprio le norme della stessa convenzione;
ad inserire tale clausola nei contratti di ulteriore trasferimento della proprietà superficiaria realizzata”.
pagina 2 di 12 Con atto a rogito del Notaio di Latina del 28.09.1989 al rep. N. 32058 registrato in Persona_2
Latina il 18.10.1989 al n. 2753, i soggetti esercenti le attività commerciali del Centro Morbella, non proprietari del complesso immobiliare, costituivano il “Consorzio degli operatori del Centro
Commerciale Morbella” con sede in Latina e iscritto al n. 15492 del registro delle società presso il Tribunale di Latina;
in particolare, l'originario statuto dello stesso prevedeva all'art. 1 che “il
è costituito ai sensi e per gli effetti dagli artt. 2602 al 2615 Bis c.c. e sarà disciplinato CP_2
dalle norme e disposizioni di legge e del presente Statuto dalle quali deriveranno diritti ed obblighi dei Consorziati”, e all'art. 2 dello stesso statuto si individuava l'oggetto sociale del il quale conteneva disposizioni di natura commerciale volte a tutelare gli interessi degli Pt_1
operatori dello stesso, e non riguardo la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare.
In data 12.06.1990, innanzi al Notaio Dott. con studio in Latina in Via Saffi n. Persona_3
16, veniva costituito il condominio del complesso immobiliare composto da cinque fabbricati denominati N1 – N2 – N3 – N4 – N5, mentre all'interno del regolamento dello stesso, veniva deliberata l'approvazione ed il deposito del regolamento condominiale (integrato in data 9.7.1990 innanzi al Notaio con studio in Latina in Via Saffi n. 16) e delle relative tabelle Persona_3
millesimali, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui allo schema di convenzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Latina del 5 dicembre 1986 n. 199.
Parte ricorrente, quindi, rappresentava che la prova certa dell'esistenza del condominio e della qualifica di regolamenti condominiali emergeva non solo dal tenore letterale degli stessi, bensì anche dalle trascrizioni degli atti nei registri immobiliari, e dal richiamo operato nei singoli atti di trasferimento della proprietà superficiaria delle singole unità. Inoltre, specificava che nonostante le molteplici modifiche del contratto di del , le stesse non intaccavano l'oggetto CP_2 Pt_1
sociale, il quale risultava ancora esente da qualsivoglia riferimento ad azioni di manutenzione delle parti comuni del complesso immobiliare.
Solo nel 2018 il C.O.M. approvava il vigente Statuto con il quale modificava l'oggetto sociale, inserendo all'art. 5 lett. g) e i) le seguenti attività: “conservare e mantenere in buono stato manutentivo le parti comuni del Centro Commerciale e ottemperare a quanto previsto dal regolamento immobiliare del Centro Commerciale Morbella”; dunque, di fatto, tentando di appropriarsi, senza alcuna legittimazione, delle funzioni dell'istituto condominiale,
pagina 3 di 12 sovrapponendosi così ai regolamenti di condominio, i quali al loro interno non disponevano alcuna delega al C.O.M. per le deliberazioni di conservazione e manutenzione della res.
In seguito a tale modifica, con l'assemblea consortile del 28.05.2019, presieduta da Per_4
il C.O.M. approvava lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare (nello
[...] specifico le facciate del centro commerciale) per un importo totale di € 102.900,00 (comprensivo di una incomprensibile maggiorazione del 47% per eventuali morosi), esautorando dal voto diversi proprietari in quanto ritenuti illegittimamente morosi.
In diritto, parte ricorrente, rappresentava che tale deliberazione risultava indissolubilmente viziata da un duplice vizio nullità: 1) l'illegittima attribuzione del potere deliberativo su materie che spettano di diritto al Condominio;
2) la violazione di norme imperative di legge, nella parte in cui il Presidente estrometteva dal voto diversi consorziati presenti. In particolare, Persona_4
circa la nullità dell'assemblea del 28.05.2019 per difetto di attribuzioni di poteri in capo all'assemblea consortile, parte ricorrente specificava come dal 2021 si susseguivano pronunce che accertavano (anche in via definitiva) non solo l'esistenza del , ma anche la sua Parte_3
autonomia rispetto al . Pertanto, parte ricorrente evidenziava come, già dall'analisi dei CP_2
punti dell'ordine del giorno, si evinceva chiaramente la relativa ripartizione, evidente anche alla luce delle delimitazioni delle competenze cui il Tribunale di Latina dal 2021 perveniva, relegando il C.O.M. a mero con attività esterna, abilitato a deliberare Controparte_2
esclusivamente quelle spese aventi carattere commerciale (pubblicità, merchandising ecc.) e restituendo, giusta nomina dell'amministratore di condominio giudiziale (decreto R.g.n.
967/2022), la legale legittimazione all'istituto condominiale.
Circa la nullità della stessa delibera per violazione di norme imperative di legge artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c., parte ricorrente rappresentava come la stessa emergeva direttamente dal verbale ove il rappresentava che 174.50 mq Per_4
reali non erano ammessi al voto in quanto morosi (inoltre la votazione era espressa in mq reali e non in millesimi, conseguendone un ulteriore vizio del deliberato).
