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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9194/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e cartella esattoriale,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Rossella Indelicato;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con l'Avv. Guido Fiorino;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 3.10.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249016559110000 e avverso la sottostante – unitamente ad altra – cartella esattoriale n. 29320120019616107000, avente a oggetto “contributi IVS proporzionali commercianti – imposta” e “contributi CP_3
” relativi all'anno 2008.
[...]
1 Deduce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione anche a decorrere dalla asserita data di notifica della cartella esattoriale.
Con “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” depositata in data
20.10.2024, si è costituito in giudizio l'Avv. Rossella Indelicato quale nuovo procuratore di parte ricorrente.
Con memoria difensiva depositata in data 28.1.2025, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “...In via preliminare: - dichiarare il difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' per quanto attiene il merito del credito contributivo, la CP_1
formazione del ruolo della cartella oggetto di causa trattandosi di credito accertato CP_1
direttamente dalla Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Catania –
Ufficio Territoriale di Acireale;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
per quanto attiene ogni contestazione inerente alla intimazione di pagamento, nonché la notifica della cartella di;
Nel merito: - per i motivi cui Controparte_4
in narrativa, respingere tutte le domande ed eccezioni svolte dalla parte opponente nei confronti dell' e, per l'effetto, rigettare il ricorso in opposizione, perché infondato in CP_1
fatto e in diritto con conferma integrale del credito contributivo oggetto di causa. CP_1
Spese di causa rifuse. - in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza degli avvisi opposti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Con memoria difensiva depositata in data 16.1.2025, si è costituita in giudizio la convenuta formulando le seguenti conclusioni: “...In via Controparte_2
preliminare: ritenere e dichiarare l'atto introduttivo del giudizio inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o irricevibile stante la tardività della sua proposizione;
Nel merito: ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto l'opposizione proposta dal ricorrente per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettarla;
ritenere e dichiarare legittima e perfettamente conforme alla normativa vigente la procedura di riscossione posta in essere da ”. Controparte_4
L'udienza del 7.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , avuto riguardo all'oggetto della cartella esattoriale sottesa CP_1 all'intimazione di pagamento opposta (id est: “contributi IVS proporzionali commercianti
– imposta”) e ai motivi di opposizione fatti valere da parte ricorrente e di seguito esaminati
(id est: prescrizione successiva).
2.2. Quanto al primo profilo occorre evidenziare che la cartella esattoriale de qua concerne contributi previdenziali IVS sicché, a prescindere dall'Ente che ha emesso il ruolo, sussiste la legittimazione passiva dell' quale titolare sostanziale del credito CP_1
fatto valere.
Indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, infatti,
l' è comunque il soggetto creditore dei contributi e somme aggiuntive pretesi con la CP_1
cartella esattoriale opposta.
2.3. Quanto al secondo profilo e per quel che qui rileva, il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione successiva integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' , mentre difetta la legittimazione passiva di . CP_1 CP_5
Come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, infatti,
“…Contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte, nella specie l' Premesso che, come CP_1
ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, mero CP_1
destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie
3 non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr. sentenza n. 701/2023 emessa in data 23.2.2023 dal
Tribunale di Catania, sezione lavoro, nel proc. n. 4082/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda
–, a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla data di notifica della cartella esattoriale de qua (17.9.2012), siccome indicata nell'intimazione di pagamento impugnata e risultante dalla relata di notifica prodotta da (cfr. doc. n. 1 CP_5
della predetta parte).
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed invero, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento opposta.
Ed infatti, tra la data di notifica di tale cartella (17.9.2012) e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (9.8.2024), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
Sotto tale profilo, in particolare, l'eccepita prescrizione risulta maturata anche tenendo conto della asserita “...notifica al contribuente dell'intimazione di pagamento
29320229011718288 (All. 2) nonché di quanto previsto dalla normativa emergenziale
4 Covid 19 in tema di sospensione della prescrizione. [...]” (cfr. pagg. 3 e ss. della memoria difensiva di ). CP_5
3.3. A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
5 contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.4. Nella specie, a decorrere dall'anzidetta data di notifica della cartella esattoriale
(id est: 17.9.2012), la prescrizione quinquennale risulta già maturata sia alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale da COVID-19 invocata da (id est: D.L. CP_5
18/2020), sia alla data di asserita successiva notifica – in disparte ogni ulteriore considerazione sul punto – dell'intimazione n. 29320229011718288 recante l'indicazione
“lotto di stampa n. 07292 del 25/05/2022” (cfr. doc. n. 2 di ), in difetto di ulteriori e CP_5
tempestivi atti interruttivi della prescrizione invocati e documentati dalle parti resistenti.
Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento in esame.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria. CP_1
6 Le spese di lite possono invece compensarsi nei rapporti tra parte ricorrente e
, stante il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima rispetto al superiore CP_5
motivo di opposizione esaminato e accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi IVS e somme aggiuntive portato dalla cartella esattoriale impugnata e CP_ insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa le spese nei rapporti tra parte opponente e Controparte_4
.
[...]
Catania, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9194/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e cartella esattoriale,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Rossella Indelicato;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con l'Avv. Guido Fiorino;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 3.10.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249016559110000 e avverso la sottostante – unitamente ad altra – cartella esattoriale n. 29320120019616107000, avente a oggetto “contributi IVS proporzionali commercianti – imposta” e “contributi CP_3
” relativi all'anno 2008.
[...]
1 Deduce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione anche a decorrere dalla asserita data di notifica della cartella esattoriale.
Con “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” depositata in data
20.10.2024, si è costituito in giudizio l'Avv. Rossella Indelicato quale nuovo procuratore di parte ricorrente.
Con memoria difensiva depositata in data 28.1.2025, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “...In via preliminare: - dichiarare il difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' per quanto attiene il merito del credito contributivo, la CP_1
formazione del ruolo della cartella oggetto di causa trattandosi di credito accertato CP_1
direttamente dalla Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Catania –
Ufficio Territoriale di Acireale;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
per quanto attiene ogni contestazione inerente alla intimazione di pagamento, nonché la notifica della cartella di;
Nel merito: - per i motivi cui Controparte_4
in narrativa, respingere tutte le domande ed eccezioni svolte dalla parte opponente nei confronti dell' e, per l'effetto, rigettare il ricorso in opposizione, perché infondato in CP_1
fatto e in diritto con conferma integrale del credito contributivo oggetto di causa. CP_1
Spese di causa rifuse. - in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza degli avvisi opposti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Con memoria difensiva depositata in data 16.1.2025, si è costituita in giudizio la convenuta formulando le seguenti conclusioni: “...In via Controparte_2
preliminare: ritenere e dichiarare l'atto introduttivo del giudizio inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o irricevibile stante la tardività della sua proposizione;
Nel merito: ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto l'opposizione proposta dal ricorrente per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettarla;
ritenere e dichiarare legittima e perfettamente conforme alla normativa vigente la procedura di riscossione posta in essere da ”. Controparte_4
L'udienza del 7.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
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2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , avuto riguardo all'oggetto della cartella esattoriale sottesa CP_1 all'intimazione di pagamento opposta (id est: “contributi IVS proporzionali commercianti
– imposta”) e ai motivi di opposizione fatti valere da parte ricorrente e di seguito esaminati
(id est: prescrizione successiva).
2.2. Quanto al primo profilo occorre evidenziare che la cartella esattoriale de qua concerne contributi previdenziali IVS sicché, a prescindere dall'Ente che ha emesso il ruolo, sussiste la legittimazione passiva dell' quale titolare sostanziale del credito CP_1
fatto valere.
Indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, infatti,
l' è comunque il soggetto creditore dei contributi e somme aggiuntive pretesi con la CP_1
cartella esattoriale opposta.
2.3. Quanto al secondo profilo e per quel che qui rileva, il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione successiva integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' , mentre difetta la legittimazione passiva di . CP_1 CP_5
Come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, infatti,
“…Contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte, nella specie l' Premesso che, come CP_1
ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, mero CP_1
destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie
3 non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr. sentenza n. 701/2023 emessa in data 23.2.2023 dal
Tribunale di Catania, sezione lavoro, nel proc. n. 4082/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda
–, a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla data di notifica della cartella esattoriale de qua (17.9.2012), siccome indicata nell'intimazione di pagamento impugnata e risultante dalla relata di notifica prodotta da (cfr. doc. n. 1 CP_5
della predetta parte).
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed invero, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento opposta.
Ed infatti, tra la data di notifica di tale cartella (17.9.2012) e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (9.8.2024), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
Sotto tale profilo, in particolare, l'eccepita prescrizione risulta maturata anche tenendo conto della asserita “...notifica al contribuente dell'intimazione di pagamento
29320229011718288 (All. 2) nonché di quanto previsto dalla normativa emergenziale
4 Covid 19 in tema di sospensione della prescrizione. [...]” (cfr. pagg. 3 e ss. della memoria difensiva di ). CP_5
3.3. A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
5 contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.4. Nella specie, a decorrere dall'anzidetta data di notifica della cartella esattoriale
(id est: 17.9.2012), la prescrizione quinquennale risulta già maturata sia alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale da COVID-19 invocata da (id est: D.L. CP_5
18/2020), sia alla data di asserita successiva notifica – in disparte ogni ulteriore considerazione sul punto – dell'intimazione n. 29320229011718288 recante l'indicazione
“lotto di stampa n. 07292 del 25/05/2022” (cfr. doc. n. 2 di ), in difetto di ulteriori e CP_5
tempestivi atti interruttivi della prescrizione invocati e documentati dalle parti resistenti.
Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento in esame.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria. CP_1
6 Le spese di lite possono invece compensarsi nei rapporti tra parte ricorrente e
, stante il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima rispetto al superiore CP_5
motivo di opposizione esaminato e accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi IVS e somme aggiuntive portato dalla cartella esattoriale impugnata e CP_ insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa le spese nei rapporti tra parte opponente e Controparte_4
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Catania, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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