Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4472/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 1° aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentata e difesa dall' Avv. GIANLUCA CIARALDI e Parte_1 dall' Avv. SALVATORE RUGGIERI ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. LEONARDO FEULA in Fondi (LT), Via Marzabotto n. 31;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- rappresentato e difeso dall'Avv. ALFREDO FLAJANI ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 47;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità per lesione.
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 aprile 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 28 marzo 2025 e parte convenuta come da note scritte in data 24 marzo 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 31 luglio 2019 conveniva in giudizio il Parte_1 deducendo: Controparte_1
a) in data 21 luglio 2018 verso le ore 23:00 circa, l'attrice, cittadina piemontese, in visita ad alcuni parenti nella città di , mentre attraversava a piedi un vialetto CP_1 realizzato in “sanpietrini” sito in prossimità del parcheggio pubblico ubicato, in
, di fronte il civico n. 35 di Viale Emanuele Filiberto, inciampava in un'insidia CP_1 non segnalata, né visibile, anche per la poca illuminazione in quel punto, cadendo rovinosamente in terra e provocandosi gravi danni fisici. La caduta avveniva a causa di una buca, coperta parzialmente da uno strato di detriti terrosi e sfalci d'erba, originata da una pessima manutenzione dello strato di sanpietrini, che, risultavano divelti. Sul luogo erano presenti la SI.ra e la SI.ra R_ [...]
, le quali si trovavano a pochi metri di distanza dal luogo dell'avvenimento, e CP_2 che accorrevano in suo soccorso, nonché il Sig. ; CP_3
b) lo stato dei luoghi veniva fotografato e descritto anche dagli agenti di Polizia Locale del Comune di , che il giorno successivo si portavano sul luogo del sinistro, CP_1
dove riscontravano la mancanza di alcuni sampietrini nel manto e provvedevano a fotografare lo stato dei luoghi;
c) la rovinosa caduta a terra della SI.ra , provocava alla stessa lesioni Parte_1
personali molto gravi, tanto da determinare il trasporto presso il punto di pronto soccorso dell'Ospedale di , dove veniva diagnosticata alla stessa la “frattura CP_1 del collo omerale con associata frattura/distacco del trochite”, così come confermato dall' Ospedale CTO di Torino, presso cui si sottoponeva a visita in data
23/07/2018. L'attrice successivamente era anche costretta a sottoporsi ad un bendaggio rigido per 30 giorni e ad un importante lavoro riabilitativo, da continuare vita natural durante, al fine di evitare l'intervento chirurgico per la riduzione della frattura riportata a seguito del sinistro, ed a trascorrere un lungo periodo di degenza e di riabilitazione, riportando gravi postumi permanenti e a sottoporsi a sedute continue di fisioterapia;
d) in seguito al sinistro e all'operazione subita, l'attrice si sottoponeva a perizia medico legale del Dott. , il quale ravvisava sulla sua persona: - una invalidità Per_2
permanente del 15% - una invalidità temporanea totale (75%) per gg. 30 - una invalidità temporanea parziale (50%) per gg. 30 - una invalidità temporanea parziale (25%) per gg. 120 con conseguente diritto al risarcimento del solo danno biologico unita alla personalizzazione e/o al risarcimento del danno morale e/o alla vita di relazione, ed al rimborso delle spese mediche documentate;
e) la caduta aveva causato all'attrice gravissimi danni anche alla sua vita di relazione, tenuto conto che ella era persona socialmente attivissima, dedita a diverse attività sociali, culturali, ricreative e sportive che, a causa della sua limitazione motoria, aveva dovuto completamente abbandonare;
f) precedentemente al ricorso all'Autorità giudiziaria, l'attrice tentava di ottenere in via stragiudiziale un risarcimento da parte del e della Controparte_1 CP_4
società di Gestione Sinistri, delegata dal suddetto Ente convenuto, senza
[...]
successo, perché le offerte economiche pervenute sia dal che CP_1 CP_1 dalla , non erano congrue rispetto al danno subito. Risultava vano, altresì, CP_4
il tentativo dell'attrice, dell'11/02/2019 al fine di raggiungere un accordo per mezzo della procedura di negoziazione assistita;
g) la responsabilità del sinistro in oggetto in capo al derivante dalla Controparte_1
scorretta manutenzione della strada e dalla non segnalazione del pericolo con conseguente obbligo di risarcire il danno subito dall'attrice. Oltre a ciò, rilevava che l'attrice non era a conoscenza della buca in questione e neppure avrebbe potuto evitare l'insidia posto che lei non conosceva quel tratto di strada atteso che questa viveva in Piemonte;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis: IN VIA
PRINCIPALE: A) accertare-dichiarare-statuire che la responsabilità del sinistro in oggetto che ha provocato gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali all'attrice, è da attribuirsi esclusivamente al ex artt.2043 e/o 2051 CC. per i motivi di cui alla premessa in fatto, sussistendo il Controparte_1 nesso causale tra le lesioni e l'evento che si è infaustamente realizzato a causa della mancata esatta manutenzione del manto in sampietrini ove si è verificato il fatto dannoso;
B) accertare-dichiarare- statuire l'entità dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in seguito al sinistro in oggetto, con riferimento sia al danno biologico, che a quello estetico, morale ed alla vita di relazione e, per l'effetto, C) condannare il al risarcimento dei suddetti danni Controparte_1 nella misura di €50.000,00 o in quella misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa e di giustizia dal Magistrato giudicante;
IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettere l'acquisizione dei seguenti documenti che si depositano telematicamente;
b) ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla premessa, che qui abbiansi per integralmente trascritte, precedute dalle parole “vero che”, ed emendate da giudizi e/o valutazioni, indicandosi, fin
d'ora, con riserva di precisare altri nominativi, e di meglio articolare nella memoria istruttoria, i SIg.ri: 1. (nata il [...], residente in [...]) 2. (nata il R_ CP_2
11/04/1955, residente in [...]) 3. (nato CP_3 il 30/03/1938, residente in [...]); b2) Tenuto conto che alcuni di essi sono CP_1 residenti in [...], si chiede, sin d'ora, se non vi è opposizione della controparte, di poter procedere all'assunzione testimoniale ai sensi dell'art.257- bis c.p.c., tenuto conto anche che gli stessi hanno già rilasciato loro testimonianza scritta al nella fase stragiudiziale. c) in caso di Controparte_1 contestazione della perizia di parte del Dr. disporre CTU medico legale al fine di accertare Per_2
l'entità dei danni non patrimoniali subiti da in seguito al sinistro in Parte_1 oggetto, con riferimento sia all'invalidità permanente, che temporanea, nonché al danno estetico. d) riservare al concludente ogni diritto in ordine all'indicazione e/o integrazione dei mezzi istruttori nei termini assegnandi di cui all'art, 183 VI co. c.p.c.. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene che la causa sia, allo stato, di valore pari ad € 50.000,00 e che il contributo spettante all'erario sia di € 518,00, con riserva di integre il versamento in caso di diversa determinazione del Magistrato Giudicante o dell'Ente finanziario. IN OGNI CASO: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
Con comparsa del 14 novembre 2019 si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo:
a) la responsabilità di parte attrice nel verificarsi dell'evento dannoso atteso che essa avrebbe potuto evitare la buca uniformando il proprio comportamento ai canoni di normale diligenza e perizia pertanto era da ritenersi integrato il caso fortuito;
b) la sproporzionata valutazione delle lesioni lamentate operata da parte attrice, eccessiva e in alcun modo provata, atteso che dalle risultanze della visita medico legale eseguita nell'interesse del Comune di il professionista incaricato, CP_1
aveva riscontrato un'invalidità permanente dell'8%, a fronte di quella millantata dall' attrice nella misura del 15%. Neppure erano allegate le circostanze che giustificavano la personalizzazione del danno non patrimoniale che andavano allegate in modo circostanziato e adeguatamente provate;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: rigettare la domanda di risarcimento avanzata nei confronti del Controparte_1 evidentemente infondata, sfornita di ogni idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà della domanda avanzata.”
