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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2468/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2468/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sandra Dell'Ali, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...];
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 3.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate da parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato il 13.6.2023, , premettendo Parte_1 di avere contratto matrimonio con in data 22.8.2011, che dall'unione CP_1 coniugale nascevano i figli (il 29.4.2009), (il 31.10.2011) e Per_1 Per_2 Per_3
1 (l'1.9.2013) e di essersi da lui separato giusto decreto di omologa n. 343/2022 reso da questo
Tribunale il 19.7.2022 (allegato in atti), chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento), ricorrendone le condizioni di legge.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, la previsione dell'obbligo in capo all'ex marito di corrisponderle un assegno mensile di complessivi euro 600,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico erogato dall' . CP_2
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 18.1.2024, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il giudice relatore, valutate le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e le dichiarazioni rese dalla nel Pt_1 corso della medesima udienza, con provvedimento provvisorio e urgente, adottato ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., confermava le condizioni della separazione omologate con il decreto n. 343/2022 del 19.7.2022.
Alla successiva udienza dell'11.6.2024 venivano ascoltati i figli minori della coppia Per_1
e e all'esito il giudice relatore rinviava la causa per la decisione, con assegnazione Per_2 dei termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2025 la controversia veniva quindi rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza conclusiva.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale CP_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, (cfr. decreto di omologa presente in atti), per un tempo superiore a quello prescritto per legge (art. 3, n. 2, lett. b, Legge n. 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti nel Comune di OS il
22.8.2011, trascritto nei registri dello Stato civile dello stesso Comune (atto n. 13, parte I, anno 2011).
4. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, si ricorda innanzitutto che, in punto di diritto, a partire dalla Legge di riforma n.
154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi
2 familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole.
Altre pronunce giurisprudenziali (ed idee dottrinarie) hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Tanto premesso, nel caso in esame la condotta tenuta da giustifica una deroga CP_1 al regime ordinario dell'affidamento condiviso, perché indicativa di una grave inidoneità genitoriale rispetto all'assolvimento dei compiti di cura, accudimento ed educazione della prole minorenne.
In punto va osservato che dall'ascolto dei figli minori della coppia, e , è Per_1 Per_2 emerso un concreto disinteresse da parte del nei confronti dei figli, i quali non hanno CP_1 da tempo alcun rapporto con il padre.
3 In particolare, ha riferito di vivere con la madre e i fratelli in una casa condotta in Per_1 locazione e di non vedere il papà “da tanto tempo, circa da due anni prima ogni tanto lo vedevo. Non siamo mai andati d'accordo, lui non mi ha mai cercata in questi due anni, non
c'è stata una lite scatenante si sono solo raffreddati. Io prima lo cercavo ma lui o inizia a fare discussioni e non mi andava più di cercarlo o comunque non mi chiedeva di vederlo.
Non so dove vive papà, non so nulla di lui. Ho un cellulare, ho il suo numero ma non l'ho bloccato, lui non mi chiama non mi manda messaggi e a io a mia volta non lo cerco. Non so neppure se è in Sicilia o all'estero. I miei fratelli non lo vedono e non lo sentono. Non riesco bene a spiegare cosa sia successo, so solo che ad un certo punto due anni fa è andato via da OS e da allora non ci ha più cercati e si è raffreddato il rapporto. Se lui si facesse sentire non so se mi andrebbe di vederlo, dipende in che termini si pone lui con me. Prima ero delusa nei suoi confronti per l'atteggiamento che ha avuto, ormai non più, è passato tempo”.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di , il quale ha riferito di non sentire il Per_2 padre “da ottobre 2023 e già non lo sentivo né vedevo da tanto tempo. Poi papà si è preso il mio numero, ha iniziato a scrivermi perché ho cambiato telefonato. A ottobre mi ha chiesto di riprendere i rapporti, io gli ho detto che andava bene a condizione che non mi parlasse più della mamma. L'ho sentito telefonicamente, ha iniziato di nuovo a parlarmi di mamma
e io mi sono scocciato. Mi dà fastidio che quando ci sentivamo mi diceva che quando mamma non ci sarà più sarà lui ad occuparsi di noi, mi diceva “un giorno le cose cambieranno e starete con me”, era una sorta di minaccia, non so, non ricordo bene. Non mi piaceva stare con papà, all'inizio mi chiedeva sempre come stavo, poi ha smesso di farlo e mi parlava solo della mamma. Ad ottobre gli ho mandato un sms dicendogli che non volevo che mi parlasse più di mamma, lui ha negato che fosse così, ha iniziato a scrivermi sempre le stesse cose al che non gli ho più risposto. Da ottobre non mi ha più mandato sms e io non l'ho mai bloccato sul telefono. Non so dove abita papà, dice che cambia città sempre, non so se per lavoro o per altro”.
Al termine del suo ascolto il minore ha precisato che “ad ottobre non ho visto papà, ci siamo solo scritti, l'ultima volta l'ho visto circa due anni fa. Le mie sorelle non vedono papà. Due anni fa è successo che papà tentava di dividerci dalla mamma dicendoci bugie su di lei, per esempio ci diceva che era sempre cattiva, che aveva torto, che ci aveva fatto del male, etc .. al che io non ci sono più voluto andare. Sono arrabbiato con papà per questo suo atteggiamento …. A me piacerebbe vedere papà ma solo se avessi la certezza di un suo cambiamento, altrimenti no perché mi fa soffrire”.
4 Preso atto dell'assenza, sul piano morale e materiale, di dalla vita dei figli, CP_1 va senz'altro disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima, la quale assumerà in autonomia tutte le scelte sia di natura burocratica, che inerenti alla scuola e alla salute dei bambini, anche senza il consenso dell'altro genitore.
Tenuto conto della interruzione per lungo tempo di ogni contatto padre-figli, la frequentazione tra i minori e il resistente va rimessa a liberi accordi tra le parti.
5. Passando alla determinazione del contributo economico dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli, in assenza di elementi sopravvenuti, sul piano reddituale, rispetto al momento in cui è stata emessa la pronuncia di separazione, il Collegio ritiene proporzionato e congruo, anche in relazione all'età dei minori, confermare l'obbligo in capo a
[...] di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1 complessiva di euro 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, atteso l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, va altresì disposto che l'assegno unico venga corrisposto dall' interamente alla CP_2 Pt_1
6. In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione – indicata in dispositivo - viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi con riferimento a tutte le altre fasi di giudizio, tenuto conto della contumacia del resistente e del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2468/2023 R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e nel Parte_1 CP_1
Comune di OS il 22.8.2011, trascritto nei registri dello Stato civile dello stesso Comune
(atto n. 13, parte I, anno 2011); dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori a , con collocamento presso Parte_1 quest'ultima, la quale potrà, anche senza il consenso dell'altro genitore, assumere ogni decisione di natura burocratica ed inerente alla salute e all'istruzione scolastica dei figli;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
5 pone a carico di l'obbligo di versare – entro il giorno 5 di ogni mese – a CP_1
la somma complessiva di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuisce a il diritto a percepire per intero l'assegno unico erogato dall' Parte_1 CP_2 per i figli minori;
ordina all'Ufficiale di Stato di civile del Comune di OS di procedere all'annotazione della presente sentenza;
condanna a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Siracusa, il 5.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2468/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sandra Dell'Ali, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...];
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 3.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate da parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato il 13.6.2023, , premettendo Parte_1 di avere contratto matrimonio con in data 22.8.2011, che dall'unione CP_1 coniugale nascevano i figli (il 29.4.2009), (il 31.10.2011) e Per_1 Per_2 Per_3
1 (l'1.9.2013) e di essersi da lui separato giusto decreto di omologa n. 343/2022 reso da questo
Tribunale il 19.7.2022 (allegato in atti), chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento), ricorrendone le condizioni di legge.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, la previsione dell'obbligo in capo all'ex marito di corrisponderle un assegno mensile di complessivi euro 600,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico erogato dall' . CP_2
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 18.1.2024, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il giudice relatore, valutate le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e le dichiarazioni rese dalla nel Pt_1 corso della medesima udienza, con provvedimento provvisorio e urgente, adottato ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., confermava le condizioni della separazione omologate con il decreto n. 343/2022 del 19.7.2022.
Alla successiva udienza dell'11.6.2024 venivano ascoltati i figli minori della coppia Per_1
e e all'esito il giudice relatore rinviava la causa per la decisione, con assegnazione Per_2 dei termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2025 la controversia veniva quindi rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza conclusiva.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale CP_1 non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, (cfr. decreto di omologa presente in atti), per un tempo superiore a quello prescritto per legge (art. 3, n. 2, lett. b, Legge n. 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti nel Comune di OS il
22.8.2011, trascritto nei registri dello Stato civile dello stesso Comune (atto n. 13, parte I, anno 2011).
4. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, si ricorda innanzitutto che, in punto di diritto, a partire dalla Legge di riforma n.
154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi
2 familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole.
Altre pronunce giurisprudenziali (ed idee dottrinarie) hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Tanto premesso, nel caso in esame la condotta tenuta da giustifica una deroga CP_1 al regime ordinario dell'affidamento condiviso, perché indicativa di una grave inidoneità genitoriale rispetto all'assolvimento dei compiti di cura, accudimento ed educazione della prole minorenne.
In punto va osservato che dall'ascolto dei figli minori della coppia, e , è Per_1 Per_2 emerso un concreto disinteresse da parte del nei confronti dei figli, i quali non hanno CP_1 da tempo alcun rapporto con il padre.
3 In particolare, ha riferito di vivere con la madre e i fratelli in una casa condotta in Per_1 locazione e di non vedere il papà “da tanto tempo, circa da due anni prima ogni tanto lo vedevo. Non siamo mai andati d'accordo, lui non mi ha mai cercata in questi due anni, non
c'è stata una lite scatenante si sono solo raffreddati. Io prima lo cercavo ma lui o inizia a fare discussioni e non mi andava più di cercarlo o comunque non mi chiedeva di vederlo.
Non so dove vive papà, non so nulla di lui. Ho un cellulare, ho il suo numero ma non l'ho bloccato, lui non mi chiama non mi manda messaggi e a io a mia volta non lo cerco. Non so neppure se è in Sicilia o all'estero. I miei fratelli non lo vedono e non lo sentono. Non riesco bene a spiegare cosa sia successo, so solo che ad un certo punto due anni fa è andato via da OS e da allora non ci ha più cercati e si è raffreddato il rapporto. Se lui si facesse sentire non so se mi andrebbe di vederlo, dipende in che termini si pone lui con me. Prima ero delusa nei suoi confronti per l'atteggiamento che ha avuto, ormai non più, è passato tempo”.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di , il quale ha riferito di non sentire il Per_2 padre “da ottobre 2023 e già non lo sentivo né vedevo da tanto tempo. Poi papà si è preso il mio numero, ha iniziato a scrivermi perché ho cambiato telefonato. A ottobre mi ha chiesto di riprendere i rapporti, io gli ho detto che andava bene a condizione che non mi parlasse più della mamma. L'ho sentito telefonicamente, ha iniziato di nuovo a parlarmi di mamma
e io mi sono scocciato. Mi dà fastidio che quando ci sentivamo mi diceva che quando mamma non ci sarà più sarà lui ad occuparsi di noi, mi diceva “un giorno le cose cambieranno e starete con me”, era una sorta di minaccia, non so, non ricordo bene. Non mi piaceva stare con papà, all'inizio mi chiedeva sempre come stavo, poi ha smesso di farlo e mi parlava solo della mamma. Ad ottobre gli ho mandato un sms dicendogli che non volevo che mi parlasse più di mamma, lui ha negato che fosse così, ha iniziato a scrivermi sempre le stesse cose al che non gli ho più risposto. Da ottobre non mi ha più mandato sms e io non l'ho mai bloccato sul telefono. Non so dove abita papà, dice che cambia città sempre, non so se per lavoro o per altro”.
Al termine del suo ascolto il minore ha precisato che “ad ottobre non ho visto papà, ci siamo solo scritti, l'ultima volta l'ho visto circa due anni fa. Le mie sorelle non vedono papà. Due anni fa è successo che papà tentava di dividerci dalla mamma dicendoci bugie su di lei, per esempio ci diceva che era sempre cattiva, che aveva torto, che ci aveva fatto del male, etc .. al che io non ci sono più voluto andare. Sono arrabbiato con papà per questo suo atteggiamento …. A me piacerebbe vedere papà ma solo se avessi la certezza di un suo cambiamento, altrimenti no perché mi fa soffrire”.
4 Preso atto dell'assenza, sul piano morale e materiale, di dalla vita dei figli, CP_1 va senz'altro disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima, la quale assumerà in autonomia tutte le scelte sia di natura burocratica, che inerenti alla scuola e alla salute dei bambini, anche senza il consenso dell'altro genitore.
Tenuto conto della interruzione per lungo tempo di ogni contatto padre-figli, la frequentazione tra i minori e il resistente va rimessa a liberi accordi tra le parti.
5. Passando alla determinazione del contributo economico dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli, in assenza di elementi sopravvenuti, sul piano reddituale, rispetto al momento in cui è stata emessa la pronuncia di separazione, il Collegio ritiene proporzionato e congruo, anche in relazione all'età dei minori, confermare l'obbligo in capo a
[...] di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1 complessiva di euro 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, atteso l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, va altresì disposto che l'assegno unico venga corrisposto dall' interamente alla CP_2 Pt_1
6. In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione – indicata in dispositivo - viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi con riferimento a tutte le altre fasi di giudizio, tenuto conto della contumacia del resistente e del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2468/2023 R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e nel Parte_1 CP_1
Comune di OS il 22.8.2011, trascritto nei registri dello Stato civile dello stesso Comune
(atto n. 13, parte I, anno 2011); dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori a , con collocamento presso Parte_1 quest'ultima, la quale potrà, anche senza il consenso dell'altro genitore, assumere ogni decisione di natura burocratica ed inerente alla salute e all'istruzione scolastica dei figli;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
5 pone a carico di l'obbligo di versare – entro il giorno 5 di ogni mese – a CP_1
la somma complessiva di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuisce a il diritto a percepire per intero l'assegno unico erogato dall' Parte_1 CP_2 per i figli minori;
ordina all'Ufficiale di Stato di civile del Comune di OS di procedere all'annotazione della presente sentenza;
condanna a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Così deciso in Siracusa, il 5.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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