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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1650/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. TORRE Parte_1 C.F._1
AGATA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di Inabilità- MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 31/07/2024 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase.
CP_ Nella resistenza dell' la causa all'udienza dell'11.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, viene decisa come segue.
2- Si osserva che parte ricorrente ha erroneamente sostenuto, con il proposto ricorso di merito, che il c.t.u. nominato nella prima fase, dott. non avrebbe risposto alle osservazioni ed ai Persona_1
rilievi di parte ritualmente presentati.
Dall'esame del fascicolo della prima fase iscritto al n. 1308/2023 RG emerge, invece, che il c.t.u. non solo ha risposto alle osservazioni di parte, ma, alla luce della documentazione medica successiva, ha anche concluso ritenendo che la ricorrente sia soggetto da considerarsi invalido civile al 100% con decorrenza da Gennaio 2024. Si legge, infatti, nelle conclusioni dell'allegato alla relazione peritale rubricato “deduzioni ” Pt_1
che il c.t.u., nel rispondere ai rilievi di parte, ha ritenuto che la ricorrente sia affetta dalle seguenti patologie:
- CARDIOPATIA SCLEROTICO-IPERTENSIVA CON VALVULOPATIA MITRALICA(CLASSE II°-
III° NYHA); ; Controparte_3 Controparte_4
A BUONA INCIDENZA FUNZIONALE DEL RACHIDE LOMBARE;
[...]
PER PREGRESSO CA UTERINO;
Controparte_5 Controparte_6
ESITI DI TIROIDECTOMIA CON IPOTIROIDISMO IN TRATTAMENTO;
[...]
SINDROME DISMETABOLICA;
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA III° STADIO IN
CASALINGA DI ANNI 64 in mediocri condizioni generali.
Considerata la natura delle malattie obiettivate, sulla scorta di quanto riferito prima, si ritiene che la signora nata a [...] P.G. il 22.06.1960 ed ivi residente in [...] Parte_1
presenta una Totale e permanente riduzione delle capacità lavorativa (100%); per quanto riguarda la decorrenza, a questo punto corre l'obbligo precisare secondo quanto esposto, che verosimilmente, alla data di presentazione della domanda in via amministrativa il quadro patologico non era già cosi grave;
esso valutato in riferimento a quanto esposto precedentemente,
è da considerarsi causa TOTALE INABILITÀ (100%) a decorrere dal mese di Gennaio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla pensione di inabilità con decorrenza dal Gennaio 2024.
3- È opportuno precisare che anche parte ricorrente, nelle note del 08.02.2025, ha riconosciuto il commesso errore nella introduzione del ricorso di merito, non essendosi avveduta delle risposte fornite dal ctu in buona fede, non essendo esse inserite nella perizia, ma in allegato alla stessa.
Ritiene il Tribunale che tale circostanza, una volta apertasi la fase di merito, non possa esimere dall'emettere sentenza che accerti il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, come condivisibilmente accertato dal c.t.u..
Il commesso errore avrebbe, invero, inciso sulla regolamentazione delle spese di lite. Considerato, CP_ però, che parte ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. e che l' non ha richiesto la condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. (cfr Cass. n. 5721/2021- La condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., presuppone sempre l'istanza di parte, anche nel caso richiamato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.), parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite.
CP_ Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1650 /2024, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da Gennaio 2024, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/03/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1650/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. TORRE Parte_1 C.F._1
AGATA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di Inabilità- MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 31/07/2024 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase.
CP_ Nella resistenza dell' la causa all'udienza dell'11.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, viene decisa come segue.
2- Si osserva che parte ricorrente ha erroneamente sostenuto, con il proposto ricorso di merito, che il c.t.u. nominato nella prima fase, dott. non avrebbe risposto alle osservazioni ed ai Persona_1
rilievi di parte ritualmente presentati.
Dall'esame del fascicolo della prima fase iscritto al n. 1308/2023 RG emerge, invece, che il c.t.u. non solo ha risposto alle osservazioni di parte, ma, alla luce della documentazione medica successiva, ha anche concluso ritenendo che la ricorrente sia soggetto da considerarsi invalido civile al 100% con decorrenza da Gennaio 2024. Si legge, infatti, nelle conclusioni dell'allegato alla relazione peritale rubricato “deduzioni ” Pt_1
che il c.t.u., nel rispondere ai rilievi di parte, ha ritenuto che la ricorrente sia affetta dalle seguenti patologie:
- CARDIOPATIA SCLEROTICO-IPERTENSIVA CON VALVULOPATIA MITRALICA(CLASSE II°-
III° NYHA); ; Controparte_3 Controparte_4
A BUONA INCIDENZA FUNZIONALE DEL RACHIDE LOMBARE;
[...]
PER PREGRESSO CA UTERINO;
Controparte_5 Controparte_6
ESITI DI TIROIDECTOMIA CON IPOTIROIDISMO IN TRATTAMENTO;
[...]
SINDROME DISMETABOLICA;
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA III° STADIO IN
CASALINGA DI ANNI 64 in mediocri condizioni generali.
Considerata la natura delle malattie obiettivate, sulla scorta di quanto riferito prima, si ritiene che la signora nata a [...] P.G. il 22.06.1960 ed ivi residente in [...] Parte_1
presenta una Totale e permanente riduzione delle capacità lavorativa (100%); per quanto riguarda la decorrenza, a questo punto corre l'obbligo precisare secondo quanto esposto, che verosimilmente, alla data di presentazione della domanda in via amministrativa il quadro patologico non era già cosi grave;
esso valutato in riferimento a quanto esposto precedentemente,
è da considerarsi causa TOTALE INABILITÀ (100%) a decorrere dal mese di Gennaio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla pensione di inabilità con decorrenza dal Gennaio 2024.
3- È opportuno precisare che anche parte ricorrente, nelle note del 08.02.2025, ha riconosciuto il commesso errore nella introduzione del ricorso di merito, non essendosi avveduta delle risposte fornite dal ctu in buona fede, non essendo esse inserite nella perizia, ma in allegato alla stessa.
Ritiene il Tribunale che tale circostanza, una volta apertasi la fase di merito, non possa esimere dall'emettere sentenza che accerti il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, come condivisibilmente accertato dal c.t.u..
Il commesso errore avrebbe, invero, inciso sulla regolamentazione delle spese di lite. Considerato, CP_ però, che parte ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. e che l' non ha richiesto la condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. (cfr Cass. n. 5721/2021- La condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., presuppone sempre l'istanza di parte, anche nel caso richiamato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.), parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite.
CP_ Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1650 /2024, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da Gennaio 2024, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/03/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano