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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1683/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO TO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1633/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6493/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 06/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009254989000 CREDITO IMPOSTA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2321/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore della società Ricorrente_1 insiste nel ricorso in appello e chiede l'annullamento della cartella esattoriale impugnata nella parte che non è stata sgravata;
chiede, altresi, la condanna alle spese dell'Agenzia delle Entrate. Rileva la irritualità delle cosidette memorie di replica depositate dall'ufficio.
Appellata: Il rappresentante dell'Ufficio chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Rileva che in questo caso la dichiarazione integrativa per l'anno 2013 non può avere rilevanza perchè la maggiore perdita non è stata indicata nella dichiarazione dell'anno 2014. In subordine, chiede che l'importo indicato nella cartella sia rideterminato sulla base della proposta conciliativa non accolta dalla controparte. Chiede, altresi, la condanna della Ricorrente_1 alle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. unipersonale impugnava la cartella di pagamento n. 29320230009254989000, notificata il 20.04.2023, con la quale, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/73 del Modello
Unico 2018, era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 309.884,50 a titolo di Ires anno d'imposta 2017, oltre interessi e sanzioni, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente contestava la maggiore pretesa tributaria, assumendo l'errata rideterminazione delle perdite pregresse da parte dell'Ufficio che aveva operato una variazione in diminuzione delle perdite ad euro
1.157.386,00 a fronte di quelle dichiarate dalla società pari ad euro 1.371.718. Inoltre, contestava il recupero di un credito d'imposta, pari ad euro 154.564,00, utilizzato con modello F 24 in data 17.07.2017, evidenziando che per mero errore nelle dichiarazioni degli anni 2016 e 2017 lo stesso non era stato riportato e invocando il principio dell'emendabilità della dichiarazione da parte del contribuente.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso affermando la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 6493/2014, depositata il 6.09.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle somme richieste, nella cartella esattoriale impugnata, a titolo di recupero del credito d'imposta, avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto allo sgravio parziale della cartella;
e rigettava nel resto il ricorso.
Il primo giudice osservava che, a fronte della variazione del dato contabile relativo alle perdite indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 nella somma di euro 1.157.386,00 rispetto all'importo di euro 1.371.718,00 indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, la società ricorrente non era stata in grado di fornire adeguati riscontri al fine di giustificare la differenza, pari ad euro 206.004,00, oggetto della rideterminazione da parte dell'Ufficio, limitandosi a produrre dei meri prospetti che nulla dimostravano riguardo l'effettività di dette perdite e la loro origine.
Ricorrente_1 s.p.a. unipersonale ha proposto appello avverso la sentenza n. 6493/2014 nella parte in cui ha dichiarato legittima la cartella di pagamento n. 29320230009254989000 (ruolo n. 2023/550104) per Ires, oltre sanzioni e interessi, relativa all'anno d'imposta 2017.
La società appellante espone quanto segue: la cartella n. 29320230009254989000 era stata preceduta dalla notifica il 22.10.2021 della comunicazione di irregolarità n. 0023847718601 da parte dell'Agenzia delle Entrate, scaturita dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 del Modello Unico
2018, anno d'imposta 2017, contenente la variazione di € 51.440,00 (da € 329.212,00 dichiarato ad
€ 277.772,00 calcolato) del credito di imposta Ires indicato al rigo RX1 del quadro RX.
Il minor credito Ires da compensare è ripreso dal Quadro RN della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha ridotto le perdite scomputabili, operando una variazione in diminuzione delle stesse ad
€ 1.157.386,00, a fronte di quelle dichiarate dalla società pari ad € 1.371.718,00 al rigo RN4, con una differenza di € 214.332,00 che incrementa il reddito imponibile indicato al rigo RN6 da € 966.917,00 dichiarato ad € 1.181.249,00 accertato a seguito di controllo automatizzato.
Il maggior reddito imponibile ha determinato, conseguentemente, il ricalcolo di una maggiore Ires per il
2017 in misura pari ad € 51.440,00 (€ 214.332,00 x 24% = € 51.440,00).
Di conseguenza, l'imposta a debito dichiarata al rigo RN 23 in misura pari ad € 144.146,00 viene incrementata dall'Ufficio fino ad € 195.586,00.
La dichiarazione dei redditi oggetto di controllo si conclude con un'eccedenza di versamento a saldo pari ad € 329.212,00, indicata quale importo a credito al rigo RX 1 colonna 3 e riportata alla colonna 5 del medesimo rigo, quale credito da utilizzare in compensazione negli esercizi successivi.
