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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2108 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/02/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna RODELLA
e
BE IA, C.F. , nata a [...] il C.F._2
09/02/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano MAZZEO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti:
2 3 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CREAZZO (VI) in data 07/12/1997.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 03/10/2024,
sostituita dal deposito di note scritte, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 575/2024 pubblicata in data 12/11/2024, passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali
4 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 575/2024 del
12/11/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre
[...]
nella misura del 90% e a carico della madre BE IA Parte_1
nella misura del 10%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli e , maggiorenni Per_2 Per_3
ma non autosufficienti, a titolo di contributo al loro mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 ciascuno, nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
6 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da BE IA in CREAZZO (VI) il 07/12/1997 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CREAZZO (VI) al n. 41,
parte II, serie A, anno 1997;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2108 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/02/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna RODELLA
e
BE IA, C.F. , nata a [...] il C.F._2
09/02/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano MAZZEO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti:
2 3 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CREAZZO (VI) in data 07/12/1997.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 03/10/2024,
sostituita dal deposito di note scritte, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 575/2024 pubblicata in data 12/11/2024, passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali
4 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 575/2024 del
12/11/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre
[...]
nella misura del 90% e a carico della madre BE IA Parte_1
nella misura del 10%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli e , maggiorenni Per_2 Per_3
ma non autosufficienti, a titolo di contributo al loro mantenimento, la somma mensile di euro 200,00 ciascuno, nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
6 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da BE IA in CREAZZO (VI) il 07/12/1997 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CREAZZO (VI) al n. 41,
parte II, serie A, anno 1997;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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