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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(già - (C.f. e P.I. ) in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore sig. (C.f. con sede legale Parte_3 C.F._1
in Trieste, via Guido Reni n. 14/A, rappresentata e difesa come in primo grado dagli avv.ti Nicola
Tella (C.f. , Mauro Ferruzzi (C.f. ) e Francesco Fabris C.F._2 C.F._3
(C.f. ) del Foro di Venezia, giusta mandato in atti ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il loro studio in Venezia–Mestre, via F.lli Rondina n. 6; con domicilio digitale per notifiche e comunicazioni ai sensi di legge: PEC – Email_1
Parte appellante contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...], c.f. _1
, rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv.ti Mario Scopinich (c.f. C.F._5
pec: e Alberto Checchetto (c.f. C.F._6 Email_2
pec: del Foro di Venezia, con C.F._7 Email_3
1 domicilio eletto presso il loro studio in Venezia Mestre, Via Cappuccina n. 40, fax 0415041117
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 529/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento ritorsivo/per giustificato motivo oggettivo
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In via principale di merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 529/2023 resa dal Tribunale
di Venezia – Sezione Lavoro – GL dott.ssa Anna Menegazzo il 13.09.2023 all'esito del procedimento
di cui all'RgL n. 315/2023 e non notificata, accertare e dichiarare la legittimità del recesso per
giustificato motivo oggettivo comunicato al sig. con missiva del 31.01.2022 e, per l'effetto, _1
respingere tutte le domande proposte dal lavoratore con il proposto ricorso in quanto del tutto
infondato in fatto e in diritto;
In via subordinata: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 529/2023 resa dal Tribunale di
Venezia – Sezione Lavoro – GL dott.ssa Anna Menegazzo il 13.09.2023 all'esito del procedimento
di cui all'RgL n. 315/2023 e non notificata, rideterminare l'entità della condanna al solo risarcimento
dei danni nella misura indennitaria minima di legge, comunque detratto quanto aliunde percepito o
percepibile dal ricorrente con l'ordinaria diligenza, eventualmente accertando il concorso del
ricorrente nella determinazione del danno ex artt. 1227 c.c.;
In ogni caso: condannarsi l'appellato all'integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari di
entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“rigettare integralmente l'appello proposto dalla società (già e confermare, Parte_1 Parte_2
pertanto, la sentenza 'ex adverso' impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 529/2023,
del 13.09.2023, pubblicata in pari data, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al
presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande proposte da _1
: ha dichiarato nullo, in quanto ritorsivo, il licenziamento intimato dalla società
[...] CP_2
2
[...] (motivato dall'asserita sussistenza di un giustificato motivo oggettivo) e ha condannato la società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli la conseguente indennità risarcitoria.
Ha, altresì, condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. è stato dipendente della soc. (già dal 3.01.2020, assunto con _1 Pt_1 Pt_2
orario part time come responsabile di sala del ristorante “Al Cason” in Venezia e inquadrato nel 4°
livello del CCNL. Con lettera del 31.01.2022 la società comunicava al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nella “notevole contrazione del lavoro dovuta alla crisi
economica causata dalla pandemia Covid-19”. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento,
ritenendolo nullo e comunque illegittimo, instaurando la presente causa.
Il primo giudice ha accolto le domande del lavoratore, così motivando:
“Dal bilancio depositato in atti peraltro risulta che nel 2021 la società ha prodotto un utile, idoneo a coprire le
perdite riferite alla annualità precedente (doc. 23 resist). La nota integrativa al bilancio inoltre riferisce di assunzioni ed
iniziative di investimento (si veda in particolare a pag. 12 del doc. 23 resist.), e da LUL (doc. 7 resist.) emergono pluralità
di nuove assunzioni effettuate nel corso del 2021, anche nel periodo in cui il ricorrente risulta posto in cassa integrazione,
e così pure verso la fine del 2021 in periodo quindi immediatamente precedente il licenziamento;
sempre dal LUL si ricava
che a gennaio 2022 é stato assunto, sia pure a tempo determinato, un nuovo caposala ( ) – dunque un Persona_1 soggetto con uguale qualifica del ricorrente, anche se inquadramento inferiore al 3° livello – che in seguito risulta
mantenuto in organico a tempo indeterminato, anche se da luglio 2022 a LUL viene indicato come cameriere.
