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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcabruni Lara e De Scolari Bonatti
Claudia e domiciliata presso il loro studio in Riva del Garda viale dei Tigli
n.14, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il Controparte_1
27.09.1976 rappresentato e difeso dall' avv. Falqui Massidda Silvio e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Parteli n.19, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 05.10.2018 in Arco preso atto che all'udienza presidenziale del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 23.05.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. Parte_1 Controparte_1
31 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2018 alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e vengono affidati ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, in affido condiviso, con collocazione, residenza anagrafica abituale e abitazione principale presso la madre;
2) i signori e si impegnano Controparte_1 Parte_1
a condividere le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli ed a reciprocamente tenersi informati sullo stato di salute, di istruzione e di progettualità che li interessa;
pag. 2 di 5 3) in considerazione della collocazione prevalente dei bambini presso la madre, si stabilisce il diritto di visita del padre secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali (dalle ore 14 in periodo non scolastico o dall'uscita di scuola, alle ore 20,30 dopo cena, allorquando li riaccompagnerà dalla madre) da individuare in base alle esigenze lavorative del signor e da previamente concordarsi con Controparte_1
la signora con un congruo preavviso (1 settimana salvo Parte_1
casi eccezionali) oltre che un giorno la settimana (dal mattino ore 8 fino al mattino del giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola o alle ore
9 allorquando li riaccompagnerà dalla madre in periodo non scolastico) in base al giorno di riposo concesso;
4) nel periodo estivo i figli staranno con il papà 15 giorni, anche raggruppati in periodi non consecutivi. I genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 15 aprile di ogni anno il periodo di vacanza estiva, anche al fine di organizzare le attività estive dei figli. Le parti si danno atto che, la professione di cuoco svolta dal signor Controparte_1
non consente, di norma di godere di ferie estive e, pertanto, compatibilmente con gli impegni scolastici, e senza che i figli perdano frequenza scolastica, il padre potrà trascorrere con i figli fino a 15 giorni, anche non consecutivi, in occasione dei suoi periodi di ferie. Quanto alle festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché con ciascun genitore ad anni alterni, i giorni dal 26 al 31 dicembre ed i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio.
pag. 3 di 5 I figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente il giorno di
Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo, nonché metà delle vacanze pasquali;
5) il signor verserà, entro il giorno 15 di ogni Controparte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di complessivi €.450,00 (€. 225,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. Tale obbligo decorre a far data dalla data di sottoscrizione del ricorso;
6) le spese straordinarie per i figli e come da protocollo Per_1 Per_2
CNF del 29.11.2017, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. Per quanto attiene le spese indicate nel protocollo CNF quali “spesa extra assegno” saranno da concordarsi unicamente quelle superiori ad € 100,00= per singola voce complessiva di spesa, precisando che i genitori concordano sin d'ora di suddividere al 50% tra di loro, le scuole/campus estivi ed uno sport a scelta per ciascun figlio;
7) l'assegno unico sarà posto a favore della signora in Parte_1
misura del 100%; altre deduzioni e detrazioni fiscali saranno poste a favore di entrambe i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8) le parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca al rilascio della carta di identità e del passaporto in capo ai figli minori ed in capo ad esse stesse personalmente;
9) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, pertanto, a reciproche pretese di mantenimento;
10) restano a carico della signora le spese di Parte_1
mantenimento ordinarie e straordinarie relativamente al cane LY intestato alla stessa pag. 4 di 5 11) i signori e dichiarano Controparte_1 Parte_1
di aver già definito le questioni patrimoniali tra loro pendenti e di non aver più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra con riferimento al pregresso rapporto matrimoniale, salvi gli effetti del presente atto;
12) tutte le statuizioni di ordine economico avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
13) tutti i veicoli rimangono di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari i quali potranno liberamente disporne;
14) le spese legali del presente atto sono compensate tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcabruni Lara e De Scolari Bonatti
Claudia e domiciliata presso il loro studio in Riva del Garda viale dei Tigli
n.14, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il Controparte_1
27.09.1976 rappresentato e difeso dall' avv. Falqui Massidda Silvio e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Parteli n.19, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 05.10.2018 in Arco preso atto che all'udienza presidenziale del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 23.05.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. Parte_1 Controparte_1
31 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2018 alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e vengono affidati ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, in affido condiviso, con collocazione, residenza anagrafica abituale e abitazione principale presso la madre;
2) i signori e si impegnano Controparte_1 Parte_1
a condividere le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli ed a reciprocamente tenersi informati sullo stato di salute, di istruzione e di progettualità che li interessa;
pag. 2 di 5 3) in considerazione della collocazione prevalente dei bambini presso la madre, si stabilisce il diritto di visita del padre secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali (dalle ore 14 in periodo non scolastico o dall'uscita di scuola, alle ore 20,30 dopo cena, allorquando li riaccompagnerà dalla madre) da individuare in base alle esigenze lavorative del signor e da previamente concordarsi con Controparte_1
la signora con un congruo preavviso (1 settimana salvo Parte_1
casi eccezionali) oltre che un giorno la settimana (dal mattino ore 8 fino al mattino del giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola o alle ore
9 allorquando li riaccompagnerà dalla madre in periodo non scolastico) in base al giorno di riposo concesso;
4) nel periodo estivo i figli staranno con il papà 15 giorni, anche raggruppati in periodi non consecutivi. I genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 15 aprile di ogni anno il periodo di vacanza estiva, anche al fine di organizzare le attività estive dei figli. Le parti si danno atto che, la professione di cuoco svolta dal signor Controparte_1
non consente, di norma di godere di ferie estive e, pertanto, compatibilmente con gli impegni scolastici, e senza che i figli perdano frequenza scolastica, il padre potrà trascorrere con i figli fino a 15 giorni, anche non consecutivi, in occasione dei suoi periodi di ferie. Quanto alle festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché con ciascun genitore ad anni alterni, i giorni dal 26 al 31 dicembre ed i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio.
pag. 3 di 5 I figli trascorreranno con ciascun genitore alternativamente il giorno di
Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo, nonché metà delle vacanze pasquali;
5) il signor verserà, entro il giorno 15 di ogni Controparte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di complessivi €.450,00 (€. 225,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. Tale obbligo decorre a far data dalla data di sottoscrizione del ricorso;
6) le spese straordinarie per i figli e come da protocollo Per_1 Per_2
CNF del 29.11.2017, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. Per quanto attiene le spese indicate nel protocollo CNF quali “spesa extra assegno” saranno da concordarsi unicamente quelle superiori ad € 100,00= per singola voce complessiva di spesa, precisando che i genitori concordano sin d'ora di suddividere al 50% tra di loro, le scuole/campus estivi ed uno sport a scelta per ciascun figlio;
7) l'assegno unico sarà posto a favore della signora in Parte_1
misura del 100%; altre deduzioni e detrazioni fiscali saranno poste a favore di entrambe i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8) le parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca al rilascio della carta di identità e del passaporto in capo ai figli minori ed in capo ad esse stesse personalmente;
9) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, pertanto, a reciproche pretese di mantenimento;
10) restano a carico della signora le spese di Parte_1
mantenimento ordinarie e straordinarie relativamente al cane LY intestato alla stessa pag. 4 di 5 11) i signori e dichiarano Controparte_1 Parte_1
di aver già definito le questioni patrimoniali tra loro pendenti e di non aver più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra con riferimento al pregresso rapporto matrimoniale, salvi gli effetti del presente atto;
12) tutte le statuizioni di ordine economico avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
13) tutti i veicoli rimangono di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari i quali potranno liberamente disporne;
14) le spese legali del presente atto sono compensate tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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