Infine, la società ricorrente deduceva la necessaria ripetizione delle somme versate in seguito alla delibera del 28.05.2019, pari ad € 1.953.99 a titolo di ripartizione della delibera impugnata ed €
477.09 a titolo di interessi calcolati sulla stessa delibera, come da atto di precetto notificato su sentenza n. 1166/2022 del GDP di Latina.
pagina 4 di 12 Pertanto, la società rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice CP_1
del Tribunale di Latina adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione in via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità della delibera del 28 maggio 2019 stante il difetto di attribuzioni di poteri nonché la violazione di norme imperative di legge. In via accessoria e nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale, condannare il C.O.M. alla ripetizione di quanto incassato a titolo di ripartizione delle spese della delibera impugnata ovvero condannare il C.O.M. ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla ripetizione della somma di € 2.431.08 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di versamento. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite e compensi professionali da devolversi al sottoscritto avvocato il quale si dichiara antistatario”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il C.O.M. contestando ed impugnando le domande di parte ricorrente.
In particolare, il convenuto deduceva l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa azione, sussistendo un giudicato inter partes intervenuto su tale specifico aspetto tra le parti, in un precedente giudizio. Infatti, parte ricorrente aveva già instaurato un giudizio presso codesto
Tribunale, rubricato al R.G. n. 3776/2019, nei confronti del C.O.M. domandando una pronuncia di nullità e/o annullabilità dell'assemblea del 28/5/2019, procedimento poi conclusosi con rigetto della suddetta azione non seguito da impugnazione nei termini di legge. Pertanto, doveva ritenersi oggetto di giudicato, e dunque non più discutibile nel presente giudizio, la valutazione circa l'insussistenza di cause di nullità della delibera impugnata, avendo il Giudice il potere-dovere di rilevare anche d'ufficio la nullità della delibera gravata.
Nell'ipotesi in cui non si fosse accertata l'inammissibilità della doglianza per i motivi sopra indicati, parte convenuta eccepiva l'infondatezza nel merito delle pretese della ricorrente, atteso che non sussisteva alcun Condominio e la competenza per tutte le spese del C.O.M., sia per la gestione commerciale che per la gestione delle parti e dei servizi comuni, era dell'Assemblea consortile. Pertanto, contestava anche ogni censura attinente all'esclusione dal diritto di voto dei consorziati morosi.
Infine, specificava che la decisione invocata da parte attrice, poiché diretta a determinare la nullità della delibera del C.O.M. del 28.05.2019, era una pronuncia dichiarativa e, dunque, priva di esecutività ex art. 282 c.p.c. (se non nella parte in cui conteneva le statuizioni condannatorie afferenti le spese legali), sicché, fino al suo passaggio in giudicato, non era configurabile alcun pagina 5 di 12 pagamento di indebito idoneo a giustificare l'avvera pretesa azionata in via monitoria. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell' avversa azione diretta a conseguire la declaratoria della nullità della delibera del C.O.M. del 28.05.2019, stante la sussistenza di giudicato inter partes scaturente dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1798/2022; 2) ferme ed impregiudicate le conclusioni di cui innanzi sub 1) nel merito, rigettare, sempre e comunque, ogni domanda formulata da parte attrice, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
3) condannare, sempre, comunque ed in ogni caso, la parte attrice al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio, con contributo spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, dopodiché veniva rinviata per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.3.2025, sostituita, con il decreto del 24.02.2025, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Con comparsa depositata in data 7.2.2025, interveniva in giudizio, ex art. 105, comma 2, c.p.c., la deducendo di essere titolare del diritto di proprietà delle seguenti Controparte_3
unità immobiliari site nel Comune di Latina (LT), viale Picasso, s.n.c., presso il Centro
Commerciale Morbella: sub. 91, 92,101,127, 154, 158, 163, 174, 177, 179, 182, 183, 184, 187,
199, 200, 204, 206, 231, 237, 244, 245, 246, 247, 353 e 361 (doc. 1 e 1bis) e, in quanto tale, di essere consorziata del “C.O.M. – Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella”.
Concludeva aderendo alle domande svolte dal C.O.M. ed insistendo per il rigetto delle pretese di parte ricorrente.
Infine, in esito all'udienza del 13.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 165/2024
(c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti.
Ciò posto, deve in via preliminare rilevarsi l'ammissibilità dell'intervento della Società
effettuato con comparsa di costituzione depositata in data 7.2.2025, Controparte_3
ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., poiché configurato quale meramente adesivo rispetto alle ragioni e alle istanze del convenuto. Sul punto, infatti, va rammentato che, secondo CP_2
pagina 6 di 12 quanto chiarito dalla Suprema Corte, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale – principio reputato estensibile anche al caso di specie – intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità di gestione, l'unico legittimato passivo è l'amministratore, non sussistendo, quindi, un autonomo interesse del singolo condomino a resistere all'impugnazione (per tutte Cass. Civ. Sez., II, n.
29748/17, in senso conforme Cass. Civ., Sez. II, n. 19223/11), con la conseguenza dell'ammissibilità del solo eventuale intervento ad adiuvandum nella ipotesi, ricorrente nella fattispecie concreta, di costituzione del singolo partecipante a sostegno delle ragioni del
(nel caso di specie, del ). Parte_3 CP_2
Tanto chiarito, nel merito la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Coglie nel segno, in particolare, il motivo di impugnazione della delibera oggetto di causa, datata
28.5.2019, per violazione del procedimento deliberativo nella parte in cui sono stati esclusi dalla votazione i consorziati ritenuti morosi.
In particolare, l'assemblea del 28.5.2019 era stata chiamata ad approvare il preventivo per lavori di ristrutturazione del centro commerciale per un valore di € 70.000.00 - oltre ad una maggiorazione del 47% - per un totale di € 102.900.00 e sua relativa ripartizione. Ebbene, dal relativo verbale emerge con evidenza che, in occasione della predetta assemblea, è stato precluso l'esercizio del diritto di voto ai consorziati ritenuti morosi, tanto che il Presidente, sig.
[...]
, rappresentava che “i restanti 174.50 mq reali risultano essere morosi e quindi non Per_4 aventi diritto al voto”.
Sul punto, il si è difeso sostenendo che nel caso di specie si versa in ipotesi di CP_2
“assemblea consortile” (e non condominiale) disciplinata, interamente - per lo specifico profilo dell'esclusione dal diritto di voto del consorziato moroso - dallo Statuto consortile, e che, pertanto, l'esclusione dal diritto di voto costituisce in sé una previsione legittima, essendo fonte primaria della disciplina del . CP_2
Ebbene, ritiene il Giudicante che tale assunto non sia meritevole di condivisione.
Procedendo con ordine, va premesso che la delibera del 28.5.2019, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, aveva ad oggetto l'approvazione di preventivi di spesa e di fondo spese per lavori di ristrutturazione del Centro Commerciale Morbella.
pagina 7 di 12 Secondo quanto ripetutamente affermato dall'intestato Tribunale, la realtà del
[...]
è strutturata sia come , competente in merito alle spese di Controparte_2 Parte_3
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni (qual è oggetto della delibera impugnata), di conservazione ed utilizzo dei beni comuni, sia come consorzio, con la diversa finalità di gestire, coordinare e promuovere le attività imprenditoriali del centro svolte dai consorziati. Parte È infatti pacifico che gli imprenditori commerciali che costituiscono il , in quanto anche proprietari esclusivi di unità immobiliari poste all'interno di edifici a più piani da terra a cielo, non possano non definirsi condomini (in quanto membri del condominio composto dai singoli edifici, dalle proprietà comuni agli edifici, dagli impianti tecnici e dai servizi comuni).
Deve quindi ritenersi, in conformità al consolidato orientamento del Tribunale di Latina, che il
Consorzio del COM non possa, con il proprio statuto, derogare alle norme sul condominio di edifici statuite come inderogabili dall'art. 1138 ultima comma-ultima parte del codice civile.
Pertanto, una volta ritenuta sussistente in fatto l'ipotesi tipica di condominio negli edifici, nessuna norma regolamentare potrà derogare alle disposizioni - inderogabili per l'appunto - di cui all'art. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c.
Ne deriva che in ambito condominiale non appare in alcun modo possibile escludere dal diritto di voto in assemblea i condomini morosi.
In tali premesse, il Tribunale di Latina ha ripetutamente affermato la nullità delle norme dello Parte statuto consortile ove estese alla regolazione di aspetti prettamente condominiali disciplinati da norme inderogabili: “Così, ad esempio, mentre appare pienamente valida la previsione statutaria che nega il diritto di voto ai consorziati morosi -sia per oneri che per sanzioni- in ordine alle questioni attinenti ad aspetti prettamente commerciali (pubblicità, promozione, sanzioni per omesso rispetto orari apertura, regolazione orari, costi di personale variamente addetto al funzionamento del centro commerciale, etc), tale disposizione del contratto consortile deve ritenersi invece nulla e inidonea quindi a regolare il diritto di voto dei consorziati/condomini per le deliberazioni attinenti a vicende strettamente condominiali (quali conservazione, manutenzione ed innovazioni delle parti comuni, impianti, servizi etc)” (cfr., ex multis, ordinanza del 6.2.2023, R.G. n. 5997/2022).
In materia condominiale, quindi – quale quella attinta dalla delibera in contestazione, avente ad oggetto la ristrutturazione del Centro – non sono applicabili le disposizioni dello statuto che pagina 8 di 12 privano del diritto di voto il consorziato moroso, laddove nessuna analoga limitazione può essere legittimamente prevista o ritenuta applicabile nei confronti del condomino moroso in assenza di una specifica previsione normativa che lo consenta.
Ed allora, nel caso di specie, l'esclusione dal voto dei soggetti morosi nel pagamento degli oneri consortili comporta un radicale e genetico vizio della volontà assembleare, sotto il profilo della nullità, in quanto l'esclusione di soggetti legittimati a partecipare (morosi), travalica i confini di un vizio di legittimità per difetto di calcolo del quorum strutturale della delibera (vizio di annullabilità), ma pone la stessa in diretto contrasto con norme imperative ( Cfr. Tribunale di
Latina sent. n. 1835/2023).
La delibera assembleare oggetto del presente giudizio deve pertanto essere dichiarata nulla, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, in omaggio al principio della c.d. ragione più liquida, così come desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 24 e 111
Cost. e per effetto del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (v. per tutte Cass. 20 maggio 2020, n. 9309).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, nonostante sussista un giudicato inter partes, rappresentato dalla sentenza di rigetto n.1789/2022 relativa alla causa di cui al n. r.g.
3776/2019, deve escludersi che tale sentenza produca effetti preclusivi rispetto alla proposizione della domanda oggetto del presente giudizio. Infatti, nella causa n. r.g. 3775/2019, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 28.05.2019, erano stati fatti valere motivi di invalidità del deliberato del tutto estranei rispetto a quelli avanzati in questa sede, mentre nulla era stato dedotto dalle parti in merito alla questione oggetto del presente giudizio.
Giova quindi rammentare i principi recentemente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in merito ai limiti oggettivi del giudicato e all'operatività della regula iuris secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e
pagina 9 di 12 riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi , rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”
(Cass. Civ., sez. III, 11.1.2024, n. 1259); nonché che “la autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo” (Cass. Civ., sez. III, 26.5.2020, n. 9712).
Nel caso di specie, dunque, l'oggetto del contendere non risulta coperto dagli effetti del giudicato della pronuncia pregressa, essendo fatte valere in questa sede ragioni giuridiche che non ne costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, non risolte neanche implicitamente, né implicanti la risoluzione di questioni di fatto o di diritto comuni.
La sentenza de quo, infatti, si è limitata a rigettare la domanda in relazione allo specifico profilo oggetto di contestazione (“Alcun'altra doglianza è stata sollevata in ordine alla legittimità della impugnata delibera, che sotto il profilo contestato deve, quindi, ritenersi legittima”).
Né a diverse conclusioni può giungersi in ragione della circostanza, dedotta dal C.O.M., secondo cui la presenza di ulteriori cause di nullità della delibera, diverse da quelle specificamente addotte pagina 10 di 12 dalle parti, avrebbe potuto essere rilevata dal Giudice nell'ambito del giudizio r.g. n. 3776/2019.
Ed invero, pur ammettendosi la rilevabilità d'ufficio di motivi di nullità della delibera impugnata diversi da quelli oggetto delle doglianze di parte, è pacifico che, nel caso di specie, tale potere- dovere non è stato esercitato dal Giudice nel procedimento de quo, di guisa che non può certamente configurarsi la formazione del giudicato su una questione che non è mai stata rilevata, non ha mai costituito oggetto di discussione tra le parti, né risulta implicitamente risolta o inscindibilmente connessa a quelle affrontate nel pregresso giudizio.
Per le ragioni esposte, disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto, deve CP_2
essere dichiarata la nullità della delibera impugnata.
Infine, merita di trovare accoglimento anche la domanda avente ad oggetto la condanna del
C.O.M. alla restituzione delle somme versate dalla in forza della delibera oggetto di CP_1
causa, pari a complessivi € 2.431,08, di cui € 1.953,99 a titolo di ripartizione della delibera del
28.05.2019, ed € 477,09 a titolo di interessi calcolati sulla stessa delibera (cfr. doc. 19 del fascicolo di parte ricorrente). Difatti, in conseguenza della invalidità della delibera impugnata e della sua caducazione, il pagamento effettuato dall'odierna ricorrente si appalesa indebito e privo di una causa giustificatrice, con conseguente insorgenza del diritto alla ripetizione ex art. 2033
c.c. (cfr. in tal senso Tribunale di Roma, sent. n. 6674/2020).
Su detta somma spettano, poi, gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. In particolare, in merito alla decorrenza degli interessi, occorre riferirsi al principio generale dettato dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, per cui essi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Sul punto, preme evidenziare che la buona fede dell' “accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul
“solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede della controparte all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.10.2020, n. 23448).
Ebbene, nel caso di specie, non è emerso uno stato soggettivo di mala fede, nel senso sopra precisato, tale da giustificare la decorrenza degli interessi a far data dal momento del pagamento.
pagina 11 di 12 Inoltre, trattandosi di debito di valuta, deve essere disattesa la domanda volta ad ottenere anche la rivalutazione monetaria, in mancanza di qualsivoglia allegazione prima ancora che di prova in ordine alla sussistenza di un maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo CP_2
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri minimi.
Inoltre, va condannata al pagamento delle spese legali anche l'interveniente Controparte_3
, considerato che, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in
[...]
ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata (Cass. Civ., sez. un.,
30.10.2019, n. 27846).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, dichiara la nullità della delibera adottata dal
[...]
in data 28.05.2019; Controparte_2
- condanna il Consorzio degli Operatori del Centro alla restituzione Controparte_2 della somma di € 2.431,08 in favore della , oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo;
- condanna il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale e la CP_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società Controparte_3
ricorrente, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Lorenzo Fusco, dichiaratosi antistatario.
Latina, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Fusco Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Quarto
41, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Bossoli Fabrizio ed elettivamente domiciliato P.IVA_2
presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n. 37, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Nonché
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Pasquale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casoria (NA), via Torquato Tasso n. 16, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Oggetto: impugnazione delibera consortile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 02.03.2023, la CP_1
, in persona del socio accomandatario, , conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1 [...]
(C.O.M), al fine di veder accertata e Controparte_2
dichiarata la nullità della delibera assembleare del 28.05.2019, stante il difetto di attribuzioni di poteri e la violazione di norme imperative di legge, con conseguente condanna del alla Pt_1
ripetizione di quanto incassato a titolo di ripartizione delle spese della delibera impugnata ovvero alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € 2.431.08 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di versamento.
La società ricorrente premetteva che, con atto a rogito del Notaio di Latina, datato Persona_1
24.04.1986, rep. 2366, registrato in Latina il 7.5.1986 al n. 2764 e trascritto il 12.05.1986 al n.
