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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 1187/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1187/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 360/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 13/2/2020, vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), difese dall'avv. Parte_2 C.F._2
Ignazio Ardizio (C.F. ) C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_2 C.F._5 Parte_3
(C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_4
(C.F. ,
[...] C.F._7 Parte_5
(C.F. ), quali eredi dell'attore , C.F._8 Parte_6
nonché (C.F. ) e Parte_7 C.F._9
(C.F. ), quali eredi Parte_8 C.F._10
dell'attrice difesi dell'avv. Liza Ciavardini (C.F. Parte_9
) C.F._11
APPELLATI
E 2 R.G. n. 1187/2020
(C.F. ), difeso Parte_10 C.F._12
dell'avv. Liza Ciavardini (C.F. ) C.F._11
APPELLATO
E
(C.F. , difeso dell'avv. Controparte_3 C.F._13
Liza Ciavardini (C.F. ) C.F._11
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 10/12/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 360/2020 pubblicata in data 13/2/2020, il Tribunale di Torre
Annunziata, decidendo sulla domanda proposta da e Parte_6 [...]
eredi di nei confronti di Parte_9 Persona_1 [...]
e eredi di volta ad ottenere lo Parte_1 Parte_2 Persona_2 scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto l'appartamento sito in
Gragnano, via Castellammare n. 263, di proprietà dei defunti coniugi Per_2
e , così provvedeva:
[...] Persona_1
“A) dichiara inammissibile la domanda;
B) compensa per intero le spese processuali”.
Il Tribunale perveniva alla suindicata decisione sul presupposto che gli attori non avevano depositato la documentazione necessaria all'esatta individuazione e proprietà del bene indicato nell'atto di citazione ed all'accertamento dell'eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c.
Quanto al governo delle spese del processo, il Tribunale disponeva la compensazione “in ragione della natura della controversia, della particolarità della questione e del fatto che l'orientamento giurisprudenziale condiviso non è pacifico”.
e proponevano appello, avverso la richiamata Parte_2 Parte_1 sentenza, limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese, rilevando che la motivazione assunta a sostegno di tale provvedimento non era conforme 3 R.G. n. 1187/2020 alla disciplina dettata in tema di compensazione dall'art. 92, comma 2, c.p.c., attuale formulazione.
Assumevano, infatti, gli appellanti che il richiamo alla “natura” della controversia ed alla “particolarità” delle questioni trattate era del tutto generico e si risolveva, in realtà, in una motivazione apparente e di mero stile, così come generico era il riferimento all'esistenza di un “orientamento giurisprudenziale” non pacifico, rimasto privo di ogni specifica indicazione.
Si costituivano in giudizio e i quali Parte_6 Parte_9 deducevano l'inammissibilità dell'atto di appello, perché redatto in violazione dei parametri formali di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Deceduti entrambi gli appellati e dichiarata l'interruzione del processo, dopo la riassunzione dello stesso da parte delle appellanti, si costituivano in giudizio
[...]
, Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_4
Par e , quali eredi di ON AN, nonché
[...] Parte_5
[...]
e quali eredi di che si Parte_7 Parte_8 Parte_9 riportavano tutti alle difese svolte dai propri danti causa.
Si costituiva, altresì, , il quale deduceva di essere stato evocato Parte_10 in lite quale erede di entrambi gli appellati, nonostante avesse rinunciato all'eredità del proprio padre, che a sua volta aveva rinunciato all'eredità di
[...]
. Parte_9
Si costituiva infine, , convenuto in giudizio quale erede di Controparte_3 [...]
, deducendo non solo di non rivestire detta qualità, ma di non Parte_6 essere neppure chiamato all'eredità del predetto.
Quindi, la causa veniva riservata per la decisione.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione, formulata dalle parti appellate, di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Invero, è sufficiente in proposito richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione 4 R.G. n. 1187/2020 deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600;
Cass. 13/12/2023, n. 34969; Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218;
Cass. 13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560;
Cass. 12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalle signore è certamente Pt_1 idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo le stesse criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale di Torre Annunziata per pervenire alla decisione di compensazione delle spese di giudizio. 5 R.G. n. 1187/2020
Nel merito, rileva la Corte che l'appello nei confronti degli eredi degli appellati è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Invero, le appellanti a giusta ragione si dolgono che il primo Giudice, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, abbia disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, anziché governarle secondo il criterio della piena soccombenza.
Occorre precisare che nell'impugnata decisione il Tribunale di Torre Annunziata ha motivato la suindicata statuizione sul presupposto “della particolarità della questione e del fatto che l'orientamento giurisprudenziale condiviso non è pacifico”.
Ora, quanto al primo profilo, è evidente che trattasi di motivazione, da un lato, apparente, tenuto conto che non risulta in alcun modo esplicitata la ragione della
“particolarità” della questione trattata – non si sa se in diritto o in fatto – e, dall'altro lato, del tutto inidonea a giustificare, alla luce della disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il provvedimento di compensazione delle spese, atteso che l'eventuale particolarità non integra di certo gli estremi della “assoluta novità della questione trattata”.
Neppure può condividersi il secondo profilo, in quanto la circostanza che la decisione di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione, a causa della mancata produzione della documentazione comprovante la proprietà dell'immobile in capo alle parti e, precedentemente, ai danti causa delle stesse, nonché “di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri
Immobiliari relativa alle iscrizioni e trascrizioni contro le parti (e del de cuius stesso) nell'ultimo ventennio”, sia conforme ad un orientamento giurisprudenziale non pacifico, non può ricondursi all'altra ipotesi stabilita dalla richiamata disposizione del codice di rito, consistente nel “mutamento della giurisprudenza”.
Infatti, occorre innanzitutto notare come il primo Giudice abbia omesso ogni specifico riferimento ai precedenti giurisprudenziali conformi alla decisione assunta. Inoltre, osserva il Collegio che non consta che, al momento dell'instaurazione della controversia e della decisione della stessa, vi fossero arresti di legittimità nel senso dell'inammissibilità dell'invocata divisione ereditaria per omesso deposito dei documenti attestanti la comproprietà del patrimonio relitto.
Più specificamente, l'orientamento della Corte regolatrice era nella direzione che: 6 R.G. n. 1187/2020
- pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (v.
Cass. n. 1309/1966);
- con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (v. Cass.
25/10/2005, n. 20645);
- che, di conseguenza, la non contestazione della allegata comproprietà del bene da dividere consente al giudice di procedere allo scioglimento della comunione, ovvero acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione attraverso una CTU.
Deve inoltre considerarsi che, come emerge da un recente arresto della Suprema
Corte (cfr. Cass. 2/3/2023, n. 6228, in motivazione), in passato alcuni giudici di merito avevano ritenuto che la documentazione attestante la proprietà dei beni oggetto del compendio oggetto di comunione, in uno ai certificati ipocatastali relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori all'azione, costituisca condizione di ammissibilità della domanda di divisione, essendo parimenti indispensabile per verificare l'esistenza del diritto domenicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex artt. 1113 c.c e 784
c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato nel richiamato intervento nomofilattico, la giurisprudenza di legittimità ha sempre disatteso la suindicata opzione interpretativa, affermando che la domanda di divisione non può essere disattesa a causa del mancato deposito dei documenti in questione, occorrendo valorizzare anche il principio di non contestazione della parte convenuta, tenuto conto della già evidenziata distinzione sostanziale rispetto all'azione di rivendicazione della proprietà.
Da quanto in precedenza esposto emerge che, nella fattispecie in esame, vi era un contrasto fra una parte della giurisprudenza di merito e la consolidata giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che il Giudice di prime cure ha errato nel compensare le spese del giudizio, essendo appena il caso di precisare 7 R.G. n. 1187/2020 che, alla stregua del citato art. 92, comma 2, c.p.c., può rilevare, quale condizione per la compensazione, il solo “mutamento della giurisprudenza”, il quale non può di certo configurarsi nel caso di contrasto fra alcune pronunce di merito ed il pacifico orientamento dei giudici di legittimità.
Pertanto, trovando applicazione la disciplina del più volte indicato art. 92, comma
2, c.p.c., attuale formulazione, essendo la controversia iniziata in data 5/2/2019, va accolto l'appello – nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
e , quali eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nonché di e Parte_6 Parte_7 Parte_8 quali eredi dell'attrice – dovendosi porre le spese del Parte_9 giudizio di primo grado a carico dei predetti, con vincolo di solidarietà ed attribuzione all'avv. Ignazio Ardizio, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La liquidazione di tali spese va effettuata secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, il tutto come segue:
- fase di studio della controversia, € 1.200,00;
- fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00;
- fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.200,00;
- fase decisionale, € 2.000,00;
- totale € 5.400,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, nonché IVA e
CPA come per legge.
L'appello, invece, è infondato e deve essere rigettato, nei confronti di Pt_10
e .
[...] Controparte_3
Al riguardo, va osservato che, dopo la dichiarazione di interruzione, il presente giudizio di appello è stato riassunto nei confronti, oltre che dei già indicati eredi degli originari attori, anche di , quale erede di Parte_10 Parte_9
, e di , quale erede di .
[...] Controparte_3 Persona_1
Ebbene, il ha allegato e documentato di aver rinunciato dapprima Pt_10 all'eredità della propria madre e, quindi, anche a quella del Parte_9 proprio padre . Persona_3
Ne discende l'estraneità di al presente giudizio, non essendo Parte_10 subentrato nella titolarità del diritto controverso. 8 R.G. n. 1187/2020
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto alla posizione di
[...]
, che risulta evocato in lite con l'atto riassuntivo nella sua qualità di erede CP_3 di . Parte_6
In proposito, il ha dedotto e provato quanto segue: CP_3
- di essere vedovo di dalla cui unione era nata CO _5
, figlia dell'originario appellato deceduto in data
[...] Parte_6
9/7/2024;
- che era premorta al proprio genitore, essendo deceduta in CO data 19/8/2022.
Ne discende che il è privo di legittimazione passiva nel presente giudizio CP_3 di appello, non essendo chiamato all'eredità del suocero . Parte_6
Quanto alle spese del presente grado, le stesse, nel rapporto fra le appellanti e gli eredi degli originari appellati, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Ignazio Ardizio.
Dette spese, quanto al rapporto fra le appellanti e , vanno Parte_10 interamente compensate, considerato che il è stato evocato in lite perché Pt_10 chiamato all'eredità della madre oltre che del coniuge di Parte_9 quest'ultima . Persona_3
Ebbene, come affermato dalla Corte regolatrice, ove sia convenuto in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo (cfr. Cass. 31/5/2025, n. 14668). Va aggiunto che la parte non colpita dall'evento interruttivo è legittimata a riassumere il processo nei confronti del chiamato all'eredità, mentre è onere di quest'ultimo costituirsi in giudizio per contestare la qualità di erede, dimostrando di non aver accettato l'eredità (v. Cass.
31/3/2011, n. 7517.
La conseguenza è che ove, come nella specie, venga evocato in giudizio un soggetto chiamato all'eredità e questi dimostri di aver rinunciato alla stessa, se da un lato ogni domanda proposta nei suoi confronti non può che essere rigettata, dall'altro la circostanza che si trattasse comunque di un chiamato all'eredità – nei cui confronti, in virtù del richiamato orientamento giurisprudenziale, la 9 R.G. n. 1187/2020 controparte era legittimata a riassumere il giudizio – costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese del grado, nella prospettiva di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della pronuncia della Corte
Costituzionale del 19/4/2018, n. 77.
La disposta compensazione comporta l'assorbimento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., avanzata da nei confronti delle parti appellanti. Parte_10
Quanto, invece, al rapporto fra le appellanti e , le stesse, liquidate Controparte_3 come da dispositivo, vanno poste a carico dei primi, tenuto conto dell'assoluta estraneità del secondo al giudizio, essendo il predetto privo, per le ragioni in precedenza esposte, della stessa qualità di chiamato all'eredità del suocero
[...]
. Parte_6
Deve poi rilevarsi che le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate con applicazione dello scaglione delle cause intercettato dal disputatum, che ha per oggetto l'importo delle spese del giudizio di primo grado, come sopra liquidate (€
5.400,00, oltre accessori).
Va, infine, rigettata la domanda, proposta dal di condanna delle appellanti CP_3 al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo l'istante omesso qualsiasi allegazione difensiva, ancor prima che probatoria, in ordine agli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificare concretamente l'esistenza di un pregiudizio sofferto, tale da consentirne la liquidazione, anche se su basi equitative (cfr. Cass. 30/5/2023, n.
15175; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione notificato in Parte_1 Parte_2 data 18/3/2020, nei confronti di e e, Parte_6 Parte_9 quindi, degli eredi degli stessi Controparte_1 Controparte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
e nonché di e ,
[...] Parte_8 Parte_10 Controparte_3 avverso la sentenza n. 360/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 13/2/2020, così provvede:
a) accoglie l'appello nei confronti degli eredi degli originari appellati
[...]
e e, quindi, degli eredi degli stessi Parte_6 Parte_9
, Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_4 10 R.G. n. 1187/2020
e Parte_4 Parte_5 Parte_7 [...]
Parte_8
b) rigetta l'appello nei confronti di e;
Parte_10 Controparte_3
c) per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condanna
[...]
Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
e Parte_4 Parte_5 Parte_7 [...]
con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore delle Parte_8 appellanti e , delle spese di lite relative Parte_1 Parte_2 al giudizio di primo grado, che liquida in € 5.400,00 per compensi professionali, € 810,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ignazio Ardizio;
d) condanna , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_7
con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore Parte_8 delle appellanti e , delle spese di lite Parte_1 Parte_2 relative al presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ignazio Ardizio;
e) condanna le appellanti e , con vincolo di Parte_1 Parte_2 solidarietà, al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_3 relative al presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
f) compensa interamente le spese del presente grado fra gli appellanti e
[...]
; Parte_10
g) rigetta la domanda, proposta da , di condanna delle Controparte_3 appellanti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 2/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese) 11 R.G. n. 1187/2020
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1187/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 360/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 13/2/2020, vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), difese dall'avv. Parte_2 C.F._2
Ignazio Ardizio (C.F. ) C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_2 C.F._5 Parte_3
(C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_4
(C.F. ,
[...] C.F._7 Parte_5
(C.F. ), quali eredi dell'attore , C.F._8 Parte_6
nonché (C.F. ) e Parte_7 C.F._9
(C.F. ), quali eredi Parte_8 C.F._10
dell'attrice difesi dell'avv. Liza Ciavardini (C.F. Parte_9
) C.F._11
APPELLATI
E 2 R.G. n. 1187/2020
(C.F. ), difeso Parte_10 C.F._12
dell'avv. Liza Ciavardini (C.F. ) C.F._11
APPELLATO
E
(C.F. , difeso dell'avv. Controparte_3 C.F._13
Liza Ciavardini (C.F. ) C.F._11
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 10/12/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 360/2020 pubblicata in data 13/2/2020, il Tribunale di Torre
Annunziata, decidendo sulla domanda proposta da e Parte_6 [...]
eredi di nei confronti di Parte_9 Persona_1 [...]
e eredi di volta ad ottenere lo Parte_1 Parte_2 Persona_2 scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto l'appartamento sito in
Gragnano, via Castellammare n. 263, di proprietà dei defunti coniugi Per_2
e , così provvedeva:
[...] Persona_1
“A) dichiara inammissibile la domanda;
B) compensa per intero le spese processuali”.
Il Tribunale perveniva alla suindicata decisione sul presupposto che gli attori non avevano depositato la documentazione necessaria all'esatta individuazione e proprietà del bene indicato nell'atto di citazione ed all'accertamento dell'eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c.
Quanto al governo delle spese del processo, il Tribunale disponeva la compensazione “in ragione della natura della controversia, della particolarità della questione e del fatto che l'orientamento giurisprudenziale condiviso non è pacifico”.
e proponevano appello, avverso la richiamata Parte_2 Parte_1 sentenza, limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese, rilevando che la motivazione assunta a sostegno di tale provvedimento non era conforme 3 R.G. n. 1187/2020 alla disciplina dettata in tema di compensazione dall'art. 92, comma 2, c.p.c., attuale formulazione.
Assumevano, infatti, gli appellanti che il richiamo alla “natura” della controversia ed alla “particolarità” delle questioni trattate era del tutto generico e si risolveva, in realtà, in una motivazione apparente e di mero stile, così come generico era il riferimento all'esistenza di un “orientamento giurisprudenziale” non pacifico, rimasto privo di ogni specifica indicazione.
Si costituivano in giudizio e i quali Parte_6 Parte_9 deducevano l'inammissibilità dell'atto di appello, perché redatto in violazione dei parametri formali di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Deceduti entrambi gli appellati e dichiarata l'interruzione del processo, dopo la riassunzione dello stesso da parte delle appellanti, si costituivano in giudizio
[...]
, Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_4
Par e , quali eredi di ON AN, nonché
[...] Parte_5
[...]
e quali eredi di che si Parte_7 Parte_8 Parte_9 riportavano tutti alle difese svolte dai propri danti causa.
Si costituiva, altresì, , il quale deduceva di essere stato evocato Parte_10 in lite quale erede di entrambi gli appellati, nonostante avesse rinunciato all'eredità del proprio padre, che a sua volta aveva rinunciato all'eredità di
[...]
. Parte_9
Si costituiva infine, , convenuto in giudizio quale erede di Controparte_3 [...]
, deducendo non solo di non rivestire detta qualità, ma di non Parte_6 essere neppure chiamato all'eredità del predetto.
Quindi, la causa veniva riservata per la decisione.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione, formulata dalle parti appellate, di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Invero, è sufficiente in proposito richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione 4 R.G. n. 1187/2020 deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600;
Cass. 13/12/2023, n. 34969; Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218;
Cass. 13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560;
Cass. 12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalle signore è certamente Pt_1 idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo le stesse criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico- giuridico seguito dal Tribunale di Torre Annunziata per pervenire alla decisione di compensazione delle spese di giudizio. 5 R.G. n. 1187/2020
Nel merito, rileva la Corte che l'appello nei confronti degli eredi degli appellati è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Invero, le appellanti a giusta ragione si dolgono che il primo Giudice, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, abbia disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, anziché governarle secondo il criterio della piena soccombenza.
Occorre precisare che nell'impugnata decisione il Tribunale di Torre Annunziata ha motivato la suindicata statuizione sul presupposto “della particolarità della questione e del fatto che l'orientamento giurisprudenziale condiviso non è pacifico”.
Ora, quanto al primo profilo, è evidente che trattasi di motivazione, da un lato, apparente, tenuto conto che non risulta in alcun modo esplicitata la ragione della
“particolarità” della questione trattata – non si sa se in diritto o in fatto – e, dall'altro lato, del tutto inidonea a giustificare, alla luce della disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il provvedimento di compensazione delle spese, atteso che l'eventuale particolarità non integra di certo gli estremi della “assoluta novità della questione trattata”.
Neppure può condividersi il secondo profilo, in quanto la circostanza che la decisione di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione, a causa della mancata produzione della documentazione comprovante la proprietà dell'immobile in capo alle parti e, precedentemente, ai danti causa delle stesse, nonché “di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri
Immobiliari relativa alle iscrizioni e trascrizioni contro le parti (e del de cuius stesso) nell'ultimo ventennio”, sia conforme ad un orientamento giurisprudenziale non pacifico, non può ricondursi all'altra ipotesi stabilita dalla richiamata disposizione del codice di rito, consistente nel “mutamento della giurisprudenza”.
Infatti, occorre innanzitutto notare come il primo Giudice abbia omesso ogni specifico riferimento ai precedenti giurisprudenziali conformi alla decisione assunta. Inoltre, osserva il Collegio che non consta che, al momento dell'instaurazione della controversia e della decisione della stessa, vi fossero arresti di legittimità nel senso dell'inammissibilità dell'invocata divisione ereditaria per omesso deposito dei documenti attestanti la comproprietà del patrimonio relitto.
Più specificamente, l'orientamento della Corte regolatrice era nella direzione che: 6 R.G. n. 1187/2020
- pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (v.
Cass. n. 1309/1966);
- con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (v. Cass.
25/10/2005, n. 20645);
- che, di conseguenza, la non contestazione della allegata comproprietà del bene da dividere consente al giudice di procedere allo scioglimento della comunione, ovvero acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione attraverso una CTU.
Deve inoltre considerarsi che, come emerge da un recente arresto della Suprema
Corte (cfr. Cass. 2/3/2023, n. 6228, in motivazione), in passato alcuni giudici di merito avevano ritenuto che la documentazione attestante la proprietà dei beni oggetto del compendio oggetto di comunione, in uno ai certificati ipocatastali relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori all'azione, costituisca condizione di ammissibilità della domanda di divisione, essendo parimenti indispensabile per verificare l'esistenza del diritto domenicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari
(creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex artt. 1113 c.c e 784
c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato nel richiamato intervento nomofilattico, la giurisprudenza di legittimità ha sempre disatteso la suindicata opzione interpretativa, affermando che la domanda di divisione non può essere disattesa a causa del mancato deposito dei documenti in questione, occorrendo valorizzare anche il principio di non contestazione della parte convenuta, tenuto conto della già evidenziata distinzione sostanziale rispetto all'azione di rivendicazione della proprietà.
Da quanto in precedenza esposto emerge che, nella fattispecie in esame, vi era un contrasto fra una parte della giurisprudenza di merito e la consolidata giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che il Giudice di prime cure ha errato nel compensare le spese del giudizio, essendo appena il caso di precisare 7 R.G. n. 1187/2020 che, alla stregua del citato art. 92, comma 2, c.p.c., può rilevare, quale condizione per la compensazione, il solo “mutamento della giurisprudenza”, il quale non può di certo configurarsi nel caso di contrasto fra alcune pronunce di merito ed il pacifico orientamento dei giudici di legittimità.
Pertanto, trovando applicazione la disciplina del più volte indicato art. 92, comma
2, c.p.c., attuale formulazione, essendo la controversia iniziata in data 5/2/2019, va accolto l'appello – nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
e , quali eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nonché di e Parte_6 Parte_7 Parte_8 quali eredi dell'attrice – dovendosi porre le spese del Parte_9 giudizio di primo grado a carico dei predetti, con vincolo di solidarietà ed attribuzione all'avv. Ignazio Ardizio, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La liquidazione di tali spese va effettuata secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, il tutto come segue:
- fase di studio della controversia, € 1.200,00;
- fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00;
- fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.200,00;
- fase decisionale, € 2.000,00;
- totale € 5.400,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, nonché IVA e
CPA come per legge.
L'appello, invece, è infondato e deve essere rigettato, nei confronti di Pt_10
e .
[...] Controparte_3
Al riguardo, va osservato che, dopo la dichiarazione di interruzione, il presente giudizio di appello è stato riassunto nei confronti, oltre che dei già indicati eredi degli originari attori, anche di , quale erede di Parte_10 Parte_9
, e di , quale erede di .
[...] Controparte_3 Persona_1
Ebbene, il ha allegato e documentato di aver rinunciato dapprima Pt_10 all'eredità della propria madre e, quindi, anche a quella del Parte_9 proprio padre . Persona_3
Ne discende l'estraneità di al presente giudizio, non essendo Parte_10 subentrato nella titolarità del diritto controverso. 8 R.G. n. 1187/2020
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto alla posizione di
[...]
, che risulta evocato in lite con l'atto riassuntivo nella sua qualità di erede CP_3 di . Parte_6
In proposito, il ha dedotto e provato quanto segue: CP_3
- di essere vedovo di dalla cui unione era nata CO _5
, figlia dell'originario appellato deceduto in data
[...] Parte_6
9/7/2024;
- che era premorta al proprio genitore, essendo deceduta in CO data 19/8/2022.
Ne discende che il è privo di legittimazione passiva nel presente giudizio CP_3 di appello, non essendo chiamato all'eredità del suocero . Parte_6
Quanto alle spese del presente grado, le stesse, nel rapporto fra le appellanti e gli eredi degli originari appellati, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Ignazio Ardizio.
Dette spese, quanto al rapporto fra le appellanti e , vanno Parte_10 interamente compensate, considerato che il è stato evocato in lite perché Pt_10 chiamato all'eredità della madre oltre che del coniuge di Parte_9 quest'ultima . Persona_3
Ebbene, come affermato dalla Corte regolatrice, ove sia convenuto in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo (cfr. Cass. 31/5/2025, n. 14668). Va aggiunto che la parte non colpita dall'evento interruttivo è legittimata a riassumere il processo nei confronti del chiamato all'eredità, mentre è onere di quest'ultimo costituirsi in giudizio per contestare la qualità di erede, dimostrando di non aver accettato l'eredità (v. Cass.
31/3/2011, n. 7517.
La conseguenza è che ove, come nella specie, venga evocato in giudizio un soggetto chiamato all'eredità e questi dimostri di aver rinunciato alla stessa, se da un lato ogni domanda proposta nei suoi confronti non può che essere rigettata, dall'altro la circostanza che si trattasse comunque di un chiamato all'eredità – nei cui confronti, in virtù del richiamato orientamento giurisprudenziale, la 9 R.G. n. 1187/2020 controparte era legittimata a riassumere il giudizio – costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese del grado, nella prospettiva di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della pronuncia della Corte
Costituzionale del 19/4/2018, n. 77.
La disposta compensazione comporta l'assorbimento della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., avanzata da nei confronti delle parti appellanti. Parte_10
Quanto, invece, al rapporto fra le appellanti e , le stesse, liquidate Controparte_3 come da dispositivo, vanno poste a carico dei primi, tenuto conto dell'assoluta estraneità del secondo al giudizio, essendo il predetto privo, per le ragioni in precedenza esposte, della stessa qualità di chiamato all'eredità del suocero
[...]
. Parte_6
Deve poi rilevarsi che le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate con applicazione dello scaglione delle cause intercettato dal disputatum, che ha per oggetto l'importo delle spese del giudizio di primo grado, come sopra liquidate (€
5.400,00, oltre accessori).
Va, infine, rigettata la domanda, proposta dal di condanna delle appellanti CP_3 al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo l'istante omesso qualsiasi allegazione difensiva, ancor prima che probatoria, in ordine agli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificare concretamente l'esistenza di un pregiudizio sofferto, tale da consentirne la liquidazione, anche se su basi equitative (cfr. Cass. 30/5/2023, n.
15175; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione notificato in Parte_1 Parte_2 data 18/3/2020, nei confronti di e e, Parte_6 Parte_9 quindi, degli eredi degli stessi Controparte_1 Controparte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7
e nonché di e ,
[...] Parte_8 Parte_10 Controparte_3 avverso la sentenza n. 360/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 13/2/2020, così provvede:
a) accoglie l'appello nei confronti degli eredi degli originari appellati
[...]
e e, quindi, degli eredi degli stessi Parte_6 Parte_9
, Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_4 10 R.G. n. 1187/2020
e Parte_4 Parte_5 Parte_7 [...]
Parte_8
b) rigetta l'appello nei confronti di e;
Parte_10 Controparte_3
c) per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condanna
[...]
Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
e Parte_4 Parte_5 Parte_7 [...]
con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore delle Parte_8 appellanti e , delle spese di lite relative Parte_1 Parte_2 al giudizio di primo grado, che liquida in € 5.400,00 per compensi professionali, € 810,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ignazio Ardizio;
d) condanna , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_7
con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore Parte_8 delle appellanti e , delle spese di lite Parte_1 Parte_2 relative al presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ignazio Ardizio;
e) condanna le appellanti e , con vincolo di Parte_1 Parte_2 solidarietà, al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_3 relative al presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
f) compensa interamente le spese del presente grado fra gli appellanti e
[...]
; Parte_10
g) rigetta la domanda, proposta da , di condanna delle Controparte_3 appellanti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 2/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese) 11 R.G. n. 1187/2020
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.