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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1849 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da
nata a [...] il [...] C.F residente in Parte_1 C.F._1
Portoscuso- via Traversa Asproni 8, rappresentata e difesa come da procura in calce del presente atto dall'Avv. Maria Chiara Leone del Foro di Cagliari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carloforte, Corso Cavour n.23, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F: , ed ivi CP_1 C.F._2
res.te nella Traversa Giorgio Asproni n.6, elett.te dom.to in Carbonia, via Lombardia n. 68, presso lo studio dell'avv. Arianna Porcu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito così disporre:
-affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre con diritto di visita liberamente determinato dall'accordo delle parti e dalla volontà dei minori ed in ogni caso, in caso di contrasto, a fine settimana alternate e possibilità di visita per due / tre volte infrasettimanalmente;
CP_
-obbligare il IG. al versamento di un assegno di mantenimento a favore dei figli dell'importo che sarà rimesso alla prudente determinazione di questo Giudice, valutata la documentazione reddituale dell'obbligato in ogni caso non inferiore ad € 400,00 tenendo conto dell'età dei minori e delle loro maggiori spese inerenti la loro fase adolescenziale, le spese di trasporto e per attività
sportive e ricreative. Rigettare la richiesta di addebito alla IG.ra a titolo di responsabilità Pt_1
della fine del matrimonio, già interrotto assai prima dell'allontanamento da casa della con i Pt_1
figli per intollerabilità della convivenza. -Il difensore della IG.ra ,essendo la stessa ammessa Pt_1
al patrocinio a spese dello stato chiede la liquidazione dei propri onorari comprensivi anche della fase di reclamo. ”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
-
regolamentare il diritto di visita del padre come sopra esposto, ossia: poter vedere e tenere con sé
Per_ i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e Per_1
dal sabato, sino alla domenica sera alle ore 18:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore
21:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29
dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori
trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e
viceversa; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni
anno; per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio
dell'alternanza annuale.
- Porre a carico del IGnor l'importo di euro 250,00 che verserà mensilmente alla IGnora CP_1
Per_
a titolo di mantenimento dei figli minori e oltre la metà dell'assegno Pt_1 Per_1
unico; - Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese ed onorari del presente
procedimento in considerazione di una separazione dei coniugi per comportamento contrario ai
doveri familiari e, pertanto, addebitabile alla IGnora . ” Pt_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 5.03.2019, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso il proprio domicilio;
la regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni indicate nel ricorso (nell'arco della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e quelli lavorativi del padre, previo preavviso telefonico, con soggiorno presso quest'ultimo a fine settimane alternate, per tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e 15 giorni consecutivi durane le vacanze estive, alternando i periodi negli anni successivi, potendo tenere i minori sempre alternativamente nelle ricorrenze particolari, tipo compleanni, feste religiose infrasettimanali, festa del papà o della mamma.); la determinazione di un contributo per i minori nella misura di euro
500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio in data 04.10.2009; che dalla loro unione sono nati due figli, (Carbonia il Per_3
13.01.2010) e ( il 18.07.2014); che l'unione coniugale è venuta meno a CP_2 Per_4
causa della condotta denigrante e irascibile serbata dal coniuge e di essersi allontanata dal domicilio coniugale nel febbraio 2019 a causa dell'atteggiamento persecutorio del coniuge;
di essersi trasferita presso l'abitazione dei propri genitori e successivamente presso parenti e amici;
che il resistente non le ha più consegnato denaro per provvedere alla eIGenze dei minori e non ha concesso alla ricorrente di poter prelevare i suoi effetti personali.
Per quanto concerne la propria condizione economica ha dedotto di essere dipendente della cooperativa sociale “ SERENA” di Portoscuso e di percepire un reddito mensile di circa euro
400,00, mentre il resistente, dipendente di una società che svolge lavori industriali in Portovesme,
percepisce come una retribuzione mensile di euro 1700/ 1800,00 euro netti al mese, e risulta gravato da un canone di locazione di euro 330,00 compresi i ratei condominiali mensili.