Pertanto, in sede di controllo automatizzato, il maggiore importo di € 51.440,00 rilevato dall'Ufficio a titolo di saldo Ires 2017 ha determinato una riduzione di uguale importo della eccedenza di versamento indicata nel rigo RX 1 colonna 3, da € 329.212,00 ad € 277.772,00 (€ 329.212,00 - € 51.440,00 =
€ 277.772,00), e di conseguenza un minore credito alla colonna 5 del medesimo rigo.
In sostanza, il recupero operato dall'Ufficio è fondato su perdite pregresse sempre riportate e mai disconosciute prima dell'anno d'imposta 2017.
L'appellante deduce: 1) difetto di motivazione;
2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'omessa valutazione dei documenti allegati nel giudizio di primo grado;
3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt.
2220 c.c. e 8 della legge n. 212/2000 per non avere il primo giudice rilevato la mancata contestazione dell'esistenza della perdita negli anni pregressi;
4) errata rideterminazione delle perdite pregresse.
Costituitasi in questo grado l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna della società appellante alle spese di giudizio.
L'Ufficio sostiene che il giudice di prime cure ha correttamente riscontrato l'assenza di prova attraverso adeguata documentazione per far valere in giudizio il presunto errore commesso nelle dichiarazioni originarie, e nel merito ha dedotto l'infondatezza delle doglianze della controparte. Con memoria illustrativa depositata il 28.11.2025 la Ricorrente_1 s.p.a. ribadisce che la perdita non è sorta e maturata nell'anno 2017, oggetto del contestato recupero, ma derivava dal legittimo riporto derivante da anni precedenti, mai contestato dall'Ufficio, e indicata nelle varie dichiarazioni dall'anno di insorgenza sino al 2017. Precisa di non avere mai indicato l'importo di € 1.157.386,00 nella dichiarazione relativa all'anno 2016 (né in quella originaria, né in quella integrativa). Sottolinea come dalla perizia tecnica del dott. Nominativo_1, depositata in atti, si evince che l'importo di € 201.593,00 indicato dall'Agenzia delle Entrate quale perdita compensata in eccesso è inferiore all'importo di € 214.332,00 (pari alla differenza tra
€ 1.371.718,00 ed € 1.157.386,00) che la stessa Agenzia pone a base della comunicazione di irregolarità da cui deriva la cartella di pagamento contestata, con una differenza di € 12.739,00 tra quanto affermato in sede di controdeduzioni e quanto accertato in sede di controllo automatizzato che resta priva di giustificazione. Evidenzia che dall'analisi contenuta nella citata perizia tecnica e dall'esame delle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta dal 2008 al 2017 – depositati agli atti del giudizio - risulta che il totale delle perdite fiscali prodotte, e riportate nelle dichiarazioni dei redditi (anche integrative) trasmesse per le annualità 2008-2017, ammonta a complessivi € 10.206.889,00. Nello stesso arco temporale, il totale delle perdite dedotte dai redditi imponibili via via prodotti, ivi incluso quello dichiarato per il 2017 oggetto del presente giudizio, ammonta a complessivi € 8.878.722,00. La perizia ha accertato che all'origine del contenzioso vi è il mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della maggiore perdita fiscale relativa all'anno d'imposta 2013 dichiarata da Ricorrente_1 S.p.a. tramite la dichiarazione dei redditi integrativa SC 2014, rispetto a quella, inferiore, contenuta nella dichiarazione originaria. La dichiarazione dei redditi integrativa del 2013 riporta una perdita fiscale di € 2.597.036,00 a fronte di quella di € 1.067.176,00 contenuta nella dichiarazione originaria. La differenza tra i due importi è di € 1.528.860,00 (€ 2.597.036,00- € 1.067.176,00 = € 1.528.860,00), che corrisponde esattamente all'ammontare degli interessi attivi di mora sul credito commerciale vantato da Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti del Comune di Catania, maturati e non ancora incassati al termine dell'esercizio 2013. Ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR gli interessi attivi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono effettivamente percepiti, con la conseguenza che l'inserimento dell'importo di € 1.528.860,00 quale variazione in diminuzione nella dichiarazione integrativa dell'anno 2013, che era stato omesso in quella originaria, è legittimo.
