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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Anna Mantovani Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3316/2024 promossa in grado d'appello
DA
- (C. F. e P. Iva Parte_1
) con sede legale in Milano via T. Taramelli n. 26, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore ing. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_2
Giuseppina SQUILLACE (C. F. ), Salvatore GALLO (C. F. C.F._1
) e Alice CASTROGIOVANNI (C. F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' in Milano via T. Taramelli n. 26 – pec: Pt_1
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
- P. Iva ) con sede in Montorio al Vomano via Controparte_1 P.IVA_2
Piane snc, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano BIOCCA (C. F. CP_2 pagina 1 di 16 ), presso il cui studio legale in Teramo via Stazio n. 22 è elettivamente C.F._4
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e integrale riforma della sentenza n.
9439/2024 pubblicata il 30.10.2024 dal Tribunale di Milano emessa nel giudizio r.g. n. 32884/2023, notificata in data 5.11.2024, tra l' Parte_1
e on la quale il Tribunale di Milano non ha accolto
[...] Controparte_1
la domanda in opposizione di : Pt_1
- in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione al decreto Parte_1
ingiuntivo di pagamento n. 12120/2023 del 17.07.2023 emesso nel ricorso r.g. n. 26811/2023 dal
Tribunale di Milano, notificato in data 20.07.2023 previo accertamento del pagamento da parte di
della fattura numero 233P4/2022 di importo con iva pari a euro 136.935,81; Pt_1
in via principale:
- accertare per i motivi di cui in narrativa e dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente
[...] alla società opposta per le causali di cui al decreto Pt_1 Controparte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione e, per l'effetto, rigettare qualunque richiesta della convenuta anche a titolo di interessi;
pagina 2 di 16 - accertare per i motivi di cui in narrativa e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs n. 231/02 maturati e maturandi dal
21.02.2023; in via gradata e subordinata:
- in accoglimento del terzo motivo di appello accertare e dichiarare la responsabilità della
e, per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della società CP_1 [...] della somma di euro 136.935,81 o di quella Parte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.
appellata Controparte_1
Voglia la Corte di Appello adita, contrarii reiectis, respingere integralmente l'appello spiegato da ed ogni ulteriore diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamare Parte_1
anche in tale sede le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado dalla confermare la sentenza n. 9439/2024 del 30.10.2024 resa Controparte_1
dal Tribunale di Milano a conclusione del giudizio rubricato al n. 32884/2023 r.g. condannando
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9439/2024, pubblicata in data 30.10.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 12120/2023
[...] che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la al rimborso Controparte_3 in favore della delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
10.000,00 per compensi professionali di avvocato oltre accessori per legge dovuti.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
pagina 3 di 16 ***
In accoglimento del ricorso monitorio proposto da l Tribunale Controparte_1
Ordinario di Milano, con decreto ingiuntivo n. 12120/2023 del 17.07.2023, ingiungeva ad
[...] il pagamento dell'importo di euro Parte_1
112.242,47, indicato nella fattura n. 233PA/2022, oltre interessi e spese, a titolo di parte del corrispettivo relativo ad un appalto pubblico affidato ad un R.T.I., avente quale mandataria la stessa società poi Parte_3 Controparte_4 incorporata in Parte_1
- Con rituale atto di citazione in opposizione Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
[...]
Deduceva che in data 14.02.2023 aveva ricevuto al proprio indirizzo pec a Email_4
mezzo mail proveniente dall'indirizzo sollecito di pagamento relativo alle Email_5 fatture n. 233PA/2022 e n. 247PA/2022 con indicazione dell'IBAN bancario
[...], diverso dal precedente, su cui regolare il pagamento dell'importo sollecitato. Successivamente, in data 16.02.2023, perveniva in via telefonica ulteriore analogo sollecito in riscontro del quale l'opponente chiedeva all'interlocutore la compilazione e l'inoltro della dichiarazione di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010. In data 20.02.2023 la società opponente riceveva dall'indirizzo mail la predetta dichiarazione di Email_6
tracciabilità finanziaria sottoscritta in via olografa dal legale rappresentanza della CP_1
e recante timbro della predetta società, con indicazione del predetto nuovo IBAN
[...]
[...] su cui si chiedeva di regolare il pagamento.
Pertanto, in data 2.03.2023, l'opponente provvedeva a bonificare sul suddetto nuovo IBAN l'importo di cui alla fattura n. 233PA/2022.
Tuttavia, in data 21.04.2023 comunicava di non aver ricevuto Controparte_1
alcun pagamento, disconoscendo l'indirizzo e-mail Email_7
Assumeva che la attraverso il proprio indirizzo e-mail Controparte_1
aveva trasmesso dichiarazione di tracciabilità finanziaria timbrata e sottoscritta Email_8 dal proprio legale rappresentante legale e copia della relativa carta d'identità agli indirizzi e-mail ed , non riconducibili alla società opponente. Email_9 Email_10
A fronte della predetta ricostruzione fattuale invocava l'applicazione della disciplina del pagamento a creditore apparente atteso che il pagamento era avvenuto a soggetto che appariva legittimato a riceverlo pagina 4 di 16 in base a circostanze univoche e che tale situazione di apparenza era stata determinata dalla condotta colposa della società creditrice.
Per converso nessuna colpa poteva ascriversi alla società opponente.
Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la
[...] avrebbe dovuto richiedere la restituzione dell'importo in oggetto al soggetto che Controparte_1
illegittimamente ne aveva ricevuto il pagamento.
- Si costituiva in giudizio ontestando ogni avverso dedotto. Controparte_1
In particolare assumeva che nella fattispecie in esame non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista per il pagamento al creditore apparente in quanto l'erroneo pagamento non era avvenuto sulla base di un errore scusabile ma a fronte di una condotta colposa della stessa debitrice che aveva dato credito ad una anomala dichiarazione di tracciabilità finanziaria non sottoscritta digitalmente e non trasmessa tramite pec, peraltro proveniente da un indirizzo e-mail palesemente artefatto e chiaramente non riferibile alla controparte contrattuale, nonché per non aver considerato la anomala circostanza che il nuovo IBAN era relativo a una agenzia bancaria di località assolutamente diversa da quella originariamente indicata ed al di fuori del relativo ambito territoriale.
Su tali basi instava per il rigetto dell'opposizione.
La causa era decisa con sentenza di rigetto dell'opposizione e condanna della società opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese di lite.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, premesso che la fattispecie era riconducibile al fenomeno del c.d. man in the middle – caratterizzato dal fatto che un soggetto, violando un sistema informatico o con tecniche di c.d. phising si inserisce nello scambio di comunicazioni tra due soggetti riferito ad una transazione commerciale al fine di deviarne a proprio favore il relativo corrispettivo destinato all'effettivo creditore – riteneva non applicabile nel caso di specie l'invocata disciplina del pagamento a creditore apparente di cui all'art, 1189 c.c., rilevando come la fattispecie astratta contemplata dall'art. 1189 c.c. sia caratterizzata da un pagamento che avviene in favore di un soggetto diverso dal reale creditore nella convinzione che quel medesimo soggetto diverso sia quello legittimato a ricevere il pagamento, determinandosi uno scostamento tra il soggetto erroneamente ritenuto legittimato a ricevere il pagamento e quello effettivamente legittimato.
Nella specie invece la discrasia tra realtà effettiva e realtà supposta non riguardava l'identità del soggetto legittimato a ricevere il pagamento, che secondo la stessa prospettazione attorea era pagina 5 di 16 indubbiamente la investendo l'erroneità del pagamento, per Controparte_1
effetto della predetta azione criminosa posta in essere dal terzo intercessore, l'identità di colui che materialmente aveva ricevuto il pagamento.
Tanto premesso, ritenendo che già su tali basi dovesse essere esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c., il Tribunale rilevava che l'effetto liberatorio di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c. presuppone da un lato una situazione di apparenza determinata da condotta colposa del creditore e dall'altro che il pagamento sia stato effettuato al soggetto non legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche ed in buona fede e dunque sulla scorta di un affidamento ragionevole, non invocabile da chi versi a sua volta in una situazione di colpa riconducibile a negligenza.
Nel caso di specie a versare in colpa era la stessa società opponente la quale aveva negligentemente effettuato il pagamento a soggetto non legittimato a riceverlo. In particolare,
[...]
aveva effettuato i pagamenti a seguito di Parte_1
comunicazione pervenuta da indirizzo avente nome di dominio non riconducibile a quello proprio della creditrice, appalesandosi del tutto diverso. Né la debitrice si era premurata di verificare l'effettiva appartenenza alla creditrice del nuovo conto corrente sul quale si chiedeva di regolare il pagamento, diverso da quello indicato sulle fatture oggetto di pagamento.
Su tali basi rigettava l'opposizione condannando la società opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
[...]
Con il primo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, era stata la condotta della creditrice
[...]
in via esclusiva o comunque eziologicamente rilevate, ad aver indotto in errore Controparte_1 la debitrice nell'effettuare il pagamento ad un soggetto diverso e non legittimato, avendo inviato i dati relativi al pagamento richiesto ad un indirizzo e-mail del tutto diverso da quello proprio della debitrice, così rendendo possibile l'intercessione del terzo che, carpiti gli identificativi del debitore e del credito, ha artatamente veicolato le coordinate per il pagamento relative ad un soggetto estraneo al rapporto, sì da indurre in errore la debitrice in ordine al soggetto a cui effettuare il pagamento.
pagina 6 di 16 Rilevava inoltre come per il pagamento in oggetto non era richiesta la trasmissione della dichiarazione di tracciabilità, e pertanto negligentemente e senza verifica della corrispondenza del richiedente alla effettiva debitrice la vrebbe trasmesso i relativi dati ai soggetti Controparte_1
che poi hanno incamerato illegittimamente il pagamento in oggetto.
Assumeva inoltre che, avendo isconosciuto solo l'e-mail, non Controparte_1 già la dichiarazione resa dal rappresentante di la relativa Controparte_1
sottoscrizione ed il timbro appostovi, il pagamento eseguito da
[...] sull'IBAN indicato dalla debitrice realizzerebbe Parte_1
l'effetto liberatorio di cui all'art. 1188 c.c.
Con il secondo motivo di appello adduceva la circostanza che il sistema informatico violato era quello della non già quello di Controparte_1 [...]
Tanto premesso rilevava come non fosse provato Parte_1 che la abbia dotato il sistema dei necessari dispositivi di Controparte_5
sicurezza, rilevando come la diffusione di informazioni sensibili a soggetti non legittimati a riceverli ha dato causa sia azione ascrivibile esclusivamente alla Controparte_1
Per contro il pagamento di Parte_1
non poteva aver luogo senza la preventiva conoscenza dei dati relativi al pagamento comunicati,
[...]
conoscenza avvenuta a fronte della diffusine all'esterno dei dati errati a causa della descritta condotta colposa della creditrice.
Con il terzo motivo di appello lamentava, in via subordinata, la mancata valutazione della concorsuale responsabilità della creditrice che avrebbe dovuto quantomeno condurre ad una riduzione proporzionale dell'importo dovuto.
- Si costituiva nel presente giudizio la ontestando integralmente Controparte_1
l'atto di appello del quale chiedeva il rigetto ritenendo corretto il costrutto posto a fondamento della decisione impugnata.
All'udienza del 29.05.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 4.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
pagina 7 di 16 ***
Nella disamina dei motivi di appello articolati dall'appellante – che, attesa la stretta connessione delle questioni sottese, possono essere congiuntamente esaminati – occorre, sia pur in via sintetica, riepilogare gli elementi fattuali acquisiti al giudizio e posti a base della decisione impugnata.
La e la agente Controparte_6 Controparte_1 anche in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con l'impresa come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza Controparte_7
irrevocabile del 21.02.2019, ebbero a sottoscrivere un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto l'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova palazzina sita in Milano via Verdi n. 3 di proprietà della Fondazione Teatro Alla Scala di Milano.
Con decorrenza dall'1.07.2020 è stata incorporata in Controparte_4
con pec: Parte_1
Email_11
Secondo il dettato dell'art.
6.12 del contratto di appalto concluso tra le parti in causa, l'appaltatore si obbligava ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della legge
13.08.2010 n. 136 sicché, con la sottoscrizione del contratto, assumeva espressamente tutti gli obblighi prescritti dalla richiamata normativa. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010
l'articolato contrattuale prevedeva espressamente la consegna da parte dell'appaltatore del documento, previsto al precedente punto 4.1 lett. c), indicante gli estremi del conto corrente “dedicato” su cui effettuare i pagamenti nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul predetto conto.
Specificamente era previsto che la violazione degli obblighi di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 determinava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Più in particolare l'art.
6.13 prevedeva l'obbligo per l'appaltatore di inserire in tutti i contratti con subaffidatari o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumevano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.
In ossequio alla surriferita normativa la aveva fornito in data Controparte_1
15.02.2019 il modello di cui alla legge n. 136/2010 nel quale era specificamente indicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare i pagamenti relativo al rapporto di appalto, acceso presso la
BANCA INTESA SANPAOLO s.p.a. con IBAN [...].
Successivamente con fattura elettronica n. 233PA inviata a mezzo SDI in data 21.12.2022 e avente descrizione pagina 8 di 16 di realizzazione della nuova palazzina sita in Milano via Verdi b. 3 di proprietà della
[...]
di Milano e di parziale sponsorizzazione dell'intervento. CIG 75765742A8 CUP Controparte_8
H43E17000230006 - con la presente vi rimettiamo fattura relativa agli oneri aziendali e della sicurezza derivanti dall'incremento del costo dei materiali come da certificato di Pagamento
Straordinario conguaglio Decreto Aiuti ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 91/2022 emesso in data 20.01.2022>> la chiedeva il pagamento dell'importo Controparte_1
complessivo di euro 112.242,47. Nella predetta fattura elettronica era specificamente indicato il conto corrente “dedicato”, indicato nel modello di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, su cui effettuare il pagamento con indicazione del relativo IBAN: [...].
Da quanto è dato rilevare dagli atti di causa e dalla documentazione versata in atti, oltre che da quanto asserito dalle stese parti in causa nei rispettivi scritti difensivi, emerge che in data 14.02.2023 aveva ricevuto al Parte_1
proprio indirizzo pec a mezzo mail proveniente dall'indirizzo Email_4
, diverso da quello proprio della Email_5 Controparte_1
un sollecito di pagamento relativo a due fatture, e segnatamente alla fattura n. 233PA/2022 e alla fattura n. 247PA/2022, con annessa indicazione di un nuovo IBAN bancario
[...] su cui regolare il pagamento dell'importo sollecitato, diverso dall'IBAN indicato nel modello di cui alla legge n. 136/2010 nel quale era specificamente indicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare i pagamenti, acceso presso la BANCA INTESA
SANPAOLO s.p.a. con IBAN [...].
In data 16.02.2023, perveniva ulteriore sollecito a fronte del quale la società opponente chiedeva la compilazione e l'inoltro della dichiarazione di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010.
In data 20.02.2023 perveniva a Parte_1
dall'indirizzo mail evidentemente diverso da quello effettivo –
[...] Email_6
come rilevabile dai dati inseriti nel contratto stipulato tra le parti, dal modello di tracciabilità e dalla corrispondenza in precedenza intercorsa, oltre che dal differente nome di dominio indicato nell'indirizzo mail dal quale era avvenuto l'inoltro – la predetta dichiarazione di tracciabilità finanziaria recante sottoscrizione olografa del legale rappresentante della
[...]
corredata da timbro della predetta società, con indicazione del predetto diverso Controparte_5
IBAN.
pagina 9 di 16 In data 2.03.2023, l'opponente provvedeva a bonificare sul suddetto nuovo IBAN l'importo di cui alla fattura n. 233PA/2022.
Pertanto, emerge per tabulas che l'indirizzo e-mail , disconosciuto dalla Email_6 non è riferibile alla stessa, risultando oggettivamente e Controparte_1
palesemente diverso il nome di dominio , indicato nell'indirizzo dal quale sono stati inviati i CP_9
solleciti di pagamento, la comunicazione di mutamento delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale regolare il pagamenti sollecitati e l'inoltro della dichiarazione di tracciabilità, rispetto a quello effettivo dadiutorio.it in uso alla creditrice, come rilevabile dai dati inseriti nel contratto stipulato tra le parti, dal modello di tracciabilità e dalla corrispondenza in precedenza intercorsa.
Del pari è accertato che gli indirizzi e-mail ed , ai Email_9 Email_10
quali la creditrice aveva inviato la fattura e la dichiarazione di tracciabilità non erano riconducibili alla società creditrice Parte_1
***
Dalla ricostruzione innanzi sintetizzata, pertanto, emerge che la società
[...]
ha effettuato il pagamento su IBAN differente e non Parte_1 corrispondente a quello indicato nell'articolato contrattuale e relativo al conto corrente “dedicato” su cui dovevano essere effettuati i pagamenti secondo il regime di tracciabilità previsto per le commesse pubbliche, sulla base di una falsa comunicazione di modifica delle coordinate bancarie, proveniente da una indirizzo e-mail palesemente artefatto ed evidentemente non riconducibile alla controparte contrattuale richiedente il pagamento – ossia – senza richiedere conferma Email_5
alla creditrice a mezzo di dichiarazione digitalmente sottoscritta e trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata al fine di accertarne l'autenticità.
Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il pagamento effettuato dalla società appellante a Parte_1 soggetto diverso dell'effettivo creditore non ha effetto Controparte_1
liberatorio, non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 1189 c.c. in tema di pagamento a creditore apparente.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la deduzione dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. necessita di una idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 14.02.2023 n. 4589).
pagina 10 di 16 In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1188 c.c., indicando in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere il pagamento, e, segnatamente, in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero l'adiectus solutionis causa, ossia la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice, comporta che il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore tranne che quest'ultimo non ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore resta obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria.
Secondo il dettato dell'art. 1189 c.c. il pagamento effettuato al creditore apparente, o al rappresentante apparente, libera il debitore di buona fede se il debitore che invochi il principio dell'apparenza giuridica fornisca la prova non soltanto di aver confidato senza propria colpa nella situazione di apparenza ma anche che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà della legittimazione dell'accipiens o dei poteri rappresentativi palesati dal rappresentante apparente (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3.09.2005 n. 17742).
Pertanto, come più in particolare precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'apparenza posto a fondamento del dettato della art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento che non può essere invocato quanto il debitore versi a sua volta in una situazione di colpa riconducibile a negligenza per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dalle comuni regole di prudenza, di accertarsi della realtà delle cose (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 5.04.2016; Cass. Civ. sez. III, 27.10.2005 n.
20906).
Ne consegue che il dettato dell'art. 1189 c.c. che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica per identità di ratio, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens facendo sorgere in quest'ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza della realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cfr. Cass. Civ. sez.
II, 13.09.2012 n. 15339).
Ne consegue che lo stato colposo del solvens che, in violazione delle norme prudenziali ordinarie o di specifiche disposizioni di legge regolanti le modalità delle procedure da seguire nell'effettuare il pagina 11 di 16 pagamento, in particolare nell'ambito delle commesse pubbliche, quali la specifica indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente “dedicato” sul quale regolare il pagamento debitamente inserite in contratto o negli articolati degli appalti in applicazione delle regole di trasparenze dei flussi finanziari, omettendo di verificare l'effettiva legittimazione dell'accipiens effettui il pagamento a soggetto diverso del creditore effettivo, esclude alla radice l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 c.c.
***
Nel caso di specie è di tutta evidenza che l'IBAN del conto corrente “dedicato”, richiesto dal dettame legale innanzi rassegnato, su cui effettuare il pagamento, inserito nel contratto di appalto, era specificamente indicato nel modello di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, inviato in data 15.02.2019, ove era riportato il conto corrente “dedicato” riferibile alla società e sul quale effettuare i pagamenti, acceso presso la BANCA INTESA SANPAOLO s.p.a. e avente IBAN
[...], e dunque direttamente verificabile per tabuls. La sostituzione del conto corrente “dedicato” doveva essere necessariamente formalmente registrata ed espressamente comunicata all'appaltatrice secondo le modalità specifica previste e ciò in ragione degli obblighi di trasparenza e tracciabilità regolanti i pagamenti relativi a commesse ed appalti pubblici disciplinati dal dettato normativo innanzi richiamato, a cui è correlato l'obbligo di verificare l'autenticità e la regolarità formale delle comunicazioni di modifica dei canali di pagamento contrattuale da parte del solvens.
Ne consegue che la debitrice ha negligentemente effettuato i pagamenti sul diverso conto corrente, non corrispondente a quello “dedicato” ed indicato nel contratto, di cui era stato indicato diverso IBAN, senza alcuna verifica in ordine alla regolarità formale della comunicazione della modifica del conto
“dedicato” e senza alcuna verifica in ordine alla riferibilità del nuovo conto alla creditrice.
A ciò si aggiunge il dato che nelle fatture elettroniche di cui si chiedeva il pagamento era specificamente indicato l'IBAN effettivo e mai variato relativo al conto corrente “dedicato” sul quale effettuare i pagamenti relativi al contratto di appalto in essere tra le parti, il che costituiva ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre parte debitrice a verificare la effettiva riferibilità alla creditrice del diverso conto corrente comunicato alla società committente.
La ha inoltre prodotto il documento denominato Controparte_1
<<dichiarazione per la tracciabilit dei flussi finanziari>> prevista dall'art. 3 della legge n. 136/2010 con cui ha puntualmente e formalmente dichiarato gli estremi del conto corrente “dedicato” alla commessa pubblica in oggetto sulla quale sarebbero confluiti i flussi e regolate le movimentazioni finanziarie relative al contratto di appalto in oggetto ed effettuati i relativi pagamenti.
pagina 12 di 16 La trasmissione della predetta dichiarazione è avvenuta mediante caricamento su portale creato ad hoc dalla stazione appaltante, per tali ragioni sicuramente ancor più specifico di quello costituito da corrispondenza a mezzo PEC.
Invece la successiva comunicazione, peraltro sottoscritta in modo olografo e non digitalmente come previsto, è stata trasmessa, ad opera dell'intercessore, con modalità del tutto differenti e da un indirizzo elettronico evidentemente e palesemente diverso da quello proprio della creditrice, facilmente rilevabile per tabulas, risultando palesemente diverso il nome di dominio “ ”, relativo all'indirizzo mail di CP_9
provenienza delle comunicazioni delle diverse coordinate bancarie del conto su cui regolare il pagamento, e quello effettivo “dadiutorio.it” proprio della creditrice Controparte_1
[...]
Inoltre, il predetto conto corrente “dedicato” sul quale regolare i flussi finanziari relativi al rapporto di appalto ed i relativi pagamenti è stato riportato sulle fatture elettroniche emesse e conseguentemente anche su quelle oggetto del presente giudizio, inviate mediante SDI.
Ne consegue che in violazione delle richiamate disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi economici ha Parte_1
provveduto ad effettuare un ordine di pagamento su coordinate bancarie palesemente diverse da quelle regolarmente indicate nel contratto, basandosi sulla sola irrituale ed anomala comunicazione, palesemente artefatta, ricevuta da un indirizzo elettronico evidentemente diverso da quelle effettivo, senza predisporre alcuna verifica in ordine effettiva riferibilità del diverso conto corrente e dell'indirizzo elettronico dal quale erano partite le comunicazioni in oggetto, alla creditrice.
Vale infine rilevare che nel corso del giudizio di primo grado la creditrice ha altresì dimostrato di essere in possesso delle richieste certificazioni di sicurezza e segnatamente della certificazione ISO
27001:2017 – sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e certificazione ISO 9001:2015 – sistema di gestione per la qualità.
Né appare sostenibile la prospettata deduzione dell'appellante secondo cui la società appellata non avrebbe assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Era infatti ad essere Controparte_10 gravata dall'onere di provare l'avvenuta estinzione del diritto di credito della società d'ADIUTORIO
tale prova non è stata offerta. Controparte_1
***
pagina 13 di 16 Ne consegue che il comportamento posto in essere dalla debitrice
[...]
è oggettivamente marcato da colpa, apparendo Parte_1
gravemente negligente, in ragione della tipologia di rapporto e della normativa sulla tracciabilità dei flussi economici e finanziari e dei pagamenti delle partite di appalto, procedere al pagamento di partite di debito originanti da un rapporto di appalto pubblico senza alcuna preventiva verifica in ordine alla riferibilità alla creditrice degli estremi e delle coordinate del diverso conto corrente bancario, comunicate, in modo del tutto irrituale ed anomalo, a modifica di quelle formalmente inserite nel contratto di appalto pubblico, per cui è legislativamente prevista una specifica normativa volta a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti. L'anomalo invio delle diverse coordinate bancarie del conto su cui effettuare i pagamenti, e la sottoscrizione olografa e non digitale, come invece previsto, costituivano chiari indici rilevatori della anomala comunicazione delle diverse coordinate bancarie, il che, secondo i canoni generali di prudenza e dell'ordinaria diligenza, imponeva necessariamente la verifica della riferibilità del conto corrente alla effettiva creditrice.
La negligenza addebitabile alla debitrice Parte_1
priva la condotta posta in essere dalla creditrice
[...] [...]
– che erroneamente ha inviato a soggetto estraneo al rapporto contrattuale i dati Controparte_1
identificativi dei pagamenti in oggetto – di efficacia eziologica nella genesi, nella debitrice, dell'errore sul soggetto destinatario del pagamento, rivestendo incidenza determinante ed assorbente la negligenza ed imprudenza di Parte_1 nell'omettere ogni verifica in ordine agli identificativi dei pagamenti in oggetto, imposta dalla evidente oggettiva discrasia tra i dati artatamente comunicati dai malfattori e quelli oggettivamente rilevabili dal contratto.
Contrariamente a quanto assunto da parte appellante il pagamento effettuato da
[...]
a soggetto diverso dall'effettivo Parte_1
creditore, in quanto connotato da evidente grave negligenza per non aver verificato la correttezza dei dati identificativi del creditore e delle coordinate bancarie del conto corrente su cui regolare il pagamento, non ha effetti liberatori.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati.
***
Alla integrale reiezione dell'appello proposto consegue la conferma della sentenza appellata.
***
pagina 14 di 16 La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante Parte_1 va condannata alla rifusione in favore dell'appellata
[...] Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del
[...]
valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Parte_1
a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come
[...] modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 9022/2024 pubblicata in data 30.10.2024, del Tribunale di Milano, ogni
[...]
altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante Parte_1 alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di
[...] Controparte_1
lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed Iva (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo Parte_1
pagina 15 di 16 di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Anna Mantovani
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Anna Mantovani Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3316/2024 promossa in grado d'appello
DA
- (C. F. e P. Iva Parte_1
) con sede legale in Milano via T. Taramelli n. 26, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore ing. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_2
Giuseppina SQUILLACE (C. F. ), Salvatore GALLO (C. F. C.F._1
) e Alice CASTROGIOVANNI (C. F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' in Milano via T. Taramelli n. 26 – pec: Pt_1
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
- P. Iva ) con sede in Montorio al Vomano via Controparte_1 P.IVA_2
Piane snc, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano BIOCCA (C. F. CP_2 pagina 1 di 16 ), presso il cui studio legale in Teramo via Stazio n. 22 è elettivamente C.F._4
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
Sulle seguenti conclusioni:
appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e integrale riforma della sentenza n.
9439/2024 pubblicata il 30.10.2024 dal Tribunale di Milano emessa nel giudizio r.g. n. 32884/2023, notificata in data 5.11.2024, tra l' Parte_1
e on la quale il Tribunale di Milano non ha accolto
[...] Controparte_1
la domanda in opposizione di : Pt_1
- in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione al decreto Parte_1
ingiuntivo di pagamento n. 12120/2023 del 17.07.2023 emesso nel ricorso r.g. n. 26811/2023 dal
Tribunale di Milano, notificato in data 20.07.2023 previo accertamento del pagamento da parte di
della fattura numero 233P4/2022 di importo con iva pari a euro 136.935,81; Pt_1
in via principale:
- accertare per i motivi di cui in narrativa e dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente
[...] alla società opposta per le causali di cui al decreto Pt_1 Controparte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione e, per l'effetto, rigettare qualunque richiesta della convenuta anche a titolo di interessi;
pagina 2 di 16 - accertare per i motivi di cui in narrativa e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs n. 231/02 maturati e maturandi dal
21.02.2023; in via gradata e subordinata:
- in accoglimento del terzo motivo di appello accertare e dichiarare la responsabilità della
e, per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della società CP_1 [...] della somma di euro 136.935,81 o di quella Parte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.
appellata Controparte_1
Voglia la Corte di Appello adita, contrarii reiectis, respingere integralmente l'appello spiegato da ed ogni ulteriore diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamare Parte_1
anche in tale sede le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado dalla confermare la sentenza n. 9439/2024 del 30.10.2024 resa Controparte_1
dal Tribunale di Milano a conclusione del giudizio rubricato al n. 32884/2023 r.g. condannando
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9439/2024, pubblicata in data 30.10.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 12120/2023
[...] che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la al rimborso Controparte_3 in favore della delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
10.000,00 per compensi professionali di avvocato oltre accessori per legge dovuti.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
pagina 3 di 16 ***
In accoglimento del ricorso monitorio proposto da l Tribunale Controparte_1
Ordinario di Milano, con decreto ingiuntivo n. 12120/2023 del 17.07.2023, ingiungeva ad
[...] il pagamento dell'importo di euro Parte_1
112.242,47, indicato nella fattura n. 233PA/2022, oltre interessi e spese, a titolo di parte del corrispettivo relativo ad un appalto pubblico affidato ad un R.T.I., avente quale mandataria la stessa società poi Parte_3 Controparte_4 incorporata in Parte_1
- Con rituale atto di citazione in opposizione Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
[...]
Deduceva che in data 14.02.2023 aveva ricevuto al proprio indirizzo pec a Email_4
mezzo mail proveniente dall'indirizzo sollecito di pagamento relativo alle Email_5 fatture n. 233PA/2022 e n. 247PA/2022 con indicazione dell'IBAN bancario
[...], diverso dal precedente, su cui regolare il pagamento dell'importo sollecitato. Successivamente, in data 16.02.2023, perveniva in via telefonica ulteriore analogo sollecito in riscontro del quale l'opponente chiedeva all'interlocutore la compilazione e l'inoltro della dichiarazione di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010. In data 20.02.2023 la società opponente riceveva dall'indirizzo mail la predetta dichiarazione di Email_6
tracciabilità finanziaria sottoscritta in via olografa dal legale rappresentanza della CP_1
e recante timbro della predetta società, con indicazione del predetto nuovo IBAN
[...]
[...] su cui si chiedeva di regolare il pagamento.
Pertanto, in data 2.03.2023, l'opponente provvedeva a bonificare sul suddetto nuovo IBAN l'importo di cui alla fattura n. 233PA/2022.
Tuttavia, in data 21.04.2023 comunicava di non aver ricevuto Controparte_1
alcun pagamento, disconoscendo l'indirizzo e-mail Email_7
Assumeva che la attraverso il proprio indirizzo e-mail Controparte_1
aveva trasmesso dichiarazione di tracciabilità finanziaria timbrata e sottoscritta Email_8 dal proprio legale rappresentante legale e copia della relativa carta d'identità agli indirizzi e-mail ed , non riconducibili alla società opponente. Email_9 Email_10
A fronte della predetta ricostruzione fattuale invocava l'applicazione della disciplina del pagamento a creditore apparente atteso che il pagamento era avvenuto a soggetto che appariva legittimato a riceverlo pagina 4 di 16 in base a circostanze univoche e che tale situazione di apparenza era stata determinata dalla condotta colposa della società creditrice.
Per converso nessuna colpa poteva ascriversi alla società opponente.
Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la
[...] avrebbe dovuto richiedere la restituzione dell'importo in oggetto al soggetto che Controparte_1
illegittimamente ne aveva ricevuto il pagamento.
- Si costituiva in giudizio ontestando ogni avverso dedotto. Controparte_1
In particolare assumeva che nella fattispecie in esame non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista per il pagamento al creditore apparente in quanto l'erroneo pagamento non era avvenuto sulla base di un errore scusabile ma a fronte di una condotta colposa della stessa debitrice che aveva dato credito ad una anomala dichiarazione di tracciabilità finanziaria non sottoscritta digitalmente e non trasmessa tramite pec, peraltro proveniente da un indirizzo e-mail palesemente artefatto e chiaramente non riferibile alla controparte contrattuale, nonché per non aver considerato la anomala circostanza che il nuovo IBAN era relativo a una agenzia bancaria di località assolutamente diversa da quella originariamente indicata ed al di fuori del relativo ambito territoriale.
Su tali basi instava per il rigetto dell'opposizione.
La causa era decisa con sentenza di rigetto dell'opposizione e condanna della società opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese di lite.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, premesso che la fattispecie era riconducibile al fenomeno del c.d. man in the middle – caratterizzato dal fatto che un soggetto, violando un sistema informatico o con tecniche di c.d. phising si inserisce nello scambio di comunicazioni tra due soggetti riferito ad una transazione commerciale al fine di deviarne a proprio favore il relativo corrispettivo destinato all'effettivo creditore – riteneva non applicabile nel caso di specie l'invocata disciplina del pagamento a creditore apparente di cui all'art, 1189 c.c., rilevando come la fattispecie astratta contemplata dall'art. 1189 c.c. sia caratterizzata da un pagamento che avviene in favore di un soggetto diverso dal reale creditore nella convinzione che quel medesimo soggetto diverso sia quello legittimato a ricevere il pagamento, determinandosi uno scostamento tra il soggetto erroneamente ritenuto legittimato a ricevere il pagamento e quello effettivamente legittimato.
Nella specie invece la discrasia tra realtà effettiva e realtà supposta non riguardava l'identità del soggetto legittimato a ricevere il pagamento, che secondo la stessa prospettazione attorea era pagina 5 di 16 indubbiamente la investendo l'erroneità del pagamento, per Controparte_1
effetto della predetta azione criminosa posta in essere dal terzo intercessore, l'identità di colui che materialmente aveva ricevuto il pagamento.
Tanto premesso, ritenendo che già su tali basi dovesse essere esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c., il Tribunale rilevava che l'effetto liberatorio di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c. presuppone da un lato una situazione di apparenza determinata da condotta colposa del creditore e dall'altro che il pagamento sia stato effettuato al soggetto non legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche ed in buona fede e dunque sulla scorta di un affidamento ragionevole, non invocabile da chi versi a sua volta in una situazione di colpa riconducibile a negligenza.
Nel caso di specie a versare in colpa era la stessa società opponente la quale aveva negligentemente effettuato il pagamento a soggetto non legittimato a riceverlo. In particolare,
[...]
aveva effettuato i pagamenti a seguito di Parte_1
comunicazione pervenuta da indirizzo avente nome di dominio non riconducibile a quello proprio della creditrice, appalesandosi del tutto diverso. Né la debitrice si era premurata di verificare l'effettiva appartenenza alla creditrice del nuovo conto corrente sul quale si chiedeva di regolare il pagamento, diverso da quello indicato sulle fatture oggetto di pagamento.
Su tali basi rigettava l'opposizione condannando la società opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
[...]
Con il primo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, era stata la condotta della creditrice
[...]
in via esclusiva o comunque eziologicamente rilevate, ad aver indotto in errore Controparte_1 la debitrice nell'effettuare il pagamento ad un soggetto diverso e non legittimato, avendo inviato i dati relativi al pagamento richiesto ad un indirizzo e-mail del tutto diverso da quello proprio della debitrice, così rendendo possibile l'intercessione del terzo che, carpiti gli identificativi del debitore e del credito, ha artatamente veicolato le coordinate per il pagamento relative ad un soggetto estraneo al rapporto, sì da indurre in errore la debitrice in ordine al soggetto a cui effettuare il pagamento.
pagina 6 di 16 Rilevava inoltre come per il pagamento in oggetto non era richiesta la trasmissione della dichiarazione di tracciabilità, e pertanto negligentemente e senza verifica della corrispondenza del richiedente alla effettiva debitrice la vrebbe trasmesso i relativi dati ai soggetti Controparte_1
che poi hanno incamerato illegittimamente il pagamento in oggetto.
Assumeva inoltre che, avendo isconosciuto solo l'e-mail, non Controparte_1 già la dichiarazione resa dal rappresentante di la relativa Controparte_1
sottoscrizione ed il timbro appostovi, il pagamento eseguito da
[...] sull'IBAN indicato dalla debitrice realizzerebbe Parte_1
l'effetto liberatorio di cui all'art. 1188 c.c.
Con il secondo motivo di appello adduceva la circostanza che il sistema informatico violato era quello della non già quello di Controparte_1 [...]
Tanto premesso rilevava come non fosse provato Parte_1 che la abbia dotato il sistema dei necessari dispositivi di Controparte_5
sicurezza, rilevando come la diffusione di informazioni sensibili a soggetti non legittimati a riceverli ha dato causa sia azione ascrivibile esclusivamente alla Controparte_1
Per contro il pagamento di Parte_1
non poteva aver luogo senza la preventiva conoscenza dei dati relativi al pagamento comunicati,
[...]
conoscenza avvenuta a fronte della diffusine all'esterno dei dati errati a causa della descritta condotta colposa della creditrice.
Con il terzo motivo di appello lamentava, in via subordinata, la mancata valutazione della concorsuale responsabilità della creditrice che avrebbe dovuto quantomeno condurre ad una riduzione proporzionale dell'importo dovuto.
- Si costituiva nel presente giudizio la ontestando integralmente Controparte_1
l'atto di appello del quale chiedeva il rigetto ritenendo corretto il costrutto posto a fondamento della decisione impugnata.
All'udienza del 29.05.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 4.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
pagina 7 di 16 ***
Nella disamina dei motivi di appello articolati dall'appellante – che, attesa la stretta connessione delle questioni sottese, possono essere congiuntamente esaminati – occorre, sia pur in via sintetica, riepilogare gli elementi fattuali acquisiti al giudizio e posti a base della decisione impugnata.
La e la agente Controparte_6 Controparte_1 anche in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con l'impresa come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza Controparte_7
irrevocabile del 21.02.2019, ebbero a sottoscrivere un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto l'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova palazzina sita in Milano via Verdi n. 3 di proprietà della Fondazione Teatro Alla Scala di Milano.
Con decorrenza dall'1.07.2020 è stata incorporata in Controparte_4
con pec: Parte_1
Email_11
Secondo il dettato dell'art.
6.12 del contratto di appalto concluso tra le parti in causa, l'appaltatore si obbligava ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della legge
13.08.2010 n. 136 sicché, con la sottoscrizione del contratto, assumeva espressamente tutti gli obblighi prescritti dalla richiamata normativa. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010
l'articolato contrattuale prevedeva espressamente la consegna da parte dell'appaltatore del documento, previsto al precedente punto 4.1 lett. c), indicante gli estremi del conto corrente “dedicato” su cui effettuare i pagamenti nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul predetto conto.
Specificamente era previsto che la violazione degli obblighi di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 determinava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Più in particolare l'art.
6.13 prevedeva l'obbligo per l'appaltatore di inserire in tutti i contratti con subaffidatari o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumevano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.
In ossequio alla surriferita normativa la aveva fornito in data Controparte_1
15.02.2019 il modello di cui alla legge n. 136/2010 nel quale era specificamente indicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare i pagamenti relativo al rapporto di appalto, acceso presso la
BANCA INTESA SANPAOLO s.p.a. con IBAN [...].
Successivamente con fattura elettronica n. 233PA inviata a mezzo SDI in data 21.12.2022 e avente descrizione pagina 8 di 16 di realizzazione della nuova palazzina sita in Milano via Verdi b. 3 di proprietà della
[...]
di Milano e di parziale sponsorizzazione dell'intervento. CIG 75765742A8 CUP Controparte_8
H43E17000230006 - con la presente vi rimettiamo fattura relativa agli oneri aziendali e della sicurezza derivanti dall'incremento del costo dei materiali come da certificato di Pagamento
Straordinario conguaglio Decreto Aiuti ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 91/2022 emesso in data 20.01.2022>> la chiedeva il pagamento dell'importo Controparte_1
complessivo di euro 112.242,47. Nella predetta fattura elettronica era specificamente indicato il conto corrente “dedicato”, indicato nel modello di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, su cui effettuare il pagamento con indicazione del relativo IBAN: [...].
Da quanto è dato rilevare dagli atti di causa e dalla documentazione versata in atti, oltre che da quanto asserito dalle stese parti in causa nei rispettivi scritti difensivi, emerge che in data 14.02.2023 aveva ricevuto al Parte_1
proprio indirizzo pec a mezzo mail proveniente dall'indirizzo Email_4
, diverso da quello proprio della Email_5 Controparte_1
un sollecito di pagamento relativo a due fatture, e segnatamente alla fattura n. 233PA/2022 e alla fattura n. 247PA/2022, con annessa indicazione di un nuovo IBAN bancario
[...] su cui regolare il pagamento dell'importo sollecitato, diverso dall'IBAN indicato nel modello di cui alla legge n. 136/2010 nel quale era specificamente indicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare i pagamenti, acceso presso la BANCA INTESA
SANPAOLO s.p.a. con IBAN [...].
In data 16.02.2023, perveniva ulteriore sollecito a fronte del quale la società opponente chiedeva la compilazione e l'inoltro della dichiarazione di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010.
In data 20.02.2023 perveniva a Parte_1
dall'indirizzo mail evidentemente diverso da quello effettivo –
[...] Email_6
come rilevabile dai dati inseriti nel contratto stipulato tra le parti, dal modello di tracciabilità e dalla corrispondenza in precedenza intercorsa, oltre che dal differente nome di dominio indicato nell'indirizzo mail dal quale era avvenuto l'inoltro – la predetta dichiarazione di tracciabilità finanziaria recante sottoscrizione olografa del legale rappresentante della
[...]
corredata da timbro della predetta società, con indicazione del predetto diverso Controparte_5
IBAN.
pagina 9 di 16 In data 2.03.2023, l'opponente provvedeva a bonificare sul suddetto nuovo IBAN l'importo di cui alla fattura n. 233PA/2022.
Pertanto, emerge per tabulas che l'indirizzo e-mail , disconosciuto dalla Email_6 non è riferibile alla stessa, risultando oggettivamente e Controparte_1
palesemente diverso il nome di dominio , indicato nell'indirizzo dal quale sono stati inviati i CP_9
solleciti di pagamento, la comunicazione di mutamento delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale regolare il pagamenti sollecitati e l'inoltro della dichiarazione di tracciabilità, rispetto a quello effettivo dadiutorio.it in uso alla creditrice, come rilevabile dai dati inseriti nel contratto stipulato tra le parti, dal modello di tracciabilità e dalla corrispondenza in precedenza intercorsa.
Del pari è accertato che gli indirizzi e-mail ed , ai Email_9 Email_10
quali la creditrice aveva inviato la fattura e la dichiarazione di tracciabilità non erano riconducibili alla società creditrice Parte_1
***
Dalla ricostruzione innanzi sintetizzata, pertanto, emerge che la società
[...]
ha effettuato il pagamento su IBAN differente e non Parte_1 corrispondente a quello indicato nell'articolato contrattuale e relativo al conto corrente “dedicato” su cui dovevano essere effettuati i pagamenti secondo il regime di tracciabilità previsto per le commesse pubbliche, sulla base di una falsa comunicazione di modifica delle coordinate bancarie, proveniente da una indirizzo e-mail palesemente artefatto ed evidentemente non riconducibile alla controparte contrattuale richiedente il pagamento – ossia – senza richiedere conferma Email_5
alla creditrice a mezzo di dichiarazione digitalmente sottoscritta e trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata al fine di accertarne l'autenticità.
Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il pagamento effettuato dalla società appellante a Parte_1 soggetto diverso dell'effettivo creditore non ha effetto Controparte_1
liberatorio, non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 1189 c.c. in tema di pagamento a creditore apparente.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la deduzione dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. necessita di una idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 14.02.2023 n. 4589).
pagina 10 di 16 In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1188 c.c., indicando in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere il pagamento, e, segnatamente, in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero l'adiectus solutionis causa, ossia la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice, comporta che il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore tranne che quest'ultimo non ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore resta obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria.
Secondo il dettato dell'art. 1189 c.c. il pagamento effettuato al creditore apparente, o al rappresentante apparente, libera il debitore di buona fede se il debitore che invochi il principio dell'apparenza giuridica fornisca la prova non soltanto di aver confidato senza propria colpa nella situazione di apparenza ma anche che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà della legittimazione dell'accipiens o dei poteri rappresentativi palesati dal rappresentante apparente (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3.09.2005 n. 17742).
Pertanto, come più in particolare precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'apparenza posto a fondamento del dettato della art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento che non può essere invocato quanto il debitore versi a sua volta in una situazione di colpa riconducibile a negligenza per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dalle comuni regole di prudenza, di accertarsi della realtà delle cose (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 5.04.2016; Cass. Civ. sez. III, 27.10.2005 n.
20906).
Ne consegue che il dettato dell'art. 1189 c.c. che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica per identità di ratio, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens facendo sorgere in quest'ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza della realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cfr. Cass. Civ. sez.
II, 13.09.2012 n. 15339).
Ne consegue che lo stato colposo del solvens che, in violazione delle norme prudenziali ordinarie o di specifiche disposizioni di legge regolanti le modalità delle procedure da seguire nell'effettuare il pagina 11 di 16 pagamento, in particolare nell'ambito delle commesse pubbliche, quali la specifica indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente “dedicato” sul quale regolare il pagamento debitamente inserite in contratto o negli articolati degli appalti in applicazione delle regole di trasparenze dei flussi finanziari, omettendo di verificare l'effettiva legittimazione dell'accipiens effettui il pagamento a soggetto diverso del creditore effettivo, esclude alla radice l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 c.c.
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Nel caso di specie è di tutta evidenza che l'IBAN del conto corrente “dedicato”, richiesto dal dettame legale innanzi rassegnato, su cui effettuare il pagamento, inserito nel contratto di appalto, era specificamente indicato nel modello di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, inviato in data 15.02.2019, ove era riportato il conto corrente “dedicato” riferibile alla società e sul quale effettuare i pagamenti, acceso presso la BANCA INTESA SANPAOLO s.p.a. e avente IBAN
[...], e dunque direttamente verificabile per tabuls. La sostituzione del conto corrente “dedicato” doveva essere necessariamente formalmente registrata ed espressamente comunicata all'appaltatrice secondo le modalità specifica previste e ciò in ragione degli obblighi di trasparenza e tracciabilità regolanti i pagamenti relativi a commesse ed appalti pubblici disciplinati dal dettato normativo innanzi richiamato, a cui è correlato l'obbligo di verificare l'autenticità e la regolarità formale delle comunicazioni di modifica dei canali di pagamento contrattuale da parte del solvens.
Ne consegue che la debitrice ha negligentemente effettuato i pagamenti sul diverso conto corrente, non corrispondente a quello “dedicato” ed indicato nel contratto, di cui era stato indicato diverso IBAN, senza alcuna verifica in ordine alla regolarità formale della comunicazione della modifica del conto
“dedicato” e senza alcuna verifica in ordine alla riferibilità del nuovo conto alla creditrice.
A ciò si aggiunge il dato che nelle fatture elettroniche di cui si chiedeva il pagamento era specificamente indicato l'IBAN effettivo e mai variato relativo al conto corrente “dedicato” sul quale effettuare i pagamenti relativi al contratto di appalto in essere tra le parti, il che costituiva ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre parte debitrice a verificare la effettiva riferibilità alla creditrice del diverso conto corrente comunicato alla società committente.
La ha inoltre prodotto il documento denominato Controparte_1
<<dichiarazione per la tracciabilit dei flussi finanziari>> prevista dall'art. 3 della legge n. 136/2010 con cui ha puntualmente e formalmente dichiarato gli estremi del conto corrente “dedicato” alla commessa pubblica in oggetto sulla quale sarebbero confluiti i flussi e regolate le movimentazioni finanziarie relative al contratto di appalto in oggetto ed effettuati i relativi pagamenti.
pagina 12 di 16 La trasmissione della predetta dichiarazione è avvenuta mediante caricamento su portale creato ad hoc dalla stazione appaltante, per tali ragioni sicuramente ancor più specifico di quello costituito da corrispondenza a mezzo PEC.
Invece la successiva comunicazione, peraltro sottoscritta in modo olografo e non digitalmente come previsto, è stata trasmessa, ad opera dell'intercessore, con modalità del tutto differenti e da un indirizzo elettronico evidentemente e palesemente diverso da quello proprio della creditrice, facilmente rilevabile per tabulas, risultando palesemente diverso il nome di dominio “ ”, relativo all'indirizzo mail di CP_9
provenienza delle comunicazioni delle diverse coordinate bancarie del conto su cui regolare il pagamento, e quello effettivo “dadiutorio.it” proprio della creditrice Controparte_1
[...]
Inoltre, il predetto conto corrente “dedicato” sul quale regolare i flussi finanziari relativi al rapporto di appalto ed i relativi pagamenti è stato riportato sulle fatture elettroniche emesse e conseguentemente anche su quelle oggetto del presente giudizio, inviate mediante SDI.
Ne consegue che in violazione delle richiamate disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi economici ha Parte_1
provveduto ad effettuare un ordine di pagamento su coordinate bancarie palesemente diverse da quelle regolarmente indicate nel contratto, basandosi sulla sola irrituale ed anomala comunicazione, palesemente artefatta, ricevuta da un indirizzo elettronico evidentemente diverso da quelle effettivo, senza predisporre alcuna verifica in ordine effettiva riferibilità del diverso conto corrente e dell'indirizzo elettronico dal quale erano partite le comunicazioni in oggetto, alla creditrice.
Vale infine rilevare che nel corso del giudizio di primo grado la creditrice ha altresì dimostrato di essere in possesso delle richieste certificazioni di sicurezza e segnatamente della certificazione ISO
27001:2017 – sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e certificazione ISO 9001:2015 – sistema di gestione per la qualità.
Né appare sostenibile la prospettata deduzione dell'appellante secondo cui la società appellata non avrebbe assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Era infatti ad essere Controparte_10 gravata dall'onere di provare l'avvenuta estinzione del diritto di credito della società d'ADIUTORIO
tale prova non è stata offerta. Controparte_1
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pagina 13 di 16 Ne consegue che il comportamento posto in essere dalla debitrice
[...]
è oggettivamente marcato da colpa, apparendo Parte_1
gravemente negligente, in ragione della tipologia di rapporto e della normativa sulla tracciabilità dei flussi economici e finanziari e dei pagamenti delle partite di appalto, procedere al pagamento di partite di debito originanti da un rapporto di appalto pubblico senza alcuna preventiva verifica in ordine alla riferibilità alla creditrice degli estremi e delle coordinate del diverso conto corrente bancario, comunicate, in modo del tutto irrituale ed anomalo, a modifica di quelle formalmente inserite nel contratto di appalto pubblico, per cui è legislativamente prevista una specifica normativa volta a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari e dei pagamenti. L'anomalo invio delle diverse coordinate bancarie del conto su cui effettuare i pagamenti, e la sottoscrizione olografa e non digitale, come invece previsto, costituivano chiari indici rilevatori della anomala comunicazione delle diverse coordinate bancarie, il che, secondo i canoni generali di prudenza e dell'ordinaria diligenza, imponeva necessariamente la verifica della riferibilità del conto corrente alla effettiva creditrice.
La negligenza addebitabile alla debitrice Parte_1
priva la condotta posta in essere dalla creditrice
[...] [...]
– che erroneamente ha inviato a soggetto estraneo al rapporto contrattuale i dati Controparte_1
identificativi dei pagamenti in oggetto – di efficacia eziologica nella genesi, nella debitrice, dell'errore sul soggetto destinatario del pagamento, rivestendo incidenza determinante ed assorbente la negligenza ed imprudenza di Parte_1 nell'omettere ogni verifica in ordine agli identificativi dei pagamenti in oggetto, imposta dalla evidente oggettiva discrasia tra i dati artatamente comunicati dai malfattori e quelli oggettivamente rilevabili dal contratto.
Contrariamente a quanto assunto da parte appellante il pagamento effettuato da
[...]
a soggetto diverso dall'effettivo Parte_1
creditore, in quanto connotato da evidente grave negligenza per non aver verificato la correttezza dei dati identificativi del creditore e delle coordinate bancarie del conto corrente su cui regolare il pagamento, non ha effetti liberatori.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati.
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Alla integrale reiezione dell'appello proposto consegue la conferma della sentenza appellata.
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pagina 14 di 16 La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante Parte_1 va condannata alla rifusione in favore dell'appellata
[...] Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del
[...]
valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Parte_1
a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come
[...] modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 9022/2024 pubblicata in data 30.10.2024, del Tribunale di Milano, ogni
[...]
altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante Parte_1 alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di
[...] Controparte_1
lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed Iva (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo Parte_1
pagina 15 di 16 di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Anna Mantovani
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