****
Con memoria difensiva depositata in data 13.06.2019, si è costituito, non CP_1
opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo l'addebito alla coniuge, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso il proprio domicilio, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita materno (limitando il diritto di visita materno alla sola sua presenza senza contatti con il nuovo compagno), la determinazione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico della ricorrente nella misura di euro 500,00.
Il resistente ha sostenuto che il rapporto coniugale era entrato in crisi nel febbraio del 2019 per aver appreso che la ricorrente aveva intrapreso da qualche mese una relazione extraconiugale;
che la ricorrente dopo essersi trasferita con i bambini presso l'abitazione dei genitori lo contattava per
riprendersi i figli per poter andare a dimorare presso il compagno a Matzacara;
che i minori da quel momento sono rimasti prevalentemente con lui, mentre la ricorrente ha limitato gli incontri con i figli;
di aver appreso che il compagno della ricorrente è un consumatore di cocaina, obbligato a seguire un percorso presso il Sert e ulteriori percorsi per curare l'aggressività e nei cui confronti è stato disposto dal Tribunale il divieto di avvicinamento alla coniuge e incontri protetti con il figlio.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha dedotto di essere stato inserito dalla propria azienda in Cassa Integrazione e di percepire un reddito mensile di euro 700,00; di essere gravato da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 352,00 e dal pagamento di una rata mensile di euro 309,00 relativa ad un finanziamento acceso per l'acquisto della mobilia della casa coniugale e da un un pignoramento di euro 200,00.
*****
All'udienza presidenziale del 25.09.2019, sono state sentite le parti, personalmente comparse. La
ricorrente, oltre a confermare il contenuto del ricorso introduttivo, ha dichiarato: “ Le cause della separazione sono dovute al venir meno di qualunque comunione di vita. Già da qualche anno prima del ricorso non si conduceva una vita in comune come marito e moglie. Confermo le vicende che
Per_ ho descritto in ricorso con riguardo ai tempi di separazione. Dal matrimonio sono nati i figli il
13.1.2010 e il 18.7.2014. Attualmente vivo a Mazzaccara con il mio nuovo compagno e CP_2
aspetto un figlio da lui che nascerà a febbraio. Dopo un primo periodo in cui i bambini hanno avuto qualche problema a stare con me attualmente tali problemi sono superati . I figli stanno con me per la maggior parte del tempo perché lui fa i turni in quanto operaio presso una ditta. I
bambini, per la verità, non vogliono stare tanto con il padre perché li porta dalla madre, da una sorella e comunque da parenti e lui va al lavoro. Attualmente non sto lavorando perché mi è
scaduto il contratto. Il mio compagno fa lavori saltuari e non regolarizzati . La casa dove abitiamo è
di proprietà della madre del mio compagno . E' grande a sufficienza per poter ospitare i figli che con il nuovo compagno vanno d'accordo. Non ho ancora cambiato la residenza . I bambini vanno a scuola a Portoscuso, a 10 minuti da casa.”
Il resistente, invece, ha affermato “ tutta la situazione che ha portato alla separazione mi è caduta
addosso a mia insaputa. Per un periodo la vedevo strana e distaccata le chiedevo spiegazioni che non riusciva a darmi. E' successo che un pomeriggio l'ho chiamata e lei si si è presentata e mi ha
detto di non farcela più ad andare avanti. Mi è arrivata una lettera da un avvocato
preannunciandomi la separazione. Per un periodo è andata dai genitori, credevo per riflettere, e io
le ho chiesto a più riprese ma sempre rispettandola, il motivo del distacco. Dopo un po' di tempo
mi ha portato i bambini e me li ha lasciati per mesi. Non ho problemi né ho mai sollevato a che i
bambini stiano con la madre. Succede che i bambini talvolta piangono e dicono di voler stare con
me. Abito a Portoscuso in una casa in affitto e pago il canone di euro 350,00 più il condominio.
Lavoro per una ditta appaltatrice e per il momento sto percependo lo stipendio di euro 1550,00 e
se faccio straordinari anche di più.”
*****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa dell' 1.07.2019, la ricorrente ha insistito nelle argomentazioni e nelle domande formulate, contestando la ricostruzione allegata dal resistente e allegando di essere all'attualità priva di occupazione.
*****
All'udienza dell'8.11.2019, il Presidente f.f, ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di San
NN RG (luogo di residenza del ), di prendere informazioni in ordine alla Pt_1
collocazione dei figli minori, all'esercizio della responsabilità da parte di ciascuno, alle capacità di consentire l'accesso all'altro genitore, oltre a verificare il possibile livello di collaborazione della famiglia di origine di entrambi i coniugi nella gestione dei minori.
*****
Con successiva ordinanza del 1.10.2020, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori e che gli stessi stiano a settimane alterne presso ciascuno dei genitori ( e ove i figli ne facessero richiesta, possano essere condotti da un genitore anche nei giorni della settimana in cui devono stare con l'altro); ha disposto, inoltre il proseguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Portoscuso;
nulla ha disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale avendo la ricorrente stabilito il proprio domicilio in Matzacara con il nuovo compagno;
ha posto a carico del resistente l'obbligo di provvedere nella misura del 100% alle spese straordinarie relative ai figli.
*****
La ricorrente ha proposto reclamo ex art. 708. comma VI c.p.c del 5.10.2020 avverso l'ordinanza presidenziale del 02.10.2022 con il quale il presidente f.f. del Tribunale di Cagliari aveva regolamentato in via provvisoria e urgente le condizioni della separazione. Il resistente, si è
costituito nel giudizio, contestando il fondamento del reclamo, del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza dell'8 marzo 2021 le parti, hanno trovato un accordo, e pertanto, con decreto n. 421 del
12.03.2021 la Corte D'appello di Cagliari, ha così provveduto su conforme richiesta delle parti:
1. fermo l'affidamento condiviso, i figli minori vengono collocati in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
i bambini staranno con il padre,
continuativamente, nei giorni nelle sue giornate di riposo;
nei restanti sei giorni vedranno il padre secondo gli accordi tra i genitori;
per quanto riguarda le vacanze estive e le principali festività, i genitori si accorderanno di volta in volta in ordine alla permanenza dei bambini presso ciascuno di essi
2. il IGnor verserà alla IGnora l'importo mensile di euro 200,00 CP_1 Pt_1
comprensivo degli assegni familiari, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori,
e continuerà a pagare la retta della mensa e il trasporto scolastico relativi a Per_1
3. saranno a carico di entrambe le parti, che le ripartiranno in eguale misura, le spese per l'abbigliamento dei minori, le spese sportive e le spese mediche straordinarie;
CP_
4. l'assegno verrà versato dallo all'avente diritto entro il giorno 17 di ogni mese,
mediante accredito nel conto corrente della IGnora che provvederà a comunicare gli Pt_1
CP_ estremi del c/c allo
5. Al fine di salvaguardare il benessere psico-fisico dei minori, le parti si impegnano
Per_ reciprocamente ad evitare di coinvolgere la figlia negli accordi che riguardano la permanenza sua o del fratello presso o l'altro genitore.
****
Nell'ulteriore prosieguo di causa, il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1966/2023 del 21.07.2023 è stata pronunciata la separazione peronale di coniugi e . Parte_1 CP_1
******
All'udienza del 11.01.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che dopo un breve periodo di permanenza dei figli minori presso il padre gli stessi sono tornati a stare con la madre ove tuttora permangono e di aver raggiunto un accordo di massima circa i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
mentre permane contrasto in ordine all'importo del contributo di mantenimento a
CP_ carico dello che la ricorrente domanda nella misura euro 500,00 mensili oltre la metà
dell'assegno unico;
il resistente consentirebbe la percezione per intero dell'assegno unico da parte della con l'integrazione della somma mancante fino all'ammontare di euro 400,00. Pt_1
******
All'udienza del 2.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa istruita con produzioni documentali e relazione dei servizi sociali, è stata rimessa al collegio senza termini perché non richiesti.
****** Richiamata la sentenza n. 1966 del 21.07.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione dei coniugi, occorre preliminarmente dare atto che il resistente non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di addebito, che quindi deve intendersi rinunciata.
Venendo ora ai provvedimenti relativi alla prole ritiene al riguardo il Collegio di confermare – non sussistendo condizioni ostative – l'affidamento condiviso dei minori sopra indicati come concordemente richiesto da entrambi i coniugi e disposto con ordinanza presidenziale dell'1.10.2020.
I minori predetti secondo concorde volontà delle parti saranno domiciliati presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il loro domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi a modalità e tempi di permanenza dei predetti minori deve darsi atto che all'udienza del i procuratori delle parti hanno dato atto di un raggiunto accordo. In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha domandato genericamente che il diritto di visita sia liberamente determinato dall'accordo delle parti e dalla volontà dei minori ed in ogni caso, in caso di contrasto, a fine settimana alternate e possibilità di visita per due/tre volte infrasettimanalmente. Il resistente ha domandato che la regolamentazione delle visite sia regolata puntualmente come segue: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del
Per_ venerdì e dal sabato, sino alla domenica sera alle ore 18:00; nel corso di Per_1
ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì,
dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli
ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad
anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del
lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno
dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30
maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il
criterio dell'alternanza annuale. Deve quindi procedersi alla regolamentazione del diritto di visita secondo i criteri puntualmente indicati dal resistente in quanto maggiormente rispondenti all'interesse dei minori e all'esercizio della bigenitorialità in caso di contrasto tra i coniugi.
*****
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, sussiste tra le parti contrasto in merito al quantum. La ricorrente domanda che sia determinato in euro 400,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie, mentre il resistente domanda che l'importo sia di euro 250,00, oltre la metà
dell'assegno unico.
Considerato in diritto che ciascuno dei coniugi dovrà provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale e casalingo,
di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali.
Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di svolgere allo stato lavori stagionali e precari.
Con riferimento, invece, alle condizioni economiche e patrimoniali del resistente risulta dagli atti di causa che lo stesso presta attività lavorativa presso la Reno srl, ma non ha ottemperato al deposito delle dichiarazioni fiscali ( risultano versate solo la certificazione unica inerente i redditi del 2016, la busta paga del marzo 2019 e relative al 2021 e 2022) ove risulta una retribuzione variabile e in i
Linea con quanto dichiarato in sede presidenziale (euro 1500,00 circa mensili), lo stesso risulta,
inoltre, gravato da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 350,00. Non risultano, invece,
documentate le finanziarie a carico e, pertanto, non è dato conoscere la scadenza dei relativi debiti
(la finanziaria allegata alla comparsa risulterebbe difatti scaduta nel 2022). Pt_2 Pertanto tenuto conto della condizioni reddituali delle parti, dell'attuale precarietà della situazione lavorativa della ricorrente, delle attuali e presumibili eIGenze dei figli minorenni delle parti collocati presso la madre e dei conseguenti compiti di cura e assistenza assolti dalla stessa nel loro interesse e dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli , il Collegio stima equo
CP_ porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo alla Pt_1
entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale. Ciò considerata anche la percezione da parte di entrambi i genitori del 50% dell'assegno unico universale per i minori.
*****
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 1966 del 21.07.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori stabilendo il loro Per_3 Controparte_3
domicilio prevalente, nonché la loro residenza ai fini anagrafici presso la madre;
2. Il diritto di visita del padre potrà essere liberamente determinato dalle parti anche secondo la volontà dei minori;
in caso di contrasto il padre potrà tenere con sé i figli nei week-end a
Per_ fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e dal sabato, sino Per_1
alla domenica sera alle ore 18:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29
dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30
maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. Determina in euro 350,00 l'assegno dovuto da l'assegno a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'importo predetto da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10.12.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1849 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da
nata a [...] il [...] C.F residente in Parte_1 C.F._1
Portoscuso- via Traversa Asproni 8, rappresentata e difesa come da procura in calce del presente atto dall'Avv. Maria Chiara Leone del Foro di Cagliari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carloforte, Corso Cavour n.23, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F: , ed ivi CP_1 C.F._2
res.te nella Traversa Giorgio Asproni n.6, elett.te dom.to in Carbonia, via Lombardia n. 68, presso lo studio dell'avv. Arianna Porcu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito così disporre:
-affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre con diritto di visita liberamente determinato dall'accordo delle parti e dalla volontà dei minori ed in ogni caso, in caso di contrasto, a fine settimana alternate e possibilità di visita per due / tre volte infrasettimanalmente;
CP_
-obbligare il IG. al versamento di un assegno di mantenimento a favore dei figli dell'importo che sarà rimesso alla prudente determinazione di questo Giudice, valutata la documentazione reddituale dell'obbligato in ogni caso non inferiore ad € 400,00 tenendo conto dell'età dei minori e delle loro maggiori spese inerenti la loro fase adolescenziale, le spese di trasporto e per attività
sportive e ricreative. Rigettare la richiesta di addebito alla IG.ra a titolo di responsabilità Pt_1
della fine del matrimonio, già interrotto assai prima dell'allontanamento da casa della con i Pt_1
figli per intollerabilità della convivenza. -Il difensore della IG.ra ,essendo la stessa ammessa Pt_1
al patrocinio a spese dello stato chiede la liquidazione dei propri onorari comprensivi anche della fase di reclamo. ”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
-
regolamentare il diritto di visita del padre come sopra esposto, ossia: poter vedere e tenere con sé
Per_ i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e Per_1
dal sabato, sino alla domenica sera alle ore 18:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore
21:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29
dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori
trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e
viceversa; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni
anno; per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio
dell'alternanza annuale.
- Porre a carico del IGnor l'importo di euro 250,00 che verserà mensilmente alla IGnora CP_1
Per_
a titolo di mantenimento dei figli minori e oltre la metà dell'assegno Pt_1 Per_1
unico; - Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese ed onorari del presente
procedimento in considerazione di una separazione dei coniugi per comportamento contrario ai
doveri familiari e, pertanto, addebitabile alla IGnora . ” Pt_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 5.03.2019, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso il proprio domicilio;
la regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni indicate nel ricorso (nell'arco della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e quelli lavorativi del padre, previo preavviso telefonico, con soggiorno presso quest'ultimo a fine settimane alternate, per tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e 15 giorni consecutivi durane le vacanze estive, alternando i periodi negli anni successivi, potendo tenere i minori sempre alternativamente nelle ricorrenze particolari, tipo compleanni, feste religiose infrasettimanali, festa del papà o della mamma.); la determinazione di un contributo per i minori nella misura di euro
500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio in data 04.10.2009; che dalla loro unione sono nati due figli, (Carbonia il Per_3
13.01.2010) e ( il 18.07.2014); che l'unione coniugale è venuta meno a CP_2 Per_4
causa della condotta denigrante e irascibile serbata dal coniuge e di essersi allontanata dal domicilio coniugale nel febbraio 2019 a causa dell'atteggiamento persecutorio del coniuge;
di essersi trasferita presso l'abitazione dei propri genitori e successivamente presso parenti e amici;
che il resistente non le ha più consegnato denaro per provvedere alla eIGenze dei minori e non ha concesso alla ricorrente di poter prelevare i suoi effetti personali.
Per quanto concerne la propria condizione economica ha dedotto di essere dipendente della cooperativa sociale “ SERENA” di Portoscuso e di percepire un reddito mensile di circa euro
400,00, mentre il resistente, dipendente di una società che svolge lavori industriali in Portovesme,
percepisce come una retribuzione mensile di euro 1700/ 1800,00 euro netti al mese, e risulta gravato da un canone di locazione di euro 330,00 compresi i ratei condominiali mensili.
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Con memoria difensiva depositata in data 13.06.2019, si è costituito, non CP_1
opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo l'addebito alla coniuge, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso il proprio domicilio, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita materno (limitando il diritto di visita materno alla sola sua presenza senza contatti con il nuovo compagno), la determinazione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico della ricorrente nella misura di euro 500,00.
Il resistente ha sostenuto che il rapporto coniugale era entrato in crisi nel febbraio del 2019 per aver appreso che la ricorrente aveva intrapreso da qualche mese una relazione extraconiugale;
che la ricorrente dopo essersi trasferita con i bambini presso l'abitazione dei genitori lo contattava per
riprendersi i figli per poter andare a dimorare presso il compagno a Matzacara;
che i minori da quel momento sono rimasti prevalentemente con lui, mentre la ricorrente ha limitato gli incontri con i figli;
di aver appreso che il compagno della ricorrente è un consumatore di cocaina, obbligato a seguire un percorso presso il Sert e ulteriori percorsi per curare l'aggressività e nei cui confronti è stato disposto dal Tribunale il divieto di avvicinamento alla coniuge e incontri protetti con il figlio.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha dedotto di essere stato inserito dalla propria azienda in Cassa Integrazione e di percepire un reddito mensile di euro 700,00; di essere gravato da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 352,00 e dal pagamento di una rata mensile di euro 309,00 relativa ad un finanziamento acceso per l'acquisto della mobilia della casa coniugale e da un un pignoramento di euro 200,00.
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All'udienza presidenziale del 25.09.2019, sono state sentite le parti, personalmente comparse. La
ricorrente, oltre a confermare il contenuto del ricorso introduttivo, ha dichiarato: “ Le cause della separazione sono dovute al venir meno di qualunque comunione di vita. Già da qualche anno prima del ricorso non si conduceva una vita in comune come marito e moglie. Confermo le vicende che
Per_ ho descritto in ricorso con riguardo ai tempi di separazione. Dal matrimonio sono nati i figli il
13.1.2010 e il 18.7.2014. Attualmente vivo a Mazzaccara con il mio nuovo compagno e CP_2
aspetto un figlio da lui che nascerà a febbraio. Dopo un primo periodo in cui i bambini hanno avuto qualche problema a stare con me attualmente tali problemi sono superati . I figli stanno con me per la maggior parte del tempo perché lui fa i turni in quanto operaio presso una ditta. I
bambini, per la verità, non vogliono stare tanto con il padre perché li porta dalla madre, da una sorella e comunque da parenti e lui va al lavoro. Attualmente non sto lavorando perché mi è
scaduto il contratto. Il mio compagno fa lavori saltuari e non regolarizzati . La casa dove abitiamo è
di proprietà della madre del mio compagno . E' grande a sufficienza per poter ospitare i figli che con il nuovo compagno vanno d'accordo. Non ho ancora cambiato la residenza . I bambini vanno a scuola a Portoscuso, a 10 minuti da casa.”
Il resistente, invece, ha affermato “ tutta la situazione che ha portato alla separazione mi è caduta
addosso a mia insaputa. Per un periodo la vedevo strana e distaccata le chiedevo spiegazioni che non riusciva a darmi. E' successo che un pomeriggio l'ho chiamata e lei si si è presentata e mi ha
detto di non farcela più ad andare avanti. Mi è arrivata una lettera da un avvocato
preannunciandomi la separazione. Per un periodo è andata dai genitori, credevo per riflettere, e io
le ho chiesto a più riprese ma sempre rispettandola, il motivo del distacco. Dopo un po' di tempo
mi ha portato i bambini e me li ha lasciati per mesi. Non ho problemi né ho mai sollevato a che i
bambini stiano con la madre. Succede che i bambini talvolta piangono e dicono di voler stare con
me. Abito a Portoscuso in una casa in affitto e pago il canone di euro 350,00 più il condominio.
Lavoro per una ditta appaltatrice e per il momento sto percependo lo stipendio di euro 1550,00 e
se faccio straordinari anche di più.”
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Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa dell' 1.07.2019, la ricorrente ha insistito nelle argomentazioni e nelle domande formulate, contestando la ricostruzione allegata dal resistente e allegando di essere all'attualità priva di occupazione.
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All'udienza dell'8.11.2019, il Presidente f.f, ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di San
NN RG (luogo di residenza del ), di prendere informazioni in ordine alla Pt_1
collocazione dei figli minori, all'esercizio della responsabilità da parte di ciascuno, alle capacità di consentire l'accesso all'altro genitore, oltre a verificare il possibile livello di collaborazione della famiglia di origine di entrambi i coniugi nella gestione dei minori.
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Con successiva ordinanza del 1.10.2020, il Presidente f.f., in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori e che gli stessi stiano a settimane alterne presso ciascuno dei genitori ( e ove i figli ne facessero richiesta, possano essere condotti da un genitore anche nei giorni della settimana in cui devono stare con l'altro); ha disposto, inoltre il proseguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Portoscuso;
nulla ha disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale avendo la ricorrente stabilito il proprio domicilio in Matzacara con il nuovo compagno;
ha posto a carico del resistente l'obbligo di provvedere nella misura del 100% alle spese straordinarie relative ai figli.
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La ricorrente ha proposto reclamo ex art. 708. comma VI c.p.c del 5.10.2020 avverso l'ordinanza presidenziale del 02.10.2022 con il quale il presidente f.f. del Tribunale di Cagliari aveva regolamentato in via provvisoria e urgente le condizioni della separazione. Il resistente, si è
costituito nel giudizio, contestando il fondamento del reclamo, del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza dell'8 marzo 2021 le parti, hanno trovato un accordo, e pertanto, con decreto n. 421 del
12.03.2021 la Corte D'appello di Cagliari, ha così provveduto su conforme richiesta delle parti:
1. fermo l'affidamento condiviso, i figli minori vengono collocati in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
i bambini staranno con il padre,
continuativamente, nei giorni nelle sue giornate di riposo;
nei restanti sei giorni vedranno il padre secondo gli accordi tra i genitori;
per quanto riguarda le vacanze estive e le principali festività, i genitori si accorderanno di volta in volta in ordine alla permanenza dei bambini presso ciascuno di essi
2. il IGnor verserà alla IGnora l'importo mensile di euro 200,00 CP_1 Pt_1
comprensivo degli assegni familiari, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori,
e continuerà a pagare la retta della mensa e il trasporto scolastico relativi a Per_1
3. saranno a carico di entrambe le parti, che le ripartiranno in eguale misura, le spese per l'abbigliamento dei minori, le spese sportive e le spese mediche straordinarie;
CP_
4. l'assegno verrà versato dallo all'avente diritto entro il giorno 17 di ogni mese,
mediante accredito nel conto corrente della IGnora che provvederà a comunicare gli Pt_1
CP_ estremi del c/c allo
5. Al fine di salvaguardare il benessere psico-fisico dei minori, le parti si impegnano
Per_ reciprocamente ad evitare di coinvolgere la figlia negli accordi che riguardano la permanenza sua o del fratello presso o l'altro genitore.
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Nell'ulteriore prosieguo di causa, il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1966/2023 del 21.07.2023 è stata pronunciata la separazione peronale di coniugi e . Parte_1 CP_1
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All'udienza del 11.01.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che dopo un breve periodo di permanenza dei figli minori presso il padre gli stessi sono tornati a stare con la madre ove tuttora permangono e di aver raggiunto un accordo di massima circa i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
mentre permane contrasto in ordine all'importo del contributo di mantenimento a
CP_ carico dello che la ricorrente domanda nella misura euro 500,00 mensili oltre la metà
dell'assegno unico;
il resistente consentirebbe la percezione per intero dell'assegno unico da parte della con l'integrazione della somma mancante fino all'ammontare di euro 400,00. Pt_1
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All'udienza del 2.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa istruita con produzioni documentali e relazione dei servizi sociali, è stata rimessa al collegio senza termini perché non richiesti.
****** Richiamata la sentenza n. 1966 del 21.07.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione dei coniugi, occorre preliminarmente dare atto che il resistente non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di addebito, che quindi deve intendersi rinunciata.
Venendo ora ai provvedimenti relativi alla prole ritiene al riguardo il Collegio di confermare – non sussistendo condizioni ostative – l'affidamento condiviso dei minori sopra indicati come concordemente richiesto da entrambi i coniugi e disposto con ordinanza presidenziale dell'1.10.2020.
I minori predetti secondo concorde volontà delle parti saranno domiciliati presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il loro domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi a modalità e tempi di permanenza dei predetti minori deve darsi atto che all'udienza del i procuratori delle parti hanno dato atto di un raggiunto accordo. In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha domandato genericamente che il diritto di visita sia liberamente determinato dall'accordo delle parti e dalla volontà dei minori ed in ogni caso, in caso di contrasto, a fine settimana alternate e possibilità di visita per due/tre volte infrasettimanalmente. Il resistente ha domandato che la regolamentazione delle visite sia regolata puntualmente come segue: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del
Per_ venerdì e dal sabato, sino alla domenica sera alle ore 18:00; nel corso di Per_1
ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì,
dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli
ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad
anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del
lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno
dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30
maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il
criterio dell'alternanza annuale. Deve quindi procedersi alla regolamentazione del diritto di visita secondo i criteri puntualmente indicati dal resistente in quanto maggiormente rispondenti all'interesse dei minori e all'esercizio della bigenitorialità in caso di contrasto tra i coniugi.
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Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, sussiste tra le parti contrasto in merito al quantum. La ricorrente domanda che sia determinato in euro 400,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie, mentre il resistente domanda che l'importo sia di euro 250,00, oltre la metà
dell'assegno unico.
Considerato in diritto che ciascuno dei coniugi dovrà provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale e casalingo,
di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali.
Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di svolgere allo stato lavori stagionali e precari.
Con riferimento, invece, alle condizioni economiche e patrimoniali del resistente risulta dagli atti di causa che lo stesso presta attività lavorativa presso la Reno srl, ma non ha ottemperato al deposito delle dichiarazioni fiscali ( risultano versate solo la certificazione unica inerente i redditi del 2016, la busta paga del marzo 2019 e relative al 2021 e 2022) ove risulta una retribuzione variabile e in i
Linea con quanto dichiarato in sede presidenziale (euro 1500,00 circa mensili), lo stesso risulta,
inoltre, gravato da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 350,00. Non risultano, invece,
documentate le finanziarie a carico e, pertanto, non è dato conoscere la scadenza dei relativi debiti
(la finanziaria allegata alla comparsa risulterebbe difatti scaduta nel 2022). Pt_2 Pertanto tenuto conto della condizioni reddituali delle parti, dell'attuale precarietà della situazione lavorativa della ricorrente, delle attuali e presumibili eIGenze dei figli minorenni delle parti collocati presso la madre e dei conseguenti compiti di cura e assistenza assolti dalla stessa nel loro interesse e dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli , il Collegio stima equo
CP_ porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo alla Pt_1
entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale. Ciò considerata anche la percezione da parte di entrambi i genitori del 50% dell'assegno unico universale per i minori.
*****
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 1966 del 21.07.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori stabilendo il loro Per_3 Controparte_3
domicilio prevalente, nonché la loro residenza ai fini anagrafici presso la madre;
2. Il diritto di visita del padre potrà essere liberamente determinato dalle parti anche secondo la volontà dei minori;
in caso di contrasto il padre potrà tenere con sé i figli nei week-end a
Per_ fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e dal sabato, sino Per_1
alla domenica sera alle ore 18:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29
dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30
maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. Determina in euro 350,00 l'assegno dovuto da l'assegno a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'importo predetto da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10.12.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti