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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3178 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto:
“vendita di cose mobili” e vertente
TRA
, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
FG DI DE RA GI (PI ), rappresentato e difeso dall' P.IVA_1 avv. Guido Calabretta, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Satriano in Via Rodano n. 12.
- attore -
E
, (P.I. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2 Per_1
rappresentato e difeso all' Avv. Antonella Raimondo ed elettivamente
[...] domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), alla Via Giacomo
Matteotti
- convenuto–
C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_2 C.F._1
Orlando Mariarosaria ed elettivamente domiciliato presso il suo in alla Vico I CP_1
Cavour
- convenuto –
Conclusioni come da verbale del 24.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
titolare dell'omonima ditta individuale, con atto di citazione Parte_1 del 19.8.2022 regolarmente notificato, ha evocato in giudizio il e Controparte_1
l'Ing. , chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della Controparte_3 somma di euro 5.095,12, deducendo di aver venduto e consegnato -negli anni 2019 e
2020, materiali e beni al Comune, nei cui confronti emetteva la fattura n.8 del
30.06.2019 per euro 365,65 nonché la fattura n. 4 del 16.06.2022 per euro 4.737,48 che, nonostante i ripetuti solleciti, erano rimaste insolute.
In via subordinata, in ordine alle vendite effettuate all'Ente, ha dedotto che il CP_1 non aveva mai né assunto e né formalizzato una determina o un impegno di spesa e
1 liquidazione di somme in suo favore, pertanto, nell'ipotesi in cui non fosse ritenuto il tenuto al pagamento richiesto, ha chiesto – ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. CP_1
267/2000- la condanna al pagamento del proprio credito nei confronti dell'Ing. CP_3
quale responsabile dell'aerea tecnica del che avrebbe
[...] Controparte_1
“esplicitamente e verbalmente autorizzato i predetti acquisti presso la ditta Parte_1 Part indirizzando i dipendenti e impiegati a rivolgersi alla ferramenta per rifornirsi di quanto necessario per assolvere le proprie mansioni”. In via ancor più subordinata, ha chiesto la condanna del ai sensi dell'art. 2041 CP_1
c.c., evocando i presupposti formali fondanti la domanda così proposta;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2022 si è costituito in giudizio il che, contestate le avverse produzioni documentali, nel merito, ha Controparte_1 eccepito la mancanza di una delibera e del relativo impegno di spesa, anche assunto in via d'urgenza, relativo all'acquisto del materiale presso la ditta dell'attore.
Ha altresì escluso la responsabilità dell'Ing. in quanto nel periodo settembre CP_3
2018 /gennaio 2022 questi non prestava servizio presso il Comune di . CP_1
Alla luce delle eccezioni svolte, ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.2.2023 si è costituito in giudizio CP_3
che, in ordine alla dedotta responsabilità personale ed autonoma in qualità di
[...] responsabile dell'aerea tecnica del dell'obbligazione azionata Controparte_1 dall'attore, ha -di
contro
- eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, allegando la circostanza che nel periodo dal 20 agosto 2017 al 7 gennaio 2022 fosse in comando presso la Regione Calabria, Settore Protezione Civile, per tutto l'orario di lavoro ed in via esclusiva. Di fatti, egli svolgeva la propria attività lavorativa presso altra sede di lavoro, allocata presso la cittadella regionale, non svolgendo alcuna funzione in seno al Comune odierno convenuto, dovendosi quindi escludere ogni e qualsiasi sua responsabilità personale ai sensi del richiamato art. 191 D.lgs. 297/2000.
Ha, altresì, contestato la regolarità formale dei documenti prodotti dall'attore ed ha concluso chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c..
A fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal convenuto
, l'attore, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8.3.2024, CP_3 ha dichiarato di rinunciare alla domanda svolta nei suoi confronti per essere stato responsabile dell'area tecnica del nel periodo 2019/2020 altro soggetto nei cui CP_1 confronti ha pertanto chiesto poter integrare il contraddittorio.
Il Giudice, nel rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo, così qualificata la domanda proposta, ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6
c.p.c., e all'esito, ritenuta che la causa non necessitasse di attività istruttoria ulteriore, rinviava all'udienza del 24.01.2025 per la discussione orale con termine per note.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la causa veniva decisa con la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 1453 c.c. al fine di chiedere Parte_1 ed ottenere il pagamento della fornitura di materiali e beni asseritamente effettuata nei confronti del in subordine, ha richiesto la condanna dell'Ente ai Controparte_1 sensi dell'art. 2041 c.c., essendosi comunque verificatosi un arricchimento da parte della P.A. a suo danno. Quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs.
267/2000 nei confronti dell'Ing. , quale responsabile dell'aerea tecnica Controparte_3 del , l'attore vi ha poi rinunciato. Controparte_1
Giova rammentare preliminarmente, in punto di diritto, che i contratti con la Pubblica
Amministrazione -a pena di nullità- devono essere redatti in forma scritta e che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria in quanto gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.
Infatti “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi”(cfr.
Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2019, n.130 ; Cassazione civile sez. III, 10/01/2019,
n.453).
In base al constante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, cui il
Tribunale aderisce, poi, va sempre ritenuta necessaria "ad substantiam" la forma scritta nei contratti con la PA e, a tal fine, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione, costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dall'imprenditore, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi"
(cfr. Cass. Civile n. 59 del 03/01/2001). Né sono sufficienti a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio (nel caso de quo dall'attore) non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga
3 prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562).
Alla luce di quanto sopra è quindi escluso che i rapporti contrattuali tra privato e P.A. possano sorgere per facta concludentia; pertanto, venendo al caso di specie, deve ritenersi che la documentazione allegata dall'attore, fatture – come tali unilateralmente emesse dalla parte- e buoni di consegna, non sia sufficiente a sostenere la pretesa creditoria nei confronti del a fronte della mancanza della prova Controparte_1 dell'esistenza di una valida e legittima fonte negoziale, redatta in forma scritta.
Lo stesso attore ha allegato la circostanza di avere consegnato il materiale e i beni di volta in volta ritirati direttamente dal personale del Comune, operai/impiegati, LSU, senza che vi fosse stata una formale richiesta da parte dell'Ente, limitandosi a far sottoscrivere buoni di consegna agli stessi.
La domanda svolta ai sensi dell' art. 1453 c.c., pertanto, non può trovare accoglimento in ragione della preliminare eccezione svolta dal relativa alla mancanza di un CP_1 contratto redatto in forma scritta, fermo restando quanto più oltre osservato in ordine alla stessa prova in ordine alla consegna del materiale al CP_1
Non di meno deve essere rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. difettandone i presupposti applicativi.
Ed invero in tema di azione generale di arricchimento questa può essere proposta solo quando ricorrano i seguenti presupposti: l'arricchimento di un soggetto, consistente in un incremento patrimoniale o in un risparmio di spesa o nell'evitato verificarsi di una perdita;
il correlato depauperamento di un altro soggetto;
l'esistenza di uno stretto rapporto di causalità, tra le due situazioni, originate da un unico fatto costitutivo;
la mancanza di una giusta causa;
l'assenza di un rimedio tipico.
L'azione di arricchimento poi è soggetta alla medesima disciplina codicistica a prescindere dalla natura soggettiva dell'arricchito, sia esso un privato o una P.A., e pertanto, non è necessario l'espresso riconoscimento dell'arricchimento da parte dell'Ente (Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n.14735) Quanto all'onere probatorio, tuttavia, deve osservarsi che incombe su colui che promuove l'azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi, e cioè il pregiudizio subito, il depauperamento del proprio patrimonio, e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione del convenuto.
Aderendo ai suesposti principi di diritto, nel caso di specie deve osservarsi come, posto che l'azione di indebito arricchimento è stata proposta in via subordinata, ma sempre con riferimento alle prestazioni di cui alle due fatture allegate in atti, l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante non potendosi considerare le fatture allegate documenti probanti la consegna della merce in favore proprio del e la CP_1 conseguente diminutio patrimonii. Né alcun valore rivestono i documenti denominati buoni di consegna.
Ed, infatti, la circostanza che non vi sono ordini che possano ritenersi provenire dall'ente non rende neppure certa la riferibilità della commessa al Controparte_1
Basti considerare che l'attore non era neppure al corrente di chi fosse il responsabile del settore specifico del avendo citato in giudizio un soggetto Controparte_1 assente da quel Comune per essere in Comando presso altro ente.
4 Tanto sebbene nel proprio atto introduttivo ebbe a riferire che il “esplicitamente CP_3
e verbalmente autorizzato i predetti acquisti presso la ditta indirizzando i Parte_1 Part dipendenti e impiegati a rivolgersi alla ferramenta per rifornirsi di quanto necessario per assolvere le proprie mansioni”.
Dunque, l'attore non coglie nel segno neppure nell'indicare il soggetto che, per conto del avrebbe avanzato la richiesta della merce. E, nelle allegazioni di parte, CP_1 evidenzia di avere consegnato merce a soggetti vari, aventi il dato comune di essere dipendenti comunale, come dallo stesso riferito, ma senza neppure accertare che la commessa rinvenisse dal stesso, ben potendo la merce essere stata richiesta e CP_1 ritirata da tali soggetti per proprie e personali esigenze.
Alcuni buoni consegna, depositati in atti, non recano neppure l'indicazione della merce eppure risultano controfirmati, alcuni non indicano il prezzo della merce ivi indicata così non sussistendo certezza alcuna sulla merce consegnata effettivamente, sul beneficiario della stessa e sul relativo importo dovuto..
Dunque, non è possibile da tale documentazione accertare beni e merce effettivamente consegnata nell'interesse del e i relativi costi. CP_1
Né d'altronde la prova testimoniale, per come richiesta da parte attrice, avrebbe potuto supplire all'onere probatorio cui era tenuto l'attore ex art. 2041 c.c. posto che i capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria sono stati formulati in maniera del tutto generica;
in particolare, con riferimento alla fattura 4/2022 non consentirebbero di individuare la merce cui essa si riferisce, essendo nel documento solo riportato il riferimento a dei buoni di consegna i quali sono incompleti, senza specificazione dei relativi costi della merce e talora senza indicazione della merce stessa;
in riferimento alla fattura n. 8/2019, contestata per altro dal convenuto, l'attore non ha inteso avanzare nessuna istanza istruttoria a supporto della veridicità del suo contenuto.
Alla stregua di tali argomentazioni, pertanto, anche la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. non può essere accolta.
Deve darsi atto che la domanda svolta nei confronti di è stata Parte_3 rinunciata a seguito della costituzione di questi -che ha allegato la circostanza di non aver svolto attività lavorativa presso il Comune nel periodo, cui si riferiscono le fatture allegate in atti, per avere avuto un comando presso altro ente locale- esclude una pronuncia di merito, dovendosi pronunciare unicamente in ordine alle spese che seguono la soccombenza atteso che il professionista è stato costretto alla difesa giudiziale pur non avendo svolto attività di dipendente del da tempo e per il CP_1 periodo relativo alla fornitura di cui è richiesto il pagamento. Eppur tuttavia, non appare fondata la condanna aggravata richiesta, atteso che non vi è prova che si sia agito con dolo o colpa grave, ed avendo l'attore poi rinunciato alla domanda a seguito della prima difesa svolta dal .. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico dell'attore, vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22 nella misura minima per la non complessità delle questioni trattate secondo lo scaglione di valore da 1.101 a 5.200.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
5 - rigetta la domanda proposta nei confronti del Controparte_1
- da atto della rinuncia alla domanda proposta nei confronti di Parte_3
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 1.400,00 per Controparte_1 compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
. che liquida in euro 1.278,00 per compensi oltre rimborso forfettario Parte_3 nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge
Catanzaro, 24.1.2025
Il Giudice
dott. Adele Ferraro
6
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3178 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto:
“vendita di cose mobili” e vertente
TRA
, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
FG DI DE RA GI (PI ), rappresentato e difeso dall' P.IVA_1 avv. Guido Calabretta, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Satriano in Via Rodano n. 12.
- attore -
E
, (P.I. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2 Per_1
rappresentato e difeso all' Avv. Antonella Raimondo ed elettivamente
[...] domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), alla Via Giacomo
Matteotti
- convenuto–
C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_2 C.F._1
Orlando Mariarosaria ed elettivamente domiciliato presso il suo in alla Vico I CP_1
Cavour
- convenuto –
Conclusioni come da verbale del 24.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
titolare dell'omonima ditta individuale, con atto di citazione Parte_1 del 19.8.2022 regolarmente notificato, ha evocato in giudizio il e Controparte_1
l'Ing. , chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della Controparte_3 somma di euro 5.095,12, deducendo di aver venduto e consegnato -negli anni 2019 e
2020, materiali e beni al Comune, nei cui confronti emetteva la fattura n.8 del
30.06.2019 per euro 365,65 nonché la fattura n. 4 del 16.06.2022 per euro 4.737,48 che, nonostante i ripetuti solleciti, erano rimaste insolute.
In via subordinata, in ordine alle vendite effettuate all'Ente, ha dedotto che il CP_1 non aveva mai né assunto e né formalizzato una determina o un impegno di spesa e
1 liquidazione di somme in suo favore, pertanto, nell'ipotesi in cui non fosse ritenuto il tenuto al pagamento richiesto, ha chiesto – ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. CP_1
267/2000- la condanna al pagamento del proprio credito nei confronti dell'Ing. CP_3
quale responsabile dell'aerea tecnica del che avrebbe
[...] Controparte_1
“esplicitamente e verbalmente autorizzato i predetti acquisti presso la ditta Parte_1 Part indirizzando i dipendenti e impiegati a rivolgersi alla ferramenta per rifornirsi di quanto necessario per assolvere le proprie mansioni”. In via ancor più subordinata, ha chiesto la condanna del ai sensi dell'art. 2041 CP_1
c.c., evocando i presupposti formali fondanti la domanda così proposta;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2022 si è costituito in giudizio il che, contestate le avverse produzioni documentali, nel merito, ha Controparte_1 eccepito la mancanza di una delibera e del relativo impegno di spesa, anche assunto in via d'urgenza, relativo all'acquisto del materiale presso la ditta dell'attore.
Ha altresì escluso la responsabilità dell'Ing. in quanto nel periodo settembre CP_3
2018 /gennaio 2022 questi non prestava servizio presso il Comune di . CP_1
Alla luce delle eccezioni svolte, ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.2.2023 si è costituito in giudizio CP_3
che, in ordine alla dedotta responsabilità personale ed autonoma in qualità di
[...] responsabile dell'aerea tecnica del dell'obbligazione azionata Controparte_1 dall'attore, ha -di
contro
- eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, allegando la circostanza che nel periodo dal 20 agosto 2017 al 7 gennaio 2022 fosse in comando presso la Regione Calabria, Settore Protezione Civile, per tutto l'orario di lavoro ed in via esclusiva. Di fatti, egli svolgeva la propria attività lavorativa presso altra sede di lavoro, allocata presso la cittadella regionale, non svolgendo alcuna funzione in seno al Comune odierno convenuto, dovendosi quindi escludere ogni e qualsiasi sua responsabilità personale ai sensi del richiamato art. 191 D.lgs. 297/2000.
Ha, altresì, contestato la regolarità formale dei documenti prodotti dall'attore ed ha concluso chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c..
A fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal convenuto
, l'attore, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8.3.2024, CP_3 ha dichiarato di rinunciare alla domanda svolta nei suoi confronti per essere stato responsabile dell'area tecnica del nel periodo 2019/2020 altro soggetto nei cui CP_1 confronti ha pertanto chiesto poter integrare il contraddittorio.
Il Giudice, nel rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo, così qualificata la domanda proposta, ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6
c.p.c., e all'esito, ritenuta che la causa non necessitasse di attività istruttoria ulteriore, rinviava all'udienza del 24.01.2025 per la discussione orale con termine per note.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la causa veniva decisa con la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 1453 c.c. al fine di chiedere Parte_1 ed ottenere il pagamento della fornitura di materiali e beni asseritamente effettuata nei confronti del in subordine, ha richiesto la condanna dell'Ente ai Controparte_1 sensi dell'art. 2041 c.c., essendosi comunque verificatosi un arricchimento da parte della P.A. a suo danno. Quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs.
267/2000 nei confronti dell'Ing. , quale responsabile dell'aerea tecnica Controparte_3 del , l'attore vi ha poi rinunciato. Controparte_1
Giova rammentare preliminarmente, in punto di diritto, che i contratti con la Pubblica
Amministrazione -a pena di nullità- devono essere redatti in forma scritta e che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria in quanto gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.
Infatti “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi”(cfr.
Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2019, n.130 ; Cassazione civile sez. III, 10/01/2019,
n.453).
In base al constante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, cui il
Tribunale aderisce, poi, va sempre ritenuta necessaria "ad substantiam" la forma scritta nei contratti con la PA e, a tal fine, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione, costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dall'imprenditore, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi"
(cfr. Cass. Civile n. 59 del 03/01/2001). Né sono sufficienti a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio (nel caso de quo dall'attore) non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga
3 prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562).
Alla luce di quanto sopra è quindi escluso che i rapporti contrattuali tra privato e P.A. possano sorgere per facta concludentia; pertanto, venendo al caso di specie, deve ritenersi che la documentazione allegata dall'attore, fatture – come tali unilateralmente emesse dalla parte- e buoni di consegna, non sia sufficiente a sostenere la pretesa creditoria nei confronti del a fronte della mancanza della prova Controparte_1 dell'esistenza di una valida e legittima fonte negoziale, redatta in forma scritta.
Lo stesso attore ha allegato la circostanza di avere consegnato il materiale e i beni di volta in volta ritirati direttamente dal personale del Comune, operai/impiegati, LSU, senza che vi fosse stata una formale richiesta da parte dell'Ente, limitandosi a far sottoscrivere buoni di consegna agli stessi.
La domanda svolta ai sensi dell' art. 1453 c.c., pertanto, non può trovare accoglimento in ragione della preliminare eccezione svolta dal relativa alla mancanza di un CP_1 contratto redatto in forma scritta, fermo restando quanto più oltre osservato in ordine alla stessa prova in ordine alla consegna del materiale al CP_1
Non di meno deve essere rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. difettandone i presupposti applicativi.
Ed invero in tema di azione generale di arricchimento questa può essere proposta solo quando ricorrano i seguenti presupposti: l'arricchimento di un soggetto, consistente in un incremento patrimoniale o in un risparmio di spesa o nell'evitato verificarsi di una perdita;
il correlato depauperamento di un altro soggetto;
l'esistenza di uno stretto rapporto di causalità, tra le due situazioni, originate da un unico fatto costitutivo;
la mancanza di una giusta causa;
l'assenza di un rimedio tipico.
L'azione di arricchimento poi è soggetta alla medesima disciplina codicistica a prescindere dalla natura soggettiva dell'arricchito, sia esso un privato o una P.A., e pertanto, non è necessario l'espresso riconoscimento dell'arricchimento da parte dell'Ente (Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n.14735) Quanto all'onere probatorio, tuttavia, deve osservarsi che incombe su colui che promuove l'azione di indebito arricchimento provarne i fatti costitutivi, e cioè il pregiudizio subito, il depauperamento del proprio patrimonio, e la dipendenza di questo da una non giustificata locupletazione del convenuto.
Aderendo ai suesposti principi di diritto, nel caso di specie deve osservarsi come, posto che l'azione di indebito arricchimento è stata proposta in via subordinata, ma sempre con riferimento alle prestazioni di cui alle due fatture allegate in atti, l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante non potendosi considerare le fatture allegate documenti probanti la consegna della merce in favore proprio del e la CP_1 conseguente diminutio patrimonii. Né alcun valore rivestono i documenti denominati buoni di consegna.
Ed, infatti, la circostanza che non vi sono ordini che possano ritenersi provenire dall'ente non rende neppure certa la riferibilità della commessa al Controparte_1
Basti considerare che l'attore non era neppure al corrente di chi fosse il responsabile del settore specifico del avendo citato in giudizio un soggetto Controparte_1 assente da quel Comune per essere in Comando presso altro ente.
4 Tanto sebbene nel proprio atto introduttivo ebbe a riferire che il “esplicitamente CP_3
e verbalmente autorizzato i predetti acquisti presso la ditta indirizzando i Parte_1 Part dipendenti e impiegati a rivolgersi alla ferramenta per rifornirsi di quanto necessario per assolvere le proprie mansioni”.
Dunque, l'attore non coglie nel segno neppure nell'indicare il soggetto che, per conto del avrebbe avanzato la richiesta della merce. E, nelle allegazioni di parte, CP_1 evidenzia di avere consegnato merce a soggetti vari, aventi il dato comune di essere dipendenti comunale, come dallo stesso riferito, ma senza neppure accertare che la commessa rinvenisse dal stesso, ben potendo la merce essere stata richiesta e CP_1 ritirata da tali soggetti per proprie e personali esigenze.
Alcuni buoni consegna, depositati in atti, non recano neppure l'indicazione della merce eppure risultano controfirmati, alcuni non indicano il prezzo della merce ivi indicata così non sussistendo certezza alcuna sulla merce consegnata effettivamente, sul beneficiario della stessa e sul relativo importo dovuto..
Dunque, non è possibile da tale documentazione accertare beni e merce effettivamente consegnata nell'interesse del e i relativi costi. CP_1
Né d'altronde la prova testimoniale, per come richiesta da parte attrice, avrebbe potuto supplire all'onere probatorio cui era tenuto l'attore ex art. 2041 c.c. posto che i capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria sono stati formulati in maniera del tutto generica;
in particolare, con riferimento alla fattura 4/2022 non consentirebbero di individuare la merce cui essa si riferisce, essendo nel documento solo riportato il riferimento a dei buoni di consegna i quali sono incompleti, senza specificazione dei relativi costi della merce e talora senza indicazione della merce stessa;
in riferimento alla fattura n. 8/2019, contestata per altro dal convenuto, l'attore non ha inteso avanzare nessuna istanza istruttoria a supporto della veridicità del suo contenuto.
Alla stregua di tali argomentazioni, pertanto, anche la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. non può essere accolta.
Deve darsi atto che la domanda svolta nei confronti di è stata Parte_3 rinunciata a seguito della costituzione di questi -che ha allegato la circostanza di non aver svolto attività lavorativa presso il Comune nel periodo, cui si riferiscono le fatture allegate in atti, per avere avuto un comando presso altro ente locale- esclude una pronuncia di merito, dovendosi pronunciare unicamente in ordine alle spese che seguono la soccombenza atteso che il professionista è stato costretto alla difesa giudiziale pur non avendo svolto attività di dipendente del da tempo e per il CP_1 periodo relativo alla fornitura di cui è richiesto il pagamento. Eppur tuttavia, non appare fondata la condanna aggravata richiesta, atteso che non vi è prova che si sia agito con dolo o colpa grave, ed avendo l'attore poi rinunciato alla domanda a seguito della prima difesa svolta dal .. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico dell'attore, vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22 nella misura minima per la non complessità delle questioni trattate secondo lo scaglione di valore da 1.101 a 5.200.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
5 - rigetta la domanda proposta nei confronti del Controparte_1
- da atto della rinuncia alla domanda proposta nei confronti di Parte_3
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 1.400,00 per Controparte_1 compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
. che liquida in euro 1.278,00 per compensi oltre rimborso forfettario Parte_3 nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge
Catanzaro, 24.1.2025
Il Giudice
dott. Adele Ferraro
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