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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33334/2024
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 04/03/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini, chiamata la causa 33334/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
Il Giudice invita la parte alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 6 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33334/2024 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
domiciliato in Milano al n. 39 della via Giovanni Battista Sammartini, difeso dall'Avv.
Gian Clemente Benenti del Foro di Milano, C.F. e dall'Avv. C.F._2
del Foro di Milano, C.F. , con Studio Parte_1 C.F._3
in Milano al n. 3 della Via Fontana PEC
Studio in Milano al n. 3 della Via Email_1
Fontana
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , PEC , presso i cui P.IVA_2 Email_2
uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTA
pagina 2 di 6 Oggetto: risarcimento danni da mancato recepimento della direttiva comunitaria.
Svolgimento del processo
Il dottor frequentò il corso di laurea di medicina presso l'Università degli Pt_2
Studi di Milano e conseguì la laurea in medicina e chirurgia in data 1° aprile 1987. Nel contempo, il dott. sostenne presso il medesimo ateneo nella sessione Pt_2 dell'aprile 1987 l'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ch e ebbe esito positivo con votazione di 90/110. Conseguita la laurea, il dott. frequentò, sempre presso l'Università di Milano, il corso di Pt_2 specializzazione in Oftalmologia II per 4 anni dall'anno accademico 1987/1988 all'anno accademico 1990/1991 all'esito del quale ottenne in data 10 luglio 1991 il diploma di specializzazione con votazione di 70/70 e lode. Durante il corso di specializzazione il dott. non ottenne alcuna remunerazione per l'attività Pt_2 prestata. Nell'ambito dell'ordinamento comunitario, furono emanate le direttive n.
75/362 e n. 75/363 CEE, successivamente modificate dalla direttiva n. 82/76 CEE, le quali variamente prevedevano il riconoscimento ai medici la previsione di una remunerazione adeguata durante gli anni di specializzazione. Tali direttive non trovarono recepimento nell'ordinamento italiano entro il termine del 31 dicembre 1982 stabilito dalla Comunità Europea. Parte attrice evidenziava di aver manifestato espressamente sin dal 2009 la propria volontà di far valere il suo diritto alla percezione della remunerazione (doc. all. 9). La sua posizione soggettiva è stata ribadita successivamente, poiché egli inviò alla e ai Controparte_1
interessati, tramite legale, apposite diffide e intimazioni ad adempiere in data CP_3
7 marzo 2017 (doc. all. 9) e in data 7 ottobre 2021 (doc. all. 11).
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del dott. a Parte_2
percepire la remunerazione per gli anni di frequenza dei corsi di specializzazione per i fatti e le ragioni esposte in narrativa;
conseguentemente, condannare la Presidenza del pagina 3 di 6 Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana a corrispondere al dott. Parte_2
la somma pari a euro 26.855,76, o nel maggiore o minore danno accertato in
[...]
corso di causa, oltre interessi legali dal momento della domanda e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti
Si costituiva la difesa erariale ed eccepiva la prescrizione del credito.
Concludeva per il rigetto e le spese. All'udienza del 27.1.2025 il giudice inviata le parti a concludere a verbale;
la difesa chiedeva termine e il giudice rinviava alla data odierna sulla scorta delle cui conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione deve essere accolta. Parte attrice scrive nelle memorie depositate per la presente udienza: “ Il dott. infatti, inviò tramite legale alla Pt_2
Presidenza del Consiglio e ai Ministeri interessati apposite diffide e intimazioni ad adempiere in data 7 marzo 2017 (doc. all. 9 citazione) e in data 7 ottobre 2021 (doc. all. 10 citazione), indubitabilmente valide a interrompere il decorso del termine prescrizionale. A tal proposito, si osserva che la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre
2011, n. 265, ha disposto che "La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato". Ai sensi dell'art. 36 della stessa legge la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. La legge n.183 regola la prescrizione (ora quinquennale, prima decennale) della tipologia di crediti per cui sussiste la presente causa, nelle fasi successive alla sua entrata in vigore: appare evidente che la messa in mora rientra sotto pagina 4 di 6 l'imperio della nuova disciplina. E' parere di questo Giudice che la materia del mutamento da parte del legislatore del termine di prescrizione di un determinato diritto sia soggetta ad un ineludibile principio generale dell'Ordinamento che si fonda sul secondo comma dell'art.12 preleggi: questa norma consente l'utilizzo in via analogica dell'art.252 disp. att. codice civile, il quale impone l'immediata applicazione della nuova prescrizione a patto della non ancora iniziata azione civile al 1.1.2012.
La normativa sopra esaminata non stabilisce infatti un'espressa deroga all'art.252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale (Corte costituzionale, 3 febbraio 1994, n.20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, non residui un termine minore (testualmente Cassazione Sezioni unite civili, sent. 7 marzo 2008, n. 6173).
Con l'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, la quale come detto ha introdotto il nuovo regime, per la prescrizione opera il nuovo termine più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012; detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. (cit. SSUU, 7 marzo 2008, n. 6173).
Ne discende, analogamente in questo caso, che il termine quinquennale decorre dal 1° gennaio 2012 (sul punto Cass. sez. 3, n. 1917 del 2012).
Certamente la norma non può esplicare i propri effetti retroattivamente e nei giudizi già incardinati prima della sua entrata in vigore. Com'è noto il legislatore aveva, probabilmente, auspicato ad una sorta di interpretazione autentica e, quindi, conseguentemente retroattiva, con la locuzione “decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita”.
pagina 5 di 6 La giurisprudenza, condivisibilmente, aveva censurato tale ermeneutica e statuito circa la irretroattività della norma (tra le molte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1850 del
08/02/2012 (Rv. 620933 - 01).
La novella, tuttavia, non può che spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti interruttivi verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore poiché era questa, evidentemente, l'intenzione del legislatore e, soprattutto, la ratio della analoga norma posta dal citato art. 252 disp. trans c.c. Diversamente opinando si avrebbe un'interpretazione abrogativa dell'art. 36 della legge 183 (invero perfettamente vigente alla data dell'ultima messa in mora), il quale deve necessariamente essere letto alla luce dell'art. 252 disp. trans c.c
La prima interruzione utile è del 7.3.2017 ma il credito era già prescritto a quella data poiché la prescrizione quinquennale decorreva dal 1.1.2012: tale accadimento, la prescrizione del credito, non consente l'esame nel merito della vicenda.
I continui mutamenti della giurisprudenza in materia determinano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'eccezione di prescrizione del credito e, per l'effetto, rigetta la domanda della parte attrice;
c) compensa le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito ed allegazione al verbale.
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 04/03/2025, innanzi al giudice Alberto Cianfarini, chiamata la causa 33334/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
Il Giudice invita la parte alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 1 di 6 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33334/2024 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
domiciliato in Milano al n. 39 della via Giovanni Battista Sammartini, difeso dall'Avv.
Gian Clemente Benenti del Foro di Milano, C.F. e dall'Avv. C.F._2
del Foro di Milano, C.F. , con Studio Parte_1 C.F._3
in Milano al n. 3 della Via Fontana PEC
Studio in Milano al n. 3 della Via Email_1
Fontana
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , PEC , presso i cui P.IVA_2 Email_2
uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTA
pagina 2 di 6 Oggetto: risarcimento danni da mancato recepimento della direttiva comunitaria.
Svolgimento del processo
Il dottor frequentò il corso di laurea di medicina presso l'Università degli Pt_2
Studi di Milano e conseguì la laurea in medicina e chirurgia in data 1° aprile 1987. Nel contempo, il dott. sostenne presso il medesimo ateneo nella sessione Pt_2 dell'aprile 1987 l'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ch e ebbe esito positivo con votazione di 90/110. Conseguita la laurea, il dott. frequentò, sempre presso l'Università di Milano, il corso di Pt_2 specializzazione in Oftalmologia II per 4 anni dall'anno accademico 1987/1988 all'anno accademico 1990/1991 all'esito del quale ottenne in data 10 luglio 1991 il diploma di specializzazione con votazione di 70/70 e lode. Durante il corso di specializzazione il dott. non ottenne alcuna remunerazione per l'attività Pt_2 prestata. Nell'ambito dell'ordinamento comunitario, furono emanate le direttive n.
75/362 e n. 75/363 CEE, successivamente modificate dalla direttiva n. 82/76 CEE, le quali variamente prevedevano il riconoscimento ai medici la previsione di una remunerazione adeguata durante gli anni di specializzazione. Tali direttive non trovarono recepimento nell'ordinamento italiano entro il termine del 31 dicembre 1982 stabilito dalla Comunità Europea. Parte attrice evidenziava di aver manifestato espressamente sin dal 2009 la propria volontà di far valere il suo diritto alla percezione della remunerazione (doc. all. 9). La sua posizione soggettiva è stata ribadita successivamente, poiché egli inviò alla e ai Controparte_1
interessati, tramite legale, apposite diffide e intimazioni ad adempiere in data CP_3
7 marzo 2017 (doc. all. 9) e in data 7 ottobre 2021 (doc. all. 11).
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del dott. a Parte_2
percepire la remunerazione per gli anni di frequenza dei corsi di specializzazione per i fatti e le ragioni esposte in narrativa;
conseguentemente, condannare la Presidenza del pagina 3 di 6 Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana a corrispondere al dott. Parte_2
la somma pari a euro 26.855,76, o nel maggiore o minore danno accertato in
[...]
corso di causa, oltre interessi legali dal momento della domanda e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti
Si costituiva la difesa erariale ed eccepiva la prescrizione del credito.
Concludeva per il rigetto e le spese. All'udienza del 27.1.2025 il giudice inviata le parti a concludere a verbale;
la difesa chiedeva termine e il giudice rinviava alla data odierna sulla scorta delle cui conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione deve essere accolta. Parte attrice scrive nelle memorie depositate per la presente udienza: “ Il dott. infatti, inviò tramite legale alla Pt_2
Presidenza del Consiglio e ai Ministeri interessati apposite diffide e intimazioni ad adempiere in data 7 marzo 2017 (doc. all. 9 citazione) e in data 7 ottobre 2021 (doc. all. 10 citazione), indubitabilmente valide a interrompere il decorso del termine prescrizionale. A tal proposito, si osserva che la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre
2011, n. 265, ha disposto che "La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato". Ai sensi dell'art. 36 della stessa legge la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. La legge n.183 regola la prescrizione (ora quinquennale, prima decennale) della tipologia di crediti per cui sussiste la presente causa, nelle fasi successive alla sua entrata in vigore: appare evidente che la messa in mora rientra sotto pagina 4 di 6 l'imperio della nuova disciplina. E' parere di questo Giudice che la materia del mutamento da parte del legislatore del termine di prescrizione di un determinato diritto sia soggetta ad un ineludibile principio generale dell'Ordinamento che si fonda sul secondo comma dell'art.12 preleggi: questa norma consente l'utilizzo in via analogica dell'art.252 disp. att. codice civile, il quale impone l'immediata applicazione della nuova prescrizione a patto della non ancora iniziata azione civile al 1.1.2012.
La normativa sopra esaminata non stabilisce infatti un'espressa deroga all'art.252 disp. att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale (Corte costituzionale, 3 febbraio 1994, n.20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, non residui un termine minore (testualmente Cassazione Sezioni unite civili, sent. 7 marzo 2008, n. 6173).
Con l'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43, la quale come detto ha introdotto il nuovo regime, per la prescrizione opera il nuovo termine più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012; detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. (cit. SSUU, 7 marzo 2008, n. 6173).
Ne discende, analogamente in questo caso, che il termine quinquennale decorre dal 1° gennaio 2012 (sul punto Cass. sez. 3, n. 1917 del 2012).
Certamente la norma non può esplicare i propri effetti retroattivamente e nei giudizi già incardinati prima della sua entrata in vigore. Com'è noto il legislatore aveva, probabilmente, auspicato ad una sorta di interpretazione autentica e, quindi, conseguentemente retroattiva, con la locuzione “decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita”.
pagina 5 di 6 La giurisprudenza, condivisibilmente, aveva censurato tale ermeneutica e statuito circa la irretroattività della norma (tra le molte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1850 del
08/02/2012 (Rv. 620933 - 01).
La novella, tuttavia, non può che spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti interruttivi verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore poiché era questa, evidentemente, l'intenzione del legislatore e, soprattutto, la ratio della analoga norma posta dal citato art. 252 disp. trans c.c. Diversamente opinando si avrebbe un'interpretazione abrogativa dell'art. 36 della legge 183 (invero perfettamente vigente alla data dell'ultima messa in mora), il quale deve necessariamente essere letto alla luce dell'art. 252 disp. trans c.c
La prima interruzione utile è del 7.3.2017 ma il credito era già prescritto a quella data poiché la prescrizione quinquennale decorreva dal 1.1.2012: tale accadimento, la prescrizione del credito, non consente l'esame nel merito della vicenda.
I continui mutamenti della giurisprudenza in materia determinano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'eccezione di prescrizione del credito e, per l'effetto, rigetta la domanda della parte attrice;
c) compensa le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito ed allegazione al verbale.
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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