Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n.2113/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/03/2025 nella causa n. 2113/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 98/2021, pubblicata in data 23.01.2021 e non notificata, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. CARACCIOLO FILOMENA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BONITO GIUSEPPE
- appellato - nonché
Controparte_2
- appellato - Conclusioni All'udienza del 26/03/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
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Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto in parte la domanda proposta dall'odierno appellante, , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, odierni appellati, volta ad ottenere il risarcimento Controparte_2 delle danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 08.06.2014 alle ore 13,15 circa in Nola, alla Via dei Mille, ove il signor mentre Pt_1 attraversava sulle strisce pedonali, fu investito dall'autovettura del signor targata BN886 CG, riportando lesioni personali tali da Controparte_2 rendere necessario il ricovero presso il P.S. dell'Ospedale di Nola. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] Nel merito, dunque, la domanda introduttiva può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Dalle allegazioni documentali, dall'istruttoria raccolta e dalla espletata CTU, infatti,
è emerso un quadro abbastanza chiaro della vicenda che consente una serena attribuzione della responsabilità del descritto sinistro al nominato convenuto. Il teste escusso, sig.ra indifferente, sulla cui genuinità la Testimone_1 scrivente non ha motivo alcuno di dubitare, ha descritto fedelmente l'evento per cui è lite, riferendo circa la dinamica dello stesso e le conseguenze rovinose per l'attrice. Dalla prova orale si è quindi appreso, con una certa sicurezza, che il sinistro in questione si è verificato per esclusiva responsabilità del menzionato convenuto;
esse dichiarazioni, inoltre, appaiono genuine e giammai contrastanti e possono sicuramente concorrere al sereno convincimento della scrivente. In mancanza di prova contraria, cui erano obbligati i convenuti, valutato il contesto istruttorio emerso e le relative risultanze, la scrivente può dunque attribuire serenamente la responsabilità della causazione del sinistro al menzionato convenuto, rimasto peraltro contumace. Da quanto emerso dal giudizio, infatti, va senza dubbio evidenziato che il comportamento del convenuto ha integrato una chiara ipotesi di violazione dell'art. 191 del C.d.S. in virtù del quale il conducente deve sempre fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti della strada, conservando sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo. Acclarato l'an, dunque, non resta che quantificare il pregiudizio subito
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dall'attrice, per la cui quantificazione la scrivente intende rifarsi solo parzialmente all'espletata consulenza tecnica giacchè essa, pur essendo immune da vizi medico legali, non appare del tutto appropriata al caso di specie. La consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal nominato consulente dott. , ha confermato Persona_1 che la causa delle lesioni dell'istante siano dipendenti dall'evento dedotto;
il nominato professionista ha, in buona sostanza, confermato il nesso causale tra l'eventus damni e le lesioni riportate dall'attrice stessa ed ha quantificato il danno biologico riportato dall'istante nella misura del 3%, oltre 10 di ITT al 75%, giorni 15 di ITP al 50% e giorni 15 di ITP al 25%. Alla luce di siffatta anamnesi e della documentazione prodotta, valutato globalmente il quadro probatorio, alla scrivente appare oltremodo “generosa” la quantificazione del danno biologico operato dal CTU. La Corte di Cassazione, a più riprese, ha sempre sostenuto che la
CTU è “uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche”; in buona sostanza, la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, anche in considerazione del fatto che è sempre consentito al Giudice di merito valutare la complessiva attendibilità delle clausole peritali e, se del caso, disattenderne le argomentazioni tecniche laddove queste risultino non condivisibili (cfr. sul punto anche Cass. Civ. sent. nr. 9249/2015). Il giudice, in buona sostanza, non è vincolato al risultato della perizia potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il suo fiduciario;
in quest'ottica, il giudice, quale peritus peritorum, può inoltre aderire alle conclusioni cui è giunto il consulente di parte oppure discostarsene, proponendo per una diversa quantificazione e qualificazione delle risultanze ove ritenuto necessario proprio per il principio sopra esposto e cioè perché le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il decidente. Le valutazioni espresse dal CTU, infatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, non hanno, come predetto, alcuna efficacia vincolante per il giudicante giacchè egli può “…legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo (il giudice) indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU” (cfr. Cass. Civ. nr
5148/2011). Ebbene, ritenendo che la quantificazione del danno biologico operata dal CTU sia stata oltremodo “generosa”, la scrivente intende ridurre detta invalidità permanente nella misura globale del 2%. Tale diversa quantificazione del danno trova fondamento nella fattispecie per la quale dall'elaborato peritale in atti e dall'intera documentazione sanitaria prodotta è emerso che l'istante ha effettivamente riportato una mera lesione del menisco mediale al ginocchio ed un
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lieve traumatismo del massiccio facciale;
tali lesioni sono risultate clinicamente guarite in un breve lasso temporale (meno di due mesi) e, così come accertato anche dal CTU, non sono state tali da generare negative ripercussioni sulla capacità lavorativa e di produrre reddito. Ne consegue la diversa valutazione del pregiudizio riportato. Rapportando quanto sopra al caso di specie, emerge che all'istante può riconoscere un danno biologico contenuto nei limiti del 2%. Adattando equitativamente le tabelle milanesi al caso di specie, ne deriva che all'istante possono essere liquidati € 1.600,00 per il danno biologico ed € 900,00 per invalidità temporanea, per un complessivo importo di € 2.500,00, già rivalutato all'attualità. Circa il richiesto danno morale, la scrivente osserva quanto segue. La
Cassazione, a più riprese (non in ultimo Sez. III Ord. nr. 7513/2018 e sent. nr.
2788/2019), ha precisato che, nella valutazione dell'esistenza di un pregiudizio morale e per la sua quantificazione, il Giudice deve valutare caso per caso le sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato in un sinistro stradale e risarcire autonomamente, ove effettivamente presenti, tali componenti di danno, così da giungere all'integrale risarcimento del danno nella sua interezza. Legge 124 del 2017 del 4 agosto 2017 ha posto un limite molto rigido al riconoscimento del danno morale, prevedendo un vero e proprio sbarramento: l'importo tabellare del danno biologico può essere aumentato sino al 20% “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”. Tali menomazioni non risultano provate né documentate nel corso del giudizio né, del pari, risulta essere provata alcuna sofferenza psico fisica di particolare intensità da parte di parte attrice. Ne deriva pertanto che il richiesto danno morale non può essere liquidato. Resta assorbita ogni altra questione non espressamente analizzata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ossequio al D.M.
55/2014 e ss. mod.ni; le spese di CTU vengono poste in capo ai convenuti. […]. Avverso tale decisione, formulava appello per i Parte_1 seguenti motivi: I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 c.p.c. – ARBITRARIA ED ERRONEA INTERPRETRAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. OMESSA,
INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA
CONTROVERSIA. ILLOGICITA' CONSISTENTE NELL'ATTRIBUIRE AGLI ELEMENTI DI
GIUDIZIO SIGNIFICATI ESTRANEI AL SENSO COMUNE – VIOLAZIONE DELL'ART.
1224 c.c. – OMESSA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI, atteso che
[…] il Giudice di Pace non ha fornito alcuna plausibile motivazione alla tanto dissennata decisione di ridurre in maniera così drastica il danno biologico ponendosi in netto contrasto con quanto diagnosticato e puntualizzato dal proprio consulente medico […]; II. VIOLAZIONE DELL'ART. 1224 c.c. – OMESSA
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LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI, atteso che nella quantificazione del danno biologico operata dal Giudice di pace […] manca qualsiasi riferimento a quella diversa ed autonoma componente dell'integrale ripristino della situazione del danneggiato costituita dagli interessi compensativi, che non è stata proprio presa in considerazione dal giudice di merito, né in motivazione ai fini di una liquidazione del danno integralmente attualizzata, né in dispositivo, come enunciazione del diritto del danneggiato ad ottenerla dal danneggiante, in aggiunta alla somma rivalutata a agli interessi legali su di essa […]; III. Quantum debeatur, chiedendo, in ordine alla quantificazione dei danni riportati dall' appellante, di aderire alle valutazioni operate da C.T.U.. Per la conferma della sentenza impugnata, ferma l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso la , unica appellata costituitasi. Controparte_1
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della contumacia dell'appellato,
, non costituitosi pur ritualmente citato. Controparte_2
Altrettanto preliminarmente deve darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c.. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Ancora in via preliminare, deve darsi atto della procedibilità del gravame, avendo parte appellante notificato l'atto di appello (all'assicurazione) in data 17.05.2021 e (all'appellato) in data 20.05.2021, iscrivendo la causa a ruolo in data 20.05.2021, e dunque entro il termine di 10 giorni previsto dagli 347 e 348 c.p.c. Passando al merito, fondato, seppure entro gli stretti limiti e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene l'appello proposto. Sebbene difatti il nostro sistema processuale si fondi sul principio, evidenziato dall'appellata, in base al quale il giudice, lungi dall'essere tenuto ad uniformarsi alle argomentazioni tecniche sviluppate dal consulente nominato,
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può discostarsene e decidere in base al suo prudente apprezzamento, è anche vero che laddove ritenga opportuno sganciarsi dalle risultanze tecniche è pur sempre tenuto a fornire la motivazione sottesa alle ragioni del proprio dissenso. In altri termini, è vero che le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il giudice, ma è anche vero che per poter disattendere legittimamente le risultanze tecniche è necessario che il giudice fornisca una valutazione critica delle stesse, indicando gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il CTU si è basato ed illustrando le argomentazioni logico-giuridiche che hanno condotto il medesimo ad una decisione che differente, sia pure solo in parte, con il parere del CTU. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha motivato la propria scelta in merito alla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente nella misura del 2%, anziché del 3% come riconosciuto dal consulente d'ufficio, in favore della odierna appellante ritenendo che […] la quantificazione del danno biologico operata dal CTU sia stata oltremodo “generosa” […], specificando che
[…] tale diversa quantificazione del danno trova fondamento nella fattispecie per la quale dall'elaborato peritale in atti e dall'intera documentazione sanitaria prodotta è emerso che l'istante ha effettivamente riportato una mera lesione del menisco mediale al ginocchio ed un lieve traumatismo del massiccio facciale;
tali lesioni sono risultate clinicamente guarite in un breve lasso temporale (meno di due mesi) e, così come accertato anche dal CTU, non sono state tali da generare negative ripercussioni sulla capacità lavorative e di produrre reddito. Ne consegue la diversa valutazione del pregiudizio riportato. […]. Tale valutazione non appare però condivisibile atteso che il giudice di prime cure si è discostato in parte dalla relazione tecnica senza adempiere all'obbligo di motivazione sullo stesso gravante in tali ipotesi. Il Giudice di Pace, infatti, ha ridotto il danno biologico adducendo come unica giustificazione che le conclusioni cui è pervenuto il CTU fossero
“generose”, ma non fornisce argomenti idonei, quantomeno sotto il profilo tecnico-scientifico a contrastare quelli esposti dal CTU circa la valutazione (in termini percentuali) del danno biologico corrispondente. Sul punto pare opportuno precisare come, secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, se è vero che Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice è altrettanto vero che egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u., dando altresì adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione
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specificamente seguiti, nonché, ove si tratti di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011). Pertanto, la gravata decisione va riformata in parte qua, procedendo alla esatta quantificazione del danno biologico da invalidità permanente residuato a sulla scorta dei parametri indicati nella consulenza tecnica di Parte_1 primo grado, i cui esiti, stante la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, devono ritenersi pienamente condivisibili. Nello specifico, il nominato ausiliare ha chiarito che a seguito dell'evento traumatico parte attrice riportò “esiti algici di un trauma al ginocchio destro con lesione del menisco mediale e trauma facciale con infrazione delle ossa nasali” (v. CTU in atti), andando scientificamente a quantificare i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, nella misura del 3%, ed indicando in giorni 0 il periodo di invalidità temporanea totale, in giorni 10 quello di invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 15 di invalidità temporanea parziale al 50% e giorni 15 al 25%, connessi alle predette lesioni. Ebbene, poiché si tratta di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti derivanti da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, si ritiene di applicare l'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, invero richiamate anche da parte appellante (v. atto di appello). Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 3%, in considerazione dell'età dell'infortunato (nato in data [...]) al momento del sinistro (verificatosi in data 08/06/2014) pari ad anni 29, si ritiene di poter quantificare il danno permanente in € 1.886,07 e il danno temporaneo in € 1.035,75, per un ammontare complessivo di € 2.921,82, in luogo del minore importo di € 2.500,00 liquidato dal Giudice di prime cure. Quanto alla richiesta personalizzazione del suddetto danno, non appaiono ricorrerne i presupposti, atteso che in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014), mentre parte appellante non ha debitamente allegato, prima ancora che provato, circostanze tali da giustificare l'incremento, o comunque il riconoscimento a diverso titolo di somme aggiuntive a quelle così determinate. Alla luce di tutto quanto precede, dunque, in parziale riforma della sentenza appellata, dovrà condannarsi , unitamente Controparte_1
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all'appellato , al pagamento in solido in favore Controparte_2 dell'appellante, , a titolo di risarcimento del danno da questi Parte_1 subito a seguito del sinistro per cui è causa, della somma di € 2.921,82, già determinata all'attualità, oltre interessi con decorrenza dalla data dell'illecito (08.06.2014), trattandosi di importi di matrice risarcitoria. In conformità con quanto dedotto in appello (v. motivi di cui supra), difatti, tali interessi vanno riconosciuti, avendo parimenti condivisa giurisprudenza affermato che Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n. 24468). Nel computo degli stessi, tuttavia, in base a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, che riconosce ai medesimi interessi la funzione di criterio equitativo di liquidazione dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli, dovrà farsi riferimento ad un tasso, in via equitativa da ritenersi pari all'1,5% annuo, da applicarsi non sulla somma dovuta così come determinata all'attualità, pena un'indebita locupletazione a vantaggio del creditore, ma a quella corrispondente al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo. Nel caso di specie, pertanto, risulteranno dovuti gli interessi al tasso dell'1,5% inizialmente calcolati sull'importo del risarcimento come devalutato in base agli indici Istat alla data dell'illecito e quindi, anno per anno sino al momento della pronuncia di primo grado, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla medesima decisione, che se definitiva vale a determinare la conversione dell'originario debito di valore in un debito di valuta, saranno invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato, da computare al tasso legale e sino al saldo effettivo.
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Assorbita o comunque respinta deve, per converso, intendersi ogni altra doglianza, deduzione od eccezione. Sulle spese Quanto alle spese, ferma, con riferimento a quelle di primo grado, l'assenza di appello incidentale sul punto, l'accoglimento in minima parte delle richieste di cui all'appello proposto ne consente comunque la compensazione tra le parti per il presente grado.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Lauro n. 98/2021, pubblicata in data 23.01.2021 e non notificata, nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, nonché di , rimasto contumace, respinta Controparte_2
o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma in parte la sentenza gravata, condannando , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido con , al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 2.921,82, già Parte_1 determinata all'attualità, oltre interessi con decorrenza dalla data dell'illecito (08.06.2014), da computarsi nei termini di cui in parte motiva;
conferma per il resto la medesima sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in data 27/03/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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