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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 8096 degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa con atto di citazione notificato in data 5.11.2021:
da
- (C.F. ), anche per conto dei figli minori Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ) e , (C.F.
[...] C.F._2 Persona_2
); C.F._3
- (C.F. ), anche per conto dei figli minori Parte_2 C.F._4 Per_3
(C.F. e (C.F. );
[...] C.F._5 Persona_4 C.F._6
- , (C.F. ); CP_1 C.F._7 tutti elettivamente domiciliati in Mestre – Venezia (VE), via Vespucci n. 39, presso lo Studio dell'avv. Enrico Cornelio (pec e dell'abogada Livia Email_1
Cornelio (livia. , i quali li rappresentano e difendono per procura Email_2 allegata telematicamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio;
(attori)
contro
- (c.f. ), elettivamente domiciliato in Padova, via XX CP_2 P.IVA_1
Settembre n. 79, presso lo Studio dell'avv. Erica De Candido Romole (c.f.
1 , la quale lo rappresenta e difende per procura Email_3 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(convenuto)
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni: per parte attrice: “
1. dichiararsi la responsabilità dell per la causazione dell'epatopatia ivi Controparte_3 contratta dal OR durante il ricovero del 1974 e delle malattie che ne sono conseguite (epatite C, Parte_3 colelitiasi con necessità di intervento chirurgico, cirrosi epatica ed epatoma), nonché della morte di lui;
2. accertato che da tali malattie è derivata la morte del OR condannarsi il al Parte_3 CP_2 risarcimento in favore degli eredi del danno biologico, ivi compresa la componente catastrofale e da perdita di aspettativa di vita (chances di ulteriore sopravvivenza) e per l'intervento chirurgico subito dal OR in Parte_3 vita,
3. condannarsi il a risarcire i familiari e attori dei danni da perdita parentale secondo i criteri CP_2 indicati dalla tabella adottata dal Consiglio Giudiziale di Milano nel 2014 con riferimento alla data di morte intervenuta nel 2017,
4. nonché a risarcire il danno conseguente la perdita dei benefici di convivenza subiti dalla OR per CP_1 la morte del marito.
5. Inoltre condannarsi il al risarcimento di ogni spesa funebre sostenuta da CP_2 Parte_1
6. Danni ex art. 96 c.p.c. per mancata adesione alla mediazione nella misura del 10% degli altri titoli di condanna.
7. Interessi legali dal fatto sul capitale devalutato alla data di suo avveramento da rivalutarsi poi fino alla data del saldo.
8. Vittoria di spese.”.
Per il convenuto : “ IN VIA PRELIMINARE CP_2
- accertarsi e dichiararsi la prescrizione dell'azione risarcitoria formulata dagli Attori a titolo ereditario;
- accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli Attori quali presunti eredi del OR Parte_3
- accertarsi e dichiararsi la carenza di titolarità attiva rispetto alle azioni a titolo ereditario e a titolo proprio spiccate dagli Attori, per le ragioni dedotte in atti;
-respingersi le domande tutte proposte dagli Attori nei confronti del quale Successore del CP_2 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, mandandosi conseguentemente assolto lo stesso da ogni Parte_4 avversa domanda a qualsiasi titolo proposta, per le ragioni esposte in atti;
-accertata l'assenza, per tutti i titoli dedotti in atto di citazione, di qualsivoglia responsabilità in capo al di CP_2
2 CP_ rispetto al decesso del OR mandarsi il Convenuto assolto da qualsivoglia obbligo risarcitorio Parte_3
e/o restitutorio;
- accertata l'assenza, per tutti i titoli dedotti in atto di citazione, di qualsivoglia responsabilità in capo al CP_2
CP_ di rispetto all'asserita perdita della possibilità di una più lunga sopravvivenza, mandarsi il Convenuto assolto da qualsivoglia obbligo risarcitorio e/o restitutorio;
- rigettarsi in ogni caso ogni domanda ex adverso svolta sia di accertamento sia di condanna;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertato nesso di causalità materiale tra le presunte condotte omissive e/o commissive contestate, le malattie contestate e il decesso ovvero la perdita di chance di sopravvivenza, nonché di sussistenza di colpa dei Professionisti Sanitari dell' mantenersi l'obbligazione del Controparte_3 CP_2 nei limiti della stretta quota di responsabilità nonché dei reali danni conseguiti in via immediata e diretta all'eventuale, ancorché denegata, condotta colposa dei Professionisti Sanitari;
- ridurre, in ogni caso, il risarcimento eventualmente spettante agli Attori, ai sensi degli artt. 1223 e 1225 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione del quadro di base e dell'aspettativa di sopravvivenza ad esso correlata, nonché delle comorbilità del OR ovvero di omesse terapie, aspetti tutti di cui si chiede l'accertamento Parte_3 in corso di causa;
- scorporare dall'eventuale risarcimento gli importi ricevuti dal OR o dai suoi congiunti a titolo di Parte_3 indennizzo, pensione di invalidità civile ovvero ad altro titolo che fosse correlabile ai fatti per i cui causa, al fine di evitare illegittimi cumuli per lo stesso pregiudizio;
- rigettarsi la domanda di liquidazione degli interessi come ex adverso formulata;
- rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c., per le ragioni esposte in atti;
IN OGNI CASO: con completa vittoria di spese legali e di consulenza tecnica, da stimarsi secondo i tariffari vigenti (D.M. 55/2014 come da ultimo aggiornato con D.M. 37/2018 e Tariffario Sismla);
IN VIA ISTRUTTORIA …”.
3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori, nelle rispettive qualità di moglie, figli e nipoti del OR , hanno Parte_3 introdotto il presente giudizio al fine di vedere condannato il al risarcimento dei CP_2 danni iure proprio e iure ereditario conseguenti all'epatopatia da questi contratta presso l' CP_3
durante un ricovero nel 1974 e alle malattie che ne sono conseguite (epatite C, colelitiasi con
[...] necessità di intervento chirurgico, cirrosi epatica ed epatoma) sino alla determinarne la morte il
14.07.2017.
Hanno precisato che la morte del OR fu dovuta all'evoluzione, in cirrosi epatica e poi in Pt_3 carcinoma epatocellulare, di un'epatite da HCV post trasfusionale contratta a seguito di ricovero dal 15.08.1974 al 11.09.1974, nella Divisione Chirurgica, Ospedale dove furono eseguite CP_2 quattro emotrasfusioni di sangue umano.
Il nesso causale tra le trasfusioni del 1974 e l'infezione da HCV era già stato riconosciuto dal
Ministero della Difesa - Commissione medica ospedaliera - 2° Sezione - con verbale del
04/05/2005.
Hanno poi ricostruito i ricoveri e le terapie cui il OR si è sottoposto dal 1973 al decesso Pt_3 richiamando relazione di professionista di fiducia il quale ha svolto anche considerazioni sulle possibili responsabilità mediche a seguito della terapia trasfusionale cui il medesimo è stato sottoposto.
Parte attrice ha, poi invocato, in relazione al danno trasfusionale, sia una responsabilità aquiliana per l'uso di sangue trasfuso da donatori non identificabili (Cass. SSUU 576, 580 e 581/08) sia una responsabilità contrattuale per inadempimento ospedaliero.
Hanno ricordato che, all'epoca della trasfusione, il sangue era estremamente insicuro per due ordini di ragioni:
1. non esistevano test per valutare l'eventuale positività del sangue trasfuso ad agenti patogeni come in particolare i virus HVB e HV (quest'ultimo responsabile della malattia e della successiva morte del paziente);
2. vi era la prescrizione di miscelare il sangue di almeno 10 donatori prima di utilizzarlo per la trasfusione.
Hanno individuato, quindi, l'inadempimento ospedaliero nell'aver praticato l'Ospedale singole trasfusioni che non dovevano essere fatte perché non giustificate da presupposti clinici documentati e, comunque, per non aver informato il paziente dei rischi ad esse conseguenti e senza il consenso del medesimo al trattamento.
Hanno riferito non poter essere ricostruito cosa sia stato somministrato al PO nei primi 10 giorni
4 antecedenti alle trasfusioni perché la cartella clinica che contempla i trattamenti medici è in parte illeggibile, in violazione del codice di deontologia medica (art. 26) oltre che delle indicazioni del garante della privacy circa il diritto del paziente ad avere la copia dattiloscritta di una cartella illeggibile.
La richiesta a tal fine inviata all'Asl 3 di dagli attori, non aveva avuto riscontro positivo. CP_2
Rimaneva così indimostrato che sia stata somministrata al OR alcuna terapia medica idonea Pt_3
a trattare l'emorragia dimostrata dalla “melena” in modo da evitare il rischio connesso al trattamento trasfusionale.
Hanno poi chiarito che l'inadempimento contrattuale contestato è il seguente:
a) le trasfusioni non furono precedute da un idoneo trattamento medico volto a fronteggiare lo stillicidio emorragico in corso;
b) le trasfusioni furono prive di indicazione (in particolare la terza e la quarta, quando le feci erano risultate normocromiche);
c) anche all'epoca dei fatti erano considerate notoriamente rischiose quoad valetudinem e, essendo il rischio connesso quello di un processo morboso potenzialmente mortale, anche quoad vitam,
d) e comunque non erano state consentite dal paziente.
Gli attori hanno poi richiamato il quadro normativo e dottrinale sull'indicazione a trattamenti trasfusionali prima del 1974, con particolare riferimento alla circolare n. 50 del Ministero della
Sanità del 28.03.1966, alla legge n. 592 del 14.07.1967 e al D.P.R. n. 1256 del 24.08.1971, allegando e documentando anche letteratura clinica dell'epoca e gli ulteriori approfondimenti svolti nella propria relazione dal Prof. Per_5
Nel ribadire la necessità di adeguata informazione del paziente, hanno poi evidenziato che indipendentemente dal fatto che potesse esservi diversa indicazione tra le prime due trasfusioni effettuate in presenza di “melena” e la terza e la quarta, quando le feci erano divenute
“normocromiche” e quindi evidentemente lo stillicidio emorragico interno era cessato, il OR
avrebbe dovuto essere informato che l'anemia che gli determinava i disturbi per i quali si era Pt_3 ricoverato poteva determinare dei rischi, ma che il suo trattamento con trasfusioni avrebbe potuto comportarne di più gravi, puntualmente poi avveratisi con l'infezione che gli ha rovinato la vita e lo ha portato a morte dopo 43 anni di malattia.
La possibile esclusione del rischio con trattamenti diversi dalla trasfusione del sangue umano, sia pure con degenza più lunga, somministrazione di farmaci anticoagulanti ed emopoietici ed alimentazione adeguata, avrebbe sicuramente gravato l'ospedale di un'attività più impegnativa che la semplice pratica di trasfusioni, ma avrebbe salvato la vita del paziente.
Quanto al profilo della legittimazione passiva, hanno sostenuto quella del a norma CP_2
5 dell'art. 66 della legge 23.12.78 n. 833 e della legge regionale Veneto del 20.03.81 n. 71 secondo cui i debiti contratti dai soppressi enti ospedalieri per attività di assistenza sanitaria gravano sui comuni e non sulle unità sanitarie locali, di tal che l' non è passivamente legittimata rispetto alla Pt_5 domanda proposta da un privato per ottenere il risarcimento del danno conseguente a fatti illeciti commessi anteriormente al 1.1.80 (Cassazione 10198/00).
La norma regionale (L.R. 71/81) poi esclude che dette posizioni attive o passive possano essere poste a carico delle unità sanitarie onde “la situazione passiva dedotta in giudizio discende dalla gestione delle Pt_ funzioni sanitarie nell'anno 1974, quando è stata effettuata la trasfusione di sangue infetto ai danni del OR di tal che deve affermarsi la legittimazione passiva del . CP_2
Quanto al profilo prescrizionale, hanno negato l'intervenuta prescrizione per quanto riguarda il danno iure proprio, anche a voler far riferimento al termine per responsabilità aquiliana, essendo deceduto il OR nel 2017. Pt_3
Hanno, poi negato la prescrizione anche del danno iure successionis da malattia, alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da parte di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo non decorre dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass. civile, sez.lav., 25/08/2020, n. 17709 e sez VI,
27/09/2019 n. 24164).
Venendo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni, gli attori hanno in primo luogo chiesto iure ereditario, il risarcimento dei danni subiti dal OR , composto dai seguenti elementi: Pt_3
1) danno biologico temporaneo per la malattia contratta, evolutasi nel tempo, da liquidarsi previa
CTU;
2) danno catastrofale per formido mortis secondo i criteri elaborati dalla terza sezione civile della
Corte di cassazione e fatti propri dalla tabella milanese 2021, da computarsi dal 1998 allorquando, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale civile di Piove di Sacco per intervento chirurgico per calcolosi alla colecisti, veniva evidenziata a seguito di biopsia epatica, la presenza di cirrosi epatica da HCV.
3) danno da perdita di chances di sopravvivenza rispetto all'aspettativa di vita che il OR Pt_3 avrebbe avuto se non si fosse ammalato, valutata l'aspettativa media di vita di un uomo di settant'anni, pari a 14.89 anni;
Quanto ai danni iure proprio, gli attori hanno dedotto che il OR era un riferimento Pt_3
6 fondamentale sia per la moglie, cui era affezionatissimo, che per i due figli.
Hanno ricordato, in particolare, quanto al rapporto coniugale che esso era particolarmente consolidato. I coniugi avevano perso, all'inizio del loro matrimonio, una prima bambina anch'essa di nome morta subito dopo la nascita (ns. doc. 1). Ciononostante, ebbero il coraggio di Pt_1 affrontare dopo breve tempo una nuova gravidanza e successivamente anche un'altra.
I figli vissero con loro a lungo come risulta dal certificato storico anagrafico (ns. doc. 1) ed ebbero con lui quindi un rapporto particolarmente significativo.
Per quanto riguarda il rapporto con i nipoti, hanno ricordato che gli odierni attori e Pt_1 Pt_2
abitavano non lontani dai genitori e lavorano, onde i loro figli hanno sempre trascorso gran
[...] parte dei giorni lavorativi presso i nonni essendo legatissimi agli stessi e in particolare al OR
onde hanno effettivamente sofferto per la perdita di lui. Parte_3
La moglie del OR ha, poi chiesto, il risarcimento del danno da lucro cessante per perdita Pt_3 dei benefici da convivenza, quantificato in € 212.820,54.
La ORa ha chiesto il ristoro delle spese funebri che ha erogato in € 3.400. Parte_1
Infine, parte attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la mancata partecipazione del alla procedura di mediazione. CP_2
***
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda proposta nei propri CP_2 confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Dopo avere ricostruito le vicende del ricovero in contestazione, dal 15.08.1974 all'11.09.1974, ha evidenziato come il paziente, grazie alla terapia trasfusionale, aveva raggiunto condizioni di stabilità tali da consentirne le dimissioni in buon compenso emodinamico.
Ogni trattamento, ivi incluso quello trasfusionale, era poi stato assentito dal paziente, non affiorando da alcun passaggio della cartella clinica una volontà contraria.
Il ha poi contestato la domanda avversaria sia con riferimento alle condotte ritenute CP_2 difformi dalle leges artis piuttosto che a prudenza, diligenza e perizia, sia con riferimento alla loro più che probabile incidenza causale rispetto all'aggravamento dello stato di salute che avrebbe poi portato al decesso del paziente, piuttosto che ad una perdita di chance di sopravvivenza.
Alcun comportamento commissivo od omissivo era imputabile ai Professionisti sanitari del P.O. di , i quali avevano trattato il quadro presentato dal OR attraverso le più CP_2 Parte_3 idonee e indicate terapie, tra cui anche quella trasfusionale, quest'ultima avvenuta in osservanza di tutte le cautele prescritte dalla scienza medica dell'epoca e dalla disciplina sanitaria specifica.
Nel contestare l'assunto avversario secondo cui sarebbe rimproverabile l'uso di sangue trasfuso da donatori non identificabili, ha evidenziato come le misure di selezione dei donatori all'epoca
7 disponibili non erano assolutamente in grado di escludere donatori HCV positivi: tali metodiche sono state introdotte solamente a partire dagli anni '90 e, solo dopo la loro introduzione, si è assistito ad una drastica riduzione delle infezione HCV correlate a trasfusioni.
Le censure relative al fatto che le trasfusioni non sarebbero state precedute da un alternativo trattamento medico volto a fronteggiare lo stillicidio emorragico in corso nel paziente e che, pertanto, esse non trovassero una stringente giustificazione rispetto ai rischi ai quali il paziente sarebbe stato esposto, facevano riferimento in realtà a raccomandazioni molto successive ai fatti in esame che dichiaratamente prendono le distanze dalle pratiche cliniche osservate prima degli anni
'80: all'epoca dei fatti non esistevano chiare linee guida ma solo indicazioni di “buon senso” clinico che portavano ad effettuare un giudizio di bilanciamento tra rischi e benefici.
Detto bilanciamento era ampiamente testimoniato dalla cartella clinica, la quale testimoniava come i medici, a fronte di un potenziale rischio di infezione trasmessa con gli emocomponenti e un reale rischio di risanguinamento, abbiano prudentemente e diligentemente accordato maggior peso a quest'ultimo.
Il convenuto ha quindi dedotto che, nella censura mossa da controparte non era tenuto in debito conto l'aspetto clinico su cui si fondava l'indicazione ad una puntuale correzione delle perdite, ovvero una possibile eziologia ad indicazione chirurgica in urgenza rispetto al quale era necessario garantire condizioni di stabilità dal punto di vista emodinamico per ridurre il rischio di mortalità intraoperatoria correlati ad interventi in paziente scompensato. Nel prudente bilanciamento rischi/benefici già sopra richiamato (ovvero morte vs rischio infettivo) anche detto aspetto andava opportunamente soppesato ed è quello che ha guidato le scelte trasfusionali allora adottate e che si sono rivelate certamente efficaci, a fronte di progressive perdite ematiche non arginabili, nel riportare i valori entro il range di normalità. In sintesi, il trattamento trasfusionale era indicato e strettamente necessario.
Quanto alla dedotta illeggibilità di alcune parti della cartella clinica, con conseguente impedimento per l'Ente di dimostrare il corretto comportamento clinico, ha rappresentato che la cartella clinica, esaminata nel suo complesso, consente in modo agevole di dimostrare quale sia stato l'iter clinico assistenziale seguito nel corso del ricovero e quale sia stata la ratio delle scelte terapeutiche adottate, tanto che lo stesso consulente di controparte aveva potuto ricostruire la vicenda clinica e formulare le ipotesi di inadempimento ritenute causalmente efficienti rispetto al lamentato peggioramento dello stato di salute del paziente.
Quanto poi alla mancata registrazione in cartella clinica degli estremi della sacche di sangue, ha dedotto che le contestazioni attoree scaturiscono da una presupposto del tutto aleatorio, ovverosia la identificabilità in epoche successive di HCV-positività nei donatori del sangue ricevuto dal sig.
8 . Pt_3
Ha, poi, contestato anche la censura afferente all'informazione e al consenso del paziente, in quanto all'epoca del ricovero:
1. non esisteva alcuna norma che imponesse l'obbligo di informazione e consenso scritto, posto che il primo documento che prevede uno specifico obbligo in tal senso è del 1995;
2. il principio dell'autodeterminazione non era ancora in alcun modo codificato in regole normative o di autovincolo (codice deontologico medico, protocollo, linee guida) per gli operatori sanitari;
3. non essendo noti i rischi delle trasfusioni alcuna informazione poteva in ogni caso essere trasmessa al paziente.
