TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9518 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione Lavoro Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli all'udienza del 30/9/2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa RGC 2906/2025
TRA
( Avv.to C. Malandrino ) Parte_1
ricorrente
E
( Avv.to M.Moretti ) CP_1
resistente Oggetto : malattia professionale Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva : dall' 1.03.2006 svolgeva attività lavorativa in qualità di “meccanico” alle dipendenze dell'
[...]
attualmente , Controparte_2 CP_3 addetto all'Officina di Tor Pagnotta;
in particolare svolgeva mansioni di operaio Contro specializzato adibito alla manutenzione e riparazione degli automezzi dell quali i Furgoni con cassone ribaltabile e i Camion compattatori CSL adibiti allo svuotamento dei cassonetti dei rifiuti;
eseguiva tali mansioni con le modalità segnatamente indicate in ricorso rimanendo costantemente in piedi con gambe, per più di tre quarti del turno lavorativo, piegate e sempre sotto sforzo dato il contemporaneo sollevamento manuale dei sopra descritti;
per il residuo tempo del turno lavorativo doveva camminare per spostarsi nei vari reparti dell' onde rifornirsi dei materiali occorrenti effettuando lunghi Pt_2 percorsi in quanto l'ambiente lavorativo presso il quale lavora si estende per circa 1000 metri quadrati;
trascorreva ed aveva sempre trascorso l'intero orario di lavoro intento, in maniera esclusiva e continuativa, nelle descritte attività; aveva sempre osservato un orario di lavoro a tempo pieno, per 6 giorni a settimana, dal lunedì al giovedì dalle 5,00 alle 11,30 e venerdì e sabato dalle 5,00 alle 11,00; nel corso della sua attività lavorativa era stato sempre sottoposto a visite di idoneità lavorativa in quanto sottoposto a rischi professionali tra i quali “movimentazione manuale dei carichi” e “sovraccarico biomeccanico arti superiori”, come attestano i verbali delle visite di idoneità del 21.03.2023 e del 19.03.2024 ; Contro inoltre le “Schede di Sintesi addetti Officina” dell' riferite al periodo dal Settembre 2014 al Novembre 2022, che si depositano, riportano le attività eseguite dai Meccanici (quale è il ricorrente) così come sopra descritte nonchè il Rischio alto di MMC (Movimentazione Manuale dei Carichi) soprattutto per il “Sollevamento batterie” e
“Sollevamento e cambio balestra”. Riportano poi la descrizione di alcuni particolari lavori quali “Stacco – Riattacco Ponte Posteriore”, “Stacco Riattacco Cambio” nonché le caratteristiche, dati e pesi di alcuni componenti delle vetture e dei motori;
aveva contratto la patologia di natura ed eziologia professionale a carico dell'apparato locomotore consistente in “coxartrosi bilaterale” la quale è stata denunciata all' in data 2.11.2022 (caso n. CP_1
518969736) al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale e delle conseguenti prestazioni di legge;
l' con provvedimento del 20.03.2023 non
CP_1 riconosceva la natura professionale della patologia per ritenuta esclusione di nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
in data 19.03.2024, inoltrava rituale ricorso amministrativo avverso tale provvedimento chiedendo di rivalutare il caso e disporsi visita medica collegiale;
l' non dava alcun riscontro al ricorso amministrativo e la fase
CP_1 amministrativa si concludeva negativamente per l'assicurato. Ciò premesso , concludeva chiedendo accertarsi la natura professionale della denunciata patologia con riconoscimento di menomazione della sua integrità psico- fisica in misura complessiva pari o superiore al 20 % o di giustizia , con consequenziale diritto alla rendita o all'indennizzo in capitale e condanna dell' all'erogazione della
CP_1 CP_1 prestazione;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi . Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' contestando gli assunti
CP_1 di controparte e il nesso di relazione causale tra patologie ed attività lavorativa svolta e chiedendo il rigetto del ricorso .
Espletata Ctu medico legale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe. La domanda è fondata nei termini che seguono. Il Ctu medico-legale nominato (dott . G. Falla ) ,sulla base della documentazione esaminata e tenuto conto dell'attività lavorativa del periziando , come emergente da tale documentazione , ha diffusamente argomentato in ordine all'origine professionale della malattia e così concluso “il periziando a causa della malattia professionale, coxartrosi bilaterale delle anche, ha riportato una menomazione all'integrità psicofisica nella misura del 16% sulla base delle tabelle di menomazioni di cui all'articolo 13 numero 2 del decreto amministrativo del 23 febbraio 2000 numero 38, codice 271..”
.Le risultanze della Ctu medico legale , sono supportate da congrua motivazione ed il CTU ha risposto alle osservazioni critiche dell' ( pg 12 e seguenti della CTU ) ; le ulteriori CP_1 osservazioni mosse dall' con nota depositata il 24/9/2025 si appalesano tardive e CP_1 irrituali in quanto non autorizzate .
Ciò detto , va osservato che a seguito della riforma apportata dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 38 del 2000 risulta più articolata la disciplina della rendita, che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente.Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali. In conclusione deve accertarsi la natura professionale della patologia contratta dal ricorrente , come da richiamate conclusioni del CTU , valutabili in misura del 16 % e dichiararsi il diritto del medesimo all'indennizzo in rendita nella corrispondente misura , con conseguente condanna dell' alla corresponsione del predetto indennizzo, da CP_1 erogarsi in rendita con l' indicata misura oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo e quelle di CTU debbono porsi a carico dell' . CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
--accerta la natura professionale della patologia contratta dal ricorrente (coxartrosi bilaterale delle anche)valutabili in misura del 16% e dichiararsi il diritto del medesimo all'indennizzo in rendita nella corrispondente misura , con conseguente condanna dell' alla corresponsione del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con l' indicata CP_1 misura oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente dei CP_1 compensi professionali liquidati in complessivi € 3000,00 , oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate CP_1
Roma, 30/9/2025
Il giudice
Dott.ssa E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione Lavoro Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli all'udienza del 30/9/2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa RGC 2906/2025
TRA
( Avv.to C. Malandrino ) Parte_1
ricorrente
E
( Avv.to M.Moretti ) CP_1
resistente Oggetto : malattia professionale Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva : dall' 1.03.2006 svolgeva attività lavorativa in qualità di “meccanico” alle dipendenze dell'
[...]
attualmente , Controparte_2 CP_3 addetto all'Officina di Tor Pagnotta;
in particolare svolgeva mansioni di operaio Contro specializzato adibito alla manutenzione e riparazione degli automezzi dell quali i Furgoni con cassone ribaltabile e i Camion compattatori CSL adibiti allo svuotamento dei cassonetti dei rifiuti;
eseguiva tali mansioni con le modalità segnatamente indicate in ricorso rimanendo costantemente in piedi con gambe, per più di tre quarti del turno lavorativo, piegate e sempre sotto sforzo dato il contemporaneo sollevamento manuale dei sopra descritti;
per il residuo tempo del turno lavorativo doveva camminare per spostarsi nei vari reparti dell' onde rifornirsi dei materiali occorrenti effettuando lunghi Pt_2 percorsi in quanto l'ambiente lavorativo presso il quale lavora si estende per circa 1000 metri quadrati;
trascorreva ed aveva sempre trascorso l'intero orario di lavoro intento, in maniera esclusiva e continuativa, nelle descritte attività; aveva sempre osservato un orario di lavoro a tempo pieno, per 6 giorni a settimana, dal lunedì al giovedì dalle 5,00 alle 11,30 e venerdì e sabato dalle 5,00 alle 11,00; nel corso della sua attività lavorativa era stato sempre sottoposto a visite di idoneità lavorativa in quanto sottoposto a rischi professionali tra i quali “movimentazione manuale dei carichi” e “sovraccarico biomeccanico arti superiori”, come attestano i verbali delle visite di idoneità del 21.03.2023 e del 19.03.2024 ; Contro inoltre le “Schede di Sintesi addetti Officina” dell' riferite al periodo dal Settembre 2014 al Novembre 2022, che si depositano, riportano le attività eseguite dai Meccanici (quale è il ricorrente) così come sopra descritte nonchè il Rischio alto di MMC (Movimentazione Manuale dei Carichi) soprattutto per il “Sollevamento batterie” e
“Sollevamento e cambio balestra”. Riportano poi la descrizione di alcuni particolari lavori quali “Stacco – Riattacco Ponte Posteriore”, “Stacco Riattacco Cambio” nonché le caratteristiche, dati e pesi di alcuni componenti delle vetture e dei motori;
aveva contratto la patologia di natura ed eziologia professionale a carico dell'apparato locomotore consistente in “coxartrosi bilaterale” la quale è stata denunciata all' in data 2.11.2022 (caso n. CP_1
518969736) al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale e delle conseguenti prestazioni di legge;
l' con provvedimento del 20.03.2023 non
CP_1 riconosceva la natura professionale della patologia per ritenuta esclusione di nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
in data 19.03.2024, inoltrava rituale ricorso amministrativo avverso tale provvedimento chiedendo di rivalutare il caso e disporsi visita medica collegiale;
l' non dava alcun riscontro al ricorso amministrativo e la fase
CP_1 amministrativa si concludeva negativamente per l'assicurato. Ciò premesso , concludeva chiedendo accertarsi la natura professionale della denunciata patologia con riconoscimento di menomazione della sua integrità psico- fisica in misura complessiva pari o superiore al 20 % o di giustizia , con consequenziale diritto alla rendita o all'indennizzo in capitale e condanna dell' all'erogazione della
CP_1 CP_1 prestazione;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi . Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' contestando gli assunti
CP_1 di controparte e il nesso di relazione causale tra patologie ed attività lavorativa svolta e chiedendo il rigetto del ricorso .
Espletata Ctu medico legale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe. La domanda è fondata nei termini che seguono. Il Ctu medico-legale nominato (dott . G. Falla ) ,sulla base della documentazione esaminata e tenuto conto dell'attività lavorativa del periziando , come emergente da tale documentazione , ha diffusamente argomentato in ordine all'origine professionale della malattia e così concluso “il periziando a causa della malattia professionale, coxartrosi bilaterale delle anche, ha riportato una menomazione all'integrità psicofisica nella misura del 16% sulla base delle tabelle di menomazioni di cui all'articolo 13 numero 2 del decreto amministrativo del 23 febbraio 2000 numero 38, codice 271..”
.Le risultanze della Ctu medico legale , sono supportate da congrua motivazione ed il CTU ha risposto alle osservazioni critiche dell' ( pg 12 e seguenti della CTU ) ; le ulteriori CP_1 osservazioni mosse dall' con nota depositata il 24/9/2025 si appalesano tardive e CP_1 irrituali in quanto non autorizzate .
Ciò detto , va osservato che a seguito della riforma apportata dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 38 del 2000 risulta più articolata la disciplina della rendita, che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente.Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali. In conclusione deve accertarsi la natura professionale della patologia contratta dal ricorrente , come da richiamate conclusioni del CTU , valutabili in misura del 16 % e dichiararsi il diritto del medesimo all'indennizzo in rendita nella corrispondente misura , con conseguente condanna dell' alla corresponsione del predetto indennizzo, da CP_1 erogarsi in rendita con l' indicata misura oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo e quelle di CTU debbono porsi a carico dell' . CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
--accerta la natura professionale della patologia contratta dal ricorrente (coxartrosi bilaterale delle anche)valutabili in misura del 16% e dichiararsi il diritto del medesimo all'indennizzo in rendita nella corrispondente misura , con conseguente condanna dell' alla corresponsione del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con l' indicata CP_1 misura oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente dei CP_1 compensi professionali liquidati in complessivi € 3000,00 , oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate CP_1
Roma, 30/9/2025
Il giudice
Dott.ssa E. Capaccioli