5242, la Pontina Immobiliare S.r.l. stipulava con il una convenzione avente ad Parte_2
oggetto la concessione, ai sensi della L. 22 ottobre 1971 n. 865 e s.s. mod., alla medesima società, del diritto di superficie su un appezzamento di terreno (ricadente nel Piano di Zona 167- quartiere Q-3 del Comune di Latina), per la durata di anni 99 rinnovabili, nonché la disciplina della concessione stessa;
convenzione che, con atto a rogito del medesimo notaio datato
30.06.1988 al Rep. N. 14006, registrato in Latina il 07.07.1988 al n. 1855 e trascritto il
07.07.1988 al n. 8656, veniva integrata. In particolare, all'art. 3 dello schema di Convenzione si disponeva che “il centro commerciale deve essere disciplinato da un regolamento di condominio, preventivo al frazionamento al fine di mantenere l'organicità dei rapporti tra amministrazione comunale e le controparti superficiarie. I rapporti delle parti contraenti devono far capo a detto regolamento di condominio ed in particolare, per consentire l'individuazione e la precisazione dei diritti e degli obblighi facenti capo ai superficiari dovrà essere effettuata una ripartizione millesimale”; altresì, con l'art. 4 dell'integrazione della Convenzione, si prevedeva che “la società Pontina Immobiliare o i suoi aventi causa si impegna ad inserire negli atti di trasferimento della proprietà superficiaria realizzata, le clausole seguenti da riportare nella nota di trascrizione […] l'acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata dalla società Pontina Immobiliare S.r.l., accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. Si impegna pertanto ad osservare in proprio le norme della stessa convenzione;
ad inserire tale clausola nei contratti di ulteriore trasferimento della proprietà superficiaria realizzata”.
pagina 2 di 12 Con atto a rogito del Notaio di Latina del 28.09.1989 al rep. N. 32058 registrato in Persona_2
Latina il 18.10.1989 al n. 2753, i soggetti esercenti le attività commerciali del Centro Morbella, non proprietari del complesso immobiliare, costituivano il “Consorzio degli operatori del Centro
Commerciale Morbella” con sede in Latina e iscritto al n. 15492 del registro delle società presso il Tribunale di Latina;
in particolare, l'originario statuto dello stesso prevedeva all'art. 1 che “il
è costituito ai sensi e per gli effetti dagli artt. 2602 al 2615 Bis c.c. e sarà disciplinato CP_2
dalle norme e disposizioni di legge e del presente Statuto dalle quali deriveranno diritti ed obblighi dei Consorziati”, e all'art. 2 dello stesso statuto si individuava l'oggetto sociale del il quale conteneva disposizioni di natura commerciale volte a tutelare gli interessi degli Pt_1
operatori dello stesso, e non riguardo la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare.
In data 12.06.1990, innanzi al Notaio Dott. con studio in Latina in Via Saffi n. Persona_3
16, veniva costituito il condominio del complesso immobiliare composto da cinque fabbricati denominati N1 – N2 – N3 – N4 – N5, mentre all'interno del regolamento dello stesso, veniva deliberata l'approvazione ed il deposito del regolamento condominiale (integrato in data 9.7.1990 innanzi al Notaio con studio in Latina in Via Saffi n. 16) e delle relative tabelle Persona_3
millesimali, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui allo schema di convenzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Latina del 5 dicembre 1986 n. 199.
Parte ricorrente, quindi, rappresentava che la prova certa dell'esistenza del condominio e della qualifica di regolamenti condominiali emergeva non solo dal tenore letterale degli stessi, bensì anche dalle trascrizioni degli atti nei registri immobiliari, e dal richiamo operato nei singoli atti di trasferimento della proprietà superficiaria delle singole unità. Inoltre, specificava che nonostante le molteplici modifiche del contratto di del , le stesse non intaccavano l'oggetto CP_2 Pt_1
sociale, il quale risultava ancora esente da qualsivoglia riferimento ad azioni di manutenzione delle parti comuni del complesso immobiliare.
Solo nel 2018 il C.O.M. approvava il vigente Statuto con il quale modificava l'oggetto sociale, inserendo all'art. 5 lett. g) e i) le seguenti attività: “conservare e mantenere in buono stato manutentivo le parti comuni del Centro Commerciale e ottemperare a quanto previsto dal regolamento immobiliare del Centro Commerciale Morbella”; dunque, di fatto, tentando di appropriarsi, senza alcuna legittimazione, delle funzioni dell'istituto condominiale,
pagina 3 di 12 sovrapponendosi così ai regolamenti di condominio, i quali al loro interno non disponevano alcuna delega al C.O.M. per le deliberazioni di conservazione e manutenzione della res.
In seguito a tale modifica, con l'assemblea consortile del 28.05.2019, presieduta da Per_4
il C.O.M. approvava lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare (nello
[...] specifico le facciate del centro commerciale) per un importo totale di € 102.900,00 (comprensivo di una incomprensibile maggiorazione del 47% per eventuali morosi), esautorando dal voto diversi proprietari in quanto ritenuti illegittimamente morosi.
In diritto, parte ricorrente, rappresentava che tale deliberazione risultava indissolubilmente viziata da un duplice vizio nullità: 1) l'illegittima attribuzione del potere deliberativo su materie che spettano di diritto al Condominio;
2) la violazione di norme imperative di legge, nella parte in cui il Presidente estrometteva dal voto diversi consorziati presenti. In particolare, Persona_4
circa la nullità dell'assemblea del 28.05.2019 per difetto di attribuzioni di poteri in capo all'assemblea consortile, parte ricorrente specificava come dal 2021 si susseguivano pronunce che accertavano (anche in via definitiva) non solo l'esistenza del , ma anche la sua Parte_3
autonomia rispetto al . Pertanto, parte ricorrente evidenziava come, già dall'analisi dei CP_2
punti dell'ordine del giorno, si evinceva chiaramente la relativa ripartizione, evidente anche alla luce delle delimitazioni delle competenze cui il Tribunale di Latina dal 2021 perveniva, relegando il C.O.M. a mero con attività esterna, abilitato a deliberare Controparte_2
esclusivamente quelle spese aventi carattere commerciale (pubblicità, merchandising ecc.) e restituendo, giusta nomina dell'amministratore di condominio giudiziale (decreto R.g.n.
967/2022), la legale legittimazione all'istituto condominiale.
Circa la nullità della stessa delibera per violazione di norme imperative di legge artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c., parte ricorrente rappresentava come la stessa emergeva direttamente dal verbale ove il rappresentava che 174.50 mq Per_4
reali non erano ammessi al voto in quanto morosi (inoltre la votazione era espressa in mq reali e non in millesimi, conseguendone un ulteriore vizio del deliberato).
Infine, la società ricorrente deduceva la necessaria ripetizione delle somme versate in seguito alla delibera del 28.05.2019, pari ad € 1.953.99 a titolo di ripartizione della delibera impugnata ed €
477.09 a titolo di interessi calcolati sulla stessa delibera, come da atto di precetto notificato su sentenza n. 1166/2022 del GDP di Latina.
pagina 4 di 12 Pertanto, la società rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice CP_1
del Tribunale di Latina adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione in via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità della delibera del 28 maggio 2019 stante il difetto di attribuzioni di poteri nonché la violazione di norme imperative di legge. In via accessoria e nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale, condannare il C.O.M. alla ripetizione di quanto incassato a titolo di ripartizione delle spese della delibera impugnata ovvero condannare il C.O.M. ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla ripetizione della somma di € 2.431.08 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di versamento. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite e compensi professionali da devolversi al sottoscritto avvocato il quale si dichiara antistatario”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il C.O.M. contestando ed impugnando le domande di parte ricorrente.
In particolare, il convenuto deduceva l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa azione, sussistendo un giudicato inter partes intervenuto su tale specifico aspetto tra le parti, in un precedente giudizio. Infatti, parte ricorrente aveva già instaurato un giudizio presso codesto
Tribunale, rubricato al R.G. n. 3776/2019, nei confronti del C.O.M. domandando una pronuncia di nullità e/o annullabilità dell'assemblea del 28/5/2019, procedimento poi conclusosi con rigetto della suddetta azione non seguito da impugnazione nei termini di legge. Pertanto, doveva ritenersi oggetto di giudicato, e dunque non più discutibile nel presente giudizio, la valutazione circa l'insussistenza di cause di nullità della delibera impugnata, avendo il Giudice il potere-dovere di rilevare anche d'ufficio la nullità della delibera gravata.
Nell'ipotesi in cui non si fosse accertata l'inammissibilità della doglianza per i motivi sopra indicati, parte convenuta eccepiva l'infondatezza nel merito delle pretese della ricorrente, atteso che non sussisteva alcun Condominio e la competenza per tutte le spese del C.O.M., sia per la gestione commerciale che per la gestione delle parti e dei servizi comuni, era dell'Assemblea consortile. Pertanto, contestava anche ogni censura attinente all'esclusione dal diritto di voto dei consorziati morosi.
Infine, specificava che la decisione invocata da parte attrice, poiché diretta a determinare la nullità della delibera del C.O.M. del 28.05.2019, era una pronuncia dichiarativa e, dunque, priva di esecutività ex art. 282 c.p.c. (se non nella parte in cui conteneva le statuizioni condannatorie afferenti le spese legali), sicché, fino al suo passaggio in giudicato, non era configurabile alcun pagina 5 di 12 pagamento di indebito idoneo a giustificare l'avvera pretesa azionata in via monitoria. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell' avversa azione diretta a conseguire la declaratoria della nullità della delibera del C.O.M. del 28.05.2019, stante la sussistenza di giudicato inter partes scaturente dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1798/2022; 2) ferme ed impregiudicate le conclusioni di cui innanzi sub 1) nel merito, rigettare, sempre e comunque, ogni domanda formulata da parte attrice, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
3) condannare, sempre, comunque ed in ogni caso, la parte attrice al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio, con contributo spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, dopodiché veniva rinviata per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.3.2025, sostituita, con il decreto del 24.02.2025, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Con comparsa depositata in data 7.2.2025, interveniva in giudizio, ex art. 105, comma 2, c.p.c., la deducendo di essere titolare del diritto di proprietà delle seguenti Controparte_3
unità immobiliari site nel Comune di Latina (LT), viale Picasso, s.n.c., presso il Centro
Commerciale Morbella: sub. 91, 92,101,127, 154, 158, 163, 174, 177, 179, 182, 183, 184, 187,
199, 200, 204, 206, 231, 237, 244, 245, 246, 247, 353 e 361 (doc. 1 e 1bis) e, in quanto tale, di essere consorziata del “C.O.M. – Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella”.
Concludeva aderendo alle domande svolte dal C.O.M. ed insistendo per il rigetto delle pretese di parte ricorrente.
Infine, in esito all'udienza del 13.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 165/2024
(c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti.
