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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3300/2017 R.G., promossa
DA
, con l'avv. CHESSA STEFANO Parte_1
ATTORE
CONTRO
, con l'avv. PONTI ELISABETH ADELE RO
CONVENUTA
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante , con l'avv. BENZONI GIUSEPPE Controparte_3
CONVENUTA
E L'INTERVENTO DI
Controparte_4
Causa in punto di risarcimento danni da circolazione stradale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: dichiarare il conducente del veicolo AT UN individuato nella persona di unico responsabile del sinistro per cui è causa;
Controparte_4
condannare i convenuti in solido fra loro risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, ivi compreso il danno morale e alla vita di relazione, subiti dall'attore a seguito delle lesioni personali subite nel sinistro per cui è causa così come risulteranno accertati e quantificati in corso di causa, con la con rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo;
con vittoria di spese.
Per parte convenuta rigettare le domande formulate RO
dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolta RO
da ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese, diritti e onorari.
[...]
Per la società assicuratrice: 1) reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) assolversi la Compagnia assicuratrice convenuta da ogni avversa domanda;
3) con vittoria delle spese e competenze del giudizio ex DM 55/2014 e successivi aggiornamenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attore in intestazione esponeva di essersi trovato in data 31/07/2013 in sella al suo motoveicolo nell'abitato di Ozieri, quando era stato urtato dal veicolo AT UN (di proprietà di e condotto da RO
, assicurato per responsabilità civile con Controparte_4 Controparte_5
incorporata dalla società assicuratrice convenuta. Affermava che l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'automobile e si doleva di aver subito una serie di lesioni che gli avevano causato un'invalidità permanente, un'invalidità temporanea totale e parziale nonché dell'esborso necessario per le cure mediche e fisioterapiche. Lamentava anche il danno morale patito, atteso che, se prima si dedicava alla frequentazione di amici, ad escursioni ed altre attività sociali, dopo le sue dimissioni era rimasto presso la sua abitazione senza possibilità di muoversi per oltre 30 giorni ed aveva recuperato le sue condizioni solo parzialmente stante la persistente sintomatologia algica;
sosteneva di aver perso anche la possibilità di usufruire delle ferie nell'unico periodo dell'anno in cui avrebbe potuto goderne, essendo un artigiano muratore che aveva dovuto sospendere la sua attività per oltre tre mesi.
Indicava anche la riduzione della capacità di produrre reddito oltre che il maggiore affaticamento che avrebbe dovuto subire per lo svolgimento delle sue attività.
Concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva la proprietaria del mezzo rimasto coinvolto nel sinistro che contestava ogni pretesa avversaria. Precisava di avere affidato il suo veicolo per delle riparazioni all'officina meccanica del che, mentre stava percorrendo la via Vittorio CP_4
Emanuele a velocità ridottissima, nell'accingersi ad effettuare una svolta obbligata a destra in una strada piuttosto stretta e sempre a senso unico di marcia, era andato a collidere con la fiancata destra con il motociclo condotto dall'attore che, sopraggiungendo da tergo a velocità sostenuta, trovandosi la carreggiata occupata, aveva effettuato un'improvvisa e imprudente manovra di sorpasso sulla destra, così cadendo per terra. Affermava che tale dinamica era confermata anche dal fatto che la compagnia assicuratrice del motoveicolo aveva risarcito integralmente i danni subiti dalla sua autovettura. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie
Si costituiva anche la società assicuratrice che affermava che alcuna responsabilità poteva essere attribuita al che, nel percorrere una strada urbana a senso unico CP_4
di marcia, dopo aver regolarmente azionato l'indicatore direzionale destro, aveva iniziato la sua manovra di svolta e, mentre era fermo nella sua corsia di marcia, era stato colpito dal motoveicolo che proveniva da tergo a velocità sostenuta e si era trovato la carreggiata impegnata. Contestava, pertanto, sia nell'an che nel quantum la pretesa avversaria. Integrato il contraddittorio con il conducente del veicolo che rimaneva contumace, la causa, istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica medico-legale, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere anzitutto ricostruita la dinamica del sinistro sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
che in quelle circostanze si trovava seduto al bar che si trova su via Tes_1
Vittorio Emanuele, ha ricordato di aver visto entrambi i veicoli percorrere nello stesso senso di marcia la strada e che la AT UN affiancò il motoveicolo per poi svoltare bruscamente a destra, manovra durante la quale si scontrò con il mezzo condotto dall'attore.
Il teste , che si trovava sul marciapiede, ha ugualmente visto sia la moto che la Tes_2
vettura percorrere via Vittorio Emanuele nello stesso senso di marcia (unico in quella strada) e dichiarato che la AT UN nell'affiancare la moto prima si spostò verso sinistra e poi invase la corsia di destra per girare a destra, andandosi a scontrare con la moto il cui conducente è caduto per terra.
I testi e sono stati escussi sul contratto di appalto che l'attore aveva Tes_3 Tes_4
concluso e sulla sua risoluzione per l'impossibilità di procedere nei lavori iniziati a causa dell'incidente.
Il teste che si trovava come passeggero a bordo della AT Punto, sentì l'accelerata Tes_5
della moto e il colpo alla macchina;
vide il vetro dello sportello anteriore destro che gli
è caduto addosso e, pur non avendo visto in azione l'indicatore di direzione, ne percepì il rumore da dentro l'abitacolo in cui si trovava;
a seguito della botta sentita vide il motociclista volare dall'altra parte della macchina.
Il ha ricordato che la macchina si trovava già in posizione di svolta con Tes_6
l'indicatore di direzione acceso, mentre lui stava chiudendo il locale dove lavorava e dunque a circa 20 o 30 mt. di distanza dal luogo del sinistro;
vide la moto arrivare ad alta velocità ed urtare contro l'auto dalla parte del lato passeggero;
in pratica secondo il suo racconto la macchina stava svoltando e in quel mentre la moto sopraggiunse, andando a colpirla.
Messi a confronto testi si rileva come il primo abbia confermato che Tes_1 Tes_6
la moto e la macchina procedevano quasi parallelamente e che ad un certo punto la vettura svoltò bruscamente a destra per entrare nel vicolo e che in questo momento la moto si trovava alla destra della prima;
il dal canto suo è stato fermo nel Tes_6
riferire che la macchina si allargò leggermente a sinistra per svoltare nella via RD
OL (che è un vicolo stretto posto sulla destra) con la freccia accesa. In quel momento giunse la moto condotta dall che proveniva dallo stesso senso di marcia e urtò Pt_1
la macchina sul lato passeggero, più o meno tra la ruota anteriore e lo sportello. Egli ha precisato che al momento dell'impatto la macchina era già pronta a entrare nel vicolo.
Nelle deposizioni l ha dichiarato di ricordare di non aver visto in azioni le luci Tes_1
direzionali; il teste ha dichiarato di non aver visto le luci di direzione in azione, Tes_2
mentre il ha ribadito con sicurezza di aver visto l'indicatore di direzione Tes_6
destro della vettura lampeggiante (dichiarazione, questa, convergente con la deposizione del passeggero della vettura).
Ora, delle due l'una: o il motoveicolo non stava tenendo la distanza di sicurezza necessaria (ma anche la velocità adeguata) per avvedersi per tempo della manovra presegnalata dal conducente della vettura ed è andato ad impattarvi oppure stava marciando parallelamente alla stessa quasi in un tentativo di sorpasso della stessa, così impegnandosi in una manovra vietata. È vero poi che chi svolta dalla via principale è tenuto a dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono dalla direzione opposta (ma la via Vittorio Emanuele percorsa da entrambi i veicoli era a senso unico, sicché nessun veicolo proveniva dalla destra della AT UN) e deve anche assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo, come il motociclo dell'attore (anche fosse stato impegnato in una fase illegittima di sorpasso); tuttavia, tale obbligo di controllo è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta perché, una volta che ne è iniziata l'esecuzione (come nel caso di specie), il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo e non si può pretendere che egli continui a controllare se stanno sopraggiungendo da tergo altri mezzi, perché, così facendo, evidentemente, creerebbe pericolo alla circolazione della strada in cui si
è immesso (così Cass. ord. 30070 del 2022).
Alla luce di tali rilievi deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054 c.c., avendo il conducente della vettura fatto tutto il possibile per evitare il sinistro ed essendo l'impatto ascrivibile unicamente alla condotta del motociclo che non ha tenuto la distanza di sicurezza e non ha rallentato per consentire alla vettura di completare la sua svolta che era stata preventivamente segnalata.
Le domande proposte da pertanto, devono essere rigettate. Parte_1
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 RO
e di delle spese di lite
[...] Controparte_2
liquidate per ciascuna di detta parte in Euro 5.100,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- pone gli oneri di consulenza tecnica liquidati con separato decreto definitivamente a carico di Parte_1
Sassari, 08/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella