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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/09/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1824/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1824/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 25 settembre 2025 alle ore 9,35 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. DI GIANNANTONIO il quale si riporta ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle relative conclusioni;
per il è presente l'avv. Lorena Petaccia la quale si riporta alla memoria difensiva e Controparte_1 alle Note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Impugna e contesta le argomentazioni di controparte, come illustrate nelle Note Conclusive, in quanto infondate. La riabilitazione menzionata dalla difesa di controparte riguarda un solo reato, quello del 2009, mentre permane la condanna per il reato di falsità ideologica commesso dal , oltre ai restanti reati a Parte_1 carico della coniuge.
pagina 1 di 5 il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1824/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE DI Parte_1 C.F._1
GIANNANTONIO
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del p.t. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
LORENA PETACCIA
PARTE RESISTENTE
avv.
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 14.6.2024 ha agito nei confronti del Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità e l'inefficacia del Decreto Dirigenziale
[...] di Decadenza da assegnazione di alloggio E.R.P. n. 23 del 06.05.2024.
Il si è costituito in giudizio depositando apposita memoria nella quale ha concluso Controparte_1 per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, le parti hanno ribadito le precedenti conclusioni.
………….
pagina 2 di 5 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto che il decreto di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP di via Lago di Capestrano n. 19 sarebbe illegittimo ed inefficace per le seguenti ragioni:
1) La corretta interpretazione della legge regionale 96/1996 indurrebbe ad escludere il potere di decretare la decadenza dall'alloggio popolare nel caso in cui l'assegnatario (o altro componente del nucleo familiare) abbia riportato condanne per i reati indicati dall'art. 2, comma 1, lett. b- bis, L.R. 96/96, mentre nel caso di specie il Comune aveva fondato la decadenza anche sul richiamo di tale norma;
2) Detto art. 2, comma 1, lett. b-bis, L.R. 96/96 peraltro fa riferimento solo a sentenze passate in giudicato ovvero di patteggiamento ma non anche ai decreti penali di condanna, sicchè sarebbe erronea anche la parte del decreto di decadenza che si riferiva a decreti penali di condanna;
3) Infine, in relazione alla seconda condanna contestata al familiare convivente del ricorrente (per fatti commessi fino al 2007 – cfr doc. 7) era stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in corso dal 08.05.23 (doc.ti 7 e 8); ai sensi dell'art. 47, comma 12, O.P., l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue;
avendo la decadenza dall'assegnazione natura sanzionatoria (nel caso di specie collegata a sanzione penale), incidente su un diritto avente rilevanza costituzionale (diritto all'abitazione), l'azione dell'amministrazione dovrebbe essere diretta, prima di tutto, alla tutela della natura dell'istituto in questione, volto ad assicurare una vita dignitosa a soggetti di cui sia accertato lo stato di bisogno, relegando la valutazione della meritevolezza penale solamente a quelle situazioni in relazione alle quali la prospettiva di recupero della moralità e di reinserimento sociale sia da escludere;
nel caso concreto, al contrario, come si evinceva dalla semplice lettura dell'ordinanza di concessione della misura alternativa (cfr doc. 7), alla coniuge del ricorrente erano stati riconosciuti dallo stesso Tribunale di Sorveglianza tutti quei requisiti idonei ai fini di un positivo giudizio prognostico di moralità e reinserimento;
trattavasi d'altronde di reato commesso fino al 2007 (quasi 20 anni fa), in relazione a quale non potrebbe essere negata la possibilità di recupero e non potrebbe essere ammessa la perdita del diritto all'abitazione, per di più prima che potesse essere valutato l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale.
pagina 3 di 5 Il ha replicato che il decreto di decadenza era stato emesso anche in relazione alla Controparte_1 sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila irrevocabile il 17.06.2022, per il reato di cui all'art. 73 del
D.P.R. n° 309/1990 commesso dal coniuge dell'assegnatario e componente del nucleo famigliare e ciò sarebbe sufficiente ai sensi dell'art.34 e ter L.96/1996 per rendere legittimo il decreto di decadenza.
Alla prima udienza il difensore del ricorrente ha aggiunto che la sentenza del 2022 della Corte di
Appello di L'Aquila non era di condanna ma di accoglimento parziale del concordato ex art.599 c.p.p., ipotesi non prevista nell'art.34 LR 96/1996, mentre il difensore della parte resistente ha impugnato e contestato la tesi difensiva di controparte, deducendo che comunque il concordato aveva deciso solamente in merito all'entità della pena.
La domanda del ricorrente è infondata, essendo pienamente condivisibile la tesi di parte resistente.
