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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.288/2024 R.A.L., promosso da da
elettivamente domiciliato in Alatri, Via Belgio n.12, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Bruno Marucci, che la rappresenta e difende in forza di procura che si allega al ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. elett.te Controparte_1 dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, presso CP_1
l'Avv. Maria A, Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' datato 28.8.2023, avente ad CP_1
oggetto la richiesta di restituzione della somma di €.504,00, non dovuta a titolo di quattordicesima per l'anno 2021, per la seguente motivazione: “dai controlli sui suoi redditi del 2020 è risultato che deve CP_ restituire la somma di 504,00 euro: l' la recupererà in n. 24 rate mensili sulla sua pensione da ottobre
2023. Nel 2021 ha infatti ricevuto la somma aggiuntiva (quattordicesima) in via provvisoria, in attesa del confronti dei redditi registrati nei nostri archivi e quelli successivamente accertati dall' ”. Per l'effetto, CP_1
l'attore ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di somme indebitamente percepite a titolo di quattordicesima per l'anno 2021, per la sussistenza dei requisiti di legge e ha quindi chiesto di dichiarare l'annualmente dell'indebito. In via subordinata, l'attore ha chiesto di dichiarare l'annullamento dell'indebito per la non ripetibilità delle somme richieste nella loro totalità.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che sussistevano tutti i requisiti di legge (anagrafico, contributivo e di reddito, attestato quest'ultimo dal modello unico 2021 relativo ai redditi 2020 e dal successivo UNICO 2022 relativo ai redditi 2021- per il diritto alla somma aggiuntiva di cui all'art 5, commi 1 e 4 della L. n.127/2007 (cd. quattordicesima). In ogni caso, l'attore ha dedotto l'irripetibilità dell'indebito assistenziale contestato giusta applicazione die principi richiamati dalla giurisprudenza in materia di indebiti assistenziali per motivi reddituali richiamata nel ricorso stesso.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, sia per la insussistenza del diritto CP_1 dell'attore alla prestazione oggetto della richiesta di indebito, sia per la piena ripetibilità dell'indebito medesimo.
Sulle conclusioni indicate la causa è stata decisa con sentenza all'esito dell'udienza del 15.1.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche.
La domanda attorea non può essere accolta.
Emerge dalla documentazione prodotta in atti dall' che l'attore non ha in alcun modo CP_1 contestato, che: a) il debito contestato, di €.504,00, corrisponde all'intero importo della somma aggiuntiva di cui all'art 5, commi 1 e 4, della L. n.127/2007 (cd. quattordicesima), pagata all'attore a luglio 2021, dopo che nell'anno 2020 il ricorrente aveva presentato all'ente domanda di ricostituzione reddituale per quattordicesima n.2068861800031, dichiarando €.208,00 per redditi da “CASA” ed
€.196,00 per redditi da;
b) a seguito dei controlli incrociati con Parte_2
l'Agenzia dell'Entrate operato dall'Istituto per l'anno 2020, è però emerso un reddito da
[...]
per €.11.427,00. Questo reddito, sommato al reddito da pensione di €.10.387,52 Parte_2
determina il superamento del limite reddituale per ottenere la quattordicesima, limite fissato, nel
2021, a €.13.909,08. L'attore non aveva quindi diritto alla prestazione oggetto della richiesta di restituzione da parte dell' CP_1
L'indebito in oggetto era pienamente ripetibile dall' CP_1
Osserva il Giudicante che, al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, ben possono essere richiamate alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità
e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza della Cassazione n.13915 del
20.5.2021, ove sono espressi i passaggi chiave della materia in esame.
La Cassazione ha evidenziato che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della
L. n.412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
È vero, in sostanza, che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si possa CP_1
fare applicazione della disciplina della L. n.412 del 1991, art.13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando
(con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
L' sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella CP_1
di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art.42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in
L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
Tale conclusione, in conformità con quanto espresso da Cass. n.28771 dei 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la della Corte di
Cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006,
n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
La disposizione in commento, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Dunque non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere l'indebito derivante dal venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva. la Cassazione (Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei
2018) ha affermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Questo è il principio di diritto sancito da Cass. n.28771/2018: "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del
1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Nel caso di specie, la prestazione assistenziale di natura economica è stata indebitamente erogata al ricorrente sulla base dei dati reddituali dallo stesso dichiarati all'ente, che non erano però corrispondenti a quelli reali, dichiarati all'Agenzia dell'Entrate, come accertato dall' in sede CP_1 di controllo reddituale effettuato nei tempi e con le modalità previste dall'art.2 del D.L. n.145/2023.
Deve quindi escludersi che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in quella situazione di affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito La situazione di affidamento viene infatti a mancare nel caso in cui – come quello per cui è causa – il pensionato fornisce non correte indicazioni reddituali in sede di ricostituzione reddituale della pensione di titolarità, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla attribuzione della prestazione nella misura poi risultata non dovuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve ritenersi la piena ripetibilità dell'indebito contestato dall' al ricorrente con la nota datata 28.8.2023, avente ad oggetto la CP_1 richiesta di restituzione della somma di €.504,00.
Il ricorso va quindi rigettato.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite, in base al novellato CP_1
art.152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite.
Frosinone, 11.2.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi