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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/09/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Azzurra
Guerra, lette le comparse conclusionali e le note di replica depositate dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3519 2020 del Registro Generale Affari Contenziosi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 582/2019 emesso da questo Tribunale l'1.4.2019 ( r.g. n.
856/2019) promosso da
, in persona del suo legale rappresentate p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Marcello La Selva, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di opposizione;
- Opponente- contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio, in virtù di procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica sottoscritta con firma digitale;
- Opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.2.2019, deducendo di Controparte_1
essersi resa cessionaria dei crediti maturati dalle società XO PA, Controparte_2
, , Agfa Gevaert PA, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
pagina 1 di 15 , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14 [...]
, , , Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
, , , CP_19 CP_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23
, con socio unico, (ex , Controparte_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_27 [...]
, (Getinge Italia) ed Eni Gas e Luce PA a CP_28 Controparte_29 Controparte_30
titolo di corrispettivo delle forniture di merci/prestazioni di servizi, ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di € 3.098.458,53, così composta: - € 2.494.267,99 a titolo CP_31
di sorte capitale per il mancato pagamento delle fatture dovute;
-€ 384.097,45 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.Lgs 231/02; - € 571.282,54 per il mancato pagamento delle NDI;
- €
32.560,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6 D.Lgs n. 231/2002, come modificato dall'art.1,
comma 1, lettera f) D. Lgs. 192/12.
Il Tribunale di Trani, con decreto n. 582/2019 emesso il 1°.4.2019, ha ingiunto all'
[...]
il pagamento della complessiva somma di € 3.098.458,53 oltre spese di Parte_1
lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.6.2019, l' ha proposto opposizione CP_31
avverso il decreto ingiuntivo de quo, eccependo la non debenza della somma ingiunta per difetto di legittimazione arriva della creditrice, mancando la prova dell'avvenuta cessione, per intervenuta contestazione delle cessioni, avvenuto pagamento di talune fatture nonché per usurarietà degli interessi applicati, e ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) in via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
attiva ad agire della in ragione della insussistenza di alcun valido Controparte_1
contratto di cessione del credito pro soluto, per effetto della mancata esibizione dei titoli di
credito nel giudizio monitorio, in violazione dell'art. 633 n. 1 c.p.c., nonché in forza dei legittimi
rifiuti alla cessione dei crediti, esercitati dalla opponente ai sensi del D. Lgs n. Parte_1
pagina 2 di 15 163 del 12.04.2006 e successivo art. 106, comma 13 del D. Lgs n. 50 del 2016; b) per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche nel merito, con il rigetto della domanda relativa
alle pretese ragioni di credito, siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che illegittime e non
provate: c) dichiarare in ogni caso prive di effetti giuridici tutte le cessioni di credito
asseritamente vantate e non provate dalla banca opposta;
d) conseguentemente, rigettare le
avverse domande e dichiarare in ogni caso nulli e privi di effetti giuridici, e comunque espungere
integralmente, tutti i calcoli unilateralmente effettuati dalla opposta sia per sorte capitale che
per interessi, questi in quanto comunque illegittimi, in violazione delle leggi regolatrici delle
cessioni dei crediti nei confronti delle PP.AA. e) condannare la banca opposta al pagamento
degli onorari e delle spese processuali del presente giudizio come da nota specifica che si
esibisce; f) condannare la banca opposta anche al pagamento delle spese per lite temeraria ex
art. 96 c.p.c. conclusioni di cui in epigrafe”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 21.11.2019 si è costituita l'opponente, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Trani,
contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: Nel rito: preso atto
che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ex art. 648 cpc,
concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: 1) confermare
in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 582 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Trani in
data 1/04/19; 2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per
improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni
conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via
subordinata: condannare l' , in persona del Direttore Generale e Parte_1
legale rappresentante p.t., a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della somma di €
2.494.267,99 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo,
pagina 3 di 15 ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192
del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e
dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così
come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n.
231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché la somma di € 571.282,54
per il mancato pagamento delle NDI oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo
pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come
novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n.
