Art. 2.
Le retribuzioni da corrispondersi ai concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 1° categoria del gruppo A e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 9° delle stazioni con la qualifica di sottocapo, aventi ugual numero di anni di servizio.
Le retribuzioni dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nelle categorie 2°, 3°, 4° e 5° del gruppo A sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento, del sei per cento, del nove per cento e del dodici per cento.
La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nel gruppo B e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 10° con la qualifica di alunno d'ordine, aventi ugual numero di anni di servizio.
La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1° categoria del gruppo C e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 11° con la qualifica di guardamerci, aventi ugual numero di anni di servizio.
La retribuzione dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 2° categoria del gruppo C e' determinata riducendo del tre per cento la retribuzione stabilita per la 1° categoria.
La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1° categoria del gruppo D e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 12° con la qualifica di guardasala, aventi ugual numero di anni di servizio.
La retribuzione dei concessionari di assuntorie classificate nelle categorie 2° e 3° del gruppo D sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.
Agli effetti della determinazione della retribuzione di cui ai commi precedenti il servizio prestato come sostituto assuntore e' calcolato per meta' della sua durata.
Dette retribuzioni mensili saranno poi periodicamente aumentate in relazione agli anni di servizio prestati nella stessa misura e con gli stessi intervalli stabiliti per le anzidette qualifiche del personale ferroviario, salvo sempre le riduzioni percentuali delle retribuzioni relative ad assuntorie non classificate nella 1° categoria dei gruppi A, C e D.
Qualsiasi variazione negli stipendi delle citate qualifiche del personale ferroviario importera' identica variazione nelle retribuzioni degli assuntori di stazione, salvo sempre le riduzioni di cui al comma precedente.
Le retribuzioni da corrispondersi ai concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 1° categoria del gruppo A e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 9° delle stazioni con la qualifica di sottocapo, aventi ugual numero di anni di servizio.
Le retribuzioni dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nelle categorie 2°, 3°, 4° e 5° del gruppo A sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento, del sei per cento, del nove per cento e del dodici per cento.
La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nel gruppo B e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 10° con la qualifica di alunno d'ordine, aventi ugual numero di anni di servizio.
La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1° categoria del gruppo C e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 11° con la qualifica di guardamerci, aventi ugual numero di anni di servizio.
La retribuzione dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 2° categoria del gruppo C e' determinata riducendo del tre per cento la retribuzione stabilita per la 1° categoria.
La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1° categoria del gruppo D e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 12° con la qualifica di guardasala, aventi ugual numero di anni di servizio.
La retribuzione dei concessionari di assuntorie classificate nelle categorie 2° e 3° del gruppo D sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.
Agli effetti della determinazione della retribuzione di cui ai commi precedenti il servizio prestato come sostituto assuntore e' calcolato per meta' della sua durata.
Dette retribuzioni mensili saranno poi periodicamente aumentate in relazione agli anni di servizio prestati nella stessa misura e con gli stessi intervalli stabiliti per le anzidette qualifiche del personale ferroviario, salvo sempre le riduzioni percentuali delle retribuzioni relative ad assuntorie non classificate nella 1° categoria dei gruppi A, C e D.
Qualsiasi variazione negli stipendi delle citate qualifiche del personale ferroviario importera' identica variazione nelle retribuzioni degli assuntori di stazione, salvo sempre le riduzioni di cui al comma precedente.