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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 26 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 873/2022 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] - C.F.: Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Abbate e domiciliata CodiceFiscale_1
presso il di lei studio in Calvello alla Via Lauria n.9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Mazzaferri, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Per_1
Fiumicino - Roma, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 21.03.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza nonché della invalidità al 67 % ai fini della esenzione dal pagamento del Ticket sanitario, benefici denegati durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria depositata il 19.09.2023 si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 26 marzo 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Sulla base delle contestazioni della parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU, conferendo il relativo incarico al dott. . Persona_2
Il C.T.U., sulla base delle accurate indagini effettuate, ha ritenuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del beneficio in esame con decorrenza da febbraio 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
2 3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del 03 novembre
2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e a favore CP_1
del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale e al deposito del ricorso oggetto del presente giudizio, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in sede CP_1
amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' comunque soccombente CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 21.03.2022, ogni altra domanda, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere da febbraio 2023;
b) in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in € 539,40, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) compensa interamente le spese della fase ATP.
d) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con separato CP_1
decreto.
Potenza, 26 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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