231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché la somma di €
32.560,00 a titolo di risarcimento del danno, come modificato dal D. Lgs. n. 192 del 2012, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011,
n. 180. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, è stata disposta ctu tecnico contabile al fine di accertare l'effettivo quantum dovuto. Dopo il deposito dell'elaborato peritale e la precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata, per la prima volta, in decisione. Con ordinanza del 26.6.2023, il precedente istruttore ha rimesso la causa sul ruolo al fine di accertare l'esatto ammontare del risarcimento forfettario previsto dall'art. 10 d.
lgs. 231/2002, così come modificato dal d. lgs. 192/2012. Depositata la relazione integrativa, la causa è stata riservata per la decisione, con ordinanza del 26.3.2025, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le parti hanno depositato nuovamente sia le comparse conclusionali che le note di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 15 In via assolutamente preliminare deve osservarsi che nella memoria ex art. 183 VI co n 2 c.p.c.,
depositata il 7.9.2020, parte opposta ha dato atto della riduzione della pretesa creditoria ad €
2.117.587,60, per intervenuto pagamento parziale. Il ctu designato ha riscontrato, dopo la data del deposito del saldo aggiornato ( 3.9.2020), l'ulteriore pagamento delle fatture oggetto di decreto monitorio per un ammontare complessivo di € 33.687,64, con conseguente rideterminazione del credito in € 2.083.899,96.
Dunque, anche solo per tale motivo, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Nel merito, poi, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità
degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto,
infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice ed, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto, ovvero, su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. La
particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, nel senso che non esonera colui che fa valere un proprio diritto dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Occorre, dunque, verificare, se nel caso di specie, l'opposta abbia prodotto il titulus della pretesa creditoria, ovvero i contratti intercorsi tra i fornitori e la opponente. Cont
pagina 5 di 15 Sul punto, giova ricordare che, come condivisibilmente osservato da recente giurisprudenza di legittimità, le rivestono il carattere di “organismo di diritto pubblico” ai sensi Controparte_32
Cont dell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, onde i relativi contratti, stipulati dalla quale
“amministrazione aggiudicatrice” per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, sono assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, invero, “in tema di contratti con la Pubblica
amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai
fini della quale è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione
della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare
l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del
rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al
compenso da corrispondere;
tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio
costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e
rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni
finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità
delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del
rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni” (cfr., ex multis, Cass., 23. 2.2022, n.
5996, nonché, nello stesso senso, Cass., 10.01.2019, n. 453; Cass., 17.6.2016, n. 12540; Cass.
Civ., Sez. III, 6/02/2004, n. 2289).
E, sul punto, è appena il caso di rilevare che, trattandosi di forma scritta ad substantiam, si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto (Cass. n.
27972/2022).
pagina 6 di 15 Per vero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito che,
per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti,
poiché l' art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l' incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'
amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (in tal senso, Cass.
Sez. Unite, 25. 3.2022, n.9775; più recentemente, Cass., ord. 21.11.2023 n. 32337).
Il surrichiamato art. 17 R.D. 2440/1923 contiene, infatti, un'espressa deroga a tale principio in relazione ai contratti con le imprese commerciali, stabilendo che essi possano essere conclusi -
oltre che in forma pubblica amministrativa, ai sensi 2 del precedente art. 16 - anche attraverso atti non contestuali, “per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio”. E tuttavia, siffatta deroga postula pur sempre che, attraverso la corrispondenza commerciale, richiamata dalla norma succitata, si ponga in essere quello scambio tra proposta ed accettazione, ai sensi dell' art. 1326
c.c., dal quale soltanto può derivare il perfezionamento del contratto. Ne discende, dunque, che non può considerarsi sufficiente, a tal fine, che da atti scritti risultino comportamenti meramente attuativi di un accordo che, in forza delle previsioni normative suindicate, non può che essere perfezionato, a monte, mediante uno scambio di consensi avvenuto in forma scritta. Ne discende,
pertanto, che le fatture commerciali, in quanto atti giuridici a contenuto partecipativo, finalizzati a far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto già concluso, non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall' atto negoziale non esibito (in tal senso, Cass. 17.3.2015, n. 5263; nonché Cass., 22.1.2009, n. 1614).
Né può ritenersi che tale modus procedendi sia conforme al disposto dell'art. 1327 c.c.. atteso che il principio secondo cui i contratti della p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam, comporta pagina 7 di 15 che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della
Pubblica Amministrazione. Con la conseguenza che deve escludersi la conclusione di contratti per facta concludentia ossia mediante inizio dell' esecuzione della prestazione da parte del privato, secondo il modello di cui all' art. 1327 c.c. (cfr. Cass., 15.6.2015, n. 12316, nonché,
meno recentemente Cass., 12.7.2001, n. 9428).
Esclusa la possibilità di configurare, per i contratti della P.A., la conclusione mediante accettazione tacita, ai sensi dell' art. 1327 c.c., , la produzione in giudizio, da parte dell'opposta delle sole fatture commerciali non equivale a manifestazione della volontà della p.a., di obbligarsi nella forma prescritta dalla legge.
Applicate tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi che limitatamente ai seguenti crediti sono state prodotte solamente le fatture commerciali: - XO PA (all.
n. 33 fascicolo di parte opposta), - ( doc. n. 64-78 fascicolo di parte opposta); - CP_10
( doc n. 677 e 678 fascicolo parte opposta); - ( doc. n. CP_18 Controparte_16
676 fascicolo di parte opposta); - ( doc. n. 679 fascicolo di parte opposta); CP_20 [...]
( doc. n. 681, 682,683, 684, fascicolo parte opposta); , Controparte_8 Controparte_24
( doc. n. 685-689 fascicolo parte opposta); (ex ( doc. n. 689/690 Controparte_26 Controparte_27
fascicolo parte opposta); ( all n. 698-747 all parte opposta); con socio CP_28 CP_25
unico ( doc. n. 751-757 fascicolo parte opposta); AX AA RL ( doc. n. 79-539
fascicolo parte opposta).
Con riferimento alla posizione di deve osservarsi che, benchè il doc. n. 672 sia CP_12
denominato “aggiudicazione Pfizer”, in realtà lo stesso contiene una mera lettera di invito alla presentazione della migliore offerta.
Dunque, limitatamente a tali posizioni la pretesa creditoria non può ritenersi fondata.
Con riferimento, invece ad alcune posizioni alcuna documentazione è stata prodotta (
[...]
Co
, , , , , CP_3 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
pagina 8 di 15 , , , Controparte_9 Controparte_17 CP_19 Controparte_22
, , , (Getinge Italia)
[...] Controparte_23 Controparte_29 Controparte_30
con la conseguenza che anche rispetto a tali posizioni alcun credito può essere riconosciuto.
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento a quei crediti che originano da determine dirigenziali di aggiudicazione di gare a pubblico incanto per la fornitura di materiale medico ( cfr.
Delibera n. 448/2016 a ll. n. 40 fascicolo di parte opposta;
delibera n. 2067/2013 ad CP_2
AGFA GEVAERT SPA- doc. n. 48; -delibera n. 229/2011 ad ll n. 62 Controparte_7
del fascicolo di parte opposta;
- delibera di rinegoziazione delle condizioni economiche n.
1665/2013 con riferimento alla posizione di all. n. 674 del fascicolo di CP_13 CP_3
parte opposta, ), moduli di accettazione della proposta d'ordine sottoscritti ( cfr. modulo di accettazione della proposta con ddt di consegna relativi alle forniture di – Controparte_4
all. n. 51 fascicolo di parte opposta) e contratto sottoscritto mediante scrittura privata ( contratto di fornitura con Eni Gas e Luce del 18.1.2001, 22.1.2001, 23.1.2002- all. n. 748,749 e 750
fascicolo di parte opposta). Solo con riferimento a tale documentazione risulta congruamente formato l'incontro di volontà delle due parti.
In relazione ai crediti di cui è provata l'esistenza del titulus, deve osservarsi che in punto di diritto va preliminarmente evidenziato come la normativa in materia di cessione di crediti sorti in occasione di un contratto pubblico si atteggi in termini particolari rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 e ss., c.c.). Il sistema normativo -teso a contemperare le esigenze sottese alla libera cessione dei crediti con quelle inerenti alla regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti- è
fortemente stratificato poggiando su norme formatesi nel corso degli anni. La norma maggiormente di interesse ai fini del presente giudizio, derogatrice del principio generale dell'irrilevanza, ai fini dell'efficacia delle cessioni, del consenso prestato dal debitore ceduto
(essendo sufficiente la notifica della cessione al fine di renderla allo stesso opponibile) si rinviene pagina 9 di 15 nell' art. 117, terzo comma, D.Lgs. n. 163 del 2006 (poi confluito nell'art. 106, ottavo comma,
D.Lgs. n. 50 del 2016, codice degli appalti), ratione temporis applicabile, secondo cui “le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque
giorni dalla notifica della cessione”. Tale disposizione sostituisce il principio della necessaria adesione con quello del silenzio assenso;
infatti, viene riconosciuto alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione, così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti. Il rifiuto deve essere comunicato dalla P.A. a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione. La norma in questione si applica soggettivamente alle Controparte_32
trattandosi, come già innanzi cennato, di ente pubblico economico (in tal senso, cfr.: Cass.,
2.12.2026, n. 24640/2016; nonché Corte Cost. 20.3.2013, n. 49; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n.
2031; Cons. Stato, 9.5.2001, n. 2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924;) o, secondo il D.Lgs. n.
163/ 2006 (applicabile ratione temporis), rientrerebbero nella nozione di “organismo di diritto pubblico”, prevista dall' art. 3, comma 26. La stessa norma si applica poi -da un punto di vista oggettivo- ai contratti di fornitura, tra i quali incontestatamente rientrano quelli oggetto di causa,
atteso che, secondo la definizione fornita dall' art. 3 del D.Lgs. n. 163/ 2006, nella nozione di contratto di appalto rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la “fornitura di prodotti”.
Nel caso di specie, risultano agli atti i rifiuti della cessione del credito delle seguenti posizioni:
- MOLTEN: cessione notificata il 2.8.2017, rifiuto manifestato con lettera a/r del 5.9.2017-
prot. N. 52460 del 31.8.2017 ( all n. 6 fascicolo parte opponente);
- cessione notificata il 20.6.2017, rifiuto manifestato con Controparte_4
lettera a/r del 4.1.2017- prot. N. 265 del 3.1.2017 ( all. n. 10/11 fascicolo parte opponente);
pagina 10 di 15 - cessione notificata il 26.11.2015, rifiuto manifestato con lettera Controparte_13
a/r del 3.12.2015- prot. N. 69108 del 30.11.2015 (all n. 31);
- cessione notificata il 14.1.2026, rifiuto manifestato con lettera a/r del CP_21
22.01.2016- prot. N. 3810 del 20.1.2016 ( all. n. 50 fascicolo parte opponente);
- cessione notificata l'11.7.2017 tramite pec, rifiuto manifestato con pec CP_28
del 14.7.2017- prot. N. 43643 del 14.7.2017 ( all. n. 62 fascicolo parte opponente;
- EN AS E UC cessione notificata il 20.4.2018 tramite pec, rifiuto manifestato con lettera pec del 27.4.2018 - prot. N.26435 del 27.4.2018 ( all. n. 65 fascicolo parte opponente).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, le cessioni di tutte le posizioni creditorie ( salvo quella di sono state rifiutate dalla Asl opposta nei termini di legge. Controparte_4
Con riferimento alla posizione di deve osservarsi che il rifiuto è intervenuto Controparte_4
tardivamente, dunque, deve considerarsi inefficace.
Altresì inefficace è il rifiuto della cessione inerente la posizione di AGFA GEVAERT S.P.A. e di
Cont ispetto alle quali la documentazione prodotta dalla ttiene a cessioni Controparte_7
diverse da quella in esame.
Con riferimento al credito di deve rilevarsi che il ctu ha accertato Controparte_4
Cont l'avvenuta estinzione della posizione creditoria, avendo l' prodotto le disposizioni di bonifico inerenti le singole fatture risultate impagate.
Con riferimento al credito di azionato per € 7.039,00 e ridotto, al Controparte_7
3.9.2020, ad € 6.665,00, il ctu ha accertato l'avvenuto pagamento dello stesso con un residuo di €
215,00 che troverebbe compensazione con un controcredito di € 540,00 riportato in una nota credito del 2017.
Rimane, dunque, il credito relativo alla posizione di AGFA GEVEART s.p.a. pari a complessivi
€ 384.617,56.
pagina 11 di 15 Circa il pagamento degli interessi moratori richiesti da parte opposta giova rilevare che l'art. 1,
comma 1, del D.lgs. n. 231/2002 prevede che le disposizioni contenute nel decreto stesso si applichino ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
Inoltre, l'art. 2 del suddetto D.lgs. specifica che per “transazioni commerciali”, si intendono “i
contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi,
contro il pagamento di un prezzo” e, si precisa che, per “pubblica amministrazione” si intendono
“le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della
disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, mentre per “imprenditore”, si intende “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”.
Cont Come innanzi ampiamente esposto, la ientra nel novero delle p.a. soggette all'osservanza del
D.Lgs n. 163/2006.
In ragione di dette disposizioni, il rapporto contrattuale intercorso tra la CP_33
e rientra appieno nell'ambito dell'applicabilità della normativa in questione e,
[...] CP_34
quindi, nella nozione di transazione commerciale poiché, ha ad oggetto la fornitura di un servizio in forza di apposito contratto dietro il pagamento di un prezzo.
Ne consegue che, in assenza di specifica previsione contrattuale in ordine agli interessi di mora,
si ritiene applicabile la normativa di derivazione comunitaria di cui al D.lgs. 231/02 e, di conseguenza, le disposizioni ivi previste in punto alla decorrenza ed al tasso di interesse.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1283 c.c., “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono
produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi
dovuti almeno per sei mesi” e secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., “Se le parti non
ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio
pagina 12 di 15 degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali”.
Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c., laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria – recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. – in luogo del saggio degli interessi legali – richiamati dall'art. 1283 c.c.- è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, l'opposta si è limitata a richiedere gli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e
5 del D.lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.lgs. n. 192/2012 e gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. - ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi -, da quantificarsi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e quindi al saggio previsto dal D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data della domanda al pagamento.
Ne deriva, pertanto, quanto agli interessi richiesti ex D.lgs. 231/2002 in relazione ai rapporti intercorsi con la società che sono dovuti i predetti interessi su tutte le fatture Controparte_33
perché onorate con ritardo con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n.
231/2002 fino al saldo effettivo e con anatocismo ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi alla data del ricorso monitorio, datato 15.2.2019, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs. n. 231.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento ex art. 6 D.Lgs n. 231/2002, mette conto osservare che la norma, dando attuazione alla Dir. N. 2000/35/CE, prevede espressamente che “Al creditore
spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 Euro a titolo
di risarcimento del danno”. Nello specifico si tratta di un equo risarcimento previsto in favore dei creditori per i costi sostenuti a causa della dilazione di pagamento. Tale somma ricomprende tutti i costi sostenuti nell' attività di recupero credito, tra cui costi stragiudiziali amministrativi ed pagina 13 di 15 interni. Certamente la ratio legis è quella di sanzionare il ritardo nell' adempimento della prestazione pecuniaria di modo che il debitore sia stimolato all' adempimento, quindi, lo scopo perseguito è sempre quello di fornire una più incisiva tutela al creditore insoddisfatto. Tuttavia, è
necessario considerare che il panorama ordinamentale non prevede uno specifico meccanismo per il recupero dei costi stragiudiziali per il ritardo dei pagamenti, che, in armonia con regole generali, dovrebbero essere separatamente azionati e rigorosamente provati, diversamente in via generale è ammessa però la rivalsa per le spese legali del giudizio.
È infine dovuta la penale ex art. 10 ultimo comma D.Lgs n. 231/2002 pari al 5% della sorte capitale effettivamente dovuta.
La revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della pretesa creditoria in misura di gran lunga inferiore a quella fatta valere con in sede monitoria costituiscono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Controparte_1
confronti di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna al pagamento in favore di delle CP_31 Controparte_1
seguenti somme: - € 384.617,56 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ex art. 4 e 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo ed interessi anatocistici, calcolati sugli interessi scaduti da almeno sei mesi alla data del data del
15.2.2019 sino al saldo;
-€ 280,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6 D.Lgs n.
231/2002; - € 19.230,88 a titolo di penale ex art. 10 D.Lgs n. 231/2002; il tutto oltre pagina 14 di 15 interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al saldo;
3. Compensa integralmente le spese.
Trani, 6 settembre 2025
La Giudice
Dott. ssa Maria Azzurra Guerra
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