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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/04/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 614 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 614 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 12/04/2024 ore 11.04, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Elena Ferrari in sostituzione dell'Avv. Ciro Santonicola;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Ferrari rappresenta di aver depositato notifiche presso indirizzo dell'Avvocatura di Stato avvenute il 1.3.2024 e chiede procedersi in contumacia del convenuto. CP_1
Il giudice, ritenuti sussistenti i presupposti, dispone in conformità e, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la procuratrice a concludere.
L'Avv. Ferrari rappresenta altresì di aver depositato in atti contratto attestante l'attualità del servizio prestato presso il Ministero. Chiede pertanto l'integrale accoglimento del ricorso.
Il giudice, autorizzate la procuratrice ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16:32
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 12 aprile 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 614 / 2023 r.g. promossa da: con il patrocinio degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
, in persona dei rispettivi dirigenti pro
[...] tempore, contumaci;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premette di aver prestato attività di docente presso il Parte_1 [...]
in virtù di alcuni contratti a termine (precisamente, negli AA.SS. Controparte_2
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022).
Intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire, per le annualità in questione, del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del
28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , ritualmente notificato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale e le allegazioni di parte ricorrente in vista dell'odierna udienza) risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.
4. La domanda deve essere accolta, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023.
5. Pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
4 La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha confermato come l'istituto della carta docente debba essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 CP_1 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di questi, del tutto condivisibili, principi, va rilevato che nella specie la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non ha né CP_1 allegato né emergono in alcun modo dalla lettura degli atti ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
5 Venendo all'arco temporale di cui alla domanda, difatti, dalla lettura dei contratti prodotti dalla difesa del ricorrente risultano effettuati, a partire dall'A.S. 2018/2019 compreso tutti servizi di supplenza annuale, fino al 30 giugno dell'anno successivo (cd. organico di fatto).
In punto di latitudine temporale, si condividono ampiamente le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in proposito, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno, peraltro su orario settimanale completo, si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
10. Occorre inoltre specificare che i servizi, a volte su spezzone orario inferiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro per le supplenze nella scuola secondaria, si combinano sempre ad ulteriori servizi sempre su organico di fatto che rendono completo e full time l'orario settimanale di lavoro svolto dal ricorrente, motivo per cui, anche sotto il profilo quantitativo in termini di impegno orario richiesto, di fatto non si è mai realizzata un'effettiva differenziazione rispetto ai docenti di ruolo.
Questo anche in riferimento all'A.S. 2020/2021, in quanto nel contratto prodotto in atti, relato alla supplenza per due “ore aggiuntive” si dà atto (e in assenza di allegazione contraria non vi è motivo per dubitare di tale circostanza) che il ricorrente risulta impegnato anche in un servizio di 18 ore settimanali di lezione presso su posto di sostegno. Organizzazione_1
Pertanto, sussistono ampiamente i presupposti per il riconoscimento del bonus.
11. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, dal momento che il ricorrente risulta essere docente su supplenza annuale fino al 31.8.2024 (cfr. allegato a nota dell'11.4.2024 di parte ricorrente).
12. La domanda del ricorrente va quindi accolta, con accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro
500,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel
6 riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
14. In punto di destinatari della pronuncia, deve ritenersi sussistente unicamente la legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., CP_1
n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta CP_1 da quella del stesso (Cass. n. 32938 del 2021). CP_1
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio CP_1 con la sua singola articolazione periferica.
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_2 passiva degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
Di qui le raggiunte conclusioni.
7 15. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza della Cassazione diversi mesi fa e della soccombenza, nel merito, del convenuto, le spese di lite seguono la soccombenza e CP_1 vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e della serialità della controversia, nonché della natura documentale della stessa. Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del convenuto;
CP_1
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) CP_1 per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo complessivo di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 che liquida in €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Prato, il 12 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
8
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 614 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 12/04/2024 ore 11.04, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Elena Ferrari in sostituzione dell'Avv. Ciro Santonicola;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Ferrari rappresenta di aver depositato notifiche presso indirizzo dell'Avvocatura di Stato avvenute il 1.3.2024 e chiede procedersi in contumacia del convenuto. CP_1
Il giudice, ritenuti sussistenti i presupposti, dispone in conformità e, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la procuratrice a concludere.
L'Avv. Ferrari rappresenta altresì di aver depositato in atti contratto attestante l'attualità del servizio prestato presso il Ministero. Chiede pertanto l'integrale accoglimento del ricorso.
Il giudice, autorizzate la procuratrice ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16:32
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 12 aprile 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 614 / 2023 r.g. promossa da: con il patrocinio degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
, in persona dei rispettivi dirigenti pro
[...] tempore, contumaci;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premette di aver prestato attività di docente presso il Parte_1 [...]
in virtù di alcuni contratti a termine (precisamente, negli AA.SS. Controparte_2
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022).
Intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire, per le annualità in questione, del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del
28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , ritualmente notificato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale e le allegazioni di parte ricorrente in vista dell'odierna udienza) risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.
4. La domanda deve essere accolta, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023.
5. Pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
4 La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha confermato come l'istituto della carta docente debba essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 CP_1 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di questi, del tutto condivisibili, principi, va rilevato che nella specie la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non ha né CP_1 allegato né emergono in alcun modo dalla lettura degli atti ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
5 Venendo all'arco temporale di cui alla domanda, difatti, dalla lettura dei contratti prodotti dalla difesa del ricorrente risultano effettuati, a partire dall'A.S. 2018/2019 compreso tutti servizi di supplenza annuale, fino al 30 giugno dell'anno successivo (cd. organico di fatto).
In punto di latitudine temporale, si condividono ampiamente le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in proposito, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno, peraltro su orario settimanale completo, si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
10. Occorre inoltre specificare che i servizi, a volte su spezzone orario inferiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro per le supplenze nella scuola secondaria, si combinano sempre ad ulteriori servizi sempre su organico di fatto che rendono completo e full time l'orario settimanale di lavoro svolto dal ricorrente, motivo per cui, anche sotto il profilo quantitativo in termini di impegno orario richiesto, di fatto non si è mai realizzata un'effettiva differenziazione rispetto ai docenti di ruolo.
Questo anche in riferimento all'A.S. 2020/2021, in quanto nel contratto prodotto in atti, relato alla supplenza per due “ore aggiuntive” si dà atto (e in assenza di allegazione contraria non vi è motivo per dubitare di tale circostanza) che il ricorrente risulta impegnato anche in un servizio di 18 ore settimanali di lezione presso su posto di sostegno. Organizzazione_1
Pertanto, sussistono ampiamente i presupposti per il riconoscimento del bonus.
11. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, dal momento che il ricorrente risulta essere docente su supplenza annuale fino al 31.8.2024 (cfr. allegato a nota dell'11.4.2024 di parte ricorrente).
12. La domanda del ricorrente va quindi accolta, con accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro
500,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel
6 riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
14. In punto di destinatari della pronuncia, deve ritenersi sussistente unicamente la legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Come noto, difatti, il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva unicamente del , mentre difetta la legittimazione CP_1 passiva del singolo istituto (si cfr. il seguente passaggio: “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” - Cass. n. 6372 del 2011; Cass., CP_1
n. 21276 del 2010, Cass., n. 20571 del 2008; Cass., n. 20916 del 2023). È stato, inoltre, ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività, distinta CP_1 da quella del stesso (Cass. n. 32938 del 2021). CP_1
Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è, conclusivamente, unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che possa porsi un problema di integrazione del contraddittorio CP_1 con la sua singola articolazione periferica.
Ne consegue che unico legittimato passivo nell'ambito del presente giudizio deve considerarsi il
, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione Controparte_2 passiva degli ulteriori convenuti (difetto, come noto, rilevabile d'ufficio).
Di qui le raggiunte conclusioni.
7 15. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza della Cassazione diversi mesi fa e della soccombenza, nel merito, del convenuto, le spese di lite seguono la soccombenza e CP_1 vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e della serialità della controversia, nonché della natura documentale della stessa. Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del convenuto;
CP_1
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) CP_1 per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo complessivo di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 che liquida in €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Prato, il 12 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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