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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1147/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CERMINARA SILVANA e dall'Avv, CARRA DANIELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FORNARI MATTEO e dall'Avv. TORELLI DARIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA GRAMSCI 14 CP_1 giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce in giudizio, per ottenere il risarcimento del danno attribuito alla cattiva Parte_1 esecuzione e conduzione dell'intervento di resezione anteriore del retto con successivo confezionamento di ileostomia di protezione, per la , in Controparte_1 data 09.07.2017.
Contr Costituitasi in giudizio, l' ha ricusato ogni addebito e ha contestato la quantificazione del danno operata dagli attori.
La causa, preceduta dalla procedura di mediazione, è stata istruita facendo ricorso a CTU medico legale, ricostruttiva dell'accaduto e valutativa della condotta dei medici coinvolti.
In sede di comparsa conclusionale, la difesa di parte convenuta ha contestato gli esiti della CTU: la stessa, in corso di giudizio, si era peraltro resa disponibile a chiudere transattivamente la causa e ha infine concentrato le difese sul quantum dovuto.
In punto di addebito della responsabilità, si può assumere a fondamento della decisione quanto affermato nella CTU medico-legale collegiale, i cui esiti sono chiari e affidabili.
Il Consulente ha affermato che nel corso del secondo e laborioso intervento per la chiusura dell'ileostomia di protezione fu abbandonata (dimenticata) una garza nella cavità addominale. In IV giornata, in seguito a riscontro di peritonite, il paziente fu sottoposto a TAC che evidenziò la presenza del corpo estraneo. Lo stesso giorno, nel corso di una nuova laparotomia, la garza fu rimossa, contestualmente ad abbondante lavaggio del cavo peritoneale… Sussiste violazione dei protocolli operatori che prevedono, dopo il conteggio iniziale, la rigorosa verifica al termine dell'intervento delle garze utilizzate intraoperatoriamente e l'annotazione del conteggio nella cartella clinica. Il check-control è stato disatteso in relazione alla mancata esecuzione della verifica numerica (la cartella infermieristica intraoperatoria nulla riporta in merito), mentre un errato conteggio appare riconducibile a negligenza (non è dato conoscere, ex post, se si sia trattato di una conta inesatta e non controllata con la dovuta diligenza o se siano state omesse una o più fasi del protocollo). Le linee guida erano esaustive e non si rendevano necessarie ulteriori misure precauzionali. La violazione o la negligenza non possono essere considerate lievi.
Alla luce di tali considerazioni, si deve quindi ritenere che la lesione sussista e sia imputabile all'operato del chirurgo.
Venendo al catalogo delle conseguenze dannose, il Consulente ha chiarito che il paziente ha innanzitutto subito un intervento non previsto (il 3°) e una nuova anestesia generale;
inoltre, la presenza della garza e il conseguente
2 processo settico hanno – con elevata probabilità – incrementato le aderenze fra le anse intestinali e/o fra queste e la parete. Infine, occorre tener presente che una parete addominale “difficile” e “impegnativa” quanto a tenuta delle suture non ha certo beneficiato di una doppia laparotomia, come documentano i significativi problemi di infezione e le fistole pericicatriziali;
in buona sostanza si è prodotto un ulteriore indebolimento della funzione di contenzione della parete.
Ovviamente, il quadro clinico che oggi il paziente descrive non è imputabile all'errore medico, ma alle conseguenze inevitabili della patologia: le alterazioni dell'alvo derivano in buona parte dalla perdita della valvola ileo-cecale
(resezione imposta dall'evoluzione infiammatoria sviluppatasi nel periodo fra l'intervento iniziale e quello di riconversione;
una complicanza non prevedibile e non prevenibile). L'indebolimento della parete addominale è solo parzialmente riconducibile all'errore, mentre risulta prevalente un'evoluzione sfavorevole correlata prevalentemente (ma non solo) alla costituzione del soggetto.
Venendo alla quantificazione in termini percentuali, il Consulente ha quantificato gli esiti in termini di inabilità temporanea, perché la lesione – in rapporto causale con l'evento in esame - è consistita nella permanenza in addome di materiale estraneo (garza), risolta dal successivo intervento.
Alla lesione indicata è riconducibile un danno biologico temporaneo percentualizzabile in 8 giorni al
100%, 20 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. E' stato, quindi, rilevato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 6% (sei%).
Fatta applicazione delle Tabelle per le cd lesioni micropermanenti, riconosciuta una componente, pari a 1/3 di danno morale – riconducibile alla sofferenza per l'ansia derivante dal timore di non aver posto rimedio alla grave problematica inizialmente riscontrata e dall'ansia di aver sopportato patimenti non dovuti – il totale ammonta, quindi, a € 13.934,01.
Le spese mediche censite sono pari a € 602,00.
Non sono state censite conseguenze rilevanti sulla capacità produttiva del soggetto.
La difesa dell'attrice ha richiesto una congrua personalizzazione degli importi già riconosciuti.
Ora, nella prospettiva che pare preferibile, individuata nel cd 'danno biologico' una figura di sistema, razionale, per la liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale (globalmente inteso) ordinariamente riconducibile ad una lesione del bene vita/salute - rilevante nella vita di relazione (cfr. art. 2043 c.c.) - si dirà che è ben possibile procedere ad una personalizzazione ogni qual volta le circostanze del caso concreto o le condizioni individuali del danneggiato suggeriscano che la liquidazione forfettaria - teoricamente pensata per qualunque uomo 'medio borghese' - sia inadeguata.
3 Le prime (le circostanze del caso concreto) possono rilevare ogni qual volta la dinamica del fatto lesivo
- riconducibile ad un fatto di reato accertato incidentalmente - possono aprire le porte al riconoscimento di un patimento di ordine morale, ulteriore e diverso dalla condizione di disagio (anche morale) normalmente assorbita, per dato condiviso della scienza medico-legale, dalla valutazione del danno biologico.
Le seconde (le condizioni individuali del soggetto leso) possono rilevare ogni qual volta le caratteristiche personali del danneggiato consentono di tratteggiarne un profilo, unico ed irripetibile, particolarmente compromesso dalle conseguenze dannose patite, come ad altri normalmente non accadrebbe.
Nel caso di specie, non sono state allegate situazioni peculiari, connotazioni individuali, attributi personali, livelli di afflittività atipiche che rendono la generalizzazione tabellare come insufficiente rispetto alle caratteristiche della persona offesa (preesistenti all'evento di danno) o rispetto alla situazione (conseguente all'illecito).
Le somme rappresentano i valori del danno espresso in termini monetari attuali: interessi dalla sentenza.
Alla luce di tali dati, occorre soffermarsi sul regime delle spese processuali, in quanto parte convenuta aveva offerto la somma di € 17.000,00 per definire la vertenza.
Dal momento che la domanda azionata pretendeva (in atto introduttivo) la somma di € 26.000,00, oltre spese e accessori, allegando una ricostruzione rivelatasi parzialmente inesatta, si deve riconoscere che le spese dovute andrebbero compensate del 50%, sì che – riconosciuti compensi per i difensori di poco superiori alla media (€ 6.000,00) – il dovuto ammonta a € 3.000,00. Su questa cifra vanno poi computati rimborsi IVA e c.p.
Le spese vive ammontano a € 312,8; le spese di mediazione documentate a 250,00 (di cui € 48,8 per spese).
Addossate alla parte convenuta le spese di CTU (€ 1.220,00) e riconosciuta la somma di € 400,00 per le spese di CTP (non allegate), il totale complessivo sarebbe pari € 19.718,81 (oltre rimborsi IVA e c.p. sui compensi).
4 Il rifiuto di parte attrice non può, quindi, dirsi ingiustificato, seppure la proposta di parte convenuta fosse molto, molto ragionevole.
Non si applica quindi la peculiare sanzione, di cui all'art. 91, I co., seconda parte c.p.c. ma le spese – come sopra quantificate – seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1147/22 Rg, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 14.536,01, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano, all'esito della compensazione indicata in parte motiva, in € 3.000,00 per compensi, € 312,8 per spese, €
400,00 per spese di CTP, € 250,00 per spese di mediazione, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Parma, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1147/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CERMINARA SILVANA e dall'Avv, CARRA DANIELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FORNARI MATTEO e dall'Avv. TORELLI DARIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA GRAMSCI 14 CP_1 giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce in giudizio, per ottenere il risarcimento del danno attribuito alla cattiva Parte_1 esecuzione e conduzione dell'intervento di resezione anteriore del retto con successivo confezionamento di ileostomia di protezione, per la , in Controparte_1 data 09.07.2017.
Contr Costituitasi in giudizio, l' ha ricusato ogni addebito e ha contestato la quantificazione del danno operata dagli attori.
La causa, preceduta dalla procedura di mediazione, è stata istruita facendo ricorso a CTU medico legale, ricostruttiva dell'accaduto e valutativa della condotta dei medici coinvolti.
In sede di comparsa conclusionale, la difesa di parte convenuta ha contestato gli esiti della CTU: la stessa, in corso di giudizio, si era peraltro resa disponibile a chiudere transattivamente la causa e ha infine concentrato le difese sul quantum dovuto.
In punto di addebito della responsabilità, si può assumere a fondamento della decisione quanto affermato nella CTU medico-legale collegiale, i cui esiti sono chiari e affidabili.
Il Consulente ha affermato che nel corso del secondo e laborioso intervento per la chiusura dell'ileostomia di protezione fu abbandonata (dimenticata) una garza nella cavità addominale. In IV giornata, in seguito a riscontro di peritonite, il paziente fu sottoposto a TAC che evidenziò la presenza del corpo estraneo. Lo stesso giorno, nel corso di una nuova laparotomia, la garza fu rimossa, contestualmente ad abbondante lavaggio del cavo peritoneale… Sussiste violazione dei protocolli operatori che prevedono, dopo il conteggio iniziale, la rigorosa verifica al termine dell'intervento delle garze utilizzate intraoperatoriamente e l'annotazione del conteggio nella cartella clinica. Il check-control è stato disatteso in relazione alla mancata esecuzione della verifica numerica (la cartella infermieristica intraoperatoria nulla riporta in merito), mentre un errato conteggio appare riconducibile a negligenza (non è dato conoscere, ex post, se si sia trattato di una conta inesatta e non controllata con la dovuta diligenza o se siano state omesse una o più fasi del protocollo). Le linee guida erano esaustive e non si rendevano necessarie ulteriori misure precauzionali. La violazione o la negligenza non possono essere considerate lievi.
Alla luce di tali considerazioni, si deve quindi ritenere che la lesione sussista e sia imputabile all'operato del chirurgo.
Venendo al catalogo delle conseguenze dannose, il Consulente ha chiarito che il paziente ha innanzitutto subito un intervento non previsto (il 3°) e una nuova anestesia generale;
inoltre, la presenza della garza e il conseguente
2 processo settico hanno – con elevata probabilità – incrementato le aderenze fra le anse intestinali e/o fra queste e la parete. Infine, occorre tener presente che una parete addominale “difficile” e “impegnativa” quanto a tenuta delle suture non ha certo beneficiato di una doppia laparotomia, come documentano i significativi problemi di infezione e le fistole pericicatriziali;
in buona sostanza si è prodotto un ulteriore indebolimento della funzione di contenzione della parete.
Ovviamente, il quadro clinico che oggi il paziente descrive non è imputabile all'errore medico, ma alle conseguenze inevitabili della patologia: le alterazioni dell'alvo derivano in buona parte dalla perdita della valvola ileo-cecale
(resezione imposta dall'evoluzione infiammatoria sviluppatasi nel periodo fra l'intervento iniziale e quello di riconversione;
una complicanza non prevedibile e non prevenibile). L'indebolimento della parete addominale è solo parzialmente riconducibile all'errore, mentre risulta prevalente un'evoluzione sfavorevole correlata prevalentemente (ma non solo) alla costituzione del soggetto.
Venendo alla quantificazione in termini percentuali, il Consulente ha quantificato gli esiti in termini di inabilità temporanea, perché la lesione – in rapporto causale con l'evento in esame - è consistita nella permanenza in addome di materiale estraneo (garza), risolta dal successivo intervento.
Alla lesione indicata è riconducibile un danno biologico temporaneo percentualizzabile in 8 giorni al
100%, 20 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. E' stato, quindi, rilevato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 6% (sei%).
Fatta applicazione delle Tabelle per le cd lesioni micropermanenti, riconosciuta una componente, pari a 1/3 di danno morale – riconducibile alla sofferenza per l'ansia derivante dal timore di non aver posto rimedio alla grave problematica inizialmente riscontrata e dall'ansia di aver sopportato patimenti non dovuti – il totale ammonta, quindi, a € 13.934,01.
Le spese mediche censite sono pari a € 602,00.
Non sono state censite conseguenze rilevanti sulla capacità produttiva del soggetto.
La difesa dell'attrice ha richiesto una congrua personalizzazione degli importi già riconosciuti.
Ora, nella prospettiva che pare preferibile, individuata nel cd 'danno biologico' una figura di sistema, razionale, per la liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale (globalmente inteso) ordinariamente riconducibile ad una lesione del bene vita/salute - rilevante nella vita di relazione (cfr. art. 2043 c.c.) - si dirà che è ben possibile procedere ad una personalizzazione ogni qual volta le circostanze del caso concreto o le condizioni individuali del danneggiato suggeriscano che la liquidazione forfettaria - teoricamente pensata per qualunque uomo 'medio borghese' - sia inadeguata.
3 Le prime (le circostanze del caso concreto) possono rilevare ogni qual volta la dinamica del fatto lesivo
- riconducibile ad un fatto di reato accertato incidentalmente - possono aprire le porte al riconoscimento di un patimento di ordine morale, ulteriore e diverso dalla condizione di disagio (anche morale) normalmente assorbita, per dato condiviso della scienza medico-legale, dalla valutazione del danno biologico.
Le seconde (le condizioni individuali del soggetto leso) possono rilevare ogni qual volta le caratteristiche personali del danneggiato consentono di tratteggiarne un profilo, unico ed irripetibile, particolarmente compromesso dalle conseguenze dannose patite, come ad altri normalmente non accadrebbe.
Nel caso di specie, non sono state allegate situazioni peculiari, connotazioni individuali, attributi personali, livelli di afflittività atipiche che rendono la generalizzazione tabellare come insufficiente rispetto alle caratteristiche della persona offesa (preesistenti all'evento di danno) o rispetto alla situazione (conseguente all'illecito).
Le somme rappresentano i valori del danno espresso in termini monetari attuali: interessi dalla sentenza.
Alla luce di tali dati, occorre soffermarsi sul regime delle spese processuali, in quanto parte convenuta aveva offerto la somma di € 17.000,00 per definire la vertenza.
Dal momento che la domanda azionata pretendeva (in atto introduttivo) la somma di € 26.000,00, oltre spese e accessori, allegando una ricostruzione rivelatasi parzialmente inesatta, si deve riconoscere che le spese dovute andrebbero compensate del 50%, sì che – riconosciuti compensi per i difensori di poco superiori alla media (€ 6.000,00) – il dovuto ammonta a € 3.000,00. Su questa cifra vanno poi computati rimborsi IVA e c.p.
Le spese vive ammontano a € 312,8; le spese di mediazione documentate a 250,00 (di cui € 48,8 per spese).
Addossate alla parte convenuta le spese di CTU (€ 1.220,00) e riconosciuta la somma di € 400,00 per le spese di CTP (non allegate), il totale complessivo sarebbe pari € 19.718,81 (oltre rimborsi IVA e c.p. sui compensi).
4 Il rifiuto di parte attrice non può, quindi, dirsi ingiustificato, seppure la proposta di parte convenuta fosse molto, molto ragionevole.
Non si applica quindi la peculiare sanzione, di cui all'art. 91, I co., seconda parte c.p.c. ma le spese – come sopra quantificate – seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1147/22 Rg, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 14.536,01, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano, all'esito della compensazione indicata in parte motiva, in € 3.000,00 per compensi, € 312,8 per spese, €
400,00 per spese di CTP, € 250,00 per spese di mediazione, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Parma, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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