Ciò posto, deve in via preliminare rilevarsi l'ammissibilità dell'intervento della Società
effettuato con comparsa di costituzione depositata in data 7.2.2025, Controparte_3
ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., poiché configurato quale meramente adesivo rispetto alle ragioni e alle istanze del convenuto. Sul punto, infatti, va rammentato che, secondo CP_2
pagina 6 di 12 quanto chiarito dalla Suprema Corte, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale – principio reputato estensibile anche al caso di specie – intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità di gestione, l'unico legittimato passivo è l'amministratore, non sussistendo, quindi, un autonomo interesse del singolo condomino a resistere all'impugnazione (per tutte Cass. Civ. Sez., II, n.
29748/17, in senso conforme Cass. Civ., Sez. II, n. 19223/11), con la conseguenza dell'ammissibilità del solo eventuale intervento ad adiuvandum nella ipotesi, ricorrente nella fattispecie concreta, di costituzione del singolo partecipante a sostegno delle ragioni del
(nel caso di specie, del ). Parte_3 CP_2
Tanto chiarito, nel merito la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Coglie nel segno, in particolare, il motivo di impugnazione della delibera oggetto di causa, datata
28.5.2019, per violazione del procedimento deliberativo nella parte in cui sono stati esclusi dalla votazione i consorziati ritenuti morosi.
In particolare, l'assemblea del 28.5.2019 era stata chiamata ad approvare il preventivo per lavori di ristrutturazione del centro commerciale per un valore di € 70.000.00 - oltre ad una maggiorazione del 47% - per un totale di € 102.900.00 e sua relativa ripartizione. Ebbene, dal relativo verbale emerge con evidenza che, in occasione della predetta assemblea, è stato precluso l'esercizio del diritto di voto ai consorziati ritenuti morosi, tanto che il Presidente, sig.
[...]
, rappresentava che “i restanti 174.50 mq reali risultano essere morosi e quindi non Per_4 aventi diritto al voto”.
Sul punto, il si è difeso sostenendo che nel caso di specie si versa in ipotesi di CP_2
“assemblea consortile” (e non condominiale) disciplinata, interamente - per lo specifico profilo dell'esclusione dal diritto di voto del consorziato moroso - dallo Statuto consortile, e che, pertanto, l'esclusione dal diritto di voto costituisce in sé una previsione legittima, essendo fonte primaria della disciplina del . CP_2
Ebbene, ritiene il Giudicante che tale assunto non sia meritevole di condivisione.
Procedendo con ordine, va premesso che la delibera del 28.5.2019, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, aveva ad oggetto l'approvazione di preventivi di spesa e di fondo spese per lavori di ristrutturazione del Centro Commerciale Morbella.
pagina 7 di 12 Secondo quanto ripetutamente affermato dall'intestato Tribunale, la realtà del
[...]
è strutturata sia come , competente in merito alle spese di Controparte_2 Parte_3
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni (qual è oggetto della delibera impugnata), di conservazione ed utilizzo dei beni comuni, sia come consorzio, con la diversa finalità di gestire, coordinare e promuovere le attività imprenditoriali del centro svolte dai consorziati. Parte È infatti pacifico che gli imprenditori commerciali che costituiscono il , in quanto anche proprietari esclusivi di unità immobiliari poste all'interno di edifici a più piani da terra a cielo, non possano non definirsi condomini (in quanto membri del condominio composto dai singoli edifici, dalle proprietà comuni agli edifici, dagli impianti tecnici e dai servizi comuni).
Deve quindi ritenersi, in conformità al consolidato orientamento del Tribunale di Latina, che il
Consorzio del COM non possa, con il proprio statuto, derogare alle norme sul condominio di edifici statuite come inderogabili dall'art. 1138 ultima comma-ultima parte del codice civile.
Pertanto, una volta ritenuta sussistente in fatto l'ipotesi tipica di condominio negli edifici, nessuna norma regolamentare potrà derogare alle disposizioni - inderogabili per l'appunto - di cui all'art. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c.
Ne deriva che in ambito condominiale non appare in alcun modo possibile escludere dal diritto di voto in assemblea i condomini morosi.
In tali premesse, il Tribunale di Latina ha ripetutamente affermato la nullità delle norme dello Parte statuto consortile ove estese alla regolazione di aspetti prettamente condominiali disciplinati da norme inderogabili: “Così, ad esempio, mentre appare pienamente valida la previsione statutaria che nega il diritto di voto ai consorziati morosi -sia per oneri che per sanzioni- in ordine alle questioni attinenti ad aspetti prettamente commerciali (pubblicità, promozione, sanzioni per omesso rispetto orari apertura, regolazione orari, costi di personale variamente addetto al funzionamento del centro commerciale, etc), tale disposizione del contratto consortile deve ritenersi invece nulla e inidonea quindi a regolare il diritto di voto dei consorziati/condomini per le deliberazioni attinenti a vicende strettamente condominiali (quali conservazione, manutenzione ed innovazioni delle parti comuni, impianti, servizi etc)” (cfr., ex multis, ordinanza del 6.2.2023, R.G. n. 5997/2022).
In materia condominiale, quindi – quale quella attinta dalla delibera in contestazione, avente ad oggetto la ristrutturazione del Centro – non sono applicabili le disposizioni dello statuto che pagina 8 di 12 privano del diritto di voto il consorziato moroso, laddove nessuna analoga limitazione può essere legittimamente prevista o ritenuta applicabile nei confronti del condomino moroso in assenza di una specifica previsione normativa che lo consenta.