La società appellante menziona la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, da ultimo ribadita con l'ordinanza n. 14889 del 2024 e con la sentenza n. 9073 del 2024, la quale ha chiarito che la dichiarazione fiscale del contribuente non ha natura negoziale né valore confessorio, costituendo una mera esternazione di scienza e giudizio. Ne deriva che l'errore dichiarativo che comporti un'assoggettabilità ad imposta maggiore di quella dovuta è sempre emendabile anche in sede contenziosa, e ciò indipendentemente dai limiti temporali di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n.
322/1998, i quali si riferiscono esclusivamente alla utilizzabilità del credito in compensazione ex art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.
In sostanza, l'appellante si riporta alle conclusioni del proprio perito: < controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi SC 2018 relativa all'anno 2017, esposte dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni depositate nell'ambito del giudizio di primo grado, risulta che la differenza tra l'importo delle perdite riconosciute, pari ad € 8.677.129,00, e quello di
€ 10.206.889,00, verificato dal Sottoscritto, corrisponde esattamente ad € 1.528.860,00
(€ 10.206.889,00 - € 8.677.129.00 = € 1.528.860,00) che è proprio l'importo degli interessi attivi di mora maturati, ma non incassati, nel 2013 sul credito di Ricorrente_1 verso il Comune di Catania. Conseguentemente, la differenza di € 201.593,00 indicata in corso di giudizio dall'Agenzia delle Entrate, quale indebita maggiore deduzione, nella realtà è risultata inesistente. E, in ogni caso, il suddetto importo di
€ 201.593,00 è inferiore a quello di € 214.332,00 posto alla base della comunicazione di irregolarità da cui deriva la cartella di pagamento contestata, con una differenza di € 12.739,00 che evidenzia una certa dose di incoerenza tra quanto indicato in sede di controdeduzioni rispetto a quanto accertato in sede di controllo automatizzato>>.
Con memoria di replica depositata il 5.12.2025 l'Agenzia delle Entrate insiste nel rigetto dell'appello, evidenziando che le contestazioni della società non sono fondate perché la Ricorrente_1 S.p.a. non ha riportato nel modello successivo, relativo al periodo d'imposta 2014, l'importo delle perdite indicato nella citata dichiarazione integrativa (anno d'imposta 2013). In via subordinata, chiede che la pretesa tributaria venga rideterminata come da proposta di conciliazione non accolta dalla società. La proposta prevedeva: “si considera l'importo di euro 201.593,00 quale perdita compensata in eccesso, con una differenza di euro
12.739,00 fra quanto affermato in sede di controdeduzioni e quanto accertato in sede di controllo automatizzato che pertanto viene riconosciuta”.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti rassegnano le seguenti conclusioni: Il difensore della società Ricorrente_1 insiste nel ricorso in appello e chiede l'annullamento della cartella esattoriale impugnata nella parte che non è stata sgravata con la condanna alle spese dell'Agenzia delle
Entrate; rileva la irritualità delle cosidette memorie di replica depositate da controparte.
Il rappresentante dell'Ufficio chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con la condanna della Ricorrente_1 alle spese processuali;
sostiene che in questo caso la dichiarazione integrativa per l'anno 2013 non può avere rilevanza perchè la maggiore perdita non è stata indicata nella dichiarazione dell'anno 2014. In subordine, chiede che l'importo indicato nella cartella sia rideterminato sulla base della proposta conciliativa non accolta dalla controparte
Indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Ricorrente_1 s.p.a. è fondato e deve essere accolto. Va premesso che la richiesta di pagamento contestata scaturisce dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973, della dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 2017, con cui l'Agenzia delle
Entrate ha rideterminato minori perdite fiscali pregresse scomputabili dal reddito imponibile dell'anno
2017 rispetto a quanto indicato nella dichiarazione.
L'Agenzia afferma che l'importo di euro 1.157.386,00 variato d'ufficio corrisponde al dato riportato nella dichiarazione originaria relativa all'anno precedente (2016), non rilevando l'importo di euro 1.371.718,00 riportato nella successiva dichiarazione integrativa, mancando la prova della correttezza del dato rettificato. Osserva, altresì, che la Ricorrente_1 S.p.a. non ha riportato al successivo periodo d'imposta (anno 2014) l'importo delle perdite indicato nella dichiarazione integrativa per l'anno 2013. Pertanto, determina nella misura di € 201.593,00 l'utilizzo in eccesso delle perdite scomputabili operato dalla Ricorrente_1. La ricostruzione delle perdite subite dalla Ricorrente_1 nel periodo 2008-2017 effettuata dall'Agenzia delle Entrate non è corretta. Come risulta dalla perizia del dr. Nominativo_1, la perdita fiscale del 2010 sommata a quella realizzata nei due anni precedenti conduce all'importo complessivo di euro 6.518.700,00 che coincide con quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado. L'anno 2012 non registra alcuna perdita fiscale perché il bilancio si chiude in attivo;
tuttavia, il modello unico SC 2013 riporta al rigo RS103 l'importo di euro 1.091.253,00 a titolo di maggiore perdita deducibile dal reddito imponibile, che deriva dall'istanza di rimborso, presentata il 13.03.2013, della maggiore Ires pagata negli anni dal 2007 al 2011. L'importo di euro 1.091.253,00 corrisponde con quanto riportato dall'Ufficio nelle
contro
- deduzioni depositate nel giudizio di primo grado. Nel bilancio di esercizio dell'anno 2013 si registra una perdita netta di euro 2.131.206,00. In data 15.01.2015 la Ricorrente_1 trasmetteva la dichiarazione dei redditi SC 2014 dove risultava una perdita fiscale di euro 1.067.176 riportata al rigo RN5 (importo considerato valido da parte dell'Ufficio). Successivamente in data 31.10.2017 la Ricorrente_1 S.p.a. trasmetteva una nuova dichiarazione dei redditi SC 2014 per l'anno 2013 che integrava la precedente, al fine di inserire tra le variazioni in diminuzione al rigo RF 55 l'importo di euro 1.529.860,00 per cui il totale delle variazioni saliva ad euro 2.597.036 (perdita riportata al rigo RN2).
L'Agenzia delle Entrate considera quale perdita fiscale valida dell'anno 2013 l'importo di euro
1.067.176,00 indicato nella dichiarazione originaria e non l'importo di euro 2.597.036 indicato nella dichiarazione integrativa, ritenendo che la società non ha dimostrato che il primo importo era errato. Sul punto la Ricorrente_1 S.p.a., a mezzo della perizia depositata in atti, rileva che il bilancio chiuso al 31.12.2013 riporta l'importo di euro 1.529.860,00 tra le componenti positive del conto economico, a titolo di interessi attivi maturati sul credito commerciale verso il soggetto controllante, il Comune di Catania. Il suddetto importo è indicato anche quale grandezza dell'attivo patrimoniale nel prospetto dei crediti verso la controllante. Trattasi di interessi di mora contabilizzati come crediti per fatture da emettere che, alla data del 31.12.2013, non risultano ancora incassati e, di conseguenza, integralmente riportati tra i crediti verso il Comune di Catania. Poiché ai sensi dell'art. 109, comma 7, del DPR n. 917/1986 “gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti”, l'importo di euro
1.529.860,00 è stato legittimamente portato ad incremento della perdita fiscale dell'anno 2013 con la dichiarazione integrativa, nella quale la perdita è stata innalzata da euro 1.067.176,00 ad euro 2.597.036.
Il perito della Ricorrente_1 nella sua relazione ha indicato in modo analitico come le perdite sono state utilizzate a copertura dei redditi imponibili realizzati nell'arco temporale 2008 – 2017.
Il totale delle perdite fiscali riportate nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse per le annualità 2008-2017 ammonta a complessivi euro 10.206.889,00; nello stesso arco temporale il totale delle perdite dedotte dai redditi imponibili prodotti, incluso quello dichiarato per l'anno 2017, ammonta a complessivi euro
8.878.722,00.
Da quanto sopra esposto si evince che la deduzione dal reddito imponibile 2017 dell'importo di euro
1.371.718,00, a titolo di quota parte delle residue perdite fiscali degli anni precedenti, è legittima in quanto rientrava nella capienza ancora disponibile della Ricorrente_1 S.p.a., per cui il recupero operato dall'Agenzia delle Entrate risulta infondato.
Di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario proposto da Ricorrente_1 S.p.a. va accolto e, per l'effetto, la cartella esattoriale n. 29320230009254989000 deve essere annullata.
Le spese processuali di primo e secondo grado devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e sono liquidate in favore della Ricorrente_1 S.p.a. nella misura indicata in dispositivo. Dette spese devono essere distratte in favore dell'avv. Difensore_1, procuratrice antistataria, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, in riforma della sentenza n. 6493/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, appellata da Ricorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, accogliendo il ricorso originario annulla la cartella di pagamento n. 29320230009254989000. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali sostenute da Ricorrente_1 S.p.A., che liquida per il primo grado in euro 3.440,00 e per questo grado in euro 4.315,00 oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il
Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO TO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1633/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6493/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 06/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009254989000 CREDITO IMPOSTA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2321/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore della società Ricorrente_1 insiste nel ricorso in appello e chiede l'annullamento della cartella esattoriale impugnata nella parte che non è stata sgravata;
chiede, altresi, la condanna alle spese dell'Agenzia delle Entrate. Rileva la irritualità delle cosidette memorie di replica depositate dall'ufficio.
Appellata: Il rappresentante dell'Ufficio chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Rileva che in questo caso la dichiarazione integrativa per l'anno 2013 non può avere rilevanza perchè la maggiore perdita non è stata indicata nella dichiarazione dell'anno 2014. In subordine, chiede che l'importo indicato nella cartella sia rideterminato sulla base della proposta conciliativa non accolta dalla controparte. Chiede, altresi, la condanna della Ricorrente_1 alle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. unipersonale impugnava la cartella di pagamento n. 29320230009254989000, notificata il 20.04.2023, con la quale, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/73 del Modello
Unico 2018, era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 309.884,50 a titolo di Ires anno d'imposta 2017, oltre interessi e sanzioni, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente contestava la maggiore pretesa tributaria, assumendo l'errata rideterminazione delle perdite pregresse da parte dell'Ufficio che aveva operato una variazione in diminuzione delle perdite ad euro
1.157.386,00 a fronte di quelle dichiarate dalla società pari ad euro 1.371.718. Inoltre, contestava il recupero di un credito d'imposta, pari ad euro 154.564,00, utilizzato con modello F 24 in data 17.07.2017, evidenziando che per mero errore nelle dichiarazioni degli anni 2016 e 2017 lo stesso non era stato riportato e invocando il principio dell'emendabilità della dichiarazione da parte del contribuente.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso affermando la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 6493/2014, depositata il 6.09.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle somme richieste, nella cartella esattoriale impugnata, a titolo di recupero del credito d'imposta, avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto allo sgravio parziale della cartella;
e rigettava nel resto il ricorso.
Il primo giudice osservava che, a fronte della variazione del dato contabile relativo alle perdite indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 nella somma di euro 1.157.386,00 rispetto all'importo di euro 1.371.718,00 indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, la società ricorrente non era stata in grado di fornire adeguati riscontri al fine di giustificare la differenza, pari ad euro 206.004,00, oggetto della rideterminazione da parte dell'Ufficio, limitandosi a produrre dei meri prospetti che nulla dimostravano riguardo l'effettività di dette perdite e la loro origine.
Ricorrente_1 s.p.a. unipersonale ha proposto appello avverso la sentenza n. 6493/2014 nella parte in cui ha dichiarato legittima la cartella di pagamento n. 29320230009254989000 (ruolo n. 2023/550104) per Ires, oltre sanzioni e interessi, relativa all'anno d'imposta 2017.
La società appellante espone quanto segue: la cartella n. 29320230009254989000 era stata preceduta dalla notifica il 22.10.2021 della comunicazione di irregolarità n. 0023847718601 da parte dell'Agenzia delle Entrate, scaturita dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 del Modello Unico
2018, anno d'imposta 2017, contenente la variazione di € 51.440,00 (da € 329.212,00 dichiarato ad
€ 277.772,00 calcolato) del credito di imposta Ires indicato al rigo RX1 del quadro RX.
Il minor credito Ires da compensare è ripreso dal Quadro RN della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha ridotto le perdite scomputabili, operando una variazione in diminuzione delle stesse ad
€ 1.157.386,00, a fronte di quelle dichiarate dalla società pari ad € 1.371.718,00 al rigo RN4, con una differenza di € 214.332,00 che incrementa il reddito imponibile indicato al rigo RN6 da € 966.917,00 dichiarato ad € 1.181.249,00 accertato a seguito di controllo automatizzato.
Il maggior reddito imponibile ha determinato, conseguentemente, il ricalcolo di una maggiore Ires per il
2017 in misura pari ad € 51.440,00 (€ 214.332,00 x 24% = € 51.440,00).
Di conseguenza, l'imposta a debito dichiarata al rigo RN 23 in misura pari ad € 144.146,00 viene incrementata dall'Ufficio fino ad € 195.586,00.
La dichiarazione dei redditi oggetto di controllo si conclude con un'eccedenza di versamento a saldo pari ad € 329.212,00, indicata quale importo a credito al rigo RX 1 colonna 3 e riportata alla colonna 5 del medesimo rigo, quale credito da utilizzare in compensazione negli esercizi successivi.
Pertanto, in sede di controllo automatizzato, il maggiore importo di € 51.440,00 rilevato dall'Ufficio a titolo di saldo Ires 2017 ha determinato una riduzione di uguale importo della eccedenza di versamento indicata nel rigo RX 1 colonna 3, da € 329.212,00 ad € 277.772,00 (€ 329.212,00 - € 51.440,00 =
€ 277.772,00), e di conseguenza un minore credito alla colonna 5 del medesimo rigo.
In sostanza, il recupero operato dall'Ufficio è fondato su perdite pregresse sempre riportate e mai disconosciute prima dell'anno d'imposta 2017.
L'appellante deduce: 1) difetto di motivazione;
2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'omessa valutazione dei documenti allegati nel giudizio di primo grado;
3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt.
2220 c.c. e 8 della legge n. 212/2000 per non avere il primo giudice rilevato la mancata contestazione dell'esistenza della perdita negli anni pregressi;
4) errata rideterminazione delle perdite pregresse.
Costituitasi in questo grado l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna della società appellante alle spese di giudizio.
L'Ufficio sostiene che il giudice di prime cure ha correttamente riscontrato l'assenza di prova attraverso adeguata documentazione per far valere in giudizio il presunto errore commesso nelle dichiarazioni originarie, e nel merito ha dedotto l'infondatezza delle doglianze della controparte. Con memoria illustrativa depositata il 28.11.2025 la Ricorrente_1 s.p.a. ribadisce che la perdita non è sorta e maturata nell'anno 2017, oggetto del contestato recupero, ma derivava dal legittimo riporto derivante da anni precedenti, mai contestato dall'Ufficio, e indicata nelle varie dichiarazioni dall'anno di insorgenza sino al 2017. Precisa di non avere mai indicato l'importo di € 1.157.386,00 nella dichiarazione relativa all'anno 2016 (né in quella originaria, né in quella integrativa). Sottolinea come dalla perizia tecnica del dott. Nominativo_1, depositata in atti, si evince che l'importo di € 201.593,00 indicato dall'Agenzia delle Entrate quale perdita compensata in eccesso è inferiore all'importo di € 214.332,00 (pari alla differenza tra
€ 1.371.718,00 ed € 1.157.386,00) che la stessa Agenzia pone a base della comunicazione di irregolarità da cui deriva la cartella di pagamento contestata, con una differenza di € 12.739,00 tra quanto affermato in sede di controdeduzioni e quanto accertato in sede di controllo automatizzato che resta priva di giustificazione. Evidenzia che dall'analisi contenuta nella citata perizia tecnica e dall'esame delle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta dal 2008 al 2017 – depositati agli atti del giudizio - risulta che il totale delle perdite fiscali prodotte, e riportate nelle dichiarazioni dei redditi (anche integrative) trasmesse per le annualità 2008-2017, ammonta a complessivi € 10.206.889,00. Nello stesso arco temporale, il totale delle perdite dedotte dai redditi imponibili via via prodotti, ivi incluso quello dichiarato per il 2017 oggetto del presente giudizio, ammonta a complessivi € 8.878.722,00. La perizia ha accertato che all'origine del contenzioso vi è il mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della maggiore perdita fiscale relativa all'anno d'imposta 2013 dichiarata da Ricorrente_1 S.p.a. tramite la dichiarazione dei redditi integrativa SC 2014, rispetto a quella, inferiore, contenuta nella dichiarazione originaria. La dichiarazione dei redditi integrativa del 2013 riporta una perdita fiscale di € 2.597.036,00 a fronte di quella di € 1.067.176,00 contenuta nella dichiarazione originaria. La differenza tra i due importi è di € 1.528.860,00 (€ 2.597.036,00- € 1.067.176,00 = € 1.528.860,00), che corrisponde esattamente all'ammontare degli interessi attivi di mora sul credito commerciale vantato da Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti del Comune di Catania, maturati e non ancora incassati al termine dell'esercizio 2013. Ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR gli interessi attivi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono effettivamente percepiti, con la conseguenza che l'inserimento dell'importo di € 1.528.860,00 quale variazione in diminuzione nella dichiarazione integrativa dell'anno 2013, che era stato omesso in quella originaria, è legittimo.
La società appellante menziona la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, da ultimo ribadita con l'ordinanza n. 14889 del 2024 e con la sentenza n. 9073 del 2024, la quale ha chiarito che la dichiarazione fiscale del contribuente non ha natura negoziale né valore confessorio, costituendo una mera esternazione di scienza e giudizio. Ne deriva che l'errore dichiarativo che comporti un'assoggettabilità ad imposta maggiore di quella dovuta è sempre emendabile anche in sede contenziosa, e ciò indipendentemente dai limiti temporali di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n.
322/1998, i quali si riferiscono esclusivamente alla utilizzabilità del credito in compensazione ex art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.
In sostanza, l'appellante si riporta alle conclusioni del proprio perito: < controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi SC 2018 relativa all'anno 2017, esposte dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni depositate nell'ambito del giudizio di primo grado, risulta che la differenza tra l'importo delle perdite riconosciute, pari ad € 8.677.129,00, e quello di
€ 10.206.889,00, verificato dal Sottoscritto, corrisponde esattamente ad € 1.528.860,00
(€ 10.206.889,00 - € 8.677.129.00 = € 1.528.860,00) che è proprio l'importo degli interessi attivi di mora maturati, ma non incassati, nel 2013 sul credito di Ricorrente_1 verso il Comune di Catania. Conseguentemente, la differenza di € 201.593,00 indicata in corso di giudizio dall'Agenzia delle Entrate, quale indebita maggiore deduzione, nella realtà è risultata inesistente. E, in ogni caso, il suddetto importo di
€ 201.593,00 è inferiore a quello di € 214.332,00 posto alla base della comunicazione di irregolarità da cui deriva la cartella di pagamento contestata, con una differenza di € 12.739,00 che evidenzia una certa dose di incoerenza tra quanto indicato in sede di controdeduzioni rispetto a quanto accertato in sede di controllo automatizzato>>.
Con memoria di replica depositata il 5.12.2025 l'Agenzia delle Entrate insiste nel rigetto dell'appello, evidenziando che le contestazioni della società non sono fondate perché la Ricorrente_1 S.p.a. non ha riportato nel modello successivo, relativo al periodo d'imposta 2014, l'importo delle perdite indicato nella citata dichiarazione integrativa (anno d'imposta 2013). In via subordinata, chiede che la pretesa tributaria venga rideterminata come da proposta di conciliazione non accolta dalla società. La proposta prevedeva: “si considera l'importo di euro 201.593,00 quale perdita compensata in eccesso, con una differenza di euro
12.739,00 fra quanto affermato in sede di controdeduzioni e quanto accertato in sede di controllo automatizzato che pertanto viene riconosciuta”.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti rassegnano le seguenti conclusioni: Il difensore della società Ricorrente_1 insiste nel ricorso in appello e chiede l'annullamento della cartella esattoriale impugnata nella parte che non è stata sgravata con la condanna alle spese dell'Agenzia delle
Entrate; rileva la irritualità delle cosidette memorie di replica depositate da controparte.
Il rappresentante dell'Ufficio chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con la condanna della Ricorrente_1 alle spese processuali;
sostiene che in questo caso la dichiarazione integrativa per l'anno 2013 non può avere rilevanza perchè la maggiore perdita non è stata indicata nella dichiarazione dell'anno 2014. In subordine, chiede che l'importo indicato nella cartella sia rideterminato sulla base della proposta conciliativa non accolta dalla controparte
Indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Ricorrente_1 s.p.a. è fondato e deve essere accolto. Va premesso che la richiesta di pagamento contestata scaturisce dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973, della dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 2017, con cui l'Agenzia delle
Entrate ha rideterminato minori perdite fiscali pregresse scomputabili dal reddito imponibile dell'anno
2017 rispetto a quanto indicato nella dichiarazione.
L'Agenzia afferma che l'importo di euro 1.157.386,00 variato d'ufficio corrisponde al dato riportato nella dichiarazione originaria relativa all'anno precedente (2016), non rilevando l'importo di euro 1.371.718,00 riportato nella successiva dichiarazione integrativa, mancando la prova della correttezza del dato rettificato. Osserva, altresì, che la Ricorrente_1 S.p.a. non ha riportato al successivo periodo d'imposta (anno 2014) l'importo delle perdite indicato nella dichiarazione integrativa per l'anno 2013. Pertanto, determina nella misura di € 201.593,00 l'utilizzo in eccesso delle perdite scomputabili operato dalla Ricorrente_1. La ricostruzione delle perdite subite dalla Ricorrente_1 nel periodo 2008-2017 effettuata dall'Agenzia delle Entrate non è corretta. Come risulta dalla perizia del dr. Nominativo_1, la perdita fiscale del 2010 sommata a quella realizzata nei due anni precedenti conduce all'importo complessivo di euro 6.518.700,00 che coincide con quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado. L'anno 2012 non registra alcuna perdita fiscale perché il bilancio si chiude in attivo;
tuttavia, il modello unico SC 2013 riporta al rigo RS103 l'importo di euro 1.091.253,00 a titolo di maggiore perdita deducibile dal reddito imponibile, che deriva dall'istanza di rimborso, presentata il 13.03.2013, della maggiore Ires pagata negli anni dal 2007 al 2011. L'importo di euro 1.091.253,00 corrisponde con quanto riportato dall'Ufficio nelle
contro
- deduzioni depositate nel giudizio di primo grado. Nel bilancio di esercizio dell'anno 2013 si registra una perdita netta di euro 2.131.206,00. In data 15.01.2015 la Ricorrente_1 trasmetteva la dichiarazione dei redditi SC 2014 dove risultava una perdita fiscale di euro 1.067.176 riportata al rigo RN5 (importo considerato valido da parte dell'Ufficio). Successivamente in data 31.10.2017 la Ricorrente_1 S.p.a. trasmetteva una nuova dichiarazione dei redditi SC 2014 per l'anno 2013 che integrava la precedente, al fine di inserire tra le variazioni in diminuzione al rigo RF 55 l'importo di euro 1.529.860,00 per cui il totale delle variazioni saliva ad euro 2.597.036 (perdita riportata al rigo RN2).
L'Agenzia delle Entrate considera quale perdita fiscale valida dell'anno 2013 l'importo di euro
1.067.176,00 indicato nella dichiarazione originaria e non l'importo di euro 2.597.036 indicato nella dichiarazione integrativa, ritenendo che la società non ha dimostrato che il primo importo era errato. Sul punto la Ricorrente_1 S.p.a., a mezzo della perizia depositata in atti, rileva che il bilancio chiuso al 31.12.2013 riporta l'importo di euro 1.529.860,00 tra le componenti positive del conto economico, a titolo di interessi attivi maturati sul credito commerciale verso il soggetto controllante, il Comune di Catania. Il suddetto importo è indicato anche quale grandezza dell'attivo patrimoniale nel prospetto dei crediti verso la controllante. Trattasi di interessi di mora contabilizzati come crediti per fatture da emettere che, alla data del 31.12.2013, non risultano ancora incassati e, di conseguenza, integralmente riportati tra i crediti verso il Comune di Catania. Poiché ai sensi dell'art. 109, comma 7, del DPR n. 917/1986 “gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti”, l'importo di euro
1.529.860,00 è stato legittimamente portato ad incremento della perdita fiscale dell'anno 2013 con la dichiarazione integrativa, nella quale la perdita è stata innalzata da euro 1.067.176,00 ad euro 2.597.036.
Il perito della Ricorrente_1 nella sua relazione ha indicato in modo analitico come le perdite sono state utilizzate a copertura dei redditi imponibili realizzati nell'arco temporale 2008 – 2017.
Il totale delle perdite fiscali riportate nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse per le annualità 2008-2017 ammonta a complessivi euro 10.206.889,00; nello stesso arco temporale il totale delle perdite dedotte dai redditi imponibili prodotti, incluso quello dichiarato per l'anno 2017, ammonta a complessivi euro
8.878.722,00.
Da quanto sopra esposto si evince che la deduzione dal reddito imponibile 2017 dell'importo di euro
1.371.718,00, a titolo di quota parte delle residue perdite fiscali degli anni precedenti, è legittima in quanto rientrava nella capienza ancora disponibile della Ricorrente_1 S.p.a., per cui il recupero operato dall'Agenzia delle Entrate risulta infondato.
Di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario proposto da Ricorrente_1 S.p.a. va accolto e, per l'effetto, la cartella esattoriale n. 29320230009254989000 deve essere annullata.
Le spese processuali di primo e secondo grado devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e sono liquidate in favore della Ricorrente_1 S.p.a. nella misura indicata in dispositivo. Dette spese devono essere distratte in favore dell'avv. Difensore_1, procuratrice antistataria, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, in riforma della sentenza n. 6493/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, appellata da Ricorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, accogliendo il ricorso originario annulla la cartella di pagamento n. 29320230009254989000. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali sostenute da Ricorrente_1 S.p.A., che liquida per il primo grado in euro 3.440,00 e per questo grado in euro 4.315,00 oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il
Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato