Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 17 giugno 2025
Ruolo Generale n. 4999/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4999 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 3938 pubblicata il 21 aprile 2022 e non notificata, avente a oggetto responsabilità professionale e risarcimento danni, vertente tra
(p. iva , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Boccia (cf ), Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Napoli, Via Giordano Bruno, 135, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
1
Fabio Bifulco (cf ) e Federica de Ritis (cf , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato nello studio dei difensori in Napoli, Piazzetta Laura Terracina, 1, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec - ); Email_2 Email_3
appellato-appellante incidentale
nonché
(cf ), già contumace;
Controparte_1 C.F._5
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 CP_1
e il Notaio deducendo di aver stipulato atto di cessione in luogo di
[...] Parte_3 adempimento in data 4 giugno 2015, col quale , a fronte di un debito di € Controparte_1
80.000,00 successivamente fissato di comune accordo in € 76.200,00, cedeva alla società,
a scopo solutorio, la proprietà dell'immobile sito in Melito di Napoli, Via Roma, 385/A, censito al catasto al foglio 3, particella 163, sub. 2, garantendo che il detto immobile fosse esente da pesi e vincoli. apprendeva solo a seguito di notifica di atto di Parte_1 precetto per l'importo di circa € 91.000,00, dell'esistenza di ipoteca iscritta, in data 3 dicembre 2009, in favore di istituto bancario, per la concessione di mutuo fondiario. Alla notifica del precetto seguiva procedura di pignoramento immobiliare. La
[...]
chiedeva, pertanto accertarsi e dichiararsi la responsabilità del il Parte_1 CP_1 quale aveva prestato garanzia per l'evizione, e del Notaio, per non aver effettuato le dovute visure ipotecarie, chiedendo la condanna di entrambi al pagamento dell'importo di €
76.200,00, oggetto del credito, oltre al risarcimento dei danni per i gravi disagi patiti, da liquidarsi equitativamente e quantificati, in via indicativa, in € 10.000,00.
Il Notaio si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda mentre Pt_3 Controparte_1 rimaneva contumace.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata prova orale, così 2 statuiva: “In definitiva, “per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione
d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, e, stante il suddetto obbligo, non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art.
1227 cod. civ.” (cfr. Cassazione sentenza n. 8703/2016).
E la datio in solutum di cui all'art.1197 c.c., avendo ad oggetto il trasferimento di un bene immobile, rientra sicuramente nell'ambito applicativo della giurisprudenza innanzi richiamata.
Sussiste, dunque, una omissione colposa nella prestazione del pubblico ufficiale secondo le direttive ermeneutiche innanzi enunziate ...
Tuttavia, non è dato comprendere in base alla istruttoria espletata l'effettivo ammontare del danno subito da parte attrice.
Ed infatti, dalla documentazione in atti non è possibile inferire quale sia la somma in concreto oggetto di garanzia ipotecaria e quanto residuerebbe in capo al proprietario dell'immobile odierno attore in ipotesi di alienazione in sede esecutiva ... a parte Attrice competeva l'onere di dimostrare l'esistenza del danno (nella duplice componente di an e di quantum) e del nesso di causalità tra questo e la condotta del professionista, mentre a quest'ultimo competeva di provare l'assenza di colpa, ex art. 1218 c.c. È infatti pacifico che in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Corte di Cassazione, III sez. civile, nella sentenza n. 24632/2015). E quale è il pregiudizio subito
3 in concreto? Non certo l'integrale importo del credito atteso che l'attore dal 2015 ha un immobile di proprietà da cui ha tratto – o avrebbe potuto trarre - utilità a mezzo di uso Par diretto o indiretto. D'altra parte, non è stato in alcun modo allegato dalla un criterio di calcolo del danno effettivo attraverso la precisa indicazione del credito garantito da ipoteca da sottrarsi al valore del cespite oggetto di esecuzione ... Il ricorso alla liquidazione equitativa è, infatti, consentito qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio, in altre parole, è l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa ... in questa sede nulla è stato depositato per consentire alla scrivente di Par individuare l'ammontare del danno effettivo subito dalla a causa della condotta del professionista. Nulla risulta, infatti, depositato a supporto della operazione di stima del danno da effettuarsi dalla scrivente. Ed infatti, anche volendo individuare la somma dovuta alla banca quale quella di cui all'atto di precetto e pari ad € 91.323,19 ... non è presente la delega di vendita da cui desumere il valore base d'asta, non risulta in atti il provvedimento di aggiudicazione con relativa quantificazione definitiva dell'ammontare ottenuto in sede di vendita. Documentazione tutta che avrebbe consentito alla scrivente di apprendere in modo diretto e preciso quale fosse l'ammontare effettivo del danno risarcibile. Ciò anche tenuto conto che il valore dichiarato nell'atto di cessione è stato ritenuto errato per difetto dalla Agenzia delle Entrate sulla base di stime comparativa
(valore presunto € 140.000,00 in luogo del dichiarato pari ad € 76.000,00) e stante la conseguente necessità di effettuare una eventuale differenza tra il valore effettivo del bene
e quello del debito su di esso gravante;
ciò al fine di individuare il danno effettivo. Danno da cui andrebbe sottratto anche il valore d'uso diretto o indiretto dell'immobile dalla cessione del 4/6/2015 all'effettiva esecuzione a danno de cedente. Valore d'uso e sottrazione di uso dei quali, tuttavia, la scrivente non ha avuto notizia in questa sede.
Dal sin qui detto, pur accertato l'inadempimento professionale del notaio, non sussistono margini per emettere nei suoi confronti una condanna al pagamento di somme in favore di parte attrice.
La stessa incertezza sulla quantificazione del danno arrecato impone il rigetto della domanda risarcitoria anche nei confronti del convenuto contumace”.
Il Tribunale compensava tra le parti le spese del grado.
Avverso la decisione proponeva appello invocandone la riforma Parte_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “- riformare la impugnata sentenza in via
4 preliminare per difetto di motivazione e nel merito per illegittimità ed infondatezza e per
l'effetto accogliere l'atto di appello con la condanna del sig. , in solido con Controparte_1 il notaio al prezzo versato per l'acquisto dell'immobile in € 76.200,00, oltre Parte_3
i costi sopportati per pagamento dell'avviso di liquidazione notificato e quelli per l'acquisto dell'immobile stesso (onorario del notaio e ulteriori spese);
- condannare i suddetti al risarcimento danni, dato il grave disagio sopportato dalla
[...]
da quantificarsi equitativamente in almeno € 10.000,00, o nella misura Parte_1 maggiore o minore ritenuta dalla Corte di appello adita, oltre svalutazione monetaria e interessi;
- condannare i medesimi al pagamento del doppio grado di giudizio, stante anche l'esperito tentativo di mediazione”.
Con comparsa depositata il 15 febbraio 2022, per l'udienza in citazione dell'8 marzo 2022, si costituiva in giudizio il Notaio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua Pt_3 volta, appello incidentale, con le seguenti conclusioni: “1) riformare la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 3938/2022 nei due punti meglio evidenziati nella parte in diritto, accogliendo le domande di questa Difesa;
in via definitiva e nel merito:
2) rigettare l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
3) condannare la società appellante alle spese del doppio grado di giudizio”.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 29 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni delle parti come da rispettive note telematiche, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato-appellante incidentale depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine fino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali.
L'appellante principale ha depositato note conclusionali nel termine assegnato e, all'udienza del 17 giugno 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale. 5 L'appello incidentale, vertente sull'an, va esaminato prioritariamente.
Con primo motivo di censura la difesa di lamenta che il giudice avrebbe Parte_3 omesso di motivare circa l'eccezione sollevata di inesistenza del credito posto alla base della cessione, evidenziando, altresì, che la ben avrebbe potuto adottare una Parte_1 diversa strategia, in luogo di agire nei confronti del notaio, munendosi di un titolo nei confronti del ovvero agendo sul di lui patrimonio, capiente, elementi questi che CP_1 militavano, altresì, per l'inesistenza del credito, dovendo, per tale ragione escludersi qualsivoglia responsabilità del Notaio.
Sul punto basti rilevare che l'atto di cessione in luogo dell'adempimento riporta analiticamente le fatture inevase, dalle quali nasceva il debito di e il Notaio CP_1 Pt_3 non ha chiesto, costituendosi nel precedente grado di giudizio, l'accertamento, neanche in via incidentale, della simulazione dell'atto, non articolando alcun mezzo di prova ma semplicemente deducendo che l'azione proposta fosse di dubbia natura poiché a CP_1 distanza di tre anni dalla cessione, si trovava ancora nel possesso dell'immobile, come documentato da una ricerca su internet, ove svolgeva la propria attività, e che, pertanto, essa fosse mirata a far dichiarare la responsabilità del professionista.
Il motivo va, dunque, respinto.
Con secondo motivo di censura l'appellante incidentale argomenta che non vi sarebbe responsabilità del notaio poiché nell'atto di datio in solutum è, chiaramente, riportato: “I costituiti, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto regolato dai patti e dalle condizioni che seguono…”.
La datio in solutum è il mezzo attraverso il quale si realizza il soddisfacimento dell'interesse del creditore, mentre nella compravendita non vi sono un creditore ed un debitore, ma un acquirente ed un venditore. Le due fattispecie avrebbero potuto essere assimilate se il creditore si fosse rivolto al Notaio, nella qualità di “acquirente”, in modo da stigmatizzare in un preliminare le successive condizioni e nel frattempo “pretendere” dal
Notaio la sicurezza che, all'esito di visure immobiliari approfondite, un “cliente” vuole al momento dell'acquisto di un immobile, mentre tanto non era avvenuto.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha, difatti, statuito, conformemente alla costante e univoca giurisprudenza, di merito e di legittimità, che il notaio rogante un contratto comportante il trasferimento di diritti reali immobiliari è sempre vincolato al compimento delle attività necessarie a
6 conseguire il risultato voluto dalle parti, in particolare a effettuare le visure catastali e ipotecarie, atte ad individuare esattamente il bene e a verificare che sia libero da vincoli, poiché l'opera prestata dal Notaio non si esaurisce nel mero accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, estendendosi anche alle attività preparatorie e successive, volte ad assicurare gli effetti tipici che ne derivano oltre che il risultato pratico perseguito dalle parti.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che anche con riguardo alla cessione intercorsa tra e a oggetto la sostituzione dell'obbligazione pecuniaria col Parte_1 CP_1 trasferimento della proprietà di un immobile, il notaio fosse tenuto a quell'attività minima esigibile volta a garantire il raggiungimento del risultato perseguito dalle parti, salva espressa dispensa che non può ravvisarsi nella dicitura “mi chiedono di ricevere il presente atto”.
Può, ora, procedersi all'esame dell'appello principale.
L'appellante principale formula cinque motivi di gravame non rubricati coi quali, sostanzialmente, lamenta:
1) il difetto di motivazione della sentenza, che sarebbe sorretta da argomentazioni che non consentono di individuare la ratio decidendi, e con la quale nessuna statuizione sarebbe stata adottata nei confronti di quanto alla restituzione dell'importo di € Controparte_1
76.200,00 di cui alla datio in solutum;
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato il danno, essendo evidente che la non avrebbe rinunciato al proprio credito a Parte_1 fronte della cessione di un immobile gravato da ipoteca. Il danno sarebbe ictu oculi evidente e rappresentato dall'assegnazione a terzi dell'immobile, a seguito di procedura di espropriazione immobiliare presso il Tribunale di Napoli Nord, dunque la perdita del credito di € 76.200,00, del quale era stata chiesta la restituzione oltre al danno da liquidarsi in via equitativa;
3) che vi sarebbe un'evidente lesione dei diritti della per avere il Parte_1 dichiarato che l'immobile era libero da pesi e vincoli e il Notaio omesso di effettuare CP_1 le attività preparatorie all'atto di cessione;
4) che sarebbe pienamente sussistente la prova del credito della società, portato dalle fatture indicate nell'atto di cessione, come confermato dal commercialista escusso quale teste;
7 5) che sarebbe evidente la responsabilità del notaio che non ha effettuato le visure, non attenuata dalla dichiarazione mendace del potendo il danneggiato rivolgersi CP_1 indifferentemente a entrambi.
I motivi sub 3), 4) e 5) sono evidenti reiterazioni delle difese già articolate in primo grado e non contengono alcuna censura dell'impugnata sentenza.
I motivi sub 1) e 2), che possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.
Il Tribunale, infatti, con la puntuale motivazione sopra riportata, ha dato atto che, pur accertata la responsabilità del Notaio, mancasse la prova del danno effettivamente patito dalla società, la quale non ha fornito alcun elemento utile alla sua quantificazione. In particolare, il Tribunale ha chiarito che “... in questa sede nulla è stato depositato per Par consentire alla scrivente di individuare l'ammontare del danno effettivo subito dalla a causa della condotta del professionista. Nulla risulta, infatti, depositato a supporto della operazione di stima del danno da effettuarsi dalla scrivente. Ed infatti, anche volendo individuare la somma dovuta alla banca quale quella di cui all'atto di precetto e pari ad €
91.323,19 ... non è presente la delega di vendita da cui desumere il valore base d'asta, non risulta in atti il provvedimento di aggiudicazione con relativa quantificazione definitiva dell'ammontare ottenuto in sede di vendita. Documentazione tutta che avrebbe consentito alla scrivente di apprendere in modo diretto e preciso quale fosse l'ammontare effettivo del danno risarcibile. Ciò anche tenuto conto che il valore dichiarato nell'atto di cessione è stato ritenuto errato per difetto dalla Agenzia delle Entrate sulla base di stime comparativa (valore presunto € 140.000,00 in luogo del dichiarato pari ad € 76.000,00)
e stante la conseguente necessità di effettuare una eventuale differenza tra il valore effettivo del bene e quello del debito su di esso gravante;
ciò al fine di individuare il danno effettivo. Danno da cui andrebbe sottratto anche il valore d'uso diretto o indiretto dell'immobile dalla cessione del 4/6/2015 all'effettiva esecuzione a danno del cedente.
Valore d'uso e sottrazione di uso dei quali, tuttavia, la scrivente non ha avuto notizia in questa sede”.
Per un profilo, come ben si vede, la motivazione è chiara e precisa mentre, per altro aspetto, al di là della generica doglianza formulata dall'appellante circa la rapportabilità del danno patito alla perdita del credito di € 76.200,00, non vengono formulate concrete critiche al corretto iter logico-giuridico della motivazione, col quale il primo giudice ha dato atto della carenza di prova che l'immobile fosse stato, in effetti, aggiudicato a terzi e a quale prezzo, mancando, per tale ragione la prova dell'effettivo ammontare del danno patito,
8 rispetto al quale, in carenza di qualsiasi elemento, non poteva procedersi a liquidazione equitativa, consentita solo laddove la prova del danno sia estremamente difficoltosa, se non impossibile, da fornire;
circostanza pacificamente non ricorrente nel presente caso, nel quale, appunto, sarebbe stato sufficiente produrre gli atti della procedura di pignoramento immobiliare.
Tanto a tacer del fatto che l'ulteriore danno, del quale veniva e viene invocata la liquidazione equitativa, sarebbe costituito dai “gravi disagi” patiti dalla società, rispetto ai quali non vi è alcuna specifica allegazione che consenta di qualificare tali disagi come vero e proprio danno risarcibile.
Né può sostenersi che il Tribunale abbia omesso di pronunciare quanto alla posizione del rispetto al quale il primo giudice ha statuito che “La stessa incertezza sulla CP_1 quantificazione del danno arrecato impone il rigetto della domanda risarcitoria anche nei confronti del convenuto contumace”.
La ha, difatti, agito per il risarcimento del danno, così espressamente Parte_1 qualificato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio (pagg. 12 e ss), richiedendo la restituzione della somma di € 76.200,00, a evidente titolo risarcitorio anche nei confronti del e non per ottenere l'originaria prestazione di pagamento del debito di € CP_1
80.000,00.
La domanda di restituzione dei costi sopportati per il pagamento dell'avviso di liquidazione della maggior imposta calcolata dall'Agenzia delle Entrate e quelli per onorario del Notaio e ulteriori spese (questi ultimi posti a carico del nell'atto di cessione), CP_1 costi neanche tutti puntualmente documentati, presenta carattere di novità poiché formulata, per la prima volta, nelle sole conclusioni dell'atto di appello.
In conclusione, dunque, tanto l'appello principale quanto quello incidentale vanno respinti e le spese del grado, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti. Nulla va disposto quanto alla posizione del CP_1 rimasto contumace.
Al rigetto totale degli appelli consegue l'onere di dare atto della sussistenza nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
9 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 3938 pubblicata il 21 aprile 2022, proposto da nei Parte_1 confronti di e , così dispone: Parte_3 Controparte_1
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
nulla per le spese quanto alla posizione di;
Controparte_1
3) dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle
Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
Dott. Eugenio Forgillo
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