Sentenza 23 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2003, n. 8196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8196 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2003 |
Testo completo
I T E IT E N R O N I I O D Z I A Z E R I A T L R IS L A P G O I E B R R A A UBBLICA ITALIANA A U D SEZIO08 1 9 6/03 A Q E T E T T IA N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E G R S G E E CORTE SUPREMA DI CASTAZIO O T S A ggetto M ripalosione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14580/02 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 18123 Cron. Dott. Ugo Consigliere VITRONE Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. 2166 Dott. Mario ADAMO Ud.12/11/02 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROVIDE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente f presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che 10 12, 2002 rappresenta e difende ope legis;
2049 - controricorrente 1 avverso il decreto della Corte d'Appello di ANCONA, depositato il 25/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per : il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO Ritenuto che la PROVIDE srl ha impugnato per cassa- zione il decreto in data 25 ottobre 2001 della Corte di Appello di Ancona, che ha respinto la sua domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della 1. 2001 n. 89, per denunciata eccessiva durata (in violazione dell'art. 6, § 1 CEDU) di un processo civile in cui es- ☑ sa era stata parte avanti alla Pretura (e poi davanti al Tribunale) di Ferrara;
Che il Ministero della Giustizia resiste con con- troricorso;
Rilevato che, in motivazione del riferito decreto, la Corte territoriale ha, per un verso escluso 2 l'eccessività della durata del processo (e, comunque, la sua irragionevolezza) e, per altro verso, ha consi- derato che la società richiedente non aveva fornito al- cuna prova, nè formulato "alcuna specifica deduzione", in merito al danno che da tal ritardo le fosse deriva- to, anche in relazione ai limiti del danno non patrimo- niale in tesi riferibile alla persona giuridica.
Considerato che
di tali due - autonome "rationes decidendi" solo la prima è stata, però, impugnata con l'odierno ricorso: che risulta di conseguenza, inammis- sibile, sotto il duplice profilo del difetto di inte- resse (a proporre una questione di per sé non idonea a ribaltare quel "decisum") e della preclusione, nascente del giudicato formatosi in relazione alla "ratio" [inesistenza di prova del danno in tesi indennizzabile] che non ha formato oggetto di impugnazione;
che possono comunque, compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio, anche in considerazione della delicatezza e novità delle questioni relative all'equa riparazione ex 1. 89/01.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa le spese. 1 1 Roma, 12 novembre 2002. Il Presidente W elli col Il Consigliere estensore CANCELLIERS 3