All'udienza del 10 dicembre 2019 parte attrice si riportava integralmente alla domanda chiedendone l'accoglimento e impugnava l'avversa comparsa di costituzione deducendo l'infondatezza delle esposte deduzioni ed eccezioni. Parte convenuta si riportava integralmente alla comparsa di costituzione chiedendone l'accoglimento e impugnava l'avverso atto di citazione deducendo l'infondatezza delle esposte deduzioni e domande.
Le parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. che il Giudice concedeva e rinviava all'udienza del 26 maggio 2020 per la discussione sulle istanze istruttorie avanzate.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. primo termine del 9 gennaio 2020 parte attrice ribadiva quanto dedotto.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 9 febbraio 2020 parte attrice ribadiva quanto dedotto ed in via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di fatto di cui all'atto di citazione precedute dalle parole “vero che” ed epurate da giudizi o valutazioni e sulle seguenti: 1) vero che in data 21 luglio 2018 verso le ore 23:00 circa, la Sig. ra , mentre attraversava a piedi un Parte_1 vialetto realizzato in “sanpietrini” sito in prossimità del parcheggio pubblico ubicato, in
, di fronte il civico n. 35 di Viale Emanuele Filiberto, inciampava, cadendo CP_1
rovinosamente in terra e provocandosi gravi danni fisici;
2) vero che la caduta avveniva a causa una buca nel vialetto di “sanpietrini”, che in quel punto risultavano divelti, coperta parzialmente da uno strato di detriti terrosi e sfalci d'erba; 3) vero che la buca era invisibile per dimensioni, anche a causa dell'assenza di luce solare, nonché per la mancanza di illuminazione artificiale del tratto di strada;
4) vero che immediatamente dopo la caduta della SI. ra sopraggiungevano diverse persone;
5) vero che la SI. ra Parte_1 Parte_1
veniva prontamente accompagnata presso il P.S. di;
6) vero che la SI.ra CP_1 Parte_1
ha dovuto subire intervento chirurgico e sottoporsi a terapie riabilitative in seguito al sinistro;
7) vero che tutt'oggi a causa della sua limitazione motoria, conseguenza del sinistro, la Sig.ra ha dovuto completamente abbandonare tutte le attività Parte_1
ricreative che nel corso degli anni aveva sempre praticato. Indicava quali testimoni: R_
e . Chiedeva inoltre l'ammissione alla prova contraria a
[...] CP_2 CP_3
quella ex adverso articolata con gli stessi testi e con riserva di integrare la lista ed i capitoli e con ulteriori mezzi di prova nella memoria ex art.183 VI comma III termine C.p.c., alla luce di quanto richiesto ex adverso.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 24 febbraio 2020 parte convenuta ribadiva quanto dedotto e giudicava le istanze istruttorie formulate da parte attrice superflue, irrilevanti ed inammissibili. In particolare, irrilevante ed inammissibile appariva la richiesta di provare con testimoni le circostanze indicate a sostegno della domanda avanzata da parte attrice, in quanto esse integravano mere valutazioni addirittura di carattere tecnico ovvero necessitavano di prova documentale. Solo in subordine e nella denegata ipotesi di ammissione della contestata prova testimoniale, parte convenuta chiedeva di essere abilitata alla prova contraria sui capi e con i testimoni ammessi, tra quelli indicati da controparte e ritenuti ammissibili
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 26 febbraio 2020 parte attrice sollevava l'inammissibilità delle domande e argomentazioni di parte convenuta esplicate nella memoria ex art. 183 vi co. iii ter c.p.c. atteso che questa non aveva depositato le memorie ex art. 183 co VI c.p.c. I e II ter. Contestava inoltre le eccezioni formulate da controparte in merito alle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 24 aprile 2020 il Giudice, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui primi tre capitoli articolati limitatamente a due testi essendo gli altri capitoli irrilevanti o su circostanze da provare documentalmente. Si riservava sulla richiesta CTU medico legale, disponeva la revoca della precedente ordinanza nella parte in cui fissava l'udienza del 26 maggio 2020; e determinava il rinvio all'udienza del 26 gennaio
2021 per assumere la predetta prova orale richiesta da parte attrice.
