Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 887 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. GALLUZZO FRANCESCO Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellata non costituita oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 443/2023 , pubblicata in data 15/03/2023.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 15.9.2023, , operatore socio sanitario alle Parte_1
dipendenze dell a tempo indeterminato, ha chiesto la riforma della sentenza con CP_2
cui il Giudice del Lavoro di Cosenza ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna del predetto Ente al pagamento della complessiva somma di euro 9.258,31, a titolo di retribuzione maturata per il tempo di vestizione e di svestizione, oltre interessi legali.
2.L' appellata non si è costituita.
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DIRITTO.
4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, oltre a non produrre note di discussione (benché siano stati avvisati ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare), non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
5. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU
20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)
7. La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 15/09/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 443/2023 , pubblicata in data 15/03/2023 , così provvede:
2 - dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.4.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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