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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 557/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa NN Cattaneo Presidente Relatore Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 da 1) di AL Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessia Dina Maria Platania e l'Avv. Adele Laura Clerici presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Jacopo Pistorello presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Santa Margherita Ligure (GE) il 05.06.2010 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) al n. 20, parte 2, Serie A, anno 2010 e nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (MI) al n. 194, parte 2, serie B, anno 2010.
separati consensualmente con sentenza n. 856/2025 pubbl. il 04/03/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con il seguente figlio: nato a [...] il [...], residente a [...]
Baldissera n. 2, , cittadino italiano, minore di età. C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento ai fini anagrafici presso la madre nella casa familiare di via Baldissera n. 2.
2) I genitori si impegneranno ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra il figlio minore e l'altro genitore secondo il principio di “bigenitorialità”. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni. In particolare saranno sempre decisi congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi del figlio, salvo i casi di urgenze, l'indirizzo religioso, culturale e sportivo, i trasferimenti di residenza dal luogo ove, attualmente, risiede. Per_1
I genitori si impegnano altresì a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse di , a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie sul figlio e Per_1 su tutto quanto riguardi la sua vita. I genitori si impegnano, altresì, a preservare la figura dell'altro, a non screditare o denigrare lo stesso soprattutto davanti al figlio minore. 3) La casa familiare sita a Milano, via Baldissera n.
2 - di proprietà esclusiva del signor ma Per_1 gravata dal diritto di abitazione decennale a favore della signora di AL a seguito degli Pt_1 accordi di separazione - rimarrà assegnata a quest'ultima fino al 28 febbraio 2035, data in cui terminerà anche il relativo diritto di abitazione e la stessa riconsegnerà l'immobile al signor libero da Per_1 persone e/o cose. L'eventuale costo di cancellazione della relativa trascrizione - se effettuata - sarà a carico della signora che vi provvederà alla scadenza del termine sopra indicato. Parte_2
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé presso la propria abitazione il figlio secondo i più Per_1 ampi tempi di frequentazione, sempre in relazione all'età, alle esigenze dello stesso e ai futuri eventuali propri impegni lavorativi, a fine settimana alternati dal giovedì sera al lunedì mattina, oltre a due pagina 2 di 6 pernotti infrasettimanali - indicativamente il mercoledì e il giovedì - nella settimana in cui il minore non starà con il padre nel fine settimana.
5) Le vacanze di Natale, salvo sempre diversi accordi tra le parti, verranno divise in due periodi dal 23 dicembre (generalmente dalla fine delle attività scolastiche) sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio (o comunque fino alla ripresa delle attività scolastiche): i genitori alterneranno di anno in anno i due periodi nel pieno rispetto delle consuetudini familiari con la precisazione che il 24 dicembre e il 25 dicembre saranno trascorsi, in alternanza, di anno in anno, con la madre un giorno e con il padre l'altro. I genitori si accorderanno sui tempi e le modalità entro il mese di ottobre di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto con il padre e due con la madre, alternando di anno in anno tra i genitori la prima e la seconda quindicina, salvo diversi accordi. Resta inteso che, sempre fatto salvo ogni diverso e migliore accordo, nei mesi di giugno e luglio rimarrà in essere l'alternanza di cui sopra al punto 4). L'intero periodo delle vacanze di Pasqua o di Carnevale, ad anni alterni. I c.d. “ponti” verranno trascorsi da un genitore con il figlio, seguendo il principio dell'alternanza; i ponti verranno accorpati al week end più vicino spettante a ciascun genitore, tenendo in considerazione gli impegni lavorativi di entrambi.
6) I tempi di permanenza di presso ciascun genitore di cui sopra fanno salvi diversi accordi Per_1 che intervengano di volta in volta tra i genitori e che tengano conto delle esigenze contingenti di salute, di scuola, di studio e di svago del figlio minore, nonché di salute e di lavoro dei genitori.
7) Il signor metterà a disposizione della signora AL per i prossimi 3 anni (fino Per_1 Parte_2 al 31 dicembre 2027) la propria abitazione di Noli (SV) al fine di recarsi da sola o con , Per_1 secondo le seguenti modalità: per un periodo massimo di 3 settimane all'anno durante la stagione estiva (dal 15 giugno al 30 agosto) che dovranno essere anticipatamente concordate;
nel corso dell'anno, al di fuori del periodo sopra indicato, per ulteriori quattro settimane sempre da concordarsi preventivamente.
8) I genitori nel preminente interesse del figlio e in ossequio all'art. 317 bis c.c., si impegnano a non ostacolare, ma anzi a favorire i rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Per_1 Parte_2 figlio la somma mensile di € 1.000,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base all'indice Istat FOI - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati - con prima rivalutazione a febbraio 2026.
