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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12130/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12130/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARINI FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARDUCCI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. (“Si impugna e contesta quanto dedotto da parte convenuta;
invero, il sinistro per cui e' causa e' stato determinato in maniera irreversibile dalla presenza di insidia stradale – che ha dunque determinato la caduta dell'attore che ivi transitava sulla pubblica via;
nel caso de quo la concomitanza di piu' eventi di insidia, il tombino di scolo acque nella sede stradale non aderente al terreno, la presenza nelle adiacenze del tombino di scuolo di notevole quantita' di residui di detriti. Detta concomitanza ha determinato direttamente la caduta del . Voglia, pertanto, l'Ill.mo Pt_1
Giudice Unico del Tribunale di Bologna contrariis reiectis, nel merito in via principale: accertare e dichiarare la responsabilita' (nella forma che verra' statuita di Giustizia) del convenuto ex artt. 2051/2056/2059 cc e quant'altro di legge, e dunque condannarlo a risarcire e indennizzare e rimborsare l'attore per i danni tutti avuti (biologico, morale, da reato), e i costi sostenuti ed anticipati, nulla escluso, per un importo sino ad euro 41230,00 ovvero eventualmente quello diversa, come risultera' di Giustizia. In ogni caso vinte le spese di lite”).
- Parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale il al fine di Parte_1 Controparte_1 vedere accolte nei confronti di quest'ultimo le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Bologna contrariis reiectis, nel merito in via principale accertare e dichiarare la responsabilità (nella forma che verrà statuita di giustizia) del convenuto ex art.
2051/2056/2059 c.c. e quant'altro di legge, e dunque condannarlo a risarcire indennizzare e rimborsare l'attore per i danni tutti avuti (biologico, morale da reato) e i costi sostenuti ed anticipati, nulla escluso, per un importo sino ad euro 41.230,00 ovvero eventualmente quello diversa, come risulterà di giustizia. In ogni caso vinte le spese di lite oltre accessori e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. In particolare, parte attrice lamenta di essere rimasta vittima di un sinistro stradale in data
23.4.21, allorquando, verso le 20.00 circa, alla guida del proprio ciclomotore BP98182, mentre percorreva via del Fossato, in provenendo da via Nosadella, a causa della presenza di CP_1 un tombino a terra parzialmente sollevato da terra e della presenza di ghiaia e sabbia su di esso, ivi scivolava e cadeva rovinosamente a terra. Invoca, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente locale convenuto 3. Si è costituito il (d'ora innanzi per brevità anche solo ) Controparte_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…Nel merito respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa;
In denegata ipotesi,
...accertare quanto meno il concorso di colpa del Signor , per le ragioni esposte in Pt_1 narrativa”.
4. Istruita la causa documentalmente, nonchè mediante assunzione della testimonianza resa dalla teste sig.ra e mediante espletamento di CTU medico legale, all'udienza del 28.11.24 Tes_1 sono state precisate le conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. Preliminarmente si ricorda che la invocata responsabilità ex art. 2051c.c. – distinta da quella prevista dal contratto di deposito, in cui vi è uno specifico obbligo di custodire – ha la funzione di imputare la responsabilità al soggetto che si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa (Cass. 4279/2008). Pertanto, è custode a norma dell'art. 2051 c.c., colui che, di fatto, si trova nella condizione di controllare le modalità di uso e di conservazione del bene
(Cass. 11016/2011). La disponibilità di fatto deve, poi, essere sempre accompagnata dalla disponibilità giuridica. Solo così si identifica il custode ai sensi dell'art. 2051c.c.. Quando, poi, custode è una pubblica amministrazione bisogna tenere conto del potere discrezionale cui essa goda in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché alla vigilanza e controllo dei beni demaniali. Tale discrezionalità non è, tuttavia assoluta, ma incontra precisi limiti dati da norme di legge e regolamentari e da norme tecniche, fermo restando il rispetto di quelle di comune prudenza e diligenza, tra le quali, in particolare, il primario e fondamentale principio del neminem laedere (Cass. 15061/2003, 6463/2000). Detto principio segna il limite del potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui un bene demaniale cagioni danno ad un privato, è configurabile la responsabilità della pubblica amministrazione che aveva in custodia il bene tutte le volte in cui non esercita o esercita in maniera negligente il suo potere di vigilanza e controllo sul bene.
A tale presunzione fanno eccezione soltanto quei beni demaniali utilizzati in modo ordinario, generale e diretto dagli utenti, per i quali un controllo continuo ed efficace volto a prevenire pericolo per i terzi è reso impraticabile dall'estensione del bene stesso. Non rientrano in questi casi i beni demaniali connotati da limitata estensione territoriale, per i quali la pubblica pagina 2 di 5 amministrazione può e deve svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo. Pertanto, la disciplina del 2051 c.c. resta applicabile ai beni del demanio stradale (Cass. 11446/2003).
6. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., vi è una presunzione di responsabilità dell'ente proprietario della strada per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo riferibili non solo alla struttura della strada, ma anche alle pertinenze della stessa. Tale presunzione è superabile con la prova, da parte del custode, dell'imprevedibilità e della non tempestiva evitabilità (ipotesi equiparata alla possibilità di segnalazione tempestiva) dell'evento dannoso [Cass. 8935/2013, 18753/2017, 11526/2017; v. anche Cass. 15389/2011 (secondo cui “La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”) ed, ancora più recentemente, Cass. 6826/21 (secondo cui: “La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
(In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale)”)]. L'articolo in esame esprime un criterio di imputazione della responsabilità che opera sul piano oggettivo dell'accertamento del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno verificatosi, prescindendo dalla colpa del custode. Spetta al danneggiato provare che l'evento si è verificato in conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa. Il danneggiato, in altri termini, ha l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Per contro, il custode si libera da responsabilità solamente mediante la prova del caso fortuito e, cioè, quel fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. L'imprevedibilità deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata;
tuttavia, è di per sé un concetto relativo che necessariamente è influenzato dalle condizioni della cosa. Di conseguenza, l'oggettiva imprevedibilità può esaurirsi nel tempo. Nella fattispecie del sinistro stradale, l'onere della prova che grava sul danneggiato attiene all'evento dannoso e al rapporto di causalità con la cose in custodia. L'art. 2051 c.c., postula, pertanto, un'inversione dell'onere probatorio, con la conseguenza che incombe sul custode la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia (Cass. 11802/2016). La prova del nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia, fermo restando che incombe sul danneggiato, cambia a seconda che si tratti da bene statico o dinamico. Il tombino/caditoia da cui ha avuto origine la caduta dell'attore è, di per sé, un oggetto statico e inerte. In questo caso il danno non deriva da un dinamismo interno alla res, ma presuppone pagina 3 di 5 l'agire umano. Di conseguenza, affinché il danneggiato assolva l'onere probatorio richiesto, occorre che venga dimostrata la peculiarità dello stato dei luoghi tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. 6306/2013). In tale ipotesi, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile o, addirittura, inevitabile, il danno stesso.
9. Nel caso in esame, non risulta provato idoneamente la dinamica dell'evento ed il nesso causale con lo stato (peraltro temporaneo) asseritamente pericoloso del tombino, in quanto a fronte dell'allegazione effettuata da parte attrice, sia in via stragiudiziale (in occasione della denuncia al , che in sede di atto di citazione, di essere caduto subito dopo avere CP_1 svoltato in via del Fossato provenendo da Via Nosadella, la teste escussa CP_1 Tes_1 all'udienza del 7.2.24, ha dichiarato che la caduta sarebbe avvenuta più avanti all'angolo di via del Fossato con via Saragozza.
10. Tale mancata conferma della dinamica dell'evento e del punto preciso di caduta è assorbente anche rispetto a valutazioni relative a) sia al contributo causale del danneggiato (che altrimenti avrebbe meritato ulteriore analisi, viste l'eccezione dell'ente locale che ha rilevato che il tombino de quo si trova sulla sinistra della carreggiata ed in prossimità di un attraversamento pedonale, con conseguente indizio di mancato rispetto dei limiti di velocità o, comunque, della velocità prudenziale e del corretto posizionamento sulla carreggiata), sia b) all'oggettiva pericolosità della res ed all'oggettiva imprevedibilità/inevitabilità di tale
(temporanea, visto che nei giorni successivi, per stessa ammissione dell'attore, il tombino non presentava più il terriccio allegato) pericolosità della res, oltre che c) dell'effettiva imprevedibilità ed esistenza dell'insidia, tenuto conto della circostanza che il danneggiato ha asserito (come risulta per tabulas) di abitare nelle vicinanze all'epoca dell'evento (v. cap. 1 della seconda memoria ex art. 186 c.2 c.p.c. di parte attrice, laddove alla teste viene chiesto:
<Vero che in data 23 aprile 2021 lei si trovava verso le ore 20.00 p.m. in via del Fossato,
, sotto casa, in attesa che facesse ritorno a casa il sig. ?>>, enfasi CP_1 Pt_1 dell'estensore, e la teste ha confermato la circostanza, all'udienza del 7.2.24, per poi appunto anche specificare sul cap. 2) <Preciso che il mio compagno arrivata da via del Fossato angola Saragozza e l'ho visto cadere con lo scooter>> e sul cap. 3) <Si è vero. Il 118 è stato chiamato da titolare del ristorante Mare NA che è situato nell'angolo di via del Fossato con via Saragozza>>). Se si dovesse ritenere il riferimento all'angolo tra via del Fossato e via
Saragozza come mero punto di provenienza, la circostanza sarebbe anomala in quanto indicativa di una percorrenza contraria al (notorio) senso di marcia di via del Fossato.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attoree non possono essere accolte.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo parametri medi ex dm 55/14 ss.mm., per cause di valore compreso tra euro 26.000,01 e
52.000,00, per tutte e quattro le fasi di giudizio.
13. Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore rispetto a quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 rigetta le domande attoree.
Condanna a rimborsare al in persona del Sindaco p.t., le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, oltre al 15
% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore rispetto a quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12130/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARINI FABIO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARDUCCI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. (“Si impugna e contesta quanto dedotto da parte convenuta;
invero, il sinistro per cui e' causa e' stato determinato in maniera irreversibile dalla presenza di insidia stradale – che ha dunque determinato la caduta dell'attore che ivi transitava sulla pubblica via;
nel caso de quo la concomitanza di piu' eventi di insidia, il tombino di scolo acque nella sede stradale non aderente al terreno, la presenza nelle adiacenze del tombino di scuolo di notevole quantita' di residui di detriti. Detta concomitanza ha determinato direttamente la caduta del . Voglia, pertanto, l'Ill.mo Pt_1
Giudice Unico del Tribunale di Bologna contrariis reiectis, nel merito in via principale: accertare e dichiarare la responsabilita' (nella forma che verra' statuita di Giustizia) del convenuto ex artt. 2051/2056/2059 cc e quant'altro di legge, e dunque condannarlo a risarcire e indennizzare e rimborsare l'attore per i danni tutti avuti (biologico, morale, da reato), e i costi sostenuti ed anticipati, nulla escluso, per un importo sino ad euro 41230,00 ovvero eventualmente quello diversa, come risultera' di Giustizia. In ogni caso vinte le spese di lite”).
- Parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale il al fine di Parte_1 Controparte_1 vedere accolte nei confronti di quest'ultimo le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice unico del Tribunale di Bologna contrariis reiectis, nel merito in via principale accertare e dichiarare la responsabilità (nella forma che verrà statuita di giustizia) del convenuto ex art.
2051/2056/2059 c.c. e quant'altro di legge, e dunque condannarlo a risarcire indennizzare e rimborsare l'attore per i danni tutti avuti (biologico, morale da reato) e i costi sostenuti ed anticipati, nulla escluso, per un importo sino ad euro 41.230,00 ovvero eventualmente quello diversa, come risulterà di giustizia. In ogni caso vinte le spese di lite oltre accessori e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. In particolare, parte attrice lamenta di essere rimasta vittima di un sinistro stradale in data
23.4.21, allorquando, verso le 20.00 circa, alla guida del proprio ciclomotore BP98182, mentre percorreva via del Fossato, in provenendo da via Nosadella, a causa della presenza di CP_1 un tombino a terra parzialmente sollevato da terra e della presenza di ghiaia e sabbia su di esso, ivi scivolava e cadeva rovinosamente a terra. Invoca, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente locale convenuto 3. Si è costituito il (d'ora innanzi per brevità anche solo ) Controparte_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…Nel merito respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa;
In denegata ipotesi,
...accertare quanto meno il concorso di colpa del Signor , per le ragioni esposte in Pt_1 narrativa”.
4. Istruita la causa documentalmente, nonchè mediante assunzione della testimonianza resa dalla teste sig.ra e mediante espletamento di CTU medico legale, all'udienza del 28.11.24 Tes_1 sono state precisate le conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. Preliminarmente si ricorda che la invocata responsabilità ex art. 2051c.c. – distinta da quella prevista dal contratto di deposito, in cui vi è uno specifico obbligo di custodire – ha la funzione di imputare la responsabilità al soggetto che si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa (Cass. 4279/2008). Pertanto, è custode a norma dell'art. 2051 c.c., colui che, di fatto, si trova nella condizione di controllare le modalità di uso e di conservazione del bene
(Cass. 11016/2011). La disponibilità di fatto deve, poi, essere sempre accompagnata dalla disponibilità giuridica. Solo così si identifica il custode ai sensi dell'art. 2051c.c.. Quando, poi, custode è una pubblica amministrazione bisogna tenere conto del potere discrezionale cui essa goda in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché alla vigilanza e controllo dei beni demaniali. Tale discrezionalità non è, tuttavia assoluta, ma incontra precisi limiti dati da norme di legge e regolamentari e da norme tecniche, fermo restando il rispetto di quelle di comune prudenza e diligenza, tra le quali, in particolare, il primario e fondamentale principio del neminem laedere (Cass. 15061/2003, 6463/2000). Detto principio segna il limite del potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui un bene demaniale cagioni danno ad un privato, è configurabile la responsabilità della pubblica amministrazione che aveva in custodia il bene tutte le volte in cui non esercita o esercita in maniera negligente il suo potere di vigilanza e controllo sul bene.
A tale presunzione fanno eccezione soltanto quei beni demaniali utilizzati in modo ordinario, generale e diretto dagli utenti, per i quali un controllo continuo ed efficace volto a prevenire pericolo per i terzi è reso impraticabile dall'estensione del bene stesso. Non rientrano in questi casi i beni demaniali connotati da limitata estensione territoriale, per i quali la pubblica pagina 2 di 5 amministrazione può e deve svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo. Pertanto, la disciplina del 2051 c.c. resta applicabile ai beni del demanio stradale (Cass. 11446/2003).
6. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., vi è una presunzione di responsabilità dell'ente proprietario della strada per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo riferibili non solo alla struttura della strada, ma anche alle pertinenze della stessa. Tale presunzione è superabile con la prova, da parte del custode, dell'imprevedibilità e della non tempestiva evitabilità (ipotesi equiparata alla possibilità di segnalazione tempestiva) dell'evento dannoso [Cass. 8935/2013, 18753/2017, 11526/2017; v. anche Cass. 15389/2011 (secondo cui “La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”) ed, ancora più recentemente, Cass. 6826/21 (secondo cui: “La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
(In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale)”)]. L'articolo in esame esprime un criterio di imputazione della responsabilità che opera sul piano oggettivo dell'accertamento del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno verificatosi, prescindendo dalla colpa del custode. Spetta al danneggiato provare che l'evento si è verificato in conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa. Il danneggiato, in altri termini, ha l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Per contro, il custode si libera da responsabilità solamente mediante la prova del caso fortuito e, cioè, quel fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. L'imprevedibilità deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata;
tuttavia, è di per sé un concetto relativo che necessariamente è influenzato dalle condizioni della cosa. Di conseguenza, l'oggettiva imprevedibilità può esaurirsi nel tempo. Nella fattispecie del sinistro stradale, l'onere della prova che grava sul danneggiato attiene all'evento dannoso e al rapporto di causalità con la cose in custodia. L'art. 2051 c.c., postula, pertanto, un'inversione dell'onere probatorio, con la conseguenza che incombe sul custode la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia (Cass. 11802/2016). La prova del nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia, fermo restando che incombe sul danneggiato, cambia a seconda che si tratti da bene statico o dinamico. Il tombino/caditoia da cui ha avuto origine la caduta dell'attore è, di per sé, un oggetto statico e inerte. In questo caso il danno non deriva da un dinamismo interno alla res, ma presuppone pagina 3 di 5 l'agire umano. Di conseguenza, affinché il danneggiato assolva l'onere probatorio richiesto, occorre che venga dimostrata la peculiarità dello stato dei luoghi tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. 6306/2013). In tale ipotesi, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile o, addirittura, inevitabile, il danno stesso.
9. Nel caso in esame, non risulta provato idoneamente la dinamica dell'evento ed il nesso causale con lo stato (peraltro temporaneo) asseritamente pericoloso del tombino, in quanto a fronte dell'allegazione effettuata da parte attrice, sia in via stragiudiziale (in occasione della denuncia al , che in sede di atto di citazione, di essere caduto subito dopo avere CP_1 svoltato in via del Fossato provenendo da Via Nosadella, la teste escussa CP_1 Tes_1 all'udienza del 7.2.24, ha dichiarato che la caduta sarebbe avvenuta più avanti all'angolo di via del Fossato con via Saragozza.
10. Tale mancata conferma della dinamica dell'evento e del punto preciso di caduta è assorbente anche rispetto a valutazioni relative a) sia al contributo causale del danneggiato (che altrimenti avrebbe meritato ulteriore analisi, viste l'eccezione dell'ente locale che ha rilevato che il tombino de quo si trova sulla sinistra della carreggiata ed in prossimità di un attraversamento pedonale, con conseguente indizio di mancato rispetto dei limiti di velocità o, comunque, della velocità prudenziale e del corretto posizionamento sulla carreggiata), sia b) all'oggettiva pericolosità della res ed all'oggettiva imprevedibilità/inevitabilità di tale
(temporanea, visto che nei giorni successivi, per stessa ammissione dell'attore, il tombino non presentava più il terriccio allegato) pericolosità della res, oltre che c) dell'effettiva imprevedibilità ed esistenza dell'insidia, tenuto conto della circostanza che il danneggiato ha asserito (come risulta per tabulas) di abitare nelle vicinanze all'epoca dell'evento (v. cap. 1 della seconda memoria ex art. 186 c.2 c.p.c. di parte attrice, laddove alla teste viene chiesto:
<Vero che in data 23 aprile 2021 lei si trovava verso le ore 20.00 p.m. in via del Fossato,
, sotto casa, in attesa che facesse ritorno a casa il sig. ?>>, enfasi CP_1 Pt_1 dell'estensore, e la teste ha confermato la circostanza, all'udienza del 7.2.24, per poi appunto anche specificare sul cap. 2) <Preciso che il mio compagno arrivata da via del Fossato angola Saragozza e l'ho visto cadere con lo scooter>> e sul cap. 3) <Si è vero. Il 118 è stato chiamato da titolare del ristorante Mare NA che è situato nell'angolo di via del Fossato con via Saragozza>>). Se si dovesse ritenere il riferimento all'angolo tra via del Fossato e via
Saragozza come mero punto di provenienza, la circostanza sarebbe anomala in quanto indicativa di una percorrenza contraria al (notorio) senso di marcia di via del Fossato.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attoree non possono essere accolte.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo parametri medi ex dm 55/14 ss.mm., per cause di valore compreso tra euro 26.000,01 e
52.000,00, per tutte e quattro le fasi di giudizio.
13. Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore rispetto a quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 rigetta le domande attoree.
Condanna a rimborsare al in persona del Sindaco p.t., le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, oltre al 15
% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore rispetto a quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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