TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1007 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTINO Parte_1 C.F._1
PASQUALE RANIERO ed elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore, vico Cacciottoli n. 58, Napoli
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente (l'unica costituita): “si chiede dichiararsi la sola sospensione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Napoli in data 03 giugno 1998 tra il Sig. e la Sig.ra , ordinando nel contempo all'Ufficiale dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con espressa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 4 aprile 2024, allegava di aver contratto Parte_1 il 3 giugno 1998 in Napoli matrimonio con , dall'unione col quale non nascevano Parte_2
figli. Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, tanto che il resistente, dapprima si trasferiva in altra città e, poi, in
Romania con una nuova compagna. In punto di condizioni economiche, la ricorrente dava atto di essere attualmente in cerca di occupazione e di non aver mai prestato alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio, essendosi dedicata – d'accordo col marito – totalmente ai bisogni della famiglia e consentendo così al di dedicarsi alla propria attività lavorativa di imprenditore- Pt_2
libero professionista. In considerazione di ciò, domandava, pertanto, che fosse posto a carico del resistente l'onere di versare in suo favore (di sé ricorrente) un assegno di mantenimento pari ad €
400,00 mensili, più Istat.
Il resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 12 novembre 2024, all'esito della quale venivano disposti accertamenti a mezzo polizia tributaria. In occasione della successiva udienza celebratasi in modalità cartolare, la ricorrente dava atto di rinunciare alla richiesta di assegno di mantenimento, insistendo sulla sola pronuncia sullo status, e il Giudice, a questo punto, dichiarata la contumacia di , rimetteva la causa Parte_2
al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso – a seguito della rinuncia da parte ricorrente alla domanda originariamente formulata – e non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
.
[...]
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite in favore di , che Parte_1 liquida in € 2.300,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Napoli il giorno 3 giugno 1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 45, parte II, serie A, anno 1998, sez. W.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 2.04.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1007 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTINO Parte_1 C.F._1
PASQUALE RANIERO ed elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore, vico Cacciottoli n. 58, Napoli
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente (l'unica costituita): “si chiede dichiararsi la sola sospensione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Napoli in data 03 giugno 1998 tra il Sig. e la Sig.ra , ordinando nel contempo all'Ufficiale dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con espressa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 4 aprile 2024, allegava di aver contratto Parte_1 il 3 giugno 1998 in Napoli matrimonio con , dall'unione col quale non nascevano Parte_2
figli. Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, tanto che il resistente, dapprima si trasferiva in altra città e, poi, in
Romania con una nuova compagna. In punto di condizioni economiche, la ricorrente dava atto di essere attualmente in cerca di occupazione e di non aver mai prestato alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio, essendosi dedicata – d'accordo col marito – totalmente ai bisogni della famiglia e consentendo così al di dedicarsi alla propria attività lavorativa di imprenditore- Pt_2
libero professionista. In considerazione di ciò, domandava, pertanto, che fosse posto a carico del resistente l'onere di versare in suo favore (di sé ricorrente) un assegno di mantenimento pari ad €
400,00 mensili, più Istat.
Il resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 12 novembre 2024, all'esito della quale venivano disposti accertamenti a mezzo polizia tributaria. In occasione della successiva udienza celebratasi in modalità cartolare, la ricorrente dava atto di rinunciare alla richiesta di assegno di mantenimento, insistendo sulla sola pronuncia sullo status, e il Giudice, a questo punto, dichiarata la contumacia di , rimetteva la causa Parte_2
al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso – a seguito della rinuncia da parte ricorrente alla domanda originariamente formulata – e non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
.
[...]
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite in favore di , che Parte_1 liquida in € 2.300,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Napoli il giorno 3 giugno 1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 45, parte II, serie A, anno 1998, sez. W.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 2.04.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina