Art. 7.
Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverra' dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dello archivio storico provinciale.
Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all'articolo 6 avverra' dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dello archivio storico provinciale.