Ed allora, nel caso di specie, l'esclusione dal voto dei soggetti morosi nel pagamento degli oneri consortili comporta un radicale e genetico vizio della volontà assembleare, sotto il profilo della nullità, in quanto l'esclusione di soggetti legittimati a partecipare (morosi), travalica i confini di un vizio di legittimità per difetto di calcolo del quorum strutturale della delibera (vizio di annullabilità), ma pone la stessa in diretto contrasto con norme imperative ( Cfr. Tribunale di
Latina sent. n. 1835/2023).
La delibera assembleare oggetto del presente giudizio deve pertanto essere dichiarata nulla, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, in omaggio al principio della c.d. ragione più liquida, così come desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 24 e 111
Cost. e per effetto del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (v. per tutte Cass. 20 maggio 2020, n. 9309).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, nonostante sussista un giudicato inter partes, rappresentato dalla sentenza di rigetto n.1789/2022 relativa alla causa di cui al n. r.g.
3776/2019, deve escludersi che tale sentenza produca effetti preclusivi rispetto alla proposizione della domanda oggetto del presente giudizio. Infatti, nella causa n. r.g. 3775/2019, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 28.05.2019, erano stati fatti valere motivi di invalidità del deliberato del tutto estranei rispetto a quelli avanzati in questa sede, mentre nulla era stato dedotto dalle parti in merito alla questione oggetto del presente giudizio.
Giova quindi rammentare i principi recentemente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in merito ai limiti oggettivi del giudicato e all'operatività della regula iuris secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e
pagina 9 di 12 riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi , rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”
(Cass. Civ., sez. III, 11.1.2024, n. 1259); nonché che “la autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo” (Cass. Civ., sez. III, 26.5.2020, n. 9712).
Nel caso di specie, dunque, l'oggetto del contendere non risulta coperto dagli effetti del giudicato della pronuncia pregressa, essendo fatte valere in questa sede ragioni giuridiche che non ne costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, non risolte neanche implicitamente, né implicanti la risoluzione di questioni di fatto o di diritto comuni.
La sentenza de quo, infatti, si è limitata a rigettare la domanda in relazione allo specifico profilo oggetto di contestazione (“Alcun'altra doglianza è stata sollevata in ordine alla legittimità della impugnata delibera, che sotto il profilo contestato deve, quindi, ritenersi legittima”).
Né a diverse conclusioni può giungersi in ragione della circostanza, dedotta dal C.O.M., secondo cui la presenza di ulteriori cause di nullità della delibera, diverse da quelle specificamente addotte pagina 10 di 12 dalle parti, avrebbe potuto essere rilevata dal Giudice nell'ambito del giudizio r.g. n. 3776/2019.
Ed invero, pur ammettendosi la rilevabilità d'ufficio di motivi di nullità della delibera impugnata diversi da quelli oggetto delle doglianze di parte, è pacifico che, nel caso di specie, tale potere- dovere non è stato esercitato dal Giudice nel procedimento de quo, di guisa che non può certamente configurarsi la formazione del giudicato su una questione che non è mai stata rilevata, non ha mai costituito oggetto di discussione tra le parti, né risulta implicitamente risolta o inscindibilmente connessa a quelle affrontate nel pregresso giudizio.
Per le ragioni esposte, disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto, deve CP_2
essere dichiarata la nullità della delibera impugnata.
Infine, merita di trovare accoglimento anche la domanda avente ad oggetto la condanna del
C.O.M. alla restituzione delle somme versate dalla in forza della delibera oggetto di CP_1
causa, pari a complessivi € 2.431,08, di cui € 1.953,99 a titolo di ripartizione della delibera del
28.05.2019, ed € 477,09 a titolo di interessi calcolati sulla stessa delibera (cfr. doc. 19 del fascicolo di parte ricorrente). Difatti, in conseguenza della invalidità della delibera impugnata e della sua caducazione, il pagamento effettuato dall'odierna ricorrente si appalesa indebito e privo di una causa giustificatrice, con conseguente insorgenza del diritto alla ripetizione ex art. 2033
c.c. (cfr. in tal senso Tribunale di Roma, sent. n. 6674/2020).
Su detta somma spettano, poi, gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. In particolare, in merito alla decorrenza degli interessi, occorre riferirsi al principio generale dettato dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, per cui essi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Sul punto, preme evidenziare che la buona fede dell' “accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul
“solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede della controparte all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.10.2020, n. 23448).
Ebbene, nel caso di specie, non è emerso uno stato soggettivo di mala fede, nel senso sopra precisato, tale da giustificare la decorrenza degli interessi a far data dal momento del pagamento.
pagina 11 di 12 Inoltre, trattandosi di debito di valuta, deve essere disattesa la domanda volta ad ottenere anche la rivalutazione monetaria, in mancanza di qualsivoglia allegazione prima ancora che di prova in ordine alla sussistenza di un maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo CP_2
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri minimi.
Inoltre, va condannata al pagamento delle spese legali anche l'interveniente Controparte_3
, considerato che, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in
[...]
ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata (Cass. Civ., sez. un.,
30.10.2019, n. 27846).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, dichiara la nullità della delibera adottata dal
[...]
in data 28.05.2019; Controparte_2
- condanna il Consorzio degli Operatori del Centro alla restituzione Controparte_2 della somma di € 2.431,08 in favore della , oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo;
- condanna il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale e la CP_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società Controparte_3
ricorrente, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Lorenzo Fusco, dichiaratosi antistatario.
Latina, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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