Articolo 12 della Legge 28 luglio 1971, n. 585
Articolo 11Articolo 13
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27 agosto 1971
Art. 12. (Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore)

Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' cosi' modificato:
"E' data facolta' al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 100 unita', con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verra' stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 180.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di eta'".
Entrata in vigore il 27 agosto 1971