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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/08/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 463/2025 di R.G. promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOVE DOMENICO presso il cui studio in Cosenza Corso Luigi Fera è elettivamente domiciliato ricorrente contro
e con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO presso la quale sono domiciliate in Torino via Arsenale 21 resistenti
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 99 DPR 115/2002, regolarmente notificato alle controparti,
[...]
proponeva opposizione avverso il provvedimento di revoca Parte_1 dell'ammissione al gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Vercelli il 17.03.2025 ritenendo superato il limite di reddito previsto per legge di euro 15.936,74 per l'intero nucleo familiare, come risultante dagli accertamenti dell . Controparte_2
L'opponente deduceva che, nel caso di specie, il reddito complessivo del nucleo familiare di euro 18.249,19 per come indicato dall'Ente accertatore, includeva erroneamente l'indennità per ciechi civili parziali percepita da , Persona_1 pari nell'anno 2023 a complessivi euro 2.611,68 annui (ovvero fissata per legge, per l'annualità di riferimento ad euro 217,64 mensili per dodici mensilità), che non doveva essere computata ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al
1 beneficio in quanto erogata dall al solo titolo della menomazione, CP_3 indipendentemente dalle condizioni economiche del beneficiario;
chiedeva, quindi, al
Tribunale adito di annullare/revocare il provvedimento del 17.03.2025 del Giudice del
Tribunale di Vercelli che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, confermando quindi il beneficio, essendo il reddito complessivo del nucleo familiare correttamente calcolato - con esclusione dell'indennità di accompagnamento - inferiore al limite previsto dalla legge.
Si costituivano in giudizio il e l , Controparte_1 Controparte_2 direzione provinciale di Cuneo, eccependo che l'art. 76 del DPR 115/02 dispone che
“ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”; che tuttavia, in base a quanto espresso da una parte della giurisprudenza (Cass.
27234/2020), non tutti i redditi esenti rilevano, ma devono escludersi dal calcolo le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali, ai ciechi civili assoluti, le indennità speciali per ciechi civili parziali e quelle di comunicazione ai sordi;
che, come indicato in Anagrafe Tributaria, la IG.ra è sì titolare di redditi Per_1 esenti, ma di tali redditi non viene indicata la natura e tanto più la parte nulla aveva precisato al riguardo in sede di istanza;
che , pertanto, era Controparte_2 impossibilitata a verificare la composizione della previdenza di cui la IG.ra era titolare e la parte istante, nell'invocare il beneficio (e per il principio di Per_1 vicinanza della prova) era tenuta a fornire i chiarimenti in suo favore;
la parte resistente chiedeva applicarsi il principio di diritto sopra enunciato, con spese quanto meno compensate.
Con provvedimento presidenziale del 2.04.2025, il procedimento veniva assegnato a questo Giudice;
verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, la controversia veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma all'udienza del
9.07.2025, riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In base a quanto riscontrato in Anagrafe Tributaria, il reddito del nucleo familiare ammontava per il 2023 ad € 18.249,18.
Tuttavia, dal certificato di pensione anno 2024, risulta che Persona_1 percepisce dall'ottobre 2014, quale cieca civile, una pensione ed una indennità che per l'anno 2023 era fissata ex lege in euro 217,64 per dodici mensilità; per cui la
2 stessa risulta titolare di un reddito di € 6.722,93, di cui € 2.611,68 relativi ad un'indennità percepita in quanto cieca civile parziale.
Tale indennità, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte citata anche dalle resistenti, non deve essere ricompresa nel calcolo del limite reddituale di cui all'art. 76 DPR 115/2002; a fronte di tale scomputo il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta ad € 15.637,50, sotto la soglia per l'ammissibilità al beneficio (€
15.936,74):
La ricostruzione del reddito del nucleo familiare indicata in ricorso appare dunque corretta, tenuto conto anche degli accertamenti dell' : Controparte_2
euro 106,25 Parte_1
euro 11.420,00 Parte_2
euro 4.111,24 (6722-2611,68 relativi all'indennità percepita Persona_1 per la condizione di disabilità);
euro 0 Parte_3
Alla luce di tali motivazioni, il provvedimento di revoca dell'ammissione del beneficio deve ritenersi illegittimo, non risultando superati i limiti di reddito di cui all'art. 76 c. 1
T.U. Spese di Giustizia.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto delle inesattezze contenute nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale di VERCELLI in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-annulla il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, emesso dal
Tribunale di Vercelli il 17.03.2025 e depositato il 20.03.2205, nei confronti di
[...]
nell'ambito del procedimento penale RGNR 1530/23 e RGTRIB 531/2024. Parte_1
-Compensa le spese di lite tra le parti.
Vercelli, 23.08.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 463/2025 di R.G. promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOVE DOMENICO presso il cui studio in Cosenza Corso Luigi Fera è elettivamente domiciliato ricorrente contro
e con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO presso la quale sono domiciliate in Torino via Arsenale 21 resistenti
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 99 DPR 115/2002, regolarmente notificato alle controparti,
[...]
proponeva opposizione avverso il provvedimento di revoca Parte_1 dell'ammissione al gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Vercelli il 17.03.2025 ritenendo superato il limite di reddito previsto per legge di euro 15.936,74 per l'intero nucleo familiare, come risultante dagli accertamenti dell . Controparte_2
L'opponente deduceva che, nel caso di specie, il reddito complessivo del nucleo familiare di euro 18.249,19 per come indicato dall'Ente accertatore, includeva erroneamente l'indennità per ciechi civili parziali percepita da , Persona_1 pari nell'anno 2023 a complessivi euro 2.611,68 annui (ovvero fissata per legge, per l'annualità di riferimento ad euro 217,64 mensili per dodici mensilità), che non doveva essere computata ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al
1 beneficio in quanto erogata dall al solo titolo della menomazione, CP_3 indipendentemente dalle condizioni economiche del beneficiario;
chiedeva, quindi, al
Tribunale adito di annullare/revocare il provvedimento del 17.03.2025 del Giudice del
Tribunale di Vercelli che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, confermando quindi il beneficio, essendo il reddito complessivo del nucleo familiare correttamente calcolato - con esclusione dell'indennità di accompagnamento - inferiore al limite previsto dalla legge.
Si costituivano in giudizio il e l , Controparte_1 Controparte_2 direzione provinciale di Cuneo, eccependo che l'art. 76 del DPR 115/02 dispone che
“ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”; che tuttavia, in base a quanto espresso da una parte della giurisprudenza (Cass.
27234/2020), non tutti i redditi esenti rilevano, ma devono escludersi dal calcolo le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali, ai ciechi civili assoluti, le indennità speciali per ciechi civili parziali e quelle di comunicazione ai sordi;
che, come indicato in Anagrafe Tributaria, la IG.ra è sì titolare di redditi Per_1 esenti, ma di tali redditi non viene indicata la natura e tanto più la parte nulla aveva precisato al riguardo in sede di istanza;
che , pertanto, era Controparte_2 impossibilitata a verificare la composizione della previdenza di cui la IG.ra era titolare e la parte istante, nell'invocare il beneficio (e per il principio di Per_1 vicinanza della prova) era tenuta a fornire i chiarimenti in suo favore;
la parte resistente chiedeva applicarsi il principio di diritto sopra enunciato, con spese quanto meno compensate.
Con provvedimento presidenziale del 2.04.2025, il procedimento veniva assegnato a questo Giudice;
verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, la controversia veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma all'udienza del
9.07.2025, riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In base a quanto riscontrato in Anagrafe Tributaria, il reddito del nucleo familiare ammontava per il 2023 ad € 18.249,18.
Tuttavia, dal certificato di pensione anno 2024, risulta che Persona_1 percepisce dall'ottobre 2014, quale cieca civile, una pensione ed una indennità che per l'anno 2023 era fissata ex lege in euro 217,64 per dodici mensilità; per cui la
2 stessa risulta titolare di un reddito di € 6.722,93, di cui € 2.611,68 relativi ad un'indennità percepita in quanto cieca civile parziale.
Tale indennità, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte citata anche dalle resistenti, non deve essere ricompresa nel calcolo del limite reddituale di cui all'art. 76 DPR 115/2002; a fronte di tale scomputo il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta ad € 15.637,50, sotto la soglia per l'ammissibilità al beneficio (€
15.936,74):
La ricostruzione del reddito del nucleo familiare indicata in ricorso appare dunque corretta, tenuto conto anche degli accertamenti dell' : Controparte_2
euro 106,25 Parte_1
euro 11.420,00 Parte_2
euro 4.111,24 (6722-2611,68 relativi all'indennità percepita Persona_1 per la condizione di disabilità);
euro 0 Parte_3
Alla luce di tali motivazioni, il provvedimento di revoca dell'ammissione del beneficio deve ritenersi illegittimo, non risultando superati i limiti di reddito di cui all'art. 76 c. 1
T.U. Spese di Giustizia.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto delle inesattezze contenute nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale di VERCELLI in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-annulla il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, emesso dal
Tribunale di Vercelli il 17.03.2025 e depositato il 20.03.2205, nei confronti di
[...]
nell'ambito del procedimento penale RGNR 1530/23 e RGTRIB 531/2024. Parte_1
-Compensa le spese di lite tra le parti.
Vercelli, 23.08.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili
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