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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/08/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
P.U. 24-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 24-1/2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della impresa individuale
(P.IVA - CF Parte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Cagliari alla via Cavaro n. 26, in C.F._1 persona del titolare (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 09/10/1992) proposta da
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
II Municipio, CF , ammessa a godere del patrocinio legale a C.F._2 spese dello Stato ex art. 126 D.P.R. 115/2002 con delibera n. 5130/2024 del
23.12.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Delitala n. 11, presso lo studio dell'Avv. Manuela
Peralta, che la rappresentata e difesa giusta procura allegata al fascicolo telematico
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.02.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
La ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di crediti retributivi nei confronti della convenuta, per il complessivo importo di Euro 6.825,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria, portati nella sentenza n. 130/2024 del 31.01.2024 del
Tribunale di Cagliari.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. L'impresa convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e deve qui essere dichiarata contumace.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del credito della ricorrente, quantificato in Euro 8.807,24 alla data di notifica dell'atto di precetto, e dell'esito negativo dei tentavi di recupero dello stesso (cfr. docc. 2-3-4 allegati al ricorso), nonché alla luce della complessiva esposizione debitoria della impresa debitrice con l' che (cfr. documentazione acquisita Controparte_1
d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro
25.063,64.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo richiamando il debito nei confronti della ricorrente e della
Agenzia delle Entrate Riscossioni.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di impresa individuale
(P.IVA Parte_1
- CF ), con sede legale in Cagliari P.IVA_1 C.F._1 alla via Cavaro n. 26, in persona del titolare (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...]); C.F._1
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 18.11.2025 ore 10.15 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione
3 giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 9.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 24-1/2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della impresa individuale
(P.IVA - CF Parte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Cagliari alla via Cavaro n. 26, in C.F._1 persona del titolare (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 09/10/1992) proposta da
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
II Municipio, CF , ammessa a godere del patrocinio legale a C.F._2 spese dello Stato ex art. 126 D.P.R. 115/2002 con delibera n. 5130/2024 del
23.12.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Delitala n. 11, presso lo studio dell'Avv. Manuela
Peralta, che la rappresentata e difesa giusta procura allegata al fascicolo telematico
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.02.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
La ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di crediti retributivi nei confronti della convenuta, per il complessivo importo di Euro 6.825,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria, portati nella sentenza n. 130/2024 del 31.01.2024 del
Tribunale di Cagliari.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. L'impresa convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e deve qui essere dichiarata contumace.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del credito della ricorrente, quantificato in Euro 8.807,24 alla data di notifica dell'atto di precetto, e dell'esito negativo dei tentavi di recupero dello stesso (cfr. docc. 2-3-4 allegati al ricorso), nonché alla luce della complessiva esposizione debitoria della impresa debitrice con l' che (cfr. documentazione acquisita Controparte_1
d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro
25.063,64.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo richiamando il debito nei confronti della ricorrente e della
Agenzia delle Entrate Riscossioni.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di impresa individuale
(P.IVA Parte_1
- CF ), con sede legale in Cagliari P.IVA_1 C.F._1 alla via Cavaro n. 26, in persona del titolare (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...]); C.F._1
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 18.11.2025 ore 10.15 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione
3 giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 9.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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