Con istanza del 8 gennaio 2021 parte attrice in merito alla scelta dei due dei tre testi indicati nelle istanze istruttorie enunciava che in virtù del fatto che uno doveva giungere a , partendo dalla Campania e che a causa dell'emergenza sanitaria in atto e CP_1
dell'aumento della curva dei contagi, erano state poste limitazioni agli spostamenti tra regioni dei cittadini sul territorio nazionale, chiedeva di autorizzare la citazione e l'escussione all'udienza del 26.01.2021 del solo testimone residente in , e per l'effetto CP_1
rinviare a nuova udienza l'escussione dell'ulteriore testimone ammesso, senza che ciò comportasse decadenza dell'escussione dello stesso.
Con ordinanza del 9 gennaio 2021 il Giudice letta l'istanza di parte attrice in data 8 gennaio 2021 di limitare ad un solo teste l'attività istruttoria prevista per il 26 gennaio 2021 ritenutane la necessità stante le limitazioni agli spostamenti disposte per ragioni sanitarie autorizzava quanto richiesto.
All'udienza del 26 gennaio 2021 veniva scusso l primo testimone che dichiarava: “sono nato a [...] il [...] residente in [...] CP_3 CP_1
identificato con CI rilasciata dal Comune di n. in corso di validità CP_1 Num_1
pensionato; mia moglie è NA dell'attrice per essere R_ Parte_1 figlie di due sorelle. Sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice secondo termine dichiara: Capitolo 1): è vero. A domanda di parte convenuta: posso affermare ciò perché ero insieme alla SI.ra a circa un metro e mezzo di distanza. Capitolo 2): è Parte_1
vero. A domanda di parte convenuta: ho visto che la SI.ra metteva il piede Parte_1
dentro la buca. Non ricordo se la buca fosse coperta di terriccio e di erba. Non ricordo quanto fosse profonda la buca. Capitolo 3): è vero. A domanda di parte convenuta: erano le ore 23.00 e quindi non c'era la luce del giorno. Non ricordo se la zona fosse illuminata dalla luce artificiale dei lampioni pubblici. Si trattava di un parcheggio pubblico noi avevamo parcheggiato la macchina e dopo essere scesi ci stavamo recando in un locale per mangiare. Nel vialetto la SI.ra è caduta come ho prima riferito. Alla guida Parte_1 della macchina c'ero io e subito dopo l'incidente ho accompagnato la SI.ra al pronto soccorso del Santa Maria Goretti e dopo ci hanno inviato Parte_1
all'ICOT perché la SI.ra accusava dolore ad una spalla. A domanda di Parte_1 parte convenuta: il giorno dopo io e forse mia moglie siamo andati dai vigili per denunciare il fatto. Siamo andati quindi insieme ai vigili per visionare il luogo della caduta ed i vigili hanno fatto delle fotografie. A domanda di parte convenuta: ho individuato il luogo della caduta perché me lo sono ricordato. Vicino alla buca c'era anche un tubo che fuoriusciva dal manto stradale che mi ha aiutato ad individuare il luogo esatto della caduta. Parte attrice chiedeva poi rinvio per prosecuzione della prova. Il Giudice rinviava all'udienza del 3 giugno 2021 per l'esame degli ultimi due testi di parte attrice
All'udienza del 3 giugno 2021 veniva escusso il secondo testimone parte attrice che dichiarava: “sono nata a [...] il [...] residente in R_ CP_1
Via Secchia n. 22 , casalinga, identificata con CI n. 402225 in corso di validità ho rapporti di parentela con l'attrice per essere sua NA di primo grado figlie Parte_1
di due sorelle Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): è vero. A domanda di parte convenuta: ero presente ed ho visto con i miei occhi. Eravamo io, mio marito, mia LL e mia NA . Parte_1
Avevamo parcheggiato la macchina e stavamo andando a consumare al bar una bomba.
La strada era poco illuminata dai lampioni pubblici che però non erano vicini al luogo dove mia NA è caduta. Io mi trovavo accanto a mia NA e l'ho vista cadere. IO non ho visto la buca. HO visto la buca dopo che è caduta mia NA. HO visto che mia NA aveva il piede dentro la buca. Non so dire se la buca fosse ricoperta di erba o di foglie.
Mancavano i sampietrini proprio dove c'era la buca. Non abbiamo chiamato l'ambulanza perché mia NA non ha voluto. Passavano alcune persone che ci hanno conSIliato di non spostarla e di chiamare l'ambulanza. Noi però l'abbiamo aiutata ad alzarsi e l'abbiamo fatta salire in macchina e l'abbiamo accompagnata all'ospedale Santa Maria
Goretti. La macchina era di mio marito. Eravamo in quattro io. Mio marito, mia LL e mia NA . Quando abbiamo aiutato mia NA ad alzarsi abbiamo Parte_1
notato la buca io, mio marito e mia LL. Capitolo 2): è vero ho già risposto. Capitolo 3):
è vero ho già risposto. A domanda di parte convenuta: al Santa Maria Goretti ci hanno detto di portare mia NA all'ICOT. All'ICOT la volevano operare immediatamente. Mia NA non si è voluta operare all'ICOT per sua decisione. Il giorno dopo sono venuti i suoi figli da Torino e l'hanno portata a Torino dove però non è stata operata. Quella notte siamo tornati a casa alle quattro del mattino. Il giorno dopo mio marito ha chiamato i vigili e siamo andati sul posto insieme ai vigili per verificare la buca dove era caduta mia NA. Al sopralluogo dei vigili eravamo presenti io, mio marito, mia LL e mia NA
che però è rimasta in macchina. A domanda del giudice: mia NA Parte_1
non è partita per Torino il giorno dopo l'incidente bensì il giorno dopo il sopralluogo. Non so indicare le dimensioni della buca. Non so indicare la profondità della buca. Il Giudice dava atto che la SInora aveva indicato una dimensione con le mani ma non sapeva indicare i centimetri. Ci andava giusto un piede. Il sopralluogo con i vigili lo abbiamo fatto la mattina successiva all'incidente. Parte attrice depositava intimazione del teste
[...]
che non era comparsa ed insisteva per l'espletamento della prova. Parte convenuta CP_2 nulla osservava sulla mancata comparizione della teste . Intimava a sospetto la CP_2
teste sentita poiché vi erano forti contraddizioni con quanto dichiarato dal teste R_
. Il Giudice rinviava all'udienza del 16 novembre 2021 per l'esame del teste CP_3
. CP_2
All'udienza del 16 novembre 2021 parte attrice dichiarava di rinunciare alla propria teste ed insisteva sulla CTU medica già richiesta. Parte convenuta si opponeva alla CP_2
CTU per inesistenza dei presupposti. Il Giudice dato atto, si riservava.
Con ordinanza del 23 marzo 2021 il Giudice letti gli atti di causa a scioglimento della riserva assunta all' udienza ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli atti acquisiti rinviava, considerato l'anno di iscrizione, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° dicembre 2022.
Con ordinanza del 25 gennaio 2024 il Giudice a seguito di alcuni rinvii, letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 10 gennaio 2024 e da parte convenuta in data 18 gennaio 2024 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1 aprile 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 24 marzo 2025 parte convenuta ribadiva quanto dedotto.
Con note di trattazione del 28 marzo 2025 parte attrice ribadiva quanto dedotto e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 1 aprile 2025 il Giudice, visti gli atti all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 28 marzo 2025 e da parte convenuta in data 24 marzo 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 30 maggio 2025 così concludendo: “IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: Rimettere la causa sul ruolo al fine di disporre CTU al fine di valutare la compatibilità e l'entità delle lesioni riportare dalla SI.ra
IN VIA PRINCIPALE: A) accertare-dichiarare-statuire che la responsabilità del Parte_1 sinistro in oggetto che ha provocato gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali all'attrice, è da attribuirsi esclusivamente al ex artt.2043 e/o 2051 CC., sussistendo il nesso Controparte_1 causale tra le Pagina 6 di 7 Controparte_5 lesioni e l'evento che si è infaustamente realizzato a causa dell'insidia-trabocchetto originata della mancata esatta manutenzione del manto in sampietrini ove si è verificato il fatto dannoso;
B) accertare-dichiarare-statuire l'entità dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in seguito al sinistro in oggetto, con riferimento sia al danno biologico, che a quello estetico, morale ed alla vita di relazione e, per l'effetto, C) condannare il al risarcimento dei suddetti Controparte_1 danni nella misura di €50.000,00 o in quella misura, maggiore o minore, che è stata accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa e di giustizia dal Magistrato giudicante. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 13 giugno 2025 ribadendo che l'istruttoria ha confermato l'assunto attoreo ed insistendo nelle proprie difese.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 27 maggio 2025 così concludendo: “rigettare la domanda di risarcimento avanzata nei confronti del Controparte_1 evidentemente infondata, sfornita di ogni idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà della domanda avanzata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'attrice su cui incombeva l'onere di dimostrare la pericolosità della buca, la dinamica del fatto ed il nesso di causa con l'evento, non ha adempiuto al proprio onere.
Sostiene parte attrice che la sua caduta sia stata consequenziale alla presenza di una buca, coperta parzialmente da uno strato di detriti terrosi e sfalci d'erba, originata da una pessima manutenzione dello strato di sampietrini, che, risultavano divelti.
Tuttavia, le testimonianze assunte in corso di causa nulla hanno chiarito in merito alla dinamica del sinistro.
In particolare, i testimoni non forniscono delucidazioni in merito alle condizioni della buca e se essa fosse ricoperta di erba, foglie o di terriccio e neppure la sua profondità, infatti, il teste dichiara “Non ricordo se la buca fosse coperta di terriccio e di erba. Non ricordo CP_3
quanto fosse profonda la buca” mentre la teste riferisce “Ho visto che mia NA R_ aveva il piede dentro la buca. Non so dire se la buca fosse ricoperta di erba o di foglie” e ancora
“Non so indicare le dimensioni della buca. Non so indicare la profondità della buca.” Per di più il teste evidenzia “Vicino alla buca c'era anche un tubo che fuoriusciva dal manto CP_3 stradale che mi ha aiutato ad individuare il luogo esatto della caduta”, tuttavia dalla fotografia contenuta nel verbale allegato dall'attrice degli agenti di Polizia intervenuti all'indomani dell'occorso non vi è alcuna traccia della presenza di tale tubo.
Inoltre contrastanti risultano anche le dichiarazioni rese dai testi in merito a quanto si verificava il giorno successivo al sinistro ed in effetti la teste così riferisce “Il R_ giorno dopo mio marito ha chiamato i vigili a siamo andati sul posto insieme ai vigili per verificare la buca dove era caduta mia NA. Al sopralluogo dei vigili eravamo presenti io, mio marito, mia LL e mia NA che però è rimasta in macchina” mentre al contrario il Parte_1
teste dichiara: “il giorno dopo io e forse mia moglie siamo andati dai vigili per CP_3 denunciare il fatto. Siamo andati quindi insieme ai vigili per visionare il luogo della caduta ed i vigili hanno fatto delle fotografie”
Per di più quanto comunicato dai testi in sede di prova testimoniale si pone in contrasto con le dichiarazioni da loro rese in data 4 aprile 2019 dove essi affermano che la buca non era visibile in quanto coperta da detriti terrosi ed erba e che essa era ubicata in una zona non illuminata.
Tuttavia, sul punto si precisa che dalla fotografia contenuta nel rapporto allegato da parte attrice degli agenti di Polizia Locale del si evince la visibilità della Controparte_1
disconnessione della pavimentazione e la cattiva manutenzione dei sampietrini e al contempo si palesa in tutta evidenza l'enorme ampiezza del marciapiede di tal modo che l'attrice, se fosse stata attenta al piano di calpestio, avrebbe potuto tranquillamente evitare la buca ed evitare consequenzialmente di incorrere nel sinistro.
Al contempo non viene provata l'assenza di illuminazione pubblica nel punto del sinistro e pertanto l'imprevedibilità del pericolo. Infatti, mentre nelle premesse dell'atto di citazione parte attrice sostiene che il lamentato dislivello del fondo stradale non fosse visibile “per la poca illuminazione in quel punto” tale circostanza viene contraddetta con la memoria istruttoria di secondo termine successivamente depositata da quest'ultima ove essa riferisce della completa “mancanza di illuminazione artificiale”.
Allo stesso modo i testimoni non chiariscono la circostanza relativa all'assenza di luminosità nel punto di accadimento del sinistro e infatti il teste dichiara “Non CP_3 ricordo se la zona fosse illuminata dalla luce artificiale dei lampioni pubblici” mentre la teste R_
precisa “La strada era poco illuminata dai lampioni pubblici che però non erano vicini al
[...]
luogo dove mia NA è caduta”. Da ciò si evince la discordanza e la fumosità delle dichiarazioni rese da entrambi i testi che pertanto risultano inidonee a provare che l'accadimento sia avvenuto per come descritto da parte attrice.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di insidia stradale la prova del fortuito - che interrompe il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo – incombe sul custode ma presuppone che il danneggiato abbia preventivamente fornito la prova del nesso di causa tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia non essendo ipotizzabile nessuna altra indagine. Il danneggiato è esonerato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode ma non da quella del nesso di causalità ovvero dalla prova dell'esistenza di un'insidia non visibile e imprevedibile. In particolare, è necessario che il danneggiato dimostri che “lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno” (Cass.
Civ. ordinanza n. 25856 del 31 ottobre 2017). Tuttavia, l'istruttoria svolta non ha consentito di accertare la derivazione causale che costituisce il prius logico rispetto alla prova liberatoria di cui è onerato il custode.
Secondo la tesi giurisprudenziale preferibile «non ogni situazione di pericolo stradale integra
l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza» (così, recentemente, Cass. n.
10096/13; v. anche Cass. n. 2850/98).
In virtù di tale orientamento nel caso de quo vi è stato il mancato raggiungimento della prova dell'esistenza dei caratteri essenziali dell'insidia stradale. Ed in effetti, non è assolutamente emerso dai materiali istruttori che la buca, per delle sue caratteristiche intrinseche, fosse tale da non potere essere agevolmente avvistata da parte dell'attrice se avesse prestato un'attenzione, anche mediamente o minimamente diligente, alla condizione dell'asfalto e più specificatamente nessun particolare oggettivo della buca è stato oggetto di precisa descrizione, come ad esempio l'ampiezza, la profondità e l'aspetto in genere.
A questo punto, la negazione della responsabilità in capo al è Controparte_1
perfettamente conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dallʼutente-danneggiato con lʼadozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi lʼefficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dellʼente proprietario della strada e lʼevento dannoso» (Cass. n. 287/15, la quale ha escluso anche la più rigorosa responsabilità prevista dallʼart. 2051 c.c.).
Pertanto, deve concludersi che non essendo provata la mancata visibilità dell'insidia e l'imprevedibilità del pericolo il sinistro è stato causato in via esclusiva dalla condotta disattenta e imprudente della danneggiata, circostanza interruttiva del nesso causale tra la cosa e il danno. In conseguenza di ciò la domanda deve essere rigettata.
La soccombenza di parte attrice nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte convenuta che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre iva e Controparte_1
cpa come per legge e rimborso spese generali.
Lì 25 giugno 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava