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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1041/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/02/2024 da:
Parte_1
con l'avv. NARDER LUIGIA ANGELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. NARDER LUIGIA ANGELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 140/2024 pubblicata in data 16.4.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 5.4.2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
(n. a TREVISO il 07/11/1975) e (n. a CONEGLIANO (TV) il 08/07/1975),
[...] Parte_2
matrimonio contratto il 24/01/2004 e trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SPRESIANO;
2) I figli , , e saranno affidati ad Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, con i quali i minori avranno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo altresì da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione. I genitori eserciteranno la potestà separatamente,
2 procurando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nel rispetto di sensibilità ed esigenze di ciascun figlio, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni.
3) e avranno residenza prevalente presso la casa materna, sita in Persona_1 Persona_4
Villorba, Via Campagna n. 3/B int. 1, ove tutt'ora vivono.
4) e avranno residenza prevalente presso l'abitazione paterna, sita in Via Persona_2 Persona_3
Campagna n. 3/B int. 2, ove tutt'ora vivono.
5) Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli, e , Parte_1 Persona_1 Persona_4
quando vorrà, previo avviso anche telefonico alla madre e comunque con un preavviso di 48 ore, in linea di massima secondo gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli nonché in basa anche ai propri turni di lavoro, con le modalità seguenti:
5.a) almeno due giorni alla settimana, dal martedì dopo la scuola fino al giovedì mattina, in cui i figli andranno a scuola, il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, ricreative e scolastiche dei figli e dei turni di lavoro del padre. I genitori potranno alternativamente scegliere altri giorni, al fine di garantire un rapporto continuativo tra il padre, i figli e tra i fratelli stessi;
5.b) a weekend alterni, staranno dal padre al venerdì sera dopo la scuola e/o allenamento sino alla domenica, in tale occasione il padre provvederà a somministrare loro la cena, pernottando dallo stesso;
5.c) almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo, previa comunicazione e programmazione delle vacanze da farsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
6) La SI potrà vedere e tenere con sé i figli, e , quando Parte_2 Persona_2 Persona_3
vorrà, previo avviso anche telefonico al padre e comunque con un preavviso di 48 ore, in linea di massima secondo gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, considerando anche gli impegni lavorativi della madre con e le modalità seguenti:
6.a) almeno due giorni alla settimana, dal lunedì dopo la scuola fino mercoledì mattina, in cui i figli
3 andranno a scuola, con pernotto presso l'abitazione materna, il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, ricreative e scolastiche dei figli. I genitori potranno alternativamente scegliere altri giorni, al fine di garantire un rapporto continuativo tra la madre ed i figli e tra i fratelli stessi;
6.b) a weekend alterni, staranno con la madre dal venerdì sera dopo la scuola e/o allenamento sino alla domenica, ove la madre gli somministrerà la cena, pernottando dalla stessa.
6.c) almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo, previa comunicazione e programmazione delle vacanze da farsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno.
7) Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno in via alternata il pranzo di Natale con un genitore e la cena con l'altro, parimenti tale modalità sarà scelta anche per il giorno di Santo Stefano, ovvero le parti potranno concordare anche una modalità diversa, tuttavia dovrà essere rispettata l'alternanza dei genitori in merito alle festività Natalizie.
Parimenti i figli trascorreranno metà delle vacanze di Natale con un genitore e metà con l'atro, compatibilmente con gli impregni lavorativi degli stessi, la divisione delle vacanze natalizie dovrà essere predisposta dai genitori entro il mese ottobre.
I figli passeranno in via alternata con i genitori il 31 dicembre.
8) Durante le festività Pasquali, i figli trascorreranno in via alternata il giorno di Pasqua l'uno ed il giorno di Pasquetta l'altro genitore, ovvero le parti potranno concordare anche una modalità diversa, dovrà essere rispettata l'alternanza dei genitori in merito alle festività pasquali.
9) Eventuali altre festività infrannuali verranno trascorse dai figli con l'uno e l'altro genitore in maniera alternata, in modo da consentire in maniera paritetica il diritto di visita di entrambi i genitori, ben potendo questi ultimi comunque concordare deroghe al calendario di cui sopra, in considerazione di impegni e/o altri eventi straordinari, sia dei figli sia dei genitori stessi.
10) Il signor provvederà al mantenimento diretto di e , Parte_1 Persona_2 Persona_3
senza contribuzione alcuna da parte della SI , stante la disparità reddituale-economica tra Parte_2
i genitori
4 11) La SI provvederà al mantenimento diretto di e , Parte_2 Persona_1 Persona_4
inoltre il signor a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di Parte_1 Persona_1
e , verserà alla SI – entro il giorno 15 di ogni mese – la somma di € 600,00 Persona_4 Per_4
(€ 300,00 a figlio), somma che verrà automaticamente adeguata ogni anno secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
11) Le spese straordinarie per i figli , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
saranno ripartite tra le parti nel seguente modo: 2/3 verranno corrisposte dal signor Parte_1
e 1/3 dalla SI . A tal a tal fine i genitori indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo Parte_2
quali straordinarie le seguenti spese: mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, per protesi e comunque relative alla salute, compresi “tickets”; spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es. punti verdi/Gr.est. per il periodo estivo), spese di iscrizione e frequenza a corsi e le attrezzature necessarie;
spese di custodia (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei bambini e/o del genitore collocatario in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche/scolastiche, genitore non collocatario, parenti disponibili). Andranno di volta in volta concordate dai coniugi le spese straordinarie relative a medicina “non convenzionale”.
La quota parte delle spese straordinarie sostenute, o da sostenere qualora vi sia la necessità del preventivo accordo, dovrà essere versata al genitore che ha sostenuto la spesa entro quindici giorni dalla richiesta da questi formulata. Al fine di dirimere possibili controversie ci si richiama integralmente al Protocollo di
Treviso.
12) L'assegno unico ed universale verrà richiesto dalle parti e verrà integralmente versato nel conto corrente postale n. 69859767 intestato ai signori e e verrà utilizzato dai Parte_2 Parte_1
genitori, di comune accordo, per far fronte alle spese straordinarie in favore dei figli.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori. Spetterà agli
5 stessi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, la detrazione fiscale sul 50% delle spese detraibili: i documenti fiscali dovranno essere intestati, ove possibile, al figlio, in modo da poter annotare sul documento che la spesa è stata sostenuta al 50% dai genitori. Qualora il documento di spesa debba riportare il soggetto che provvede al pagamento, verranno richieste ai rispettivi enti due distinte dichiarazioni, a nome dei singoli genitori, per la spesa da ciascuno sostenuta.
13) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di nulla volere l'una dall'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare.
14) I ricorrenti si impegnano a prestarsi reciprocamente il necessario consenso per il rilascio di passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
15) Spese e competenze legali integralmente compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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