Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice nel procedimento iscritto al n.r.g. 6584/2024, promosso da: nata in [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio degli Avv.ti ANDREA BOLLANI e DAVIDE BOLLANI
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SERAFINO GIOVINAZZO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato il 30/05/2024, ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per regolare l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento dei figli Per_1
(15.6.2020) e (15.12.2021) nati dalla loro relazione sentimentale.
[...] Per_2
Con decreto del 31.05.2024, su istanza della ricorrente, il Giudice disponeva in via urgente ex art. 473- bis. 15 c.p.c. l'assegnazione della casa coniugale alla stessa e il collocamento di e Per_1
alla madre. Costituitosi il resistente in data 17.06.2024, all'udienza del 20.6.2024 il Per_2
giudice confermava i provvedimenti già assunti e ad integrazione di questi, stante l'accordo delle parti raggiunto in udienza, disponeva per il resistente l'obbligo di versare un contributo mensile al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 16.01.2025 parte ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento di assegnazione della casa stante il proprio trasferimento presso un'altra abitazione;
quanto al mantenimento dei figli insisteva per la corresponsione di un mantenimento di € 400,00 per ciascun figlio. Dopo ampia discussione, le parti concordavano per il versamento da parte del resistente di € 400,00 per ciascun figlio oltre l'onere del 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico percepito al 50% ciascuno.
Il giudice, preso atto, revocava parzialmente il provvedimento del 31.5.2024 nella parte in cui prevedeva l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
quindi, rinviava la causa per consentire alle parti di raggiungere un accordo.
Con foglio di precisazione di conclusioni congiunte, depositato in data 10.03.2025, le parti davano atto di aver raggiunto il seguente accordo:
“1. In principalità: affidare i figli minori ai genitori in modo condiviso, con residenza dei medesimi presso l'abitazione della madre.
2. Disporre che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli, che saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei medesimi, precisando che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i minori stiano con l'uno o l'altro genitore.
3. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze dei minori e dei loro impegni sportivi e/o extrascolastici secondo il seguente calendario:
- fine settimana alternati da venerdì dopo scuola a lunedì mattina.
- un pernottamento infrasettimanale a sua scelta, da convenire di volta in volta.
- Salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario, i figli trascorreranno con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. (e analogamente avverrà per la festa della mamma e il compleanno CP_1
della sig.ra in cui starà, appunto, con questa); Parte_1
- Durante le festività pasquali i genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua
e il giorno del lunedì dell'Angelo e ciò avverrà anche per Natale e la vigilia di Natale;
- i minori, con le limitazioni di età previste per la frequentazione ordinaria, trascorreranno con il padre anche due settimane durante il periodo estivo (preferibilmente consecutive) in periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, nonché le vacanze natalizie dal 25 dicembre al 31 dicembre mattina o dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio.
4. Disporre a carico del padre e a favore della signora a titolo di concorso per il Parte_1
mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di euro 400,00 ciascuno e ciò a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 del mese di competenza.
5. Detto assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
6. Disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli come regolamentate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia.
7. Disporre che, per le spese straordinarie/accessorie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario esibirà all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni.
8. Disporre la ripartizione dell'assegno Inps al 50% a ciascuno dei genitori.
9. Spese compensate”
Il Giudice, quindi, avendo preso atto dell'accordo raggiunto rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni proposte dalle parti appaiono rispondenti alla legge e agli interessi della famiglia e meritano, pertanto, di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
Spese di lite compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 9.4.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Costanza Teti