In ogni caso, alcuna lesione al diritto all'autodeterminazione del paziente è predicabile posto che, da un lato, alcuna valida alternativa alla trasfusione venne negata al paziente, dall'altro, è da escludere il rifiuto del paziente alla trasfusione vista la sua idoneità salvavita.
Quanto al nesso di causalità, ha dedotto come parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendo ritenersi idoneo sufficiente a tal fine il verbale dalla Commissione medica Ospedaliera prodotto sub doc. 6 da parte attrice.
In primo luogo, almeno uno dei dati anamnestici noti, rappresentava di per sé una più che probabile causa alternativa di infezione. Nello specifico, il paziente subì un pregresso ricovero nel 1973 in cui fu sottoposto ad intervento chirurgico di gastroresezione con conseguenti emotrasfusioni, di talché non poteva escludersi che fosse stata quella l'occasione in cui il paziente poteva aver contratto l'infezione.
Detto antecedente causale costituiva, infatti, una più che probabile fonte di contagio e spiegare in termini di autosufficienza ed indipendenza l'evento lesivo manifestatosi negli anni a venir nel OR
. Pt_3
Inoltre, stante il lunghissimo arco temporale intercorso tra la dimissione dal ricovero contestato
(11.09.1974) ed il successivo ricovero del 05.04.1998 (ricovero in cui, a seguito di biopsia epatica, il paziente venne a conoscenza della cirrosi con HCVAb e RNA positività) non è da escludere che siano intervenuti altri fattori causali più che probabilmente idonei a determinare l'infezione.
All'anamnesi il paziente risultava bere tre quarti di litro di vino al giorno, non potendosi così escludere che negli anni successivi, oltre alla infezione da HCV, ci fosse anche un'epatopatia su base alcolica come concausa la quale abbia contribuito all'evoluzione verso la cirrosi epatica.
In quel lasso di tempo, sino al 1998, molteplici potevano essere state le fonti di infezione da HCV, slegate da una trasfusione o ad altri sorgenti nosocomiali, ipotesi questa non remota, visto che molti
9 pazienti con positività per HCV non hanno mai subito emotrasfusioni.
Era, poi, incomprensibile la ragione per cui nel 1998 non era stata iniziata una terapia antivirale che all'epoca già si faceva con interferone peghilato e ribavirina quando nel 2004 l'ecografia epatica parlava di epatopatia cronica steatosica (vedi verbale Commissione Medica Doc. 6).
Per quanto riguarda la causa di morte (2017) mancavano alcuni elementi importanti per definirla: questa è stata attribuita alla cancro-cirrosi ma il paziente era portatore di una neoplasia polmonare metastatizzata a livello surrenalico. Andavano quindi esplorate anche altre cause visto che il paziente aveva anche una storia di tabagismo (20 sigarette die nel 1974, mentre non si sa nulla in seguito) e soffriva di cardiopatia ipertensiva: tutti fattori eziologicamente rilevanti nel determinare il nesso causale tra i fatti dedotti in questo giudizio ed il decesso.
Il ha poi eccepito la prescrizione dell'azione esercitata a titolo ereditario, per la quale in CP_2 ogni caso non era stata data idonea dimostrazione della legittimazione attiva e/o titolarità del diritto, deducendo che il OR , già dal 1998, non poteva non aver consapevolezza che la Pt_3 patologia diagnosticatagli potesse essere riferibile (quantomeno in termini di potenzialità, in assenza di altre trasfusioni e/o di una affezione morbosa diretta) alle trasfusioni subite.
Posto che l'unico atto interruttivo della prescrizione che ha preceduto la notifica dell'atto di citazione, è la domanda di mediazione, ricevuta dal il 17.06.2021, l'azione volta ad ottenere CP_2 il risarcimento dei danni patiti in vita dal paziente (e da questi trasmessa agli eredi), era prescritta, tanto con riferimento ad un'ipotetica responsabilità contrattuale (10 anni) quanto e a maggior ragione, in riferimento ad un'ipotetica responsabilità extra-contrattuale (5 anni).
Il in ogni caso, ha contestato natura ed entità del danno biologico, in quanto non provato CP_2 né supportato da idonee argomentazioni medico -legali, con conseguente natura esplorativa dell'invocata CTU medico -legale.
Ha poi sostenuto che l'eventuale danno all'integrità fisica del paziente sia esclusivamente risarcibile in termini di invalidità permanente, da rapportarsi agli anni di effettiva sopravvivenza, escludendo qualsivoglia computo in termini di invalidità temporanea, in quanto non coerente ai comuni baremes medico legali e alle peculiarità della fattispecie.
Una volta identificato l'eventuale risarcimento dovuto a titolo di danno biologico, dal relativo importo doveva in ogni caso essere scomputato l'ammontare dell'indennizzo erogato ai sensi della
L. 210/1992, nonché di qualsiasi ulteriore indennizzo, anche in termini pensionistici, ottenuto in conseguenza del proprio stato di salute.
Ha poi contestato la sussistenza dei presupposti per vedere risarcito il danno catastrofale e da malattia terminale in quanto costituente una illegittima duplicazione del danno biologico temporaneo;
l'allegazione attorea, in ogni caso, non era supportata da idonee allegazioni ed elementi
10 di prova, anche di natura tecnico - scientifica: come si vede dai certificati IOV e dalla relazione di l'evoluzione sfavorevole del paziente è collegata all'evoluzione del quadro polmonare, Parte_6 mentre quello di cancro-cirrosi è rimasto stazionario dall'epoca della diagnosi.
In merito al danno da perdita di chance di sopravvivenza, anch'esso è integralmente contestato, non mancando precedenti giurisprudenziali che ne negano in ogni caso il risarcimento in quanto sarebbe confliggente con l'assunto ribadito in Cass. Civ. S.U. 15350/2015 secondo cui la lesione
(sotto forma di perdita) del diritto alla vita (per causa di morte) non è risarcibile.
Ha comunque contestato la configurabilità di una alcuna seria e significativa compromissione dell'aspettativa di vita, visti gli anni in cui il OR è effettivamente sopravvissuto alla malattia Pt_3
e le sopravvenute neoplasie non correlate alla patologia epatica.
Ha contestato il criterio di computo proposto a pagina 43 dell'atto di citazione in quanto comportante un'evidente duplicazione rispetto alla separata liquidazione richiesta a titolo di danno biologico temporaneo e di danno biologico terminale: tutti questi danni presentano, infatti, quale comune denominare la compromissione temporanea della salute riferita al medesimo periodo di vita del paziente.
Parimenti contestata è la pretesa di un ulteriore risarcimento legato al danno biologico conseguente al ricovero subito dal paziente presso l'Ospedale di Piove di Sacco nel 1998 e alla convalescenza che ne seguì, quantificato in ben 100.000,00 euro: il ricovero è avvenuto per colecistectomia per calcolosi che non è certo da ricondursi all'epatite.
Dovendosi escludere la ricorrenza di un valido nesso di causalità materiale tra le censurate condotte e il decesso del paziente (più probabilmente dovuto al K polmone), non poteva neppure configurarsi un risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
L'eventuale responsabilità predicabile in capo alla deducente rientrerebbe in ogni caso nell'alveo extracontrattuale, con ogni nota conseguenza sul piano probatorio, non potendo la mera titolarità di un rapporto familiare essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria in termini di automatismo o anche solo di notorio, occorrendo di volta in volta verificare l'intensità, oltre all'attualità, del legame affettivo e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione con il congiunto.
Gli importi richiesti erano poi sovrastimati in ragione delle specificità del caso concreto, quali l'età della vittima al momento del decesso, l'autonomia raggiunta dai figli, l'assenza di convivenza tra i figli e i nipoti con il OR , e la nutrita composizione del nucleo familiare residuo. Parte_3
Ha contestato la domanda di rimborso delle spese funerarie, attesa l'assenza dei presupposti di cui all'art. 1223 c.c.
Ha poi osservato, quanto ai danni iure proprio, che gli interessi sulle somme eventualmente
11 riconosciute dovrebbero decorrere dalla morte del OR , in quanto è l'evento morte Parte_3 dal quale è astrattamente conseguita la perdita del rapporto parentale.
Quanto ai danni iure hereditatis, gli stessi non potrebbero mai decorrere dal fatto come ex adverso genericamente indicato, posto che la trasfusione è del 1974 e che, fino al 1998 il OR Pt_3
ha condotto una vita normalissima scoprendo solo nel 1998 la patologia epatica.
[...]
Ha chiesto, infine, il rigetto della domanda proposta ex art. 96 c.p.c.
***
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico -legale. All'ultima udienza è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Le domande non attoree possono trovare accoglimento e devono essere rigettate per le motivazioni qui di seguito esposte sia in fatto che in diritto.
In primo luogo, va dichiarata l'estinzione per prescrizione delle domande risarcitorie proposte dagli odierni attori iure hereditario.
Come già ricordato nel corso del giudizio con ordinanza del 29.07.2022 (dott. ), per Per_6 consolidato e condivisibile indirizzo della Suprema Corte, la presentazione della domanda di indennizzo ex legge n. 210/1992, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal contagio per trasfusione di emoderivati infetti, quale data ultima di concreta conoscibilità dei profili dell'illecito da parte del danneggiato, salva la possibilità per il Giudice di merito di individuare in un momento precedente la presa di consapevolezza del nesso tra malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione (v. ex plurimis
Cass. Civ., Sez. III, 26/04/2022 – ud. 16/02/2022, n. 1296).
Orbene, dal verbale della CMO di Padova del 4/5/2005 (doc. 6 attoreo) si apprende che il sig. PO ha formulato domanda di indennizzo ex legge n. 210/1992 in data precedente al 22/8/2001 e che, in data 24/10/2000, egli ha rilasciato alle autorità sanitarie la seguente dichiarazione scritta: «Io CP_ sottoscritto nato a [...] [...] residente a [...]di Campolongo Maggiore, dichiara di essere Parte_3 venuto a conoscenza il giorno 3/4/1998 del danno derivato dalle trasfusioni di sangue subito il 25-27-29 e 30 agosto 1974».
Tutti i profili dell'illecito contrattuale dedotto in giudizio, ivi inclusa – per quanto qui di interesse
– l'affermata non necessità delle emotrasfusioni eseguite sul paziente ed il nesso casuale tra le trasfusioni del 1974 e l'infezione da HCV, erano pertanto conoscibili dal sig. quantomeno a Pt_3 partire dal 2001.
12 Come dedotto da parte convenuta, non vi è allegazione né prova in atti di alcun atto interruttivo della prescrizione precedente all'istanza di mediazione proposta dagli attori in data 17/6/2021, con la conseguenza che, essendo dedotta in questo giudizio, la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera ove le trasfusioni vennero praticate, deve ritenersi che il diritto fatto valere iure hereditario deve ritenersi ampiamente prescritto, potendo essere lo stesso esercitato dal OR sin dal Pt_3
2001. A maggior ragione la domanda proposta iure hereditario è prescritta anche con riferimento al profilo extracontrattuale strettamente correlato alla responsabilità per i danni da trasfusione di sangue (v. Cass. 22 agosto 2018, n. 20882; Sez. 3 - , Ordinanza n. 19568 del 10/07/2023 e Sez. 3 -
, Sentenza n. 34570 del 11/12/2023, in tema di responsabilità del Ministero della Salute).
Per contro, il diritto fatto valere iure proprio, il cui termine di prescrizione decennale decorre dalla morte del OR il 14.07.2017, non è prescritto. Pt_3
La CTU espletata nel corso del presente giudizio, peraltro, ha escluso profili di responsabilità a carico dei sanitari che ebbero in cura in OR in occasione del ricovero presso Parte_3
l' del 1974. L'elaborato peritale è particolarmente approfondito e articolato sia Controparte_3 quanto all'analisi della storia clinica del OR sia quanto alla ricostruzione delle conoscenze Pt_3 scientifiche e delle pratiche mediche in essere all'epoca delle trasfusioni.
Al riguardo, va rigettata l'eccezione di nullità della CTU svolta da parte attrice, la quale lamenta che il CTU abbia esorbitato dal quesito sottopostogli che, a suo dire, era limitato alla verifica della sussistenza o meno del nesso di causalità tra il trattamento sanitario, l'epatopatia sofferta dal sig.
, nonché tra quest'ultima e il decesso del paziente. Pt_3
In primo luogo, va osservato che il quesito richiedeva espressamente al punto 2) al CTU di indagare
“qualora fosse accertato il nesso di causa, quali cautele l'Amministrazione avrebbe potuto opportunamente adottare, sulla base delle conoscenze medico scientifiche all'epoca disponibili con riferimento alla patologia oggetto di causa, al fine di prevenire il contagio trasfusionale” e al punto 3) ”se all'epoca della trasfusione i sistemi di screening fossero aspecifici (sulla base dei c.d. marcatori surrogati), ovvero se fossero disponibili metodologie siero-diagnostiche per
l'identificazione di soggetti affetti da epatite virale C”, aspetti quindi correttamente indagati dal CTU.
Già in corso di causa, con ordinanza del 19.01.2024 si è poi osservato come non siano ravvisabili profili di nullità della CTU anche alla luce dei principi espressi di recente dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite con le pronunce n. 3086 del 1° febbraio 2022 e n. 6500 del 28 febbraio 2022 laddove
è stato chiarito che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano
13 diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
Nel merito, la CTU ha confermato, quindi che il OR il 15 agosto 1974, è stato Parte_3 ricoverato nella Divisione Chirurgia dell'Ospedale di per anemizzazione metaemorragica, CP_2 verosimile complicazione dell'intervento di resezione gastrica per ulcera duodenale a cui era stato sottoposto un anno prima nel medesimo reparto (pag 10 ss. elaborato peritale).
Durante la degenza è stato sottoposto a quattro emotrasfusioni con ripristino dell'assetto ematico in assenza di recidiva dell'emorragia.
Il 5 aprile 1988, è stato ricoverato nell'Ospedale di Piove di Sacco e sottoposto ad intervento di colecistectomia per calcolosi della colecisti.
L'esame istologico su biopsia epatica intraoperatoria ha portato alla diagnosi di cirrosi epatica HCV relata.
Il decorso clinico è stato caratterizzato dall'evoluzione della epatopatia verso lo scompenso con ascite refrattaria ed encefalopatia porto-sistemica e l'instaurazione di un epatocarcinoma.
Il 14 luglio 2017 è avvenuto il decesso.
Al fine di individuare il nesso di causa tra l'epatopatia e le trasfusioni oltre che eventuali profili di responsabilità dei sanitari in occasione del ricovero del 1974, il CTU ha chiarito che in passato le trasfusioni erano effettuate con sangue prelevato da pool di donatori che aveva le transaminasi normali (anno 1966) ma ciò non garantiva che non avessero l' HBV o l' HCV in quanto, come evidenziato dalla grafica le AST/ALT potevano oscillare fin nella normalità e vi erano i portatori asintomatici sia clinicamente che biologicamente. In pratica i pool di donatori, in assenza dei tests che sono stati resi obbligatori per l' HCV il 21.7.1990 con DM. potevano infettare mediante la trasfusione i pazienti e ciò è avvenuto anche per l' HIV (v. pagg. 19 e 20 elaborato peritale).
L'esecuzione delle emotrasfusioni nel 1971 doveva essere eseguita sotto controllo medico registrando i dati nella cartella, numero flacone, prova crociata di compatibilità, data inizio e data fine , se vi erano stati effetti collaterali.
Ciò premesso, la CTU ha, quindi, riscontrato la sussistenza del rapporto di causa tra l'infezione da
HCV e la morte del paziente (così espressamente a pag. 23 elaborato peritale) evidenziando come l'affezione sia stata per la prima volta diagnosticata nell'aprile 1998 in assenza di sintomi clinici ma in uno stadio avanzato essendo già evoluta in cirrosi epatica.
Per i primi anni successivi manca documentazione clinica di riferimento salvo apprendere che alla visita da parte della Commissione Medica Ospedaliera del luglio 2005 è stato indicato un buon compenso clinico.
14 Alla visita gastroenterologica del 7 marzo 2012 il quadro era avviato verso una franca insufficienza epatica con un punteggio A5 secondo la classificazione Child-Pugh, introdotta per l'inquadramento della gravità delle patologie epatiche sulla base dei valori di cinque parametri (encefalopatia, ascite, bilirubina, albumina, tempo di protrombina), distinguendosi tre classi (A-B-C) secondo un punteggio da 5 a 15.
Solo tre mesi dopo vi è stata la progressione alla classe B7 con un quadro clinico rappresentato da rallentamento cognitivo, disartria, ascite, edemi declivi.
Il 30 ottobre 2015 il paziente è stato ricoverato in Reparto di Medicina Generale dell'Ospedale di
Piove di Sacco per insufficienza epatica con ittero. Il 7 dicembre 2016 nuovo ricovero nello stesso reparto per scompenso ascitico e progressione neoplastica: Child-Pugh B7-9.
Ulteriore ricovero il 10 aprile 2017 in condizioni terminali.
Decesso il 14 luglio successivo.
La CTU ha poi spiegato che la storia clinica del paziente appare palesemente incentrata nella patologia epatica con una evoluzione, anche sul profilo tempistico, propria dell'epatite da HCV.
Ha preso atto, per completezza, del ricorso di due eventi patologici di per sé gravati da criticità anche quoad vitam, ma che non risultano avere avuto un ruolo patogenetico nel determinismo della morte, salvo avere possibilmente contribuito a ridurre le difese immunitarie del paziente.
Ha quindi preso in considerazione la neoplasia metastatica al surrene sinistro, per la quale nell'aprile
2011 è stato eseguito l'intervento di surreno-nefrectomia, e la neoplasia polmonare diagnosticata nel marzo 2016 precisando che “Quanto alla neoplasia surrenalica sembra che il trattamento ablativo abbia avuto successo dal momento che al controllo oncologico ad un anno di distanza è stata esclusa la ripresa di malattia
e non risulta più richiamata in epoca successiva.
Del tumore polmonare abbiamo conoscenza solo della diagnosi istologica su biopsia bronchiale di carcinoma a grandi cellule non meglio tipizzato, eseguita nel marzo 2016, quando l'insufficienza epatica era già avviata verso la fase terminale”.
Quanto alla causa dell'infezione (pag. 25 elaborato peritale), ha ricordato che l'HCV si trasmette per contatto diretto con sangue infetto e che la via di trasmissione principale ancora oggi è legata all'uso di droghe assunte per via endovenosa ma che, all'epoca di riferimento, costituivano un alto rischio di infezione anche le trasfusioni di sangue e le procedure mediche.
Non risultando che il OR fosse un tossicodipendente o anche solo un assuntore abituale Pt_3 od occasionale di droga, la CTU ha poi precisato essere possibile che in occasione del ricovero del
1973 per l'intervento di gastroresezione sia stato sottoposto a procedure mediche mediante strumentari non sufficientemente sterilizzati. Trattasi di una modalità di contagio minoritaria come frequenza e, comunque, l'ipotesi non è oggi assolutamente verificabile.
15 Nulla è noto in merito all'ambiente familiare e alle abitudini di vita del OR per circostanze Pt_3 che possano prospettare la possibilità di una trasmissione parenterale inapparente.
La CTU ha ritenuto, invece, incontestabile il fatto che nel 1974, il paziente è stato sottoposto a quattro trasfusioni di sangue, procedure che, all'epoca, comportavano un elevato rischio di infezione.
La CTU ha concluso, quindi, secondo il criterio del “più probabile che non” di poter indicare le emotrasfusioni la causa dell'infezione da HCV da parte del OR . Pt_3
In merito all'indicazione clinica delle trasfusioni di sangue ha, poi, concordato con il consulente di parte attrice sul fatto che, all'epoca (1974), essa era sostanzialmente basata su una regola del tutto empirica e che oggi non esitiamo a considerare in contrasto con la realtà scientifica. Si tratta della regola del 10/30 in cui 10 è la concentrazione di emoglobina e 30 il volume dell'ematocrito.
Tuttavia, già a quell'epoca era conosciuta la rischiosità della procedura in ragione della possibilità di tramettere al paziente germi patogeni presenti nel sangue trasfuso.
Comunque, la decisione di trasfondere il sangue derivava esclusivamente dalla valutazione clinica del caso da parte del medico sulla base del rapporto rischi/benefici e in tal senso si esprimeva la trattatistica di comune consultazione ampiamente richiamata dalla CTU (v. pagg. 25 ss elaborato peritale).
Le uniche indicazioni alla emotrasfusione erano la caduta pressoria, la tachicardia, eventuali ulteriori episodi di melena e di ematemesi. Ciò nel 1977, quindi in epoca successiva a quella del caso in esame.
Nel 1974 la decisione di trasfondere era ancora molto personalizzata, improntata sulla valutazione del medico sulla base dei sintomi e degli esami.
Anche per la condizione clinica del caso del OR non vi erano regole scritte, ma ci si basava Pt_3 anche sulla prospettiva che un gastroresecato potesse avere uno shock emorragico con necessità di un reintervento chirurgico in condizioni di grave criticità.
Le emotrasfusioni al OR sono state effettuate nelle date 25 agosto, 26 agosto, 29 agosto e Pt_3
30 agosto.
I valori di emoglobina erano:
-19 agosto Hb 8.1 (P.A. 105/70, aveva avuto melena il 18 agosto, pallido);
-24 agosto Hb 6.9 (emotrasfuso il 25 agosto);
-26 agosto Hb 8.7 (emotrasfuso il 26 agosto);
-27 agosto Hb 8.7 (emotrasfuso il 26 agosto, il 28 agosto feci normocromiche);
-29 agosto emotrasfuso;
-30 agosto Hb 12 (emotrasfuso il 30 agosto);
16 -4 settembre Hb 10 (emotrasfuso il 30 agosto).
Come già rimarcato, le indicazioni all'epoca dei fatti erano quanto mai generiche e si basavano sul riscontro di ipotensione, pallore, feci picee, livello di emoglobina ed era pressante la possibilità che il non arrestare l'emorragia comportasse l'esecuzione di un intervento chirurgico in urgenza con paziente in condizioni critiche.
Il fatto che il 4 settembre il valore di emoglobina fosse di 10 giustifica anche la quarta trasfusione di sangue anche se il valore di emoglobina di quel giorno (12) da solo non la giustificava. Sebbene il colore delle feci fosse normale vi era stata ugualmente una perdita ematica minima progressiva, che poteva preludere ad una emorragia massiva improvvisa.
In sostanza, ha ritenuto che tutte e quattro le trasfusioni di sangue siano state adeguate allo stato clinico e laboratoristico del paziente. D'altra parte è impossibile stabilire quale delle quattro trasfusioni sia stata la causa della trasmissione dell'HCV.
Sul punto dell'osservanza delle norme prudenziali vigenti (pagg. 28 ss) la CTU ha ricordato che il virus è stato scoperto solo nel 1989 e che le tecniche di identificazione sono state introdotte a partire dagli anni 90.
All'epoca dei fatti il aveva disposto una serie di norme per il controllo della Controparte_4 pratica trasfusionale nel sangue e dei suoi derivati, delle quali l'unica dotata di una qualche efficacia preventiva per la trasmissione dell'infezione da HCV era la selezione dei donatori sulla base del dato anamnestico di una possibile esposizione ad agenti infettivi e del dato di laboratorio relativo al dosaggio delle transaminasi GOT e GPT.
Tuttavia, la selezione dei donatori aveva un'efficacia preventiva molto relativa dal momento che esistono i portatori asintomatici sia clinicamente che biologicamente e che le transaminasi sieriche presentano oscillazioni fino alla normalità anche con l'infezione in atto.
Un'ultima considerazione ha riguardato la problematica relativa all'emendabilità terapeutica della epatopatia precisando che al OR è stata diagnosticata l'infezione da HCV nel 1998 in Pt_3 occasione della colecistectomia e da tale data sino al 2012 almeno avrebbe potuto effettuare una terapia con interferone e RBV ovvero dal 2011 con RE o IR più interferone e RBV
o con DAA dal 2014, ma dai dati in nostro possesso non risulta essere mai stata preso in considerazione per tali terapie
(pagg. 20 ss). L'eradicazione di HCV avrebbe comportato un rischio di epatocarcinoma ridotto anche con IFN con RBV (IFN è conosciuto avente anche proprietà anti oncogene indipendentemente anche dall' effetto sull' HCV (Backus LI, Boothroyd DB, Phillips BR, Mole
LA. Predictors of response of US veterans to treatment for the hepatitis C virus. CP_5
2007;46:37–47) vs il non trattamento così come l' evoluzione della cirrosi epatica;
infatti coloro che
17 effettuarono sia i primi farmaci menzionati, quali RE che IR, che i successivi
UV etc (DAA) avevano un rischio ridotto del 60% di sviluppare una neoplasia HCC (OR
0.4, 95%CI 0.26-0.61; P<0.0001; I2=39%) e del 66% entro 1 anno di distanza dalla terapia rispetto ai controlli (naturalmente il rischio non poteva essere nullo in quanto si era anche in presenza di cirrosi epatica per la natura anarchica della rigenerazione epatica (pag. 22 e poi anche a pag. 29 elaborato CTU).
I CTU hanno anche risposto con precisione anche alle osservazioni svolte da parte attrice (pagg.
30 -32 elaborato peritale).
Quanto alla paventata necessità della riduzione delle emotrasfusioni, ha rappresentato che il rischio di contrarre l' HCV valeva per una o per 4 poiché poteva trattarsi sia di un donatore che molto più probabilmente di 4 donatori. Non vi sono dati sierologici nelle cartelle, in quanto all'epoca la sierologia per HCV non esisteva ed il virus non era stato scoperto e non vi era la possibilità di rintracciare i donatori. Gli studi di del 1963 erano basati sull'assenza dei dati sierologici di Per_7
HBsAG e HCV scoperti successivamente oltre che di altri virus epatitici, valevano come alert a non eccedere nella quantità di emotrasfusioni. Infatti riportava dei range ossia da 1 a 4 emotrasfusioni il rischio di epatite generica era del 38% e così è stato per il GN , ossia 4 Pt_3 emotrasfusioni. Non veniva scissa in questa pubblicazione quale rischio vi fosse per 1, 2, 3, 4 emotrasfusioni e poi quale per ciascuno virus, all' epoca dei fatti non erano determinabili: l'HAV,
l' EBV, CMV, HBV, HCV, HDV, HEV, HSV etc quindi l'Autore concludeva che qualsiasi virus supposto ma non scoperto determinava una epatite nella percentuale del 38%. Lancet del 2020: negli anni '70 vi era una probabilità su 3 di contrarre l' epatite virale, una delle tante ancora non scoperte. Resta il fatto che non è assolutamente dato a sapere quale delle emotrasfusioni somministrate era infetta. Il dato statistico invocato dal CTP non dirime il dubbio, venendo così a mancare il presupposto su cui basare il rapporto causale secondo il criterio del “più probabile che non”.
In relazione al ritenuto eccesso di emotrasfusione (ossia doveva farne 2 e non 4), ha ricordato come all'epoca non vi fosse la gastroscopia come intervento in urgenza per le emorragie e che gli esami ematochimici erano l' unico criterio oggettivo oltre ai sintomi (soggettivi e la Pressione arteriosa etc). Il GN , in caso di emorragia massiva, avrebbe dovuto essere sottoposto ad un Pt_3 intervento chirurgico d' urgenza con tutti i rischi ad esso collegati e, all'epoca, un intervento in emergenza per emorragia dell' apparato gastrointestinale su ulcera già operata, era gravato da una mortalità almeno del 40% con punte sino al 65% con tempi di esecuzione entro 90 minuti dall'ammissione ospedale. Tale rilievo è citato come dato storico relativo al 1986-1999 cioè in epoca successiva al 1975 , anno in cui è stato trattato il GN . Poiché si tratta di archeomedicina i Pt_3
18 dati bibliografici sono contenuti in studi comparativi successivi (J.Trauma acute care surger.
Mortality following emergent trauma laparotomy: a retrospective study. et al. 2017 sep CP_6
83(3) 454-468.).
E' evidente che a fronte di un possibile quadro evolutivo che determinasse un intervento chirurgico in emergenza in uno stato di ipotensione se non di shock emorragico che avrebbe avuto un alto tasso di mortalità per l'epoca, i medici valutarono la possibilità di ulteriori emotrasfusioni, esse rappresentavano un pericolo immediato di morte molto minore rispetto all'atto chirurgico.
Ha ritenuto, quindi, che la scelta terapeutica sia stata adeguata in quanto il 30.8 aveva 10 gr/dl di
HB nonostante le 2 emotrasfusioni definite dai CTP “eccedenti”, effettuate nei giorni precedenti, ciò significa che avrebbe avuto meno di 8 gr/dl di Hb innescando il processo di intervento chirurgico d'urgenza con le complicanze e la mortalità già citati. L'elaborato del CTU appare pertanto particolarmente approfondito e motivato anche sotto questo profilo.
In base agli approfondimenti svolti in sede di CTU, si deve, quindi, concludere che il OR
è morto a causa di epatite da HCV evoluta in cirrosi epatica ed epatocarcinoma e Parte_3 che con elevata probabilità l'infezione da HCV è stata causata dalle trasfusioni di sangue praticategli nell'agosto 1974.
Peraltro, non vi è responsabilità dei sanitari che l'ebbero in cura in quanto vi era indicazione clinica alle emotrasfusioni e non emergono dati documentali relativi a eventuali inosservanze delle norme prudenziali all'epoca vigenti per il trattamento emotrasfusionale le quali, in ogni caso, per le conoscenze dell'epoca, avevano scarsa incidenza in quanto la selezione dei donatori aveva un'efficacia preventiva molto relativa per quanto sopra già chiarito.
Le allegazioni attoree quanto alla illeggibilità della cartella clinica non appaiono poi risolutive in considerazione dell'approfondita analisi svolta sia in sede di CTU che dallo stesso CTP attoreo.
Come poi chiarito, già corso di causa con l'ordinanza 29.07.2022, non sono meritevoli di accoglimento neppure le prospettazioni attoree relative alla mancata corretta informazione al OR
dei rischi connessi alle trasfusioni in quanto l'accoglimento del titolo di responsabilità per Pt_3 violazione del consenso informato postula la deduzione e la dimostrazione – quale prova del danno conseguenza – della circostanza che il paziente, laddove avesse ottenuto più complete informazioni, avrebbe scelto un trattamento sanitario alternativo e comunque adeguato alle sue condizioni
(Tribunale Pisa, 04/12/2018, n.1014). E' infatti onere del danneggiato allegare e provare i fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato, ove preventivamente informato dei rischi (sul punto ex multis Cass. Civ., Sez. III 19/07/2018 – ud. 18/05/2018, n.
19199).
Appare poi corretto quanto rilevato dal sul punto in ordine al fatto che, all'epoca dei fatti: CP_2
19 1. non esisteva alcuna norma che imponesse l'obbligo di informazione e consenso scritto, posto che il primo documento che prevede uno specifico obbligo in tal senso è del 1995;
2. il principio dell'autodeterminazione non era ancora in alcun modo codificato in regole normative o di autovincolo (codice deontologico medico, protocollo, linee guida) per gli operatori sanitari;
3. non essendo noti i rischi delle trasfusioni alcuna informazione poteva in ogni caso essere trasmessa al paziente.
Per tutti questi motivi, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sopportate dal convenuto, comprese quelle di CTU e di CTP, vanno poste a carico della parte attrice e quantificate secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 così come aggiornati con DM 147/22 tenuto conto sia del valore che della complessità della controversia, tale per cui non possono essere determinate in misura inferiore ai medi tariffari (sull'applicazione del criterio del disputatum in caso di integrale rigetto della domanda Cfr. Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004;
Cass. n. 22462/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) rigetta le domande tutte proposte dagli attori nei confronti del per intervenuta CP_2 prescrizione dei diritti fatti valere quali eredi del OR e per insussistenza di profili Parte_3 di responsabilità a carico dei sanitari che ebbero in cura il medesimo in occasione del ricovero presso l' nel 1974 quanto alle domande risarcitorie proposte in proprio;
Controparte_3
2) condanna gli attori in solido tra loro a rifondere le spese di lite sostenute dal , CP_2 che determina in € 29.193 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, iva e c.p.a., ed oltre spese per CTP nei limiti in cui l'esborso sia documentato in atti;
3) pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Venezia, 28.03.2025.
Il Giudice
(Dott. Tania Vettore)
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