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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 559/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 14/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente Parte_1
l'Avv. BERTONE in sostituzione dell'Avv. BRIGNONE
[...]
NADIA CARMEN e per il resistente l'Avv. RIVA SERGIO. E' altresì CP_1
presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I difensori insistono come in atti per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Il Giudice
dato atto, pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 14/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 559/2024 R.G. Lav. tra
- Parte_2
, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN,
[...]
che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. RIVA SERGIO, che lo rappresenta e difende in CP_1
forza di procura generale alle liti
- convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2024
[...]
ha impugnato il provvedimento di Parte_3
variazione del rapporto assicurativo relativo al codice ditta n. 3250253/41 del 30.11.2023 con il quale aveva riqualificato l'attività svolta dalla dipendente a partire dal CP_1 Parte_4
1/9/2017.
La Cooperativa, in particolare, ha affermato che l' aveva erroneamente provveduto CP_2
a classificare sotto una voce di rischio differente la posizione della lavoratrice Parte_4
, riqualificando l'attività come Industria e come operaia (“si contesta evasione per
[...] differenza tasso dalla voce 0722 alla voce 9232 industria sino al 31/3/2023”).
Quanto all'inquadramento settoriale, ha affermato che non Parte_1
manipolava, elaborava, lavorava o modificava in alcun modo il prodotto, ma svolgeva solo servizio logistico: la stessa era stata correttamente ricondotta da al settore terziario a partire CP_3
dal 1.4.2023, ma su tale decorrenza era pendente un ricorso amministrativo.
Secondo la cooperativa, poi, aveva sempre operato come impiegata, pur Pt_4 collocata nel magazzino, occupandosi dell'attività di redazione di mastrini, registrazione delle bolle e dei Documenti di Trasporto, controllando la coerenza degli stessi con la fatturazione e la regolarità dei flussi di pagamento, raccogliendo e comunicando al Consulente del Lavoro delle ore lavorate dal personale.
a, quindi, chiesto l'accoglimento delle Controparte_4 seguenti conclusioni: “Accertare che l'attività svolta dalla lavoratrice ha Parte_4 carattere impiegatizio e non “operativo” riconoscendo che l'inquadramento dato dalla
Cooperativa è corretto. Revocare e/o annullare e/o disapplicare il certificato di variazione contro cui è diretto il presente ricorso annullando altresì l'apertura delle voci di rischio maggiorate contenute nella variazione. Ed in ogni caso accertare che nessuna somma in più è dovuta con riferimento alle posizioni di cui alla lavoratrice , impiegata Parte_4 presso ”. Parte_1
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la CP_1
reiezione.
3 L'Istituto, in particolare, ha rilevato come l'oggetto del ricorso fosse limitato alla qualificazione, in base alle voci di tariffa , delle lavorazioni a cui era adibita CP_1 [...]
con le relative conseguenze in punto eventuali premi e sanzioni derivanti, mentre era Parte_4
marginale quanto riportato in ricorso circa le problematiche sull'inquadramento da industria a terziario della cooperativa.
Quanto all'inquadramento settoriale, ha affermato che ai sensi dell'art. 49 legge n. CP_1
88/1989 tale inquadramento era effettuato secondo la classificazione disposta dall' , ai fini CP_3 previdenziali ed assistenziali e, in applicazione di quanto previsto in caso di rettifica d'ufficio dall'art. 7 comma 2 del D.M 27.02.19, era stata disposta con decorrenza nei limiti del termine prescrizionale (stante la maggiore risalenza nel tempo del provvedimento ) la variazione di CP_3
inquadramento nel settore industria, mantenendo nel settore terziario le sole attività di pulizia e magazzino. L' ha, poi, precisato che la cooperativa ricorrente aveva chiesto all' la CP_2 CP_3 rettifica dell'inquadramento, ma tale richiesta era stata accolta solo con decorrenza 1.4.2023.
Quanto alle attività della dipendente , collocata dall'azienda alla voce 0722 Pt_4
(impiegati amministrativi contabili), ha affermato che all'esito dell'accertamento la stessa CP_1
era stata inserita alla voce 9232 in quanto da considerarsi parte integrante e complementare dell'attività principale: , infatti, si occupava della documentazione di accompagnamento Pt_4
al trasporto (mastrini, registrazione delle bolle e dei documenti di trasporto, stesura di documentazione commerciale) oltre a svolgere attività di verifica, anche fotografica, della correttezza del carico e della chiusura del mezzo;
la lavoratrice, poi, era stata sentita in sede ispettiva ed aveva reso le dichiarazioni riportate in memoria.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi e , Tes_1 Pt_4 quest'ultima ammessa ex art. 421 c.p.c..
I difensori hanno quindi discusso oralmente illustrando le rispettive argomentazioni e concludendo come in atti.
Il ricorso appare infondato.
Giova precisare che non è oggetto di causa la decorrenza dell'inquadramento settoriale della nel settore terziario, posto che su tale decorrenza la stessa Parte_1
ricorrente risulta avere ancora aperto un confronto con . Nel presente giudizio, quindi, la CP_3
4 ha chiesto unicamente accertarsi il carattere impiegatizio e non “operativo” Parte_1 delle mansioni della dipendente e la correttezza dell'inquadramento della stessa nella Pt_4
voce 0722.
Le mansioni effettivamente svolte da in favore di Parte_4 Parte_1
sono state ricostruite nel corso dell'istruttoria.
[...]
E' stato escusso, in primo luogo, l'ispettore il quale ha Controparte_5 ricordato l'accesso ispettivo eseguito presso il “magazzino della “Fratelli Ivaldi”, che è una grossa impresa di autotrasporti attiva nella Valbormida, dove la Cooperativa Cairese esercitava in forza di contratto d'appalto la movimentazione in entrata e in uscita di tutti i prodotti vetrari stoccati dalla Bormioli”.
Il teste ha dichiarato che al momento del suo arrivo nel magazzino erano presenti un carrellista, il quale però era a bordo di un mezzo in un'area non visibile, e Parte_4 che era “accanto alla banchina di carico di un autotrasportatore”. L'ispettore ha CP_1
precisato di non ricordare se al momento del suo arrivo stesse consegnando dei fogli Pt_4 all'autotrasportatore o stesse sistemando delle cose, ma la lavoratrice era comunque in banchina
“impegnata con l'autotrasportatore” (“ripeto di aver visto la signora accanto ad un autotrasportatore, all'interno del cassone del bilico. Non ho potuto visionare all'interno, quindi non so dire se stesse consegnando documenti o movimentando merce”).
ha, poi, precisato che operava anche in un ufficio (“era un box Tes_1 Pt_4 arredato con una scrivania, un PC e degli schedari”) posto sempre all'interno del magazzino.
E' stata sentita come teste, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., anche la quale Parte_4 ha confermato di essere stata presente all'atto dell'accesso ispettivo dell' e di essere stata CP_1 sentita all'ispettore rendendo le dichiarazioni risultanti dal verbale prodotto in atti. La stessa ha precisato, però, che era il ragazzo che lavorava con lei a svolgere le mansioni di carrellista, mentre lei si occupava “della parte burocratica e della documentazione”.
ha aggiunto che al momento dell'arrivo dell'ispettore lei era “appena fuori Pt_4 dell'ufficio” e stava “scattando delle foto a fine carico del mezzo”, come richiesto dalla committente (“Stavo scattando una foto al mezzo perchè il carico era al suo Persona_2
5 interno. Io non ero sul mezzo, ero nel piazzale”; “faccio le fotografie con un cellulare che ci fornisce . Io poi scarico le foto sul PC e le archivio”). Persona_2
è stata inquadrata dalla datrice di lavoro nella voce 0722: “Attività Parte_4
d'ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.”, mentre l'ha ricondotta alla CP_1 voce 9232 “Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce” propria della lavorazione principale.
Orbene, le mansioni della dipendente, così come la stessa le ha ricostruite, confermano la correttezza dell'inquadramento prospettato dall' convenuto. CP_2
Secondo l'art. 9 delle c.d. “Modalità per l'applicazione delle tariffe”) agli effetti CP_6
delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perchè sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purchè svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorchè siano effettuate in luoghi diversi.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti all' , ove CP_1
un'impresa svolga più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare quale, tra quelle svolte, assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale, sicché, solo all'esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale” (Cass. n. 7429/16).
Qualora, poi, un datore di lavoro eserciti più lavorazioni tra loro autonome, “ciò non è di per sé sufficiente a rendere applicabile per ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso medio, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 12 dicembre 2000, essendo sempre necessario verificare, anche se tra le due linee di lavorazione svolte dal medesimo datore di lavoro vi sia un nesso funzionale, che renda l'una complementare e sussidiaria rispetto all'altra, con
6 conseguente applicazione a entrambe della voce di tariffa prevista per l'attività principale, come stabilito dall'art. 4 del d.m. citato” (Cass. n. 3311/19).
Nel caso in esame è pacifico che la lavorazione principale svolta dalla Parte_1
sia l'attività di carico, scarico e logistica e l'attività svolta da
[...] Parte_4
all'interno del magazzino della “Fratelli Ivaldi” appare “complementare e sussidiaria” a tale lavorazione principale.
I compiti della lavoratrice appaiono, infatti, essenziali all'attività di movimentazione e stoccaggio merci svolta dalla . , pur non conducendo i carrelli o non Parte_1 Pt_4
provvedendo personalmente alla movimentazione manuale dei carichi, effettua tutta una serie di operazioni funzionali alla logistica: tiene i rapporti con gli autotrasportatori, si occupa della documentazione in entrata e in uscita dal magazzino, dei DDT e delle CMR, effettua il controllo della correttezza del carico provvedendo a scattare delle fotografie e ad inviarle alla committente.
Nel giugno del 2023, inoltre, in magazzino operavano solo ed il collega Pt_4 Tes_2
ed entrambi, come riferito dalla stessa lavoratrice nell'immediatezza della verifica
[...]
ispettiva, portavano avanti l'attività del deposito (“noi ci occupiamo di movimentazione merce, carico e scarico mezzi, predisposizione documentazione commerciale”, verbale 21.6.2023).
L'attività di carico-scarico e stoccaggio, infatti, non si esaurisce nella materiale movimentazione dei carichi, ma richiede anche attività complementari, relative alla verifica e registrazione delle bolle, al controllo dei carichi sui mezzi ed ai rapporti con gli autotrasportatori.
E', poi, sostanzialmente pacifico che la lavoratrice trascorra abitualmente il suo orario di lavoro sempre all'interno del magazzino, ove è posizionato anche il box uso ufficio;
l'Ispettore
ha poi riferito di averla vista lavorare “in banchina” ed anche a bordo di un mezzo CP_1
(“ripeto di aver visto la signora accanto ad un autotrasportatore, all'interno del cassone del bilico”).
Anche dal punto di vista “ambientale”, quindi, la stessa è stata materialmente esposta ai rischi che gravano su tutti gli addetti al magazzino, diversi da quelli propri dei soggetti addetti esclusivamente a lavori d'ufficio.
La Corte di Cassazione ha, comunque, ripetutamente affermato che, “con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
7 secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse;
ne consegue che per l'individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di "lavorazione" vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi” (Cass. n. 27550/20, che richiama anche Cass. n. 5975/93 e Cass, n. 1277/00).
L'attività di quindi, è stata correttamente ricondotta da alla Parte_4 CP_1 voce 9232 “Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce” propria della lavorazione principale, posto che la stessa svolge compiti meramente strumentali e complementari
(preparazione bolle, controllo fotografico del carico, preparazione della documentazione in entrata e in uscita dal magazzino, dei DDT e delle CMR) a quella di movimentazione merci e ad essa funzionali.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese di lite opportunamente ridotte tenuto conto della natura delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta, vanno poste a carico della cooperativa ricorrente non sussistendo ragioni per derogare al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente Parte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , spese
[...] CP_1 che liquida in € 2.697,00 oltre accessori di legge.
Savona, 14.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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