Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025, iscritta al n. 200 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), alla Via Roma n. 44, presso lo studio dell'Avv. Daniele Nocera che la rappresenta e difende per procura rilasciata in alle- gato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Armando Diaz n. 19, presso lo studio dell'Avv. Matteo D'angelo che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in al- legato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente il 18 e 20 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 12 luglio 1980 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Barletta (BA), parte II, serie A, n.
261); che dalla loro unione sono nati i figli a Barletta (BA) il 30 Persona_1
marzo 1981, e a Barletta (BA) il 2 febbraio 1984, entrambi maggio- Persona_2
renni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza non
è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge;
2. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig Pt_2
verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c entro e non oltre il
[...] Parte_1
giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 200,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione;
3. nulla in relazione ai figli autosufficienti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
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A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Barletta
(BA) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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