10) Nel caso in cui , raggiunta la maggiore età, dovesse andare a studiare all'Estero o in Per_1 un'altra città italiana diversa da Milano, il signor suddividerà il proprio contributo al Per_1 mantenimento per il figlio di cui al punto 9) versando € 750,00 a quest'ultimo ed € 250,00 alla signora di AL in caso di trasferimento del figlio in un paese extraeuropeo ovvero € 500,00 al figlio Pt_1 ed € 500,00 alla signora di AL in caso di trasferimento in un paese all'interno del continente Pt_1 europeo (compreso Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco etc). pagina 3 di 6 11) Il signor terrà a proprio carico il 75% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Per_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, fatto salvo quanto meglio specificato al successivo punto 12) e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 12) Fintantoché il signor avrà a disposizione la polizza assicurativa sanitaria in cui sono Per_1 ricomprese le eventuali prestazioni a favore del figlio, resta inteso che le spese mediche per Per_1 verranno coperte dalla stessa nei limiti dei massimali di copertura, sempre fatte salve le urgenze. L'eventuale importo differenziale verrà suddiviso tra i genitori secondo le percentuali già indicate. Con riferimento alle future spese universitarie del figlio (da intendersi tasse, libri, materiali e Per_1 pagina 4 di 6 vitto, alloggio e trasferimenti se fuori Milano), queste - a parziale deroga di quanto previsto al punto 11) - saranno interamente a carico del signor Per_1
13) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali derivanti dal matrimonio, il signor si obbliga a versare in sede di divorzio alla signora Per_1 Parte_2 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione (“una tantum”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di € 190.000,00 (centonovantamila/00) da versarsi in due tranches con le seguenti modalità: a) la prima tranche dell'importo di €120.000,00 (centoventimila/00) è stata corrisposta in via anticipata dal signor alla signora di AL al momento della sottoscrizione dell'atto definitivo Per_1 Pt_1 di trasferimento delle quote di proprietà dell'immobile di via Baldissera n. 2, così come previsto all'art. 14) lettera b) dell'accordo di separazione;
b) la seconda tranche, pari a € 70.000,00 (settantamila/00), verrà corrisposta dal signor alla Per_1 signora entro 15 giorni dalla sentenza di divorzio. Parte_2
14) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, da parte ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque Controparte_1 pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, a favore di di AL, avente causa o comunque connessa alla pregressa Parte_1 convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 5 di 6 Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora Parte_2
e dal signor in data 05.06.2010 in Santa Margherita Ligure (GE);
[...] Per_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa NN Cattaneo Presidente Relatore Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025 da 1) di AL Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessia Dina Maria Platania e l'Avv. Adele Laura Clerici presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Jacopo Pistorello presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Santa Margherita Ligure (GE) il 05.06.2010 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) al n. 20, parte 2, Serie A, anno 2010 e nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (MI) al n. 194, parte 2, serie B, anno 2010.
separati consensualmente con sentenza n. 856/2025 pubbl. il 04/03/2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con il seguente figlio: nato a [...] il [...], residente a [...]
Baldissera n. 2, , cittadino italiano, minore di età. C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento ai fini anagrafici presso la madre nella casa familiare di via Baldissera n. 2.
2) I genitori si impegneranno ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra il figlio minore e l'altro genitore secondo il principio di “bigenitorialità”. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le sue capacità, le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni. In particolare saranno sempre decisi congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi del figlio, salvo i casi di urgenze, l'indirizzo religioso, culturale e sportivo, i trasferimenti di residenza dal luogo ove, attualmente, risiede. Per_1
I genitori si impegnano altresì a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse di , a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie sul figlio e Per_1 su tutto quanto riguardi la sua vita. I genitori si impegnano, altresì, a preservare la figura dell'altro, a non screditare o denigrare lo stesso soprattutto davanti al figlio minore. 3) La casa familiare sita a Milano, via Baldissera n.
2 - di proprietà esclusiva del signor ma Per_1 gravata dal diritto di abitazione decennale a favore della signora di AL a seguito degli Pt_1 accordi di separazione - rimarrà assegnata a quest'ultima fino al 28 febbraio 2035, data in cui terminerà anche il relativo diritto di abitazione e la stessa riconsegnerà l'immobile al signor libero da Per_1 persone e/o cose. L'eventuale costo di cancellazione della relativa trascrizione - se effettuata - sarà a carico della signora che vi provvederà alla scadenza del termine sopra indicato. Parte_2
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé presso la propria abitazione il figlio secondo i più Per_1 ampi tempi di frequentazione, sempre in relazione all'età, alle esigenze dello stesso e ai futuri eventuali propri impegni lavorativi, a fine settimana alternati dal giovedì sera al lunedì mattina, oltre a due pagina 2 di 6 pernotti infrasettimanali - indicativamente il mercoledì e il giovedì - nella settimana in cui il minore non starà con il padre nel fine settimana.
5) Le vacanze di Natale, salvo sempre diversi accordi tra le parti, verranno divise in due periodi dal 23 dicembre (generalmente dalla fine delle attività scolastiche) sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio (o comunque fino alla ripresa delle attività scolastiche): i genitori alterneranno di anno in anno i due periodi nel pieno rispetto delle consuetudini familiari con la precisazione che il 24 dicembre e il 25 dicembre saranno trascorsi, in alternanza, di anno in anno, con la madre un giorno e con il padre l'altro. I genitori si accorderanno sui tempi e le modalità entro il mese di ottobre di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto con il padre e due con la madre, alternando di anno in anno tra i genitori la prima e la seconda quindicina, salvo diversi accordi. Resta inteso che, sempre fatto salvo ogni diverso e migliore accordo, nei mesi di giugno e luglio rimarrà in essere l'alternanza di cui sopra al punto 4). L'intero periodo delle vacanze di Pasqua o di Carnevale, ad anni alterni. I c.d. “ponti” verranno trascorsi da un genitore con il figlio, seguendo il principio dell'alternanza; i ponti verranno accorpati al week end più vicino spettante a ciascun genitore, tenendo in considerazione gli impegni lavorativi di entrambi.
6) I tempi di permanenza di presso ciascun genitore di cui sopra fanno salvi diversi accordi Per_1 che intervengano di volta in volta tra i genitori e che tengano conto delle esigenze contingenti di salute, di scuola, di studio e di svago del figlio minore, nonché di salute e di lavoro dei genitori.
7) Il signor metterà a disposizione della signora AL per i prossimi 3 anni (fino Per_1 Parte_2 al 31 dicembre 2027) la propria abitazione di Noli (SV) al fine di recarsi da sola o con , Per_1 secondo le seguenti modalità: per un periodo massimo di 3 settimane all'anno durante la stagione estiva (dal 15 giugno al 30 agosto) che dovranno essere anticipatamente concordate;
nel corso dell'anno, al di fuori del periodo sopra indicato, per ulteriori quattro settimane sempre da concordarsi preventivamente.
8) I genitori nel preminente interesse del figlio e in ossequio all'art. 317 bis c.c., si impegnano a non ostacolare, ma anzi a favorire i rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Per_1 Parte_2 figlio la somma mensile di € 1.000,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base all'indice Istat FOI - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati - con prima rivalutazione a febbraio 2026.
10) Nel caso in cui , raggiunta la maggiore età, dovesse andare a studiare all'Estero o in Per_1 un'altra città italiana diversa da Milano, il signor suddividerà il proprio contributo al Per_1 mantenimento per il figlio di cui al punto 9) versando € 750,00 a quest'ultimo ed € 250,00 alla signora di AL in caso di trasferimento del figlio in un paese extraeuropeo ovvero € 500,00 al figlio Pt_1 ed € 500,00 alla signora di AL in caso di trasferimento in un paese all'interno del continente Pt_1 europeo (compreso Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco etc). pagina 3 di 6 11) Il signor terrà a proprio carico il 75% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Per_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, fatto salvo quanto meglio specificato al successivo punto 12) e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 12) Fintantoché il signor avrà a disposizione la polizza assicurativa sanitaria in cui sono Per_1 ricomprese le eventuali prestazioni a favore del figlio, resta inteso che le spese mediche per Per_1 verranno coperte dalla stessa nei limiti dei massimali di copertura, sempre fatte salve le urgenze. L'eventuale importo differenziale verrà suddiviso tra i genitori secondo le percentuali già indicate. Con riferimento alle future spese universitarie del figlio (da intendersi tasse, libri, materiali e Per_1 pagina 4 di 6 vitto, alloggio e trasferimenti se fuori Milano), queste - a parziale deroga di quanto previsto al punto 11) - saranno interamente a carico del signor Per_1
13) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali derivanti dal matrimonio, il signor si obbliga a versare in sede di divorzio alla signora Per_1 Parte_2 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione (“una tantum”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di € 190.000,00 (centonovantamila/00) da versarsi in due tranches con le seguenti modalità: a) la prima tranche dell'importo di €120.000,00 (centoventimila/00) è stata corrisposta in via anticipata dal signor alla signora di AL al momento della sottoscrizione dell'atto definitivo Per_1 Pt_1 di trasferimento delle quote di proprietà dell'immobile di via Baldissera n. 2, così come previsto all'art. 14) lettera b) dell'accordo di separazione;
b) la seconda tranche, pari a € 70.000,00 (settantamila/00), verrà corrisposta dal signor alla Per_1 signora entro 15 giorni dalla sentenza di divorzio. Parte_2
14) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, da parte ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque Controparte_1 pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, a favore di di AL, avente causa o comunque connessa alla pregressa Parte_1 convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 5 di 6 Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora Parte_2
e dal signor in data 05.06.2010 in Santa Margherita Ligure (GE);
[...] Per_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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