Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 682/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 682/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 04.04.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), residente in [...]n, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Bolognini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Pisano
12, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] (CF: Parte_2
, residente in [...]n, C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro dell'Aquila ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Viale
Amendola 32, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 04.04.2025,
e esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 24.07.2016 in Montemurlo (PO), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il Per_1
13.12.2018).
Le parti evidenziavano peraltro che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica del figlio.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) L'abitazione coniugale posta in Pistoia Via di Arcigliano 7/n verra' assegnata, unitamente a tutti beni mobili e complementi che l'arredano, alla sig.ra che ci abitera' con il figlio Parte_1
, fino alla vendita del suddetto immobile che avverra' Per_1 secondo quanto meglio disciplinato dalle parti al successivo punto
18;
3) Il sig. provvedera' a trasferirsi presso altra abitazione Pt_2 portando via tutti i propri effetti personali e n. 2 televisori (uno di sala e l'altro di taverna) e un tavolino da fumo entro il termine del
15/04/2025.
4) Le parti concordano fin d'ora che al momento della vendita della abitazione coniugale la sig.ra prelevera' la seguente mobilia e Pt_1 segnatamente tavolo taverna, tavolo cucina, sedie taverna, divano
2 taverna mobile tv taverna, poltrona taverna, lavatrice, asciugatrice, microonde, aspirapolvere, comodini mobiletto scale taverna. La parte rimanente resta tutta di proprietà del Signor
[...]
. Parte_2
5) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la dimora della madre dove risiedera' insieme a quest'ultima, anche successivamente alla vendita della casa familiare;
6) La potestà genitoriale, dunque, sarà esercitata dai medesimi congiuntamente e le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
7) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni di residenza che dovessero in futuro intervenire;
8) I genitori concordemente stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio alternandosi di settimana in Per_1 settimana:
-una settimana, il lunedi' e il mercoledi' dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente con pernottamento, curando il padre di accompagnare il figlio a scuola la mattina;
- la settimana successiva il martedi' pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente con pernottamento, curando il padre di accompagnare il figlio a scuola la mattina. Il giovedì pomeriggio dall'uscita della scuola fino alla mattina del sabato con pernottamento curando il padre di accompagnare il figlio dalla madre. Il padre inoltre trascorrera' anche un weekend con il figlio a settimane alterne e per la precisione nella settimana in cui vedra' il minore nei giorni di lunedi' e mercoledi', dal sabato mattina alle
8,30 fino al lunedi' mattina curando il padre di riaccompagnarlo a scuola. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le esigenze lavorative e/o personali di entrambi, i genitori, previo accordo, potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza del figlio presso di loro, avendo comunque sempre
3 riguardo esclusivamente al primario interesse del minore, nonché agli impegni scolastici, extrascolastici e/o ludico-ricreativi del medesimo.
9) Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i figli potranno trascorrere le feste comandate con entrambi i genitori ad anni alterni, e per la precisione il minore trascorrera' la vigilia del
24 dicembre con un genitore e il giorno di Natale con l'altro , nonche' il 31 dicembre e il 01 gennaio con un genitore e la festivita' dell'Epifania con l'altro, cosi' come trascorrera' la Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti. Per gli altri giorni durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori seguiranno la regolamentazione stabilita e di cui al punto precedente.
10) Per le vacanze estive, i genitori potranno stare con i figli due settimane anche non consecutive nei mesi di giugno, luglio o agosto da concordare entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
durante l'anno i genitori avranno altresi' diritto di trascorrere con il figlio una ulteriore settimana da concordare tra gli stessi per eventuali settimane bianche, gite, viaggi etc…
11) A titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio
, il Sig. corrisponderà direttamente alla Sig.ra Per_1 Pt_2 Pt_1
a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate iban: IT
14J02008705010001401097243 entro il 15 di ogni mese, una somma mensile complessiva di € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le parti stabiliscono che il versamento del suddetto assegno decorrera' dalla data di sottoscrizione del presente atto. Il padre si obbliga altresi' espressamente a corrispondere il 50% della mensa scolastica del figlio;
12) Il sig. acconsente affinche' sia la sig.ra a percepire Pt_2 Pt_1 in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli a carico;
a tal fine, autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinchè la sig.ra provveda a Pt_1 richiedere e trattenere interamente le somme a titolo di assegno unico che verranno riconosciute in favore del figlio;
Per_1
4 13) Il padre si obbliga, altresi', al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse dei figli che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, a mezzo tempestiva comunicazione scritta, fatta eccezione per quelle di natura medica, straordinarie ed urgenti. Per la regolamentazione delle spese straordinarie, le parti dichiarano in ogni caso di riportarsi integralmente a quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Pistoia in materia di cause di famiglia, che dichiarano di aver letto e compreso. eliminare questo punto). Le parti in deroga a quanto stabilito nel Protocollo di cui sopra concordano espressamente che il padre sosterra' il 50% della spesa della mensa scolastica del figlio come precisato anche al Per_1 punto 11;
14) Quanto alle spese di cui al punto 11) i ricorrenti provvederanno al pagamento immediato delle stesse pro quota, subito dopo l'avvenuta prestazione e /o esborso ovvero il genitore che avrà anticipato per motivi di urgenza l'intero importo, lo richiederà all'altro che provvederà immediatamente al rimborso, previa presentazione e consegna di documentazione giustificativa (fatture, scontrini fiscali, ricevute di pagamento attestazione di pagamento su c/c postale ricevute di bonifici e quant'altro), al fine di consentire all'ex coniuge di detrarre la quota parte della spesa sostenuta;
15) Il sig. fino alla vendita della abitazione Parte_2 coniugale si obbliga a continuare a corrispondere il 50% della rata del contratto di mutuo acceso in data 03/05/2018 per l'acquisto della casa familiare di Pistoia Via di Arcigliano 7/n, presso la banca
UNICREDIT di Monsummano Terme per un importo dunque allo stato di euro 450,00 ca (quattrocentocinquanta//00) variabile mensile, salvo eventuali variazioni;
il sig. si obbliga altresi' Pt_2 al pagamento del 50% degli oneri condominiali afferenti alla comproprieta' dell'immobile (a titolo di mero esempio, spese di manutenzione straordinaria, assicurazione, pratiche legali e sinistri), mentre gli altri oneri afferenti la sola conduzione dell'abitazione saranno sostenuti dalla sig.ra in via esclusiva. Pt_1
Resta pertanto inteso che le utenze relative alla casa coniugale
5 luce, acqua e tari saranno volturate e quindi a totale carico della
GN . Con riferimento invece alla utenza del gas Parte_1 gestita da FI le parti concordano espressamente che tale utenza restera' intestata al sig. , ma le fatture Parte_2 relative ai consumi verranno pagate dalla sig.ra dietro invio Pt_1 delle stesse da parte del sig. Resta inteso che alla Pt_2 cessazione della utenza del gas la cauzione versata a FI dovra' essere restituita e incassata dal sig. Pt_2
16) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto entrambi a richiedere un assegno di mantenimento.
17) i Sigg.ri e si prestano fin d'ora reciproco consenso Pt_1 Pt_2 per il rilascio del loro passaporto o di altro documento valido anche per l'espatrio, anche in favore del minore;
Per_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.
18) In relazione alla casa familiare posta in Pistoia, Via di Arcigliano
7/n in comproprieta' tra i coniugi al 50%, si conviene tra le parti quanto segue:
18a) i sigg.ri e sono Parte_1 Parte_2 comproprietari pro indiviso al 50% della abitazione posta in Pistoia
Via di Arcigliano 7/n; il suddetto immobile e' rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Pistoia al foglio 174 particella 156 subalterno 17 categoria A/3, classe 5 consistenza 7 vani, rendita
542,28 e quanto all'autorimessa al foglio 174 particella 156 subalterno 9 categoria C/6 classe 5 consistenza 13 mq, superficie catastale mq 17 rendita 72,51;
18b) I sigg.ri e con la sottoscrizione del presente atto, Pt_1 Pt_2 esprimono reciprocamente il proprio consenso a porre in vendita a terzi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, i beni sopra indicati. Le parti, al fine di tentare la massima realizzazione del prezzo, stabiliscono di mettere in pubblicita'
l'abitazione alla somma di euro 220.000,00 (duecentoventila//00) tenendo fermo detto prezzo per la durata di sei mesi. Decorso detto termine senza che l'immobile sia stato venduto al prezzo come
6 sopra concordato, le parti stabiliscono fin d'ora che l'immobile sia posto in vendita ad un prezzo non inferiore ad euro 200.000,00;
18c) A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, le parti si danno fin d'ora reciproco mandato e consenso a conferire incarico alla agenzia immobiliare Studio Immobiliare Si nella persona dell'agente di Pistoia Via Attilio Frosini 70, e alla Testimone_1
Agenzia San Jacopo Immobiliare Via Pertini in Pistoia ( Signor
[...]
al fine di reperire il compratore, obbligandosi, pena il Tes_2 risarcimento del danno a partecipare alla stipula sia del preliminare che dell'atto notarile definitivo di vendita, quando verra' reperito l'acquirente;
18d) Quanto alla suddivisione del prezzo che verra' ricavato dalla vendita degli immobili di cui sopra, le parti stabiliscono concordemente che al momento della vendita', una volta estinto il mutuo e corrisposte le eventuali spese di agenzia immobiliare ed ogni altra eventuale spesa tecnica, il ricavato verra' diviso e ripartito tra i coniugi al 50%.
18e) Le parti ribadiscono che fino alla data della vendita degli immobili di cui sopra, gli stessi restano assegnati alla sig.ra Pt_1 che vi abitera' con il figlio minore e il sig. si obbliga a Pt_2 continuare a corrispondere il 50% della rata del mutuo accesso in data 03/05/2018 presso la banca Controparte_1
a rogito notaio per la somma mensile di 450,00 Persona_2
(variabile) mediante versamento sul conto corrente cointestato tra le parti n IT 50 A 0200870441000105072989 banca che verra' mantenuto in essere;
19) Le parti intendono operare integrale compensazione delle spese di lite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.04.2025 e
13.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
7 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato
[...] Parte_2
a Pistoia il 04.07.1986, che hanno contratto matrimonio il
24.07.2016 in Montemurlo, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemurlo (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
26, P. 2, S.B, anno 2016);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8