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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1122/2025 promossa da:
(CF Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Ilaria Nannipieri C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F, ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'Avv. Silvia Costa
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio in Perù con il signor dalla quale nascevano, Controparte_1 rispettivamente, in data 7 ottobre 2010, il figlio e, in data Persona_1
8 novembre 2005, il figlio rilevata Persona_2
l'interruzione della convivenza, caratterizzata da condotte di maltrattamenti attuate dal compagno nei confronti della ricorrente anche alla presenza dei figli minori, a causa delle quali il signor veniva denunciato in Perù e la CP_1 coppia si separava rimanendo i minori con la madre la quale, a dicembre 2016 decideva di trasferirsi con loro in Italia, e precisamente a Livorno, luogo in cui anche il signor si era già trasferito con la Controparte_1 propria madre;
ritenuta la necessità di regolare i rapporti nell'interesse dei
1 figli, disinteressati, con il passare del tempo, ad intrattenere un rapporto con il padre e, essendosi quest'ultimo reso totalmente inadempiente ai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, con ricorso depositato in data
10.5.2025 la signora evocava in causa il Parte_1 signor rassegnando le conclusioni che si Controparte_1 riportano: “Voglia porre a carico di nato in [...] il Controparte_1
13 aprile 1988 e residente a [...] int 2 padre del minore nato in [...] il [...] e di Persona_1 Persona_2 nato in [...] il [...], maggiorenne ma non ancora
[...] indipendente economicamente, un contributo di mantenimento in favore dei figli pari ad € 350,00 ciascuno o a quella minore o maggiore che riterrà di giustizia, disponendo con decreto provvisoriamente esecutivo che la relativa quota del suo reddito sia versato direttamente alla signora nata Lima il 17 agosto Parte_1
1988e pertanto ordinando alla società Edilizia Acrobatica Point acrobatica Livorno in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede a Livorno in viale della
Libertà 47 di versare direttamente alla signora Parte_1 nata Lima 17 agosto 1988 attualmente domiciliata a Livorno presso il difensore la somma di € 350,00 a figlio mensili o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con avvertimento che il decreto provvisoriamente esecutivo le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Si costituiva in giudizio il signor il quale, Controparte_1 concludeva chiedendo di: “emettere i provvedimenti provvisori come segue: disporre il diritto del padre alla frequentazione, almeno per quanto riguarda il figlio minore con indicazione di un paio di giorni la settimana;
stabilire un importo a carico del Sig. per la partecipazione al mantenimento dei figli nell'ammontare complessivo di € CP_1
350,00 per entrambi e diritto della madre a percepire interamente l'assegno unico.”
Nelle more del procedimento e ancor prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 12.6.2025 i rispettivi procuratori depositavano in pct l'accordo sottoscritto da entrambe le parti richiedendone la ratifica da parte del
Tribunale. In data 12.6.2025 il Giudice, viste le note congiunte e letto l'accordo sottoscritto dalle parti rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18 giugno 2025.
All'udienza predetta il Giudice, letti gli atti di causa ed i “preverbali” depositati dalle parti nonché le conclusioni congiuntamente depositate, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
2 Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse dei figli, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Il signor intende adempiere ai propri obblighi di mantenimento nei CP_1 confronti dei figli nato in [...] il [...] e Persona_3 [...] nato in Perù il [...], in [...] Persona_4 alle proprie sostanze e capacità lavorative e segnatamente, si impegna a versare a titolo di contributo di mantenimento in favore di entrambi i figli la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione Istat come per legge, entro e non oltre il 15 di ogni mese sul conto corrente acceso presso intestato CP_2
a nome della Sig.ra il cui codice iban è Parte_1
[...];
2)ciascuno dei genitori provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, precedentemente concordate, così come indicate e disciplinate (sia per quanto attiene la concertazione che il rimborso) dalle Linee
Guida CNF;
3)la Signora percepirà integralmente l'Assegno Unico Parte_1
Universale. Il Signor si impegna a tal fine, ove necessario, a rilasciare CP_1 CP_ dichiarazione scritta da produrre presso uffici al fine dell'erogazione del predetto assegno in favore della Parte_1
4)il Signor si impegna a versare, a saldo e stralcio, per il mantenimento CP_1 non versato in favore dei figli nel periodo da luglio 2023 - maggio 2025,
l'importo complessivo di € 5.000.00, nelle seguenti modalità: € 1.000,00 entro e non oltre il 12 giugno 2025 sul conto corrente della ricorrente e quanto all'importo residuo di € 4.000,00, in 8 rate da € 500,00 da versare ogni sei mesi a partire dal 15.12.2025 e fino al 15.06.2029 compreso.
5)La signora una volta ricevuto l'intero importo di cui al punto Parte_1
4) rilascerà dichiarazione scritta in favore del Sig. con cui dichiarerà di CP_1 null'altro avere da pretendere in punto di mantenimento dei figli per il periodo ricompreso tra il mese di luglio 2023 sino al mese di maggio 2025;
6)Il figlio minore ancora minorenne, nato il 7 ottobre Persona_3
2010, sarà affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre;
tenuto
3 conto delle esigenze del figlio e della necessità di riallacciare gradatamente i rapporti con il padre, lo stesso potrà sentirlo telefonicamente ogni volta che vorrà e incontrarlo, non appena possibile, tenuto conto degli impegni sportivi- scolastici del minore. Entrambi i genitori si rendono, sin d'ora disponibili ove necessario ad incaricare un mediatore familiare individuato di comune accordo al fine di migliorare il legame padre-figlio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 19/6/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1122/2025 promossa da:
(CF Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Ilaria Nannipieri C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F, ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'Avv. Silvia Costa
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio in Perù con il signor dalla quale nascevano, Controparte_1 rispettivamente, in data 7 ottobre 2010, il figlio e, in data Persona_1
8 novembre 2005, il figlio rilevata Persona_2
l'interruzione della convivenza, caratterizzata da condotte di maltrattamenti attuate dal compagno nei confronti della ricorrente anche alla presenza dei figli minori, a causa delle quali il signor veniva denunciato in Perù e la CP_1 coppia si separava rimanendo i minori con la madre la quale, a dicembre 2016 decideva di trasferirsi con loro in Italia, e precisamente a Livorno, luogo in cui anche il signor si era già trasferito con la Controparte_1 propria madre;
ritenuta la necessità di regolare i rapporti nell'interesse dei
1 figli, disinteressati, con il passare del tempo, ad intrattenere un rapporto con il padre e, essendosi quest'ultimo reso totalmente inadempiente ai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, con ricorso depositato in data
10.5.2025 la signora evocava in causa il Parte_1 signor rassegnando le conclusioni che si Controparte_1 riportano: “Voglia porre a carico di nato in [...] il Controparte_1
13 aprile 1988 e residente a [...] int 2 padre del minore nato in [...] il [...] e di Persona_1 Persona_2 nato in [...] il [...], maggiorenne ma non ancora
[...] indipendente economicamente, un contributo di mantenimento in favore dei figli pari ad € 350,00 ciascuno o a quella minore o maggiore che riterrà di giustizia, disponendo con decreto provvisoriamente esecutivo che la relativa quota del suo reddito sia versato direttamente alla signora nata Lima il 17 agosto Parte_1
1988e pertanto ordinando alla società Edilizia Acrobatica Point acrobatica Livorno in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede a Livorno in viale della
Libertà 47 di versare direttamente alla signora Parte_1 nata Lima 17 agosto 1988 attualmente domiciliata a Livorno presso il difensore la somma di € 350,00 a figlio mensili o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con avvertimento che il decreto provvisoriamente esecutivo le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Si costituiva in giudizio il signor il quale, Controparte_1 concludeva chiedendo di: “emettere i provvedimenti provvisori come segue: disporre il diritto del padre alla frequentazione, almeno per quanto riguarda il figlio minore con indicazione di un paio di giorni la settimana;
stabilire un importo a carico del Sig. per la partecipazione al mantenimento dei figli nell'ammontare complessivo di € CP_1
350,00 per entrambi e diritto della madre a percepire interamente l'assegno unico.”
Nelle more del procedimento e ancor prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 12.6.2025 i rispettivi procuratori depositavano in pct l'accordo sottoscritto da entrambe le parti richiedendone la ratifica da parte del
Tribunale. In data 12.6.2025 il Giudice, viste le note congiunte e letto l'accordo sottoscritto dalle parti rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18 giugno 2025.
All'udienza predetta il Giudice, letti gli atti di causa ed i “preverbali” depositati dalle parti nonché le conclusioni congiuntamente depositate, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
2 Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse dei figli, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Il signor intende adempiere ai propri obblighi di mantenimento nei CP_1 confronti dei figli nato in [...] il [...] e Persona_3 [...] nato in Perù il [...], in [...] Persona_4 alle proprie sostanze e capacità lavorative e segnatamente, si impegna a versare a titolo di contributo di mantenimento in favore di entrambi i figli la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione Istat come per legge, entro e non oltre il 15 di ogni mese sul conto corrente acceso presso intestato CP_2
a nome della Sig.ra il cui codice iban è Parte_1
[...];
2)ciascuno dei genitori provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, precedentemente concordate, così come indicate e disciplinate (sia per quanto attiene la concertazione che il rimborso) dalle Linee
Guida CNF;
3)la Signora percepirà integralmente l'Assegno Unico Parte_1
Universale. Il Signor si impegna a tal fine, ove necessario, a rilasciare CP_1 CP_ dichiarazione scritta da produrre presso uffici al fine dell'erogazione del predetto assegno in favore della Parte_1
4)il Signor si impegna a versare, a saldo e stralcio, per il mantenimento CP_1 non versato in favore dei figli nel periodo da luglio 2023 - maggio 2025,
l'importo complessivo di € 5.000.00, nelle seguenti modalità: € 1.000,00 entro e non oltre il 12 giugno 2025 sul conto corrente della ricorrente e quanto all'importo residuo di € 4.000,00, in 8 rate da € 500,00 da versare ogni sei mesi a partire dal 15.12.2025 e fino al 15.06.2029 compreso.
5)La signora una volta ricevuto l'intero importo di cui al punto Parte_1
4) rilascerà dichiarazione scritta in favore del Sig. con cui dichiarerà di CP_1 null'altro avere da pretendere in punto di mantenimento dei figli per il periodo ricompreso tra il mese di luglio 2023 sino al mese di maggio 2025;
6)Il figlio minore ancora minorenne, nato il 7 ottobre Persona_3
2010, sarà affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre;
tenuto
3 conto delle esigenze del figlio e della necessità di riallacciare gradatamente i rapporti con il padre, lo stesso potrà sentirlo telefonicamente ogni volta che vorrà e incontrarlo, non appena possibile, tenuto conto degli impegni sportivi- scolastici del minore. Entrambi i genitori si rendono, sin d'ora disponibili ove necessario ad incaricare un mediatore familiare individuato di comune accordo al fine di migliorare il legame padre-figlio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 19/6/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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