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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
dott.ssa Stefania FROJO Giudice
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1810/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nato a [...] il giorno 16.3.1984 e residente in [...]d'Ivrea Parte_1
(To), via Maestra nr. 25, Cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Marisa Manfredi e presso il suo studio legale in Ivrea, Piazza Perrone, nr. 10,
elettivamente domiciliato giusta procura speciale in atti
- r i c o r r e n t e -
contro nata a [...] il [...], residente in [...] – Controparte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Pio CODA e presso lo stesso C.F._2
elettivamente domiciliata in Ivrea, Piazza di Città n. 12 giusta delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. Affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno, con lo stesso regime, la responsabilità genitoriale, con collocazione stabile e
residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Quassolo (To), via Garibaldi nr. 47;
2. Prevedere che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed
assumeranno di comune accordo, a solo titolo esemplificativo, le decisioni relative alle questioni
gravi e straordinarie di salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti),
all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori
intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche che
dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni della figlia minore;
3. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con i propri Per_1
impegni lavorativi, in ogni occasione di accordo con la madre, manifestato consenso da parte della
minore e, in ogni caso, secondo le seguenti modalità:
a. giorni infrasettimanali: il sig. terrà con sé la figlia ogni martedì e giovedì, Parte_1 Per_1
dalle ore 16.00, oppure dal termine dell'orario scolastico, sino alle ore 21.00;
b. fine settima: il sig. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dal Parte_1 Per_1
venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 21.00; per i mesi di marzo e aprile il pernotto con il
papà sara solo sabato su domenica;
a partire da maggio 2025 saranno introdotti i 2 pernotti
previsti
c. festività: trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Per_1
Stefano con l'altro. Allo stesso modo trascorrerà ad anni alterni il 31 dicembre con un Per_1
genitore e il Capodanno con l'altro. Analogamente, ad anni alterni trascorrerà con un Per_1
genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
d. vacanze estive: il sig. terrà con sé la figlia per due settimane, anche non Parte_1 Per_1
consecutive, durante il periodo estivo;
pagina 2 di 5
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore, corrispondendo un
assegno mensile alla sig.ra , con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, CP_1
dell'importo di € 250,00, a partire dal corrente mese di marzo entro il giorno 20 di ogni mese
5. Disporre che il padre contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche, e
mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., sportive e ricreative, sostenute per la figlia, come da
Protocollo vigente presso il Tribunale dui Ivrea;
6.Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre
7. spese legali compensate;
”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 24.6.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai cessata) era nata - in
[...]
data 02.02.2021 - la figlia e chiedendo disporsi l'affido condiviso con collocazione Per_1
prevalente della minore presso la madre e previsione di un calendario di incontri padre/figlia minimo salvi diversi accordi tra i genitori, e a suo carico contributo al mantenimento della figlia di € 250,00, oltre al 50% spese extra assegno e 50% assegno
Unico e detrazioni.
La convenuta si è costituita in giudizio e nulla ha opposto all'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, calendario standard per gli incontri padre/figlia con inserimento graduale dei pernotti;
sotto il profilo economico, la madre ha chiesto stabilirsi in € 300,00 il contributo al mantenimento della bambina oltre al 50%
delle spese extra e al 100% dell'AU.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 5 marzo 2025, le parti, avendo raggiunto l'accordo,
hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
pagina 3 di 5 Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Le condizioni concordate dalle parti – riguardanti l'affidamento, la collocazione ed il mantenimento della figlia minore, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possano essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti, le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del
P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno, con lo stesso regime, la responsabilità genitoriale, con collocazione stabile e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Quassolo (To), via Garibaldi nr.
47.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo, a solo titolo esemplificativo, le decisioni relative alle questioni gravi e straordinarie di salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti),
all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche che dovranno essere individuate tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con i propri Per_1
impegni lavorativi, in ogni occasione di accordo con la madre, manifestato consenso da parte della minore e, in ogni caso, secondo le seguenti modalità:
a. giorni infrasettimanali: il sig. terrà con sé la figlia ogni martedì e Parte_1 Per_1
giovedì, dalle ore 16.00, oppure dal termine dell'orario scolastico, sino alle ore 21.00;
pagina 4 di 5 b. fine settima: il sig. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, Parte_1 Per_1
dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 21.00; per i mesi di marzo e aprile il pernotto con il papà sara solo sabato su domenica;
a partire da maggio 2025 saranno introdotti i 2 pernotti previsti c. festività: trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e quello Per_1
di Santo Stefano con l'altro. Allo stesso modo trascorrerà ad anni alterni il 31 Per_1
dicembre con un genitore e il Capodanno con l'altro. Analogamente, ad anni alterni Per_1
trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
d. vacanze estive: il sig. terrà con sé la figlia per due settimane, Parte_1 Per_1
anche non consecutive, durante il periodo estivo.
4. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore, corrispondendo un assegno mensile alla sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici CP_1
ISTAT, dell'importo di € 250,00, a partire dal corrente mese di marzo entro il giorno 20 di ogni mese.
5. Dispone che il padre contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche, e mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., sportive e ricreative, sostenute per la figlia, come da Protocollo vigente presso il Tribunale dui Ivrea;
6. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre
7. Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
dott.ssa Stefania FROJO Giudice
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1810/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nato a [...] il giorno 16.3.1984 e residente in [...]d'Ivrea Parte_1
(To), via Maestra nr. 25, Cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Marisa Manfredi e presso il suo studio legale in Ivrea, Piazza Perrone, nr. 10,
elettivamente domiciliato giusta procura speciale in atti
- r i c o r r e n t e -
contro nata a [...] il [...], residente in [...] – Controparte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Pio CODA e presso lo stesso C.F._2
elettivamente domiciliata in Ivrea, Piazza di Città n. 12 giusta delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. Affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno, con lo stesso regime, la responsabilità genitoriale, con collocazione stabile e
residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Quassolo (To), via Garibaldi nr. 47;
2. Prevedere che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed
assumeranno di comune accordo, a solo titolo esemplificativo, le decisioni relative alle questioni
gravi e straordinarie di salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti),
all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori
intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche che
dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni della figlia minore;
3. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con i propri Per_1
impegni lavorativi, in ogni occasione di accordo con la madre, manifestato consenso da parte della
minore e, in ogni caso, secondo le seguenti modalità:
a. giorni infrasettimanali: il sig. terrà con sé la figlia ogni martedì e giovedì, Parte_1 Per_1
dalle ore 16.00, oppure dal termine dell'orario scolastico, sino alle ore 21.00;
b. fine settima: il sig. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dal Parte_1 Per_1
venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 21.00; per i mesi di marzo e aprile il pernotto con il
papà sara solo sabato su domenica;
a partire da maggio 2025 saranno introdotti i 2 pernotti
previsti
c. festività: trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Per_1
Stefano con l'altro. Allo stesso modo trascorrerà ad anni alterni il 31 dicembre con un Per_1
genitore e il Capodanno con l'altro. Analogamente, ad anni alterni trascorrerà con un Per_1
genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
d. vacanze estive: il sig. terrà con sé la figlia per due settimane, anche non Parte_1 Per_1
consecutive, durante il periodo estivo;
pagina 2 di 5
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore, corrispondendo un
assegno mensile alla sig.ra , con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, CP_1
dell'importo di € 250,00, a partire dal corrente mese di marzo entro il giorno 20 di ogni mese
5. Disporre che il padre contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche, e
mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., sportive e ricreative, sostenute per la figlia, come da
Protocollo vigente presso il Tribunale dui Ivrea;
6.Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre
7. spese legali compensate;
”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 24.6.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai cessata) era nata - in
[...]
data 02.02.2021 - la figlia e chiedendo disporsi l'affido condiviso con collocazione Per_1
prevalente della minore presso la madre e previsione di un calendario di incontri padre/figlia minimo salvi diversi accordi tra i genitori, e a suo carico contributo al mantenimento della figlia di € 250,00, oltre al 50% spese extra assegno e 50% assegno
Unico e detrazioni.
La convenuta si è costituita in giudizio e nulla ha opposto all'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, calendario standard per gli incontri padre/figlia con inserimento graduale dei pernotti;
sotto il profilo economico, la madre ha chiesto stabilirsi in € 300,00 il contributo al mantenimento della bambina oltre al 50%
delle spese extra e al 100% dell'AU.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 5 marzo 2025, le parti, avendo raggiunto l'accordo,
hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
pagina 3 di 5 Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Le condizioni concordate dalle parti – riguardanti l'affidamento, la collocazione ed il mantenimento della figlia minore, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possano essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti, le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del
P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno, con lo stesso regime, la responsabilità genitoriale, con collocazione stabile e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Quassolo (To), via Garibaldi nr.
47.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo, a solo titolo esemplificativo, le decisioni relative alle questioni gravi e straordinarie di salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti),
all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche che dovranno essere individuate tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con i propri Per_1
impegni lavorativi, in ogni occasione di accordo con la madre, manifestato consenso da parte della minore e, in ogni caso, secondo le seguenti modalità:
a. giorni infrasettimanali: il sig. terrà con sé la figlia ogni martedì e Parte_1 Per_1
giovedì, dalle ore 16.00, oppure dal termine dell'orario scolastico, sino alle ore 21.00;
pagina 4 di 5 b. fine settima: il sig. terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, Parte_1 Per_1
dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica alle ore 21.00; per i mesi di marzo e aprile il pernotto con il papà sara solo sabato su domenica;
a partire da maggio 2025 saranno introdotti i 2 pernotti previsti c. festività: trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e quello Per_1
di Santo Stefano con l'altro. Allo stesso modo trascorrerà ad anni alterni il 31 Per_1
dicembre con un genitore e il Capodanno con l'altro. Analogamente, ad anni alterni Per_1
trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
d. vacanze estive: il sig. terrà con sé la figlia per due settimane, Parte_1 Per_1
anche non consecutive, durante il periodo estivo.
4. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore, corrispondendo un assegno mensile alla sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici CP_1
ISTAT, dell'importo di € 250,00, a partire dal corrente mese di marzo entro il giorno 20 di ogni mese.
5. Dispone che il padre contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche, e mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., sportive e ricreative, sostenute per la figlia, come da Protocollo vigente presso il Tribunale dui Ivrea;
6. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre
7. Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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