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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 07.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 509/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione indebito
TRA
(c.f.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciccone ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2023, la parte ricorrente ha chiesto di annullare l'indebito di €
13.332,23 per la percezione dei ratei dell'assegno di invalidità cat. IO nr. 18444606, di cui è titolare dal novembre 2014, per i periodi dal 01.07.2016 al 31.07.2018, dal 01.01.2018 al 30.11.2019 e dal
01.01.2017 al 31.10.2020.
Ha esposto di essere venuto a conoscenza dell'indebito solo attraverso il cassetto previdenziale e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione.
Dedotta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha chiesto l'annullamento dell'indebito per aver percepito in buona fede la somma nonché per genericità dello stesso. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Pag. 1 di 3 Nonostante la regolarità della notifica telematica, l' non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia (cfr. verbale di udienza del 01.10.2024).
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, la causa viene decisa ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Occorre innanzitutto evidenziare che in tema di indebito previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già avuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come inadempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costituitivi di tale diritto (Cass. SU 18046/2010).
Il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale sono richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, in moda da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
Al riguardo, difatti, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1 pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. sent. n. 198/2011).
Ebbene, nel caso in esame nessun provvedimento è mai stato comunicato alla parte ricorrente, la quale è venuta a conoscenza della percezione indebita solo attraverso il cassetto previdenziale. CP_ Invero, dalle schermate depositate emerge che l' ha recuperato per il periodo dal 01.07.2016 al
31.07.2018 € 1.313,18; € 2.056,96, su un importo totale di € 3.085,36, per il periodo dal 01.08.2018 al
30.11.2019 ed € 1.100,00, su un importo totale di € 8.93379, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.10.2020
(cfr. all. prod. tel. ric.).
Pag. 2 di 3 Ne consegue, dunque, stante il recupero seppur parziale della somma, la sussistenza dell'interesse ad agire della parte ricorrente anche in assenza di un formale provvedimento di indebito.
Ebbene, nel caso di specie, non è dato individuare dalle schermate del cassetto previdenziale la ragione per cui l'importo di € 13.313,08 è considerato indebito;
in esse si legge «Ricostruzione batch», ma i motivi - tenuto conto anche del carattere tecnico della questione - non sono indicati;
in altri termini, CP_ l' non ha fornito alcuna motivazione.
Osserva il Tribunale che la predetta indicazione di indebito appare generica atteso che mancano del tutto l'indicazione delle specifiche e puntuali ragioni poste a fondamento del recupero sicché deve ritenersi precluso ogni controllo al presunto debitore, con conseguente illegittimità della richiesta.
L' con la sua scelta difensiva contumaciale, non ha fornito elementi atti a fondare la richiesta CP_1 di restituzione.
Ne deriva l'accoglimento della domanda e la declaratoria di non debenza dell'importo rivendicato CP_ dall' di € 13.332,23.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto del decisum e dei parametri minimi attesa la non complessità della questione giuridica esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che non sussiste l'indebito per cui è causa pari ad € CP_ 13.332,23 e condanna l' alla restituzione delle somme trattenute;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 07.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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