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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/01/2024, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 798/2020 del ruolo generale e promossa
DA
( già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.
[...]
), elettivamente domiciliata in Ancona via Matteotti n. 54, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Edoardo Boscarato, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Ancona viale della Vittoria n. 1 presso lo studio P.IVA_2
dell'avv. Vincenzo Galluzzo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Vincenzo Grasso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 625 del 18-21/5/2020 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 625/2020 emessa in data 18.5.2020, G.I. Dott.ssa Gabriella
Pompetti, pubblicata in data 21.5.2020 e notificata in data 19.6.2020:
A) In relazione al contratto di mutuo chirografario 04/21/83619, in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità del contratto di mutuo chirografario 04/21/83619
ACCESO IN DATA 3.12.2004, con ogni conseguente statuizione. Conseguentemente, condannare la a restituire all'odierna attrice la somma di euro 24.925,00 che Controparte_3
la stessa ha corrisposto a titolo di interessi e spese, in forza del contratto in questione.
B) In relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 76.675, in via principale: accertare e dichiarare,
per le ragioni di cui in narrativa, la nullità del contratto di mutuo ipotecario n. 76.675 ACCESO IN
DATA 4.7.2008, con ogni conseguente statuizione. Conseguentemente, condannare la
[...]
a restituire all'odierna attrice la somma di euro 25.707,02 che la stessa ha Controparte_3
corrisposto a titolo di interessi e spese, in forza del contratto in questione. C)In subordine, accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa che, ove riconosciuti interessi di qualsivoglia natura in favore della banca in forza dei contratti di mutuo di cui è causa, il loro corso debba necessariamente arrestarsi, al più tardi, al 21.10.2015.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, previa parziale revoca e/o modifica dell'ordinanza 21.12.2017 del Giudice di prime cure si chiede, si opus, che la consulenza tecnica sia estesa anche ai seguenti quesiti, allo stato non sottoposti all'ausiliario:
1) “Accerti il CTU il reale saldo del c/c n. 04/01/75299: 1) al 3.12.2004; 2) al 4.7.2008”.
Sempre in via istruttoria, si opus e senza voler invertire l'onere probatorio, si chiede la ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della banca convenuta e di una prova per testi sui capitoli specificamente indicati in atto di appello.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis,
In relazione al contratto di mutuo chirografario n. 04/21/83619 del 2004:
in via principale: respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi e le ragioni tutte dedotte nella parte narrativa del presente atto che devono intendersi quivi integralmente riportate e ritrascritte, e per l'effetto confermare la sentenza n. 625/2020 del Tribunale
di Ancona;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondata la domanda attorea, ridurre l'importo eventualmente dovuto dalla banca ad € 17.288,05 o in quella minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia anche all'esito dell'espletanda istruttoria;
In relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 76675 del 2008:
in via principale: respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi e le ragioni tutte dedotte nella parte narrativa del presente atto che devono intendersi quivi integralmente riportate e ritrascritte, e per l'effetto confermare la sentenza n. 625/2020 del Tribunale
di Ancona;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio e di lite del presente grado di giudizio.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione della C.T.U. ex adverso richiesto in quanto irrilevante ai fini del decidere perché avente ad oggetto un rapporto contrattuale (conto corrente bancario n. 75299) non oggetto del presente giudizio di appello.
Ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della banca appellata e della prova per testi in quanto i capitoli formulati in quanto inammissibili, ininfluenti,
irrilevanti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla contro la e della domanda Parte_1 Controparte_3
riconvenzionale avanzata da quest'ultima contro la società attrice:
ha dichiarato in relazione al contratto di conto corrente n. 04/01/75299, stipulato in data 13/8/1991,
la nullità della clausola di previsione di interessi ultralegali, di quella di previsione della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e della CMS, ha accertato la non debenza delle spese addebitate in contratto (ad esclusione di quelle dovute ex lege) ed ha escluso il meccanismo di antergazione e postergazione delle valute;
ha conseguentemente condannato la convenuta al pagamento in favore della società attrice CP_4
della complessiva somma di € 207.980,96, oltre interessi legali dal 21/10/2015 al saldo effettivo;
ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo chirografario n. 04/21/83619, concesso in data 3/12/2004, e del contratto di mutuo ipotecario n. 76.675, concesso in data 4/7/2008, ed ha condannato la società attrice al pagamento in favore della convenuta della complessiva somma CP_4
di € 139.411,39, oltre interessi contrattuali di mora pattuiti nell'art. 4 del contratto di mutuo ipotecario sulla sola sorte capitale di € 138.542,25 dal 24/10/2014 al saldo;
ha infine posto a carico della le spese di Ctu e compensato integralmente tra le parti le spese CP_4
di lite in ragione della reciproca soccombenza.
La ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di Parte_1
sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo dedotti in giudizio per mancanza di causa in quanto finalizzati ad estinguere una inesistente esposizione del rapporto di conto corrente;
2) erroneità del capo di sentenza di condanna al pagamento degli interessi di mora relativi al contratto di mutuo in data 4/7/2008 dal 24/10/2014 fino al saldo invece che al 21/10/2015 per erroneità delle ragioni di rigetto della eccezione di compensazione avanzata dalla Ha quindi concluso come CP_4
in epigrafe.
La ha resistito al gravame, eccependo la novità della domanda Controparte_3
relativa alla limitazione temporale della decorrenza degli interessi e comunque l'inammissibilità del secondo motivo di impugnazione avendo l'appellante società chiesto in primo grado il rigetto dell'eccezione di compensazione qui invocata. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Il primo motivo di appello, con il quale la società appellante lamenta l'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di mutuo in quanto entrambi tesi a ripianare pregresse esposizioni debitorie esistenti sul conto corrente acceso presso la medesima è infondato. CP_4
Nella delibazione della questione non può che prendersi le mosse dalla nota pronuncia della
Cassazione n. 1517 del 2021 con la quale vengono fissati precisi principi in relazione al cd. “mutuo di scopo”. Orbene, la Corte preliminarmente chiarisce come “perché si possa discorrere di mutuo di
scopo, occorre che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato da raggiungere risponda, nel
concreto, a uno specifico interesse pubblico, quando si tratta di mutuo di scopo legale. Ovvero ricomprenda o in ogni caso coinvolga, nell'ipotesi invece del mutuo di scopo convenzionale, un
diretto interesse non solo del mutuatario ma anche proprio della persona del mutuante”. Ora, facendo applicazione dei detti principi, i contratti in esame non possono essere qualificati come mutuo di scopo legale, ma risultano essere entrambi meri contratti di mutuo rispettivamente chirografario e ipotecario, senza alcuna indicazione di particolari finalità. Difettano cioè anche in astratto i presupposti per poterli qualificare come mutuo di scopo convenzionale, essendo necessario che il mutuatario non si obblighi solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata. La destinazione delle somme mutuate risulta infatti parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. ord. n. 15929 del 18/06/2018).
Si ribadisce che nella specie entrambi i contratti non stabiliscono alcuno “scopo” da realizzare e alcun
“impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa”. Da un lato infatti i contratti non prevedono alcuna specifica destinazione delle somme mutuate, dall'altro il mutuatario non si è assunto alcun obbligo ulteriore rispetto alla restituzione della somma mutuata, con i relativi interessi. Non è
stata prevista infatti la realizzazione di alcuna attività programmata nell'interesse comune delle parti,
non risultando la destinazione delle somme (come detto non prevista) parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti. La destinazione delle somme in concreto attribuita dal mutuatario non ha pertanto assunto alcun rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. ord.
n. 15929 del 18/06/2018). E' dunque del tutto irrilevante ai fini della validità del contratto di mutuo dedotto in giudizio l'utilizzo che il mutuatario abbia voluto fare della somma ricevuta, in difetto di qualsivoglia pattuizione contrattuale idonea a determinare l'inserimento dello scopo nella fattispecie negoziale.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve concludersi come, a tutto voler concedere, bene potevano le somme oggetto di finanziamento essere destinate al ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, senza che la conoscenza da parte della Banca della necessità per il mutuatario di ripianare in parte gli scoperti di conto corrente possa ritenersi sufficiente a rendere lo scopo comune all'istituto di credito, la cui condotta negoziale è rimasta neutra rispetto a tale fine.
La legittimità del contratto di mutuo destinato in tutto o in parte ad estinguere pregresse poste debitorie è stata di recente espressamente affermata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 23149 del
25/7/2022), la quale, nel superare il proprio precedente orientamento che riconduceva detto negozio ad una ipotesi di pactum de non petendo, ha ritenuto che il ricorso “ad un mutuo solutorio, ...
costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perché non
gradito alle personali convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche
dell'interprete. Dinanzi ad un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare
un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio: ma se non
vi riesce, ebbene ch'egli si rassegni al principio pacta sunt servanda”. Nella specie gli appellanti non hanno mai dedotto né provato l'esistenza di detti vizi.
Il capo di sentenza in esame deve pertanto essere in questa sede confermato.
Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.
L'appellante censura il capo di sentenza con il quale è stata rigettata l'eccezione di compensazione ex art. 1853 c.c. formulata dalla con conseguente erroneità della condanna pronunciata nei suoi CP_4
confronti al pagamento degli interessi di mora maturati sul capitale mutuato per il periodo successivo al 21/10/2015, data da cui il Tribunale ha fatto decorrere gli interessi sul credito restitutorio accertato in suo favore.
In punto di diritto risulta pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione per cui “L'art.
1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio,
essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante
di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 17914 del 4/7/2019), sicché era onere della parte che intende avvalersene sollevarla nei termini previsti dagli artt. 163 c.p.c., 165 in combinato disposto con l'art. 167 c.p.c.e dall'art. 183 quinto comma c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs 149/2022.
Nel caso di specie nel corso dell'intero giudizio di primo grado l'appellante non solo non ha dichiarato di volersi avvalere della compensazione, ma ha tenacemente contrastato l'eccezione de qua proposta dalla giungendo a precisare le proprie conclusioni nei seguenti testuali termini: “in ogni caso CP_4
respingere con qualsiasi statuizione la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione
spiegata dalla banca convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in
narrativa” (cfr. foglio di precisazioni delle conclusioni in data 28/11/2019 punto D).
In questa sede la appellata non ha proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza che CP_4
ha rigettato l'eccezione di compensazione da essa sollevata in primo grado, sicché risulta nella specie applicabile il principio di diritto per cui “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia
stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne
sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della
lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo
officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11799 del 12/05/2017; Cass. ord. n.
14899 del 11/05/2022).
Alla luce dei rilievi svolti da un lato questa Corte non può procedere d'ufficio all'esame dell'eccezione in parola, dall'altro è preclusa all'appellante la proposizione di eccezioni da cui risulta essere decaduta.
L'appello deve dunque essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento delle richieste istruttorie reiterate dall'appellante. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 625 del 18-21/5/2020 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 7.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/1/2024
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco