Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 983/2013
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 983/2013
TRA
(C.F. ) – Avv. Valentina Matta Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
C.F. ) – Avv. Rosario Condipodaro Marchetta Controparte_1 P.IVA_2
opposta
Conclusioni di parte opponente:
1. ritenere e dichiarare valida ed efficace la procura rilasciata dalla in Parte_1
calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo;
2. ritenere e dichiarare che la nulla deve corrispondere alla Parte_1 CP_1
[... per le causali di cui in ricorso;
3. ritenere e dichiarare nullo e/o inammissibile e con qualsiasi altra formula privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo, e non concederne la provvisoria esecuzione;
4. ritenere e dichiarare l'assoluta infondatezza e/o illegittimità delle pretese creditorie vantate dalla ricorrente nei confronti dell'odierno concludente e per
l'effetto:
- accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n 203/2013 emesso dal Tribunale di Patti per tutti i motivi sopra esposti;
1
Conclusioni di parte convenuta: non depositate
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la chiedeva la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 203/2013, con il quale CP_1 ingiungeva il pagamento della somma capitale di € 16.360,00 per le causali di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare, l'opposta si riteneva Pa creditrice della in virtù della fattura n. 5 del 20/05/2010, di € 26.400,00, per “Lavori di ammodernamento ed adeguamento eseguiti su Vs. Supermercato in S. Angelo di
Brolo”, e della fattura n. 07 del 30/09/2010 “per lavori di sistemazione di un parcheggio
a servizio dell'attività commerciale in S. Angelo di Brolo”, parzialmente saldate con il versamento di € 20.000,00, residuando perciò il credito ingiunto.
L'opponente contestava – ed eccepiva di aver sempre contestato – l'esecuzione di parte di detti lavori, ritenendo che dovesse ritenersi soddisfatta di ogni CP_1 ragione creditoria con il versamento ricevuto. In particolare, alcuni dei lavori indicati nelle fatture azionati in monitorio non erano mai stati eseguiti (nello specifico, i lavori del parcheggio), altri mai commissionati, altri ancora presentavano vizi di esecuzione ovvero difformità, essendosi l'opposta discostata sia dagli ordini che dai preventivi concordati.
L'opposta si costituiva eccependo la nullità della procura alle liti perchè rilasciata in calce al decreto ingiuntivo, deducendo nel merito di aver effettuato tutti i lavori indicati nelle fatture, e tutti a regola d'arte, e chiedendo perciò il rigetto dell'opposizione.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è fondata.
In primo luogo, va evidenziato che l'opposta, nella propria comparsa, ha omesso ogni specifica contestazione dei motivi di opposizione fatti valere dalla controparte.
In ogni caso, i testi , e hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 indicato in modo specifico le opere eseguite dalla ovvero l'adeguamento CP_1 della zona pescheria, mentre nel parcheggio, che era preesistente e di servizio ad un campo da giuoco, essa si è limitata alla pulizia delle erbacce e alla collocazione di una rete di recinzione. Quanto alla pescheria, è stata effettuata soltanto la pavimentazione, senza rimozione del preesistente in quanto il piano doveva essere rialzato.
2 I testi hanno inoltre escluso che le parti avessero concordato sui lavori ed i computi metrici prodotti da parte opposta.
In ragione della mancanza di prova del maggior credito fatto valere in questa sede, il decreto ingiuntivo deve perciò essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opponente ed a carico di parte opposta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014
(applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata
03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass.
S.U.17405/2012), in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 139,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 983/2013 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 203/2013;
2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di dell'opponente, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi ed € 139,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 27/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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