Tutto ciò smentisce la sussistenza del giustificato motivo oggettivo individuato nella lettera di licenziamento e
depone indubbiamente per l'illegittimità del licenziamento medesimo.
Parte ricorrente assume che il licenziamento in questione sia non solo illegittimo, bensì nullo perché fondato su
di un motivo illecito determinante.
….. Nella fattispecie in esame sussistono univoci indizi circa la natura ritorsiva del licenziamento considerati:
- l'evidente insussistenza del motivo oggettivo specifico indicato nella lettera di licenziamento;
- la palese illegittimità del licenziamento per essere questo avvenuto in concomitanza con l'assunzione di altro
soggetto per lo svolgimento delle medesime mansioni;
- la messa in cassa integrazione del ricorrente, da settembre a dicembre 2021, in concomitanza con assunzioni
di altro personale, cassa integrazione peraltro disposta in quel periodo nei confronti solo del ricorrente, della madre dello
stesso e di un altro dipendente (confronti LUL sub doc. 7 resist. e ammissioni contenute nella memoria di costituzione,
pag. 5);
- il contemporaneo licenziamento anche della madre del ricorrente, che come il aveva partecipato alla _1
precedente gestione, rispetto alla quale ntendeva prendere le distanze: a pag. 15 della memoria di costituzione si Pt_2
3 legge infatti che 'In questo senso, la odierna convenuta non aveva alcun interesse a ″spendere″ le figure del ricorrente e
della madre con i propri clienti e fornitori ed, anzi, era assolutamente interessata a rendere ben evidente il completo
distacco tra l'attuale gestione e le precedenti.';
- del resto, la disapprovazione da parte di nei confronti del ricorrente per un atteggiamento dello stesso Pt_2 più da gestore del locale – in ragione del fatto di essere figlio del precedente, storico, proprietario - che di mero dipendente
si ricava anche dallo scambio di messaggi wa sub doc. 9 ric., del tutto verosimili anche laddove esprimono la volontà
'punitiva' di mettere il ricorrente in cassa integrazione, come puntualmente avvenuto …” (pagg. 4-6).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. (già sulla base di Pt_1 Pt_2
tre motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per errata valutazione sull'insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Parte appellante lamenta che il primo giudice ha erroneamente ritenuto insussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Afferma che il primo giudice ha compiuto un'errata valutazione dell'effettiva condizione economica e finanziaria della società nel gennaio 2022. Precisa
che: - risultava impossibile ogni operazione di repechage; - nel 2022 la società procedeva alla risoluzione dei contratti di lavoro con quattro dipendenti e nel 2023 con ulteriori cinque;
- non vi erano altre posizioni lavorative aziendali (neppure con mansioni inferiori) utilmente occupabili dal sig.
, anche in considerazione della necessità di riduzione dei costi;
- le successive nuove _1
assunzioni riguardavano mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle del sig. e avvenivano _1
con contratti di somministrazione o a termine, quindi senza violazione dell'obbligo di repechage.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per errata qualificazione del licenziamento come ritorsivo e/o fondato su un motivo illecito determinante.
L'appellante rileva che la sussistenza di un giustificato motivo è sufficiente a escludere la rilevanza dell'eventuale motivo illecito, che deve essere unico e determinante.
Con riguardo al motivo illecito determinante, l'appellante eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore. Evidenzia, altresì, l'insussistenza degli 'univoci indizi'
della condotta ritorsiva individuati dal primo giudice;
in particolare, rileva che: - l'eventuale assenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento non ne implica automaticamente la ritorsività; - il ricorso al FIS straordinario ha riguardato a rotazione tutti i dipendenti della società e non solo il sig.
4 e la madre sig.ra ; - nel 2022 la risoluzione del rapporto di lavoro ha riguardato non _1 Pt_4
solo il sig. e la madre sig.ra ma anche altri due dipendenti;
- gli asseriti messaggi _1 Pt_4
prodotti ex adverso sono carenti di idoneità probatoria e dunque inutilizzabili;
- non è stato allegato da controparte l'asserito comportamento legittimo del lavoratore al quale sarebbe conseguita la asserita ritorsione della società.
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c.
Parte appellante lamenta che il primo giudice ha ingiustificatamente omesso di procedere all'assunzione della prova per testi ritualmente richiesta dalla società al fine di dimostrare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. _1
Quanto al primo motivo di appello, il lavoratore afferma che al momento del licenziamento le problematiche connesse alla pandemia erano sostanzialmente superate. Evidenzia che: - il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è insussistente e sono stati violati l'obbligo di
repechage e i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;
- la società ha assunto nuovi dipendenti per mansioni analoghe sia durante il collocamento in FIS del sig. sia dopo il licenziamento _1
del medesimo;
- la stessa relazione di bilancio/conto economico prodotta da controparte smentisce l'esistenza di una crisi economica.
Quanto al secondo motivo di appello, il lavoratore ribadisce che il licenziamento è stato determinato da motivo illecito, poiché egli era inviso alla società in quanto legato alla precedente gestione del locale. Rileva di essere stato costantemente “controllato” da remoto, in violazione dell'art. 4 L. 300/70, e di essere stato oggetto di rimproveri mediante messaggistica whatsapp nonché di essere stato progressivamente escluso dallo svolgimento delle attività rientranti nella propria mansione e di essere poi stato licenziato contemporaneamente alla madre.
Quanto al terzo motivo di appello, il lavoratore afferma che il primo giudice si è correttamente pronunciato sulla base delle prove proposte dalle parti e dei fatti non specificatamente contestati.
Aggiunge che le circostanze capitolate da controparte sono palesemente inammissibili in quanto documentali, irrilevanti e valutative.
5 4. Dopo alcuni rinvii per verificare la possibilità di conciliare le parti, all'udienza del giorno
8.5.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere parzialmente accolto (limitatamente al secondo motivo) per le seguenti dirimenti ragioni.
6. Il primo motivo di appello, relativo all'asserita insussistenza del giustificato motivo oggettivo, è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio, invero, ritiene che il primo giudice, nell'escludere la sussistenza, in concreto,
dell'addotto giustificato motivo oggettivo, si è basato su una corretta lettura del materiale istruttorio in atti.
6.1. Il licenziamento per cui è causa è stato intimato il 31.1.2022, in momento in cui le difficoltà economiche e finanziarie della società erano in via di superamento, come dimostra il bilancio del 2021, chiuso con un utile di euro 19.508,00, a fronte della perdita dell'esercizio precedente di euro 19.209,00 (doc. 23 di primo grado della società), come ben messo in evidenza dalla sentenza appellata.
Del tutto generiche e comunque inconferenti le critiche sul punto sollevate da parte appellante: non vi è alcuna prova che la diminuzione del valore negativo delle rimanenze tra l'esercizio 2020 e l'esercizio 2021 sia frutto di una mera operazione contabile di rivalutazione delle stesse e che sia stata proprio tale operazione a determinare il risultato positivo dell'esercizio 2021.
Il primo giudice ha, altresì, richiamato, quale elemento probatorio utile ai fini di ritenere che il risultato positivo dell'esercizio 2021 sia sintomatico di una ripresa della società, la nota integrativa al bilancio medesimo, nota in cui, in effetti, si legge: “Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al
31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 19.508,00, dopo aver spesato imposte a carico
dell'esercizio, per IRES e IRAP, per euro 701,00.
L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un incremento di fatturato di
oltre 140.000,00, pari al 21,54% rispetto all'esercizio precedente e con un Risultato operativo lordo
positivo e in controtendenza rispetto all'anno 2020.
6 Le previsioni per l'anno in corso sono di raggiungere un fatturato di Euro 1.000.000,00, con
risvolti positivi sulla gestione economica. Dopo la chiusura dell'esercizio, i fatti più rilevanti si
riferiscono alla trattativa che la società sta avendo con la società AR Leasing SpA, proprietaria
dell'immobile dove viene svolta l'attività, per procedere all'acquisto, attraverso un'operazione di
leasing, dei locali adibiti a ristorante e osteria.”. Tale passaggio conferma, dunque, la correttezza della valutazione del primo giudice sulle risultanze del bilancio 2021, come espressive di una fase di ripresa della società.
6.2. Il primo motivo di appello è del tutto generico e inidoneo a superare le statuizioni della sentenza impugnata in punto insussistenza del giustificato motivo oggettivo anche nella parte in cui analizza l'andamento dei licenziamenti/delle nuove assunzioni nel periodo in cui si colloca il licenziamento impugnato in questa sede.
In particolare, il primo motivo di appello non contiene una puntuale contestazione dell'accertamento svolto dal primo giudice sul fatto che la società ha effettuato nuove assunzioni anche nel periodo in cui il e la erano stati collocati in cassa integrazione, e sul fatto _1 Pt_4
che, in sostanziale concomitanza temporale con il licenziamento del , a gennaio 2022 è stato _1
assunto (a tempo indeterminato) un altro lavoratore con le medesime mansioni di capo sala sino a quel momento svolte dal (si tratta di , v. doc. 12 ricorrente in primo grado, _1 Persona_1
documento che smentisce le allegazioni della società a pag. 12 ss. dell'appello, in punto data di assunzione e durata del rapporto di lavoro del ). Sul punto va precisato che la società ha Per_1
ammesso, a pag. 13 dell'appello, che il è stato inizialmente inquadrato come capo sala, anche Per_1
se cerca di minimizzare tale circostanza con una “correzione” delle risultanze del LUL che sarebbe intervenuta solo a giugno 2022 (comunque a mesi di distanza dall'assunzione e successivamente al licenziamento del ). Del tutto generico, oltre che indimostrato e comunque contrastante con _1
le sopra evidenziate risultanze del LUL e ammissioni della società, il passaggio di pag. 10
dell'appello ove si legge che “dal gennaio 2022 in avanti la posizione di responsabile di sala è stata
attribuita in via esclusiva al sig. , preposto dall'amministrazione alla gestione del locale”. Parte_5
6.3. Generiche risultano, altresì, le allegazioni circa la necessità di fronteggiare la (asserita)
crisi economica con il licenziamento di dipendenti part time (come il ) e assunzione di _1
7 lavoratori a tempo pieno (come il ). Per_1
6.4. L'appellante non indica, in altri termini, da quali elementi istruttori emergerebbe l'erroneo apprezzamento del giudice in punto assunzione, in sostanziale concomitanza con il licenziamento del (gennaio 2022), di altro lavoratore (il ) per lo svolgimento delle medesime mansioni, _1 Per_1
lavoratore licenziato solo nel 2023. Circostanza che, in particolare se apprezzata alla luce delle considerazioni svolte in punto miglioramento della complessiva situazione economico finanziaria della società, come risultante dal bilancio 2021, conferma la correttezza della valutazione del primo giudice in punto insussistenza del giustificato motivo oggettivo - in particolare per come prospettato
(“notevole contrazione del lavoro dovuta alla crisi economica causata dalla pandemia Covid – 19”
senza che ci fossero “previsioni di ripresa nel breve termine”). Da quanto precede emerge, inoltre,
che il posto di lavoro del non è stato soppresso. _1
6.5. Infine, come già emerso, il primo motivo di appello non contiene specifiche argomentazioni tali da superare l'accertamento del primo giudice in punto effettuazione di nuove assunzioni anche nel periodo in cui il e la risultavano collocati in cassa integrazione. _1 Pt_4
6.6. In base a tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che il primo motivo di appello non è idoneo a determinare la riforma dell'accertamento svolto dal primo giudice in punto insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
7. Il Collegio ritiene, viceversa, fondato il secondo motivo di appello, in punto inconfigurabilità della natura ritorsiva del licenziamento sub iudice.
7.1. Innanzitutto il Collegio rileva che il lavoratore non ha allegato alcun comportamento lecito tenuto dal lavoratore medesimo rispetto al quale la società datrice di lavoro avrebbe, in tesi,
arbitrariamente reagito con il licenziamento.
7.2. Inoltre, gli indici presuntivi evidenziati dal primo giudice non risultano, ad avviso del
Collegio, dirimenti.
Quanto all'asserita “evidente insussistenza del motivo oggettivo”, il Collegio ritiene che essa non sia “evidente”, posto che l'accertamento della sua insussistenza ha richiesto l'analisi di diversi documenti e il confronto delle risultanze desumibili da tali documenti con le – alle volte contrarie –
allegazioni delle parti (v. supra).
8 Analoghe considerazioni per gli altri elementi indicati nel secondo e nel terzo alinea di pag.
5 della sentenza: trattasi di elementi che escludono il GMO, non anche elementi che fondano la valutazione di arbitraria reazione del datore ad un comportamento legittimo del dipendente,
valutazione che deve fondarsi su un c.d. “quid pluris” rispetto alla mera illegittimità che deriva dall'insussistenza dei motivi addotti a fondamento del licenziamento.
7.3. Quanto alla asserita volontà della società di “prendere le distanze” dalla precedente gestione del locale (il e la sono rispettivamente il figlio e la moglie del precedente _1 Pt_4
proprietario), tale allegazione è del tutto generica, non supportata da risultanze probatorie (sul doc.
9 di parte v. infra) e contrastante con la loro assunzione (solo un anno prima) da parte del _1
nuovo titolare. Sicchè non risulta dirimente, di per sé sola, la circostanza che la e Pt_4 _1
siano stati licenziati contemporaneamente.
7.4. Quanto al doc. 9, anche a prescindere da ogni rilievo sulla sua valenza probatoria (v.
contestazioni della società a pag. 19 dell'appello), esso consiste in una serie di messaggi da cui emerge in particolare che il veniva rimproverato in quanto contravveniva alle direttive _1
aziendali, quale quella di non ingerirsi nella gestione delle commesse. Anche sotto tale profilo, il doc.
9 non prova, dunque, che vi sia stato un comportamento lecito del lavoratore a cui il datore di lavoro
Parte avrebbe arbitrariamente reagito con il licenziamento per
8. Quanto al terzo motivo di appello, incentrato sulla mancata ammissione della prova per testi, esso risulta infondato per le seguenti ragioni.
Il Collegio ritiene, anche alla luce dell'esame sopra svolto delle risultanze documentali, che il primo giudice abbia correttamente ritenuto che la causa risultava matura per la decisione, sulla base del materiale istruttorio depositato, senza necessità di assumere prove costituende.
Parte appellante si limita a definire la decisione del primo giudice di non ammettere i capitoli di prova come “arbitraria”, e si limita a riportare a pag. 21 e 22 i capitoli di prova, senza argomentare in ordine alla necessità della loro ammissione nel presente grado di giudizio ai fini della riforma dell'impugnata sentenza. Del resto, tali capitoli risultano avere ad oggetto circostanze già acclarate in base ai documenti (v. capitoli 3, 12, 19) o pacifiche e/o inconferenti alla luce dei documenti in atti
(v. capitoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20).
9 Sicchè, anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
9. Per quanto precede, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda accolta in primo grado relativa all'accertamento della natura ritorsiva dell'impugnato licenziamento deve essere rigettata. Pertanto, ritenuta l'illegittimità
Parte dell'impugnato licenziamento per insussistenza del il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento e il datore di lavoro deve essere condannato ex artt. 3 e 9 d.lgs.
23/15 (pacifico il mancato superamento dei 15 dipendenti da parte della società) al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
tenuto conto della ridotta anzianità di servizio (sostanzialmente un anno), delle ridotte dimensioni della società, della mancata allegazione di circostanze tali da determinare un discostamento rispetto ai valori minimi di legge.
10. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi vengono
Parte compensate per ½ (la società risulta soccombente in punto insussistenza del e il lavoratore risulta soccombente in punto natura ritorsiva del licenziamento) e parte appellante deve essere condannata alla refusione in favore di parte appellata della residua quota di ½ liquidata, in tale quota,
come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo parametrato ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda accolta in primo grado relativa all'accertamento della natura ritorsiva dell'impugnato licenziamento;
2) per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore di
10 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 3 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3) compensa per ½ le spese di lite di entrambi i gradi e condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata della residua quota di ½ che liquida, in tale quota, in euro 3.688,00 quanto al primo grado di giudizio e in euro 3.473,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Venezia, il giorno 8.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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