Ed invero:
1) ai sensi dell'art.34 lett. e-ter) L.R. 96/1996 “ la decadenza dall'assegnazione è pronunciata … nei casi in cui l'assegnatario e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite “;
2) come risulta dalla documentazione prodotta da parte convenuta, la coniuge dell'assegnatario e componente del nucleo famigliare, , risulta condannata, con sentenza della Persona_1
Corte d'Appello di L'Aquila irrevocabile il 17.06.2022, per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R.
n° 309/1990, che rientra nel novero di quelli previsti dall'art.34 lett.e-ter) L.R. 96/1996; non risulta che l'accordo sui motivi di appello, che ha portato alla pronuncia di quella sentenza, abbia riguardato anche la responsabilità penale della anziché la misura della pena e, Per_1 dunque, la sentenza in questione ai fini che qui interessano si deve ritenere di condanna;
3) l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di affidamento in prova della richiamata e Per_1 versata in atti dal ricorrente è irrilevante ai fini della decisione perché nella legge regionale non
è prevista alcuna esclusione della decadenza per l'ipotesi di ammissione in prova al servizio sociale degli interessati o di estinzione del reato successivamente alla condanna indicata nel pagina 4 di 5 citato art.34 lett. e-ter; d'altronde non si ravvisa alcun principio generale (o norma cogente) che imponga la coincidenza dei piani dell'esecuzione della condanna penale e di quelli della meritevolezza ai fini dell'assegnazione (o del mantenimento dell'assegnazione) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovendosi piuttosto considerare che quella degli alloggi ERP è una risorsa limitata e che a seguito della decadenza in questione, secondo la normativa regionale in esame, potrebbero ottenere l'assegnazione dell'alloggio altre persone bisognevoli ed incensurate;
4) dunque il decreto di decadenza in questione, attesa la predetta condanna, è stato legittimamente adottato.
5) le ulteriori situazioni concernenti la evidenziate nella memoria conclusiva rappresentano Per_1 deduzioni tardive e quindi inammissibili, ma in ogni caso prive di ogni rilevanza ai fini della valutazione della legittimità del decreto di decadenza opposto.
Le restanti doglianze rimangono assorbite.
La domanda va, quindi, respinta in quanto infondata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della controparte ai sensi dell'art.91 c.p.c. delle spese di lite, liquidate in dispositivo in misura corrispondente a parametro prossimo al minimo di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2002, per le limitate attività difensive espletate in causa di valore indeterminabile e bassa complessità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda della parte ricorrente;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge previsti dalla normativa per gli avvocati degli enti pubblici.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1824/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 25 settembre 2025 alle ore 9,35 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. DI GIANNANTONIO il quale si riporta ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle relative conclusioni;
per il è presente l'avv. Lorena Petaccia la quale si riporta alla memoria difensiva e Controparte_1 alle Note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Impugna e contesta le argomentazioni di controparte, come illustrate nelle Note Conclusive, in quanto infondate. La riabilitazione menzionata dalla difesa di controparte riguarda un solo reato, quello del 2009, mentre permane la condanna per il reato di falsità ideologica commesso dal , oltre ai restanti reati a Parte_1 carico della coniuge.
pagina 1 di 5 il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1824/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE DI Parte_1 C.F._1
GIANNANTONIO
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del p.t. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
LORENA PETACCIA
PARTE RESISTENTE
avv.
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 14.6.2024 ha agito nei confronti del Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità e l'inefficacia del Decreto Dirigenziale
[...] di Decadenza da assegnazione di alloggio E.R.P. n. 23 del 06.05.2024.
Il si è costituito in giudizio depositando apposita memoria nella quale ha concluso Controparte_1 per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, le parti hanno ribadito le precedenti conclusioni.
………….
pagina 2 di 5 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto che il decreto di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP di via Lago di Capestrano n. 19 sarebbe illegittimo ed inefficace per le seguenti ragioni:
1) La corretta interpretazione della legge regionale 96/1996 indurrebbe ad escludere il potere di decretare la decadenza dall'alloggio popolare nel caso in cui l'assegnatario (o altro componente del nucleo familiare) abbia riportato condanne per i reati indicati dall'art. 2, comma 1, lett. b- bis, L.R. 96/96, mentre nel caso di specie il Comune aveva fondato la decadenza anche sul richiamo di tale norma;
2) Detto art. 2, comma 1, lett. b-bis, L.R. 96/96 peraltro fa riferimento solo a sentenze passate in giudicato ovvero di patteggiamento ma non anche ai decreti penali di condanna, sicchè sarebbe erronea anche la parte del decreto di decadenza che si riferiva a decreti penali di condanna;
3) Infine, in relazione alla seconda condanna contestata al familiare convivente del ricorrente (per fatti commessi fino al 2007 – cfr doc. 7) era stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in corso dal 08.05.23 (doc.ti 7 e 8); ai sensi dell'art. 47, comma 12, O.P., l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue;
avendo la decadenza dall'assegnazione natura sanzionatoria (nel caso di specie collegata a sanzione penale), incidente su un diritto avente rilevanza costituzionale (diritto all'abitazione), l'azione dell'amministrazione dovrebbe essere diretta, prima di tutto, alla tutela della natura dell'istituto in questione, volto ad assicurare una vita dignitosa a soggetti di cui sia accertato lo stato di bisogno, relegando la valutazione della meritevolezza penale solamente a quelle situazioni in relazione alle quali la prospettiva di recupero della moralità e di reinserimento sociale sia da escludere;
nel caso concreto, al contrario, come si evinceva dalla semplice lettura dell'ordinanza di concessione della misura alternativa (cfr doc. 7), alla coniuge del ricorrente erano stati riconosciuti dallo stesso Tribunale di Sorveglianza tutti quei requisiti idonei ai fini di un positivo giudizio prognostico di moralità e reinserimento;
trattavasi d'altronde di reato commesso fino al 2007 (quasi 20 anni fa), in relazione a quale non potrebbe essere negata la possibilità di recupero e non potrebbe essere ammessa la perdita del diritto all'abitazione, per di più prima che potesse essere valutato l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale.
pagina 3 di 5 Il ha replicato che il decreto di decadenza era stato emesso anche in relazione alla Controparte_1 sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila irrevocabile il 17.06.2022, per il reato di cui all'art. 73 del
D.P.R. n° 309/1990 commesso dal coniuge dell'assegnatario e componente del nucleo famigliare e ciò sarebbe sufficiente ai sensi dell'art.34 e ter L.96/1996 per rendere legittimo il decreto di decadenza.
Alla prima udienza il difensore del ricorrente ha aggiunto che la sentenza del 2022 della Corte di
Appello di L'Aquila non era di condanna ma di accoglimento parziale del concordato ex art.599 c.p.p., ipotesi non prevista nell'art.34 LR 96/1996, mentre il difensore della parte resistente ha impugnato e contestato la tesi difensiva di controparte, deducendo che comunque il concordato aveva deciso solamente in merito all'entità della pena.
La domanda del ricorrente è infondata, essendo pienamente condivisibile la tesi di parte resistente.
Ed invero:
1) ai sensi dell'art.34 lett. e-ter) L.R. 96/1996 “ la decadenza dall'assegnazione è pronunciata … nei casi in cui l'assegnatario e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite “;
2) come risulta dalla documentazione prodotta da parte convenuta, la coniuge dell'assegnatario e componente del nucleo famigliare, , risulta condannata, con sentenza della Persona_1
Corte d'Appello di L'Aquila irrevocabile il 17.06.2022, per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R.
n° 309/1990, che rientra nel novero di quelli previsti dall'art.34 lett.e-ter) L.R. 96/1996; non risulta che l'accordo sui motivi di appello, che ha portato alla pronuncia di quella sentenza, abbia riguardato anche la responsabilità penale della anziché la misura della pena e, Per_1 dunque, la sentenza in questione ai fini che qui interessano si deve ritenere di condanna;
3) l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di affidamento in prova della richiamata e Per_1 versata in atti dal ricorrente è irrilevante ai fini della decisione perché nella legge regionale non
è prevista alcuna esclusione della decadenza per l'ipotesi di ammissione in prova al servizio sociale degli interessati o di estinzione del reato successivamente alla condanna indicata nel pagina 4 di 5 citato art.34 lett. e-ter; d'altronde non si ravvisa alcun principio generale (o norma cogente) che imponga la coincidenza dei piani dell'esecuzione della condanna penale e di quelli della meritevolezza ai fini dell'assegnazione (o del mantenimento dell'assegnazione) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovendosi piuttosto considerare che quella degli alloggi ERP è una risorsa limitata e che a seguito della decadenza in questione, secondo la normativa regionale in esame, potrebbero ottenere l'assegnazione dell'alloggio altre persone bisognevoli ed incensurate;
4) dunque il decreto di decadenza in questione, attesa la predetta condanna, è stato legittimamente adottato.
5) le ulteriori situazioni concernenti la evidenziate nella memoria conclusiva rappresentano Per_1 deduzioni tardive e quindi inammissibili, ma in ogni caso prive di ogni rilevanza ai fini della valutazione della legittimità del decreto di decadenza opposto.
Le restanti doglianze rimangono assorbite.
La domanda va, quindi, respinta in quanto infondata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della controparte ai sensi dell'art.91 c.p.c. delle spese di lite, liquidate in dispositivo in misura corrispondente a parametro prossimo al minimo di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2002, per le limitate attività difensive espletate in causa di valore indeterminabile e bassa complessità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda della parte ricorrente;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge previsti dalla normativa per gli avvocati degli enti pubblici.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
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