CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20916 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2022 del Corte d'appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, il quale conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l'avvocato Michela Vecchi, la quale conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna aveva condannato AR RI a quattro anni e quattro mesi di reclusione per plurime condotte di peculato (art. 314 cod. pen.), 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20916 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 19/04/2023 in quanto, in qualità di Capogruppo consiliare del Partito Democratico presso l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia Romagna nel corso della IX Legislatura, iniziata nel maggio 2010, poiché, avendo in ragione dell'ufficio il possesso o comunque la disponibilità del denaro attribuito al predetto gruppo per le finalità previste dagli artt. 1 e 6 della legge regionale n. 32/1997, trattandosi di denaro assegnato al gruppo con delibera dell'ufficio di Presidenza e reso disponibile mediante pagamento di rate bimestrali anticipate sul conto corrente intestato al gruppo, si appropriava della somma complessiva di C 23.413,59, giustificava come spese inerenti l'attività consiliare iniziative di genere diverso, quali costi sostenuti per la partecipazione ad attività di partito anche fuori dell'ambito regionale ovvero spese esclusivamente personali o comunque spese sostenute per scopi diversi da quelli previsti dalla legge regionale 32 del 1997. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, assolvendo l'imputato, perché il fatto non sussiste, in relazione ai rimborsi relativi ad alcune spese. Ritenuta la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto di altra sentenza irrevocabile (Tribunale di Bologna del 22/01/2020) e considerati più gravi quelli del presente procedimento, rideterminava la pena in complessivi anni quattro e mesi cinque di reclusione. 2. Contro tale ultima sentenza presenta ricorso AR RI che, per il tramite del suo difensore, avvocato Michela Vecchi, articola i seguenti dodici motivi di ricorso, tutti inerenti al capo a) di imputazione. 2.1. Errata applicazione della legge penale ed errata individuazione delle regole probatorie per la valutazione della legittimità penale dei rimborsi regionali;
inversione dell'onere della prova;
confusione tra responsabilità penale responsabilità contabile;
inosservanza della presunzione di non colpevolezza. Precisato che a AR RI era stata originariamente ascritta l'appropriazione di euro 940.849,15, importo ridotto, all'esito del giudizio di primo grado a 23.413,59 e quindi, con la sentenza di appello, a euro 22.832,50, i giudici del merito hanno attribuito rilievo al fatto che l'imputato, omettendo di rendere l'interrogatorio all'esito delle indagini preliminari e restando assente nel corso del processo, non ha fornito giustificazione alle spese di cui all'imputazione. In tal modo, tuttavia, hanno realizzato un'evidente inversione dell'onere probatorio, pur negata in astratto. La Corte di appello, in particolare - così come, prima, il Tribunale -, pur in presenza di impegni istituzionali in capo a RI, avrebbe ritenuto che essi siano stati vanificati, in ragione dei seguenti elementi: rilevanza ed eccessività delle stesse;
condivisione, in alcuni casi, nella stanza di albergo con una compagnia 2 femminile;
presenza alle cene di un commensale che si presume non avesse rilievo istituzionale (e che coincidesse la suddetta presenza femminile). L'eccessività o la finalità non esclusivamente istituzionale della spesa sono stati utilizzati, dunque, erroneamente, quali criteri di prova della interversione del possesso. L'eccessività delle spese è, tuttavia, criterio affatto indifferente rispetto alla finalità istituzionale o personale della stessa. Pertanto, può assumere rilievo sotto il profilo contabile ma non sotto quello penale. Né tale dato, appunto neutro, acquista significato in ragione delle presenze femminili in alcuni soggiorni alberghieri e/o, come si presume, alle cene. La confusione tra responsabilità penale e responsabilità contabile sarebbe evidente in relazione alle spese alberghiere, di ristorazione e ai rimborsi chilometrici, come quando la Corte d'appello imputa a titolo di peculato a AR RI: il pernottamento presso l'albergo Novotel di Bologna (21/22 maggio 2011), ritenendo che tale pernottamento non fosse legato ad eventi istituzionali, ma avesse la funzione di rendere più comodo il raggiungimento del luogo ove trascorrere la notte, stante l'ora tarda del rientro di RI in città, dopo una cena privata per due persone;
il pernottamento presso Novotel di Bologna (12/13 maggio 2011), con SA EL, dopo una cena per due persone, presumendo che alla cena abbia partecipato la stessa SA EL e trascurando la possibilità che quest'ultima abbia invece raggiunto l'imputato dopo che questi aveva consumato la cena con altra persona per ragioni istituzionali;
il pernottamento presso Hotel Michelino di Bologna (6 settembre 2011); la trasferta a Venezia (3/5 giugno 2011), dove il carattere non istituzionale del viaggio è stato desunto, in mancanza di spiegazioni alternative, dalla eccessività delle spese alberghiere e di ristorazione e dalla presenza di SA EL, e così via. Considerazioni analoghe valgono per le spese di ristorazione, le cui richieste di rimborso erano generiche per ragioni di riservatezza, in forza delle indicazioni degli uffici regionali. La legge regionale n. 32 del 2007, all'epoca vigente, consentiva peraltro di autocertificare le finalità istituzionali delle richieste di rimborso, sicché, laddove la normativa regionale non detta regole stringenti sulla giustificazione delle spese, spetta all'accusa dimostrare che tali spese non siano state sostenute per finalità istituzionale, e non all'indagato giustificarle. Quanto ai rimborsi chilometrici, la Corte di appello inverte l'onere della prova, quando attribuisce rilievo alle risultanze del telepass, sia in positivo (presenza del ricorrente in un determinato luogo incompatibile con le trasferte portate al rimborso), sia in negativo (mancata conferma della trasferta desunta dalle risultanze del telepass installato sull'autovettura indicata alla Regione e autorizzata agli spostamenti rimborsati). I giudici non considerano, infatti, che il 3 ricorrente ben potrebbe aver usato un mezzo diverso da quello su cui era installato il telepass (ad esempio l'auto della sua compagna convivente, AR ER) e che contemporaneamente altri potrebbe aver usato l'auto con il telepass, essendo irrilevante anche il fatto che il ricorrente fosse autorizzato ad usare per i tragitti rimborsabili soltanto il veicolo comunicato alla Regione su cui era intestato il telepass. Ancora, la Corte inverte l'onere quando attribuisce rilievo a biglietti ferroviari concomitanti con i rimborsi chilometrici, ritenuti indicatore univoco della falsità delle richieste di rimborso. È ben possibile, infatti, che RI non fosse riuscito a prendere il treno e avesse scelto, dunque, di viaggiare in auto perdendo il valore del biglietto ferroviario. D'altra parte, il rimborso del biglietto ferroviario non fruito determinerebbe solo una responsabilità contabile, non penale. Inverte l'onere probatorio là dove attribuisce rilievo alla mancanza di spese di ristorazione concomitanti alle trasferte, essendo anche qui possibile che le spese non siano state sostenute o che siano state sostenute da altro commensale o che non se ne sia potuto chiedere il rimborso per qualunque ragione. In conclusione, si richiama l'insegnamento di legittimità ove si esclude che la responsabilità penale possa essere il precipitato del danno erariale (Sez. 6 del 02/03/2021, n. 40595, Bernardini). 2.2. Erronea applicazione della legge penale (art. 314 cod. pen.) e processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) nella parte in cui si ritiene che le presenze femminili annullerebbero la finalità istituzionale, facendo prevalere quella personale;
manifesta illogicità della motivazione. Erroneamente i giudici di merito ritengono che le presenze femminili nelle stanze d'albergo in concomitanza con impegni istituzionali dell'imputato, vanificherebbero, rendendole irrilevanti e trasformandole in personali, le finalità istituzionali di tali impegni, con riferimento ai quali sono stati utilizzati i fondi regionali, posto che, come confermato dall'insegnamento di legittimità, la mera commistione di interessi non è di per sé suscettibile di obliterare il fine istituzionale (Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, non mass.; Sez. 6, n. 2226 del 13/11/2019, dep. 2020, Schiavone, Rv. 278217). Inoltre, trascurano di considerare che, anche dal punto di vista contabile, la commistione di interessi determina una responsabilità erariale solo parziale e cioè limitata alla parte di impiego imputabile all'interesse privato. D'altronde, proprio in ragione della irrilevanza penale delle spese ambivalenti, la sentenza di primo grado ha assolto altro imputato (consigliere Luciano Vecchi) o ha ritenuto illecita la spesa nella sola misura attribuibile alla presenza non giustificata dell'ospite. 4 Nemmeno risulta accertata, in presenza di produzione documentale contraria, la maggior spesa derivante dall'uso doppio delle strutture. 2.3. Erroneità dell'attribuzione di rilievo indiziario alle presenze femminili nelle camere d'albergo; erronea applicazione della legge penale (art. 314 cod. pen.) e della legge processuale penale (art. 192 cod. proc. pen.); manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di secondo grado attribuisce rilievo determinante alle presenze femminili in albergo, ritenendo ingiustificate tutte le spese (alberghiere, di ristorazione e di viaggio), in ragione di un generalizzato modus operandi improntato all'illecito. Così argomentando, tuttavia, si ritiene, errando, che la commistione di interessi (finalità istituzionale e finalità personale) connoti in termini di esclusiva funzionalità privata la spesa;
si entra in contraddizione con l'assoluzione disposta nei confronti di altri imputati in primo grado in analoga situazione;
si tralascia di considerare che SA EL era membro della segreteria del Presidente del Gruppo Consiliare PD, NN AN era collaboratrice del Gruppo Consiliare SEL, e che la loro presenza agli impegni istituzionali era, dunque, del tutto giustificata. D'altronde, nulla sarebbe stato contestato a RI se, invece di ospitare le due donne nella sua stanza, avesse prenotato loro una stanza doppia ad uso singolo. Quanto poi a AR ER, si tratta della compagna di RI, sicché, in relazione ai pernottamenti con la stessa, avrebbe dovuto essere applicato il criterio di maggior favore riservato dal Tribunale ad altri imputati in situazioni in cui, peraltro, le spese di ristorazione erano in numero assolutamente maggiore. Il ricorrente ribadisce, in ultima analisi, come il tema delle presenze femminili abbia condizionato il percorso logico della sentenza anche in relazione ad episodi che non vedevano simili ospitalità alberghiere. 2.4. Erronea applicazione di legge penale (art. 314 cod. pen.) di legge processuale penale (art. 192 cod. proc. pen.); manifesta illogicità della motivazione in relazione alle spese di ristorazione per due persone concomitanti alle presenze femminili nelle camere di albergo. La Corte di appello ritiene che le spese di ristorazione per due persone concomitanti alle presenze femminili in albergo non sarebbero giustificate, presumendo la presenza ai pranzi e alle cene della stessa compagnia femminile cui è stata offerta ospitalità alberghiera, in relazione a 9 episodi. Tuttavia, in tal modo, la Corte di secondo grado avrebbe violato l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di elementi privi dei connotati di gravità e precisione, che quindi non avrebbero potuto essere valutati. 5 Anche su questo punto la sentenza entra in contraddizione con quanto statuito in primo grado rispetto alle posizioni di altri imputati. 2.5. Errata attribuzione di rilievo indiziario all'inesistenza di impegni politico/istituzionali risultante da fonti aperte;
inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione. Come risulta dalla sentenza di primo grado, i giudici hanno attribuito rilievo probatorio all'inesistenza, in concomitanza alle spese di cui all'imputazione, di impegni politico-istituzionali risultanti da fonti aperte (ricerca in Internet consultate dalla polizia giudiziaria) unitamente ad altri elementi, quali la rilevanza dell'esborso e, talora, la presenza femminile nella stanza d'albergo. L'attribuzione a tale elemento di rilievo indiziario, sia pure unitamente ad altri elementi, non osserva l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ed è manifestamente illogico, trattandosi di elemento incerto laddove l'indizio deve essere connotato da certezza nella sua obiettività. Tale incertezza è peraltro emersa dibattimento, dove è il risultato che, in vari casi, gli accertamenti della polizia giudiziaria su fonti aperte non hanno rilevato impegni istituzionali invece esistenti, come d'altra parte ovvio, potendo le spese riferirsi anche a pranzi e cene di lavoro con esponenti politici non necessariamente tracciate. Sicché, in tali casi, sarebbe spettato all'accusa provare le finalità personali, come evidenziato a più riprese dal Tribunale di Bologna. D'altronde, i giudici di merito hanno ignorato il fatto che, quanto alle trasferte pranzi e cene romani, il teste ET AT ha ricordato di aver incontrato più volte AR RI a Roma per ragioni istituzionali. Da tale presunzione (la mancanza di impegni istituzionali) si inferisce altra presunzione (sulla finalizzazione personale della spesa), in violazione delle regole sul ragionamento probatorio. La decisività della questione si desume, tra l'altro, dal fatto che analoghe considerazioni sono state poste dal giudice di primo grado alla base della decisione assolutoria nei confronti di altri coimputati. 2.6. Inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen. con riferimento al soggiorno a Venezia del 03/05/2011; manifesta illogicità della motivazione. Secondo i giudici di merito la trasferta di AR AR a Venezia tra il 3 e il 5 giugno 2011 avrebbe avuto una finalità esclusivamente personale, come desunto da: la suggestiva cornice in cui si colloca il soggiorno;
il fatto che l'imputato abbia condiviso con SA EL una stanza di albergo di categoria superiore;
la circostanza che l'imputato abbia cenato con un'altra persona e dunque presumibilmente con EL;
il fatto che la cerimonia "Lo sposalizio del mare" 6 che in quei giorni si svolgeva a Venezia certamente non era un evento di partito politico. In tal modo, tuttavia, la motivazione incorre in un vizio di manifesta illogicità, considerato che l'eccessività dispendiosità della spesa alberghiera costituisce, semmai, un criterio di attribuzione della responsabilità erariale non di quella penale. La circostanza che l'imputato fosse accompagnato da SA EL non annulla la finalità istituzionale della trasferta ma, al limite, la connota in chiave ambivalente, considerato che, oltretutto, EL non era estranea all'attività politica del gruppo PD, facendo viceversa parte dello staff di RI. Il fatto, poi, che il soggiorno sia avvenuto nella suggestiva cornice di Venezia in un fine-settimana di giugno, di per sé, costituisce elemento neutro, privo di valenza indiziaria. Neppure la concomitanza della cerimonia "Lo sposalizio del mare" assume rilievo probatorio, omettendo i giudici di considerare la circostanza, notoria, che tale cerimonia è tra le più antiche e importanti che si celebrano a Venezia e che, dunque, vi partecipano diverse personalità politiche. In particolare, la sentenza trascura che, nel 2011, sindaco di Venezia era IO ON, di talché AR RI ben potrebbe aver partecipato a tale evento perché invitato nella sua qualità di capogruppo del gruppo consiliare PD del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. 2.7. Inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen., con riferimento alla cena al ristorante di Sinigallia del 22/08/2010; manifesta illogicità della motivazione. Secondo i giudici di merito, AR RI, la sera del 22 agosto 2010, di ritorno da una vacanza in Puglia, avrebbe cenato a Senigallia con una persona ignota ma che i giudici ritengono non essere una figura istituzionale, desumendo tale circostanza dal fatto che la cena si è tenuta al di fuori del territorio della Emilia-Romagna e dalla eccessività della spesa. In tal modo i giudici avrebbero, tuttavia, fatto erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., posto che la circostanza che il ristorante è collocato fuori dei confini della Emilia-Romagna non toglie che la cena possa essere stata consumata come figura istituzionale della regione Emilia-Romagna tanto più che le Marche sono confinanti con l'Emilia-Romagna e Sinigallia è un luogo di villeggiatura vicino all'Emilia-Romagna, quindi frequentato da i suoi abitanti. Si ripropone una disparità irragionevole di trattamento rispetto ad altri co- imputati, e si aggiunge che i giudici non hanno attribuito rilevanza al fatto che in altri casi cene sono state tenute fuori regione e che, ciò nondimeno, è stato dimostrato che esse avevano una finalità istituzionale. 7 Né la eccessività della spesa rappresenta un elemento rilevante ai fini della responsabilità penale. 2.8. Inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen. con riferimento al soggiorno all'Hotel Verdi di Milano del 8-9/10/2010; manifesta illogicità della motivazione. Quanto specificamente al soggiorno all'hotel Verdi di Milano del 8/9 ottobre 2010, la Corte. d'appello attribuisce rilievo probatorio alla presenza di SA EL, alla mancanza di impegni istituzionali risultanti da fonti aperte e alla dispendiosità della struttura alberghiera. Anche in questo caso la presenza di SA EL non esclude però lo scopo istituzionale del soggiorno;
le fonti aperte non consentono di documentare ogni impegno istituzionale;
la dispendiosità della struttura ha rilievo soltanto contabile e non penale. Inoltre, la motivazione trascura di considerare come, inizialmente, RI avesse prenotato l'albergo a Busto Arsizio, dove si teneva l'assemblea nazionale del PD, preferendo successivamente alloggiare a Milano che da Busto Arsizio dista soltanto mezz'ora; ha inoltre trascurato che lungo il viaggio di ritorno si è tenuta nel parmense una cena per quattro persone cui potrebbero dunque aver partecipato, oltre a AR RI ed SA EL, altre due figure istituzionali. 2.9. Inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen. con riferimento ai rimborsi chilometrici. In punto di asserita responsabilità penale con riferimento ai rimborsi chilometrici, i giudici di merito attribuiscono rilievo probatorio alle risultanze delle rilevazioni del telepass installato sull'auto del ricorrente attribuendo, in alcuni casi, rilievo al fatto che tali rilevazioni fossero incompatibili con la presenza del ricorrente in località diverse, le cui spese per il cui viaggio sono state portate a rimborso. Tale circostanza assumerebbe rilievo perché: i consiglieri erano autorizzati a utilizzare per le trasferte soltanto il veicolo comunicato alla Regione su cui era intestato il telepass;
non risulta portata a rimborso per la diversa trasferta effettuata alcuna spesa di ristorazione;
AR RI non ha fornito una spiegazione alternativa degli esborsi. Tuttavia, le risultanze del telepass non consentono di collocare con certezza il ricorrente in Toscana tra il 13 e il 16 luglio 2010 in Toscana (anziché a Roma), non potendosi escludere che: l'automobile sia stata utilizzata dalla convivente AR ER;
AR RI abbia usato per la trasferta romana altra automobile (la circostanza che non abbia utilizzato quella indicata alla Regione avendo soltanto rilievo soltanto erariale); la mancata documentazione di spese di ristorazione concomitanti alla trasferta sia dipesa dal fatto che non ne stato chiesto 8 d9k il rimborso per qualunque ragione o che le spese non siano state sostenute o, ancora, siano state sostenute da altro commensale. Per contro, risultano svariate trasferte a Roma il cui effettivo svolgimento, secondo i giudici, sarebbe incompatibile con la presenza del ricorrente a Bologna in orari mattutini o centrali della giornata, attribuendosi rilievo ai tempi di percorrenza tra Bologna e Roma con la viabilità ordinaria e alla mancata indicazione delle spese di ristorazione a Roma. Ciò, nonostante il Tribunale avesse invece ritenuto compatibili gli spostamenti con la presenza di RI a Bologna nel medesimo range orario, con conseguente contraddittorietà tra le due pronunce e della motivazione della sentenza di secondo grado. Ai rilievi già svolti sulla portata probatoria delle rilevazioni del telepass e sulla mancata documentazione delle spese di ristorazioni, il ricorrente aggiunge, quanto all'asserita incompatibilità temporale, deduzioni relative alla manifesta illogicità della motivazione, ritenendo che non può escludersi che RI abbia raggiunto Roma nel tardo pomeriggio per poi tornare a Bologna in tarda ora, come peraltro già accaduto in altre circostanze accertate nel corso del giudizio. Considerazioni analoghe a quelle già svolte in relazione all'inversione dell'onere probatorio sono proposte dal ricorrente con riguardo alle trasferte nelle località di Sinigallia, Cattolica, Venezia, Zola Pedrosa. Si eccepisce, inoltre, che il servizio di auto con conducente in ora centrale della giornata in Bologna non è incompatibile con la trasferta romana del 05/09/2011, potendo darsi che RI avesse perso il treno o comunque deciso di viaggiare in macchina, il rimborso del biglietto ferroviario non fruito dando luogo a semplice responsabilità contabile. Ancora, la Corte d'appello ritiene che le trasferte del 7, 9, 10, 11 novembre 2011 non siano realmente avvenute in considerazione della loro vicinanza temporale (quattro in una settimana), essendo ragionevole supporre che RI si sarebbe fermato in albergo a Roma, oltre che in considerazione della mancanza di rilevamenti del telepass, della mancanza di spese di ristorazione e della mancanza di spiegazione alternativa da parte dell'imputato. La motivazione della sentenza risulta, tuttavia, manifestamente illogica, poiché non considera la possibilità che il ricorrente in quei giorni dovesse rientrare a Bologna per ragioni istituzionali o personali. Quanto ai rimborsi maggiorati liquidati per un numero di chilometri superiore a quello effettivo, in relazione a quattro trasferte, è stato irragionevolmente escluso potesse essersi trattato di un errore, ancora una volta ragionando sulla base di categorie le quali evocano il tipo di autore. 9 Quanto invece alla duplicazione dei rimborsi per altre sei trasferte, manca qualunque motivazione in ordine alla possibilità che si sia trattato di un errore commesso dal collaboratore che si occupava delle pratiche. 2.10. Mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di peculato. Premesso che la Corte di appello ha fondato la condanna in rapporto a spese giudicate "eccessive" o "ambivalenti", la sentenza non spiega la ragione per cui si deve ritenere che RI abbia agito con il dolo di peculato (si richiamata, sul punto, Sez. 6, n. 20645 del 15.3.2022, Morgìllo, non mass.). 2.11. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto alla commisurazione della pena base e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nella valutazione dei giudici di merito, la presenza femminile varrebbe a delineare un comportamento complessivo, indicativo di disprezzo del denaro pubblico, e induce ad attribuire rilievo probatorio al dato della eccessività delle spese, altrimenti neutro. Tuttavia, la centralità attribuita all'ospitalità femminile nella motivazione delle sentenze ha distolto l'attenzione dall'effettiva gravità della condotta nella sua oggettività, la condotta di RI non essendo assimilabile a quella di chi si arricchisce spostando nel proprio patrimonio denaro pubblico. Nemmeno l'entità economica complessiva dei fatti per cui è intervenuta condanna (euro 22.832,50) giustifica un trattamento sanzionatorio così grave come quello inflitto al ricorrente, la motivazione risultando oltretutto illogica là dove si reputa tale spesa complessiva "non esigua", salvo poi precisare che l'eccessività delle spese singolarmente considerate fosse prevalente rispetto all'ammontare complessivo delle stesse. Quanto all'assenza del ricorrente nei processi di primo e secondo grado, RI, a partire dal 2014, a seguito dell'avvio delle indagini, si è ritirato dalla vita politica ed accusa una forma molto grave di depressione. Né sarebbe vero che non ha mai tenuto un atteggiamento collaborativo, essendo stato proprio AR RI a consegnare alla polizia giudiziaria la documentazione relativa alle spese di cui all'imputazione su cui si è basata la condanna. 2.12. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione. La Corte di appello ha applicato un aumento complessivo di pena in relazione ai 55 episodi di peculato ulteriori rispetto a quello ritenuto più grave, nella misura di 11 mesi di reclusione, che corrisponde a sei giorni per ciascun episodio. Tale quantificazione è tuttavia sprovvista di qualunque motivazione. La motivazione della sentenza è inoltre manifestamente illogica là dove determina l'aumento per la continuazione interna al capo a) dell'imputazione nella 10 misura di sei giorni per ciascun episodio, quantificando così l'aumento per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale Bologna del 22 gennaio 2020 nella misura di complessivi due mesi di reclusione. In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di 43 episodi ricompresi nelle due imputazioni elevate a carico del ricorrente, con la conseguenza che l'aumento per ciascun episodio è risultato pari a poco più di un giorno di reclusione. In definitiva, si ritiene irragionevolmente sperequativo che l'aumento della continuazione interna al capo a) sia pari al quintuplo di quello applicato con riferimento agli episodi della citata sentenza (aumento di 11 mesi di reclusione in continuazione per i 55 episodi del capo a, a fronte dell'aumento di due mesi di reclusione per i 43 episodi di cui alla sentenza del Tribunale passata in giudicato). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Prima di entrare nella disamina dei motivi di ricorso, è opportuno premettere, seppur in modo estremamente sintetico, non essendo stata la questione invero sollevata dal ricorrente, che la qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato in termini di peculato (art. 314 cod. pen.) è fuori discussione. 2.1. RI, al tempo dei fatti, era Capogruppo consiliare presso l'Assemblea Legislativa Regionale dell'Emilia Romagna. Di conseguenza, in capo allo stesso, sussisteva la qualifica soggettiva pubblicistica, come chiarito dalla sentenza impugnata e confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscenni, non mass.) la quale, pur riconoscendo, sulla scia di Cass. Civ., Sez. U, n. 2357 del 31/10/2014, Rv. 632757, la duplice natura dei gruppi consiliari (privatistica quanto all'attività direttamente connessa all'attività partitica;
pubblicistica quanto alle attività strettamente correlate al funzionamento dell'assemblea regionale), ricorda come i gruppi consiliari partecipino, quali strutture interne agli organi assembleari, all'esercizio della funzione legislativa pubblica e come la gestione dei fondi pubblici ad essi assegnati sia, per tale ragione, assoggettata alla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. U, n. 5589 del 28/02/2020, Rv. 657218; sentt. Corte costituzionale n. 1130 del 1988; n. 187 del 1990 e n. 107 del 2015), validando, sulla base di tali argomenti, la precedente giurisprudenza che ritiene consiglieri e capigruppo consiliari pubblici ufficiali (con specifico riferimento ai secondi, Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940; Sez. 6, 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536). 11 tsk , 2.2. Del pari, risulta integrato il presupposto della condotta di peculato, l'imputato avendo senz'altro il possesso/disponibilità dei fondi. La normativa di riferimento all'epoca vigente (artt. 3, 5 e 6 L. reg. 32 del 1997) attribuiva, infatti, al capogruppo poteri di riscossione e di utilizzo dei fondi (oltre al potere di autorizzare le spese dei consiglieri). In risposta ad un motivo aggiunto dedotto in appello (con cui si eccepiva la configurabilità, nella vicenda concreta, non già del peculato, bensì dell'art. 316-ter cod. pen. o dell'art. 640 cod. pen., richiamandosi Sez. 6 del 02/03/2021, n. 40595, Bernardini), i giudici di secondo grado hanno anche avuto modo di precisare che a nulla rileva che le spese fossero successivamente sottoposte al vaglio dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato tecnico di cui questo si avvale (artt. 11 e 12 I. reg. n. 32 del 1997), poiché tale circostanza non esclude che RI avesse la disponibilità originaria delle somme. Con parole diverse, ciò che occorre, ai fini del requisito in esame, è la capacità giuridica, svincolata da controlli preventivi, di utilizzare il denaro uti dominus (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, cit.): condizione senza dubbio sussistente nel caso oggetto del presente giudizio, come dimostrato, tra l'altro, dal fatto che il ricorrente era titolare di carta di credito per l'utilizzo diretto dei fondi accreditati sul conto corrente del gruppo e che la quasi totalità delle spese a lui imputate è stata effettuata mediante l'utilizzo della carta in questione. 2.3. Infine, le condotte ascritte a RI configurano, senza dubbio e alla luce di quanto sarà di seguito precisato, una "appropriazione", per tale intendendosi non soltanto - come pur en passant suggerito nel ricorso - l'incameramento di somme nel proprio patrimonio "attivo", ma qualunque utilizzazione di denaro o di beni realizzata dall'agente uti dominus, quali le spese sostenute da finalità esclusivamente privata o personale, secondo le ricostruzioni dei giudici di merito alle quali si farà di seguito sintetico richiamo. 3. Ciò premesso sulla qualificazione giuridica dei fatti, i motivi da 1 a 9 sono inammissibili perché versati in fatto. Pur eccependo formalmente l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essi mirano a sollecitare una rivalutazione dei criteri di prova usati dal giudice di merito: rivalutazione preclusa a questa Corte, che è giudice di mera legittimità, tanto più che la motivazione della sentenza impugnata - completa, coerente e, come tale, in questa sede insindacabile - come si dirà, ha fatto corretta applicazione dei principi espressi nella giurisprudenza richiamata nel ricorso, come anche delle più recenti sentenze di legittimità in tema di peculato. 3.1. Sul punto, va premesso che, rispetto all'originaria contestazione (che si riferiva all'appropriazione di euro 940.849,15, importo comprensivo delle voci 12 "consulenze" e "pubblicità"), il quantum dell'appropriazione è stato ridotto, come ricordato anche dal ricorrente, in primo grado, a euro 23.413,59 e, ulteriormente, a euro 22.832,50, in secondo grado. Si aggiunga che i giudici d'appello si mostrano consapevoli del fatto che la normativa di riferimento, all'epoca vigente, non consentiva di definire in modo stringente la conformità al vincolo di destinazione delle spese, poiché dettava criteri piuttosto laschi. Essi, inoltre, non si sono discostati dall'impostazione del Tribunale che, sulla scia delle sezioni riunite della Corte dei Conti (sent. n. 30 del 28/05/2014), aveva chiarito come i compiti svolti dai gruppi non si esaurissero nel contributo all'organizzazione e all'espletamento dei lavori consiliari, ma includessero tutte le attività esterne rispetto al Consiglio, di natura più propriamente politica, costituendo i gruppi «una sorta di interfaccia o cerniera tra i consigli regionali e la società e i cittadini», e da ciò derivando la conseguenza che quest'ultimo aspetto ampliava in modo considerevole la conformità al vincolo di destinazione di molte spese. Tale conformità è stata, dunque, ravvisata con riferimento alle spese destinate allo svolgimento di attività politiche e di rappresentanza sul territorio. In altri termini, la Corte di appello specifica di essersi attenuta a valutazioni rigorose e prudenziali, escludendo la contestazione in rapporto a spese (alberghiere, di ristorazione, relative ai trasporti) che, nel dubbio, avrebbero potuto avere un qualche aggancio istituzionale, nell'ampio senso appena specificato. Quindi, sulla base di tale indirizzo, ha coerentemente attribuito rilevanza penale soltanto a spese accertate come non realmente sostenute, ma, ciò nondimeno, "portate a rimborso" dal ricorrente, e a spese effettivamente da questi sostenute, ma considerate senz'altro estranee alla sua attività istituzionale. 3.2. Quanto alla prima tipologia di spese (l'imputato ha, ad esempio, chiesto il rimborso dei biglietti del treno, nonostante il telepass rilevasse la sua contemporanea presenza in altro e, quantomeno in un caso, ha chiesto un rimborso per spese che non poteva aver sostenuto in quel luogo, perché accertatamente in vacanza altrove), il ricorrente si limita ad opporre valutazioni soltanto congetturali (peraltro ipotizzando la convergenza inverosimile di eventualità già in sé poco plausibili) a giudizi, per contro, fondati su prove documentali logicamente argomentati in entrambi i gradi di giudizio di merito, sicché le deduzioni difensive risultano evidentemente destituite di fondamento. 3.3. Quanto alla seconda tipologia di spese (realmente sostenute ma considerate estranee alla finalità istituzionale), dalla sentenza impugnata si desume una distinzione tra: esborsi effettuati in totale assenza di eventi/occasioni 13 riconducibili a finalità istituzionali (nel senso prima precisato), perché non attestate da fonti aperte (internet) e non diversamente documentate dall'imputato, da una parte;
esborsi astrattamente riconducibili ad eventi/occasioni istituzionali, e tuttavia ritenuti, in concreto, compiuti per scopi personali e privati, dall'altra parte. Prevalentemente - sebbene non soltanto - sulla seconda sub-tipologia si appuntano le deduzioni della difesa. Nel far ciò, tuttavia, i motivi di ricorso appaiono, oltre che infondati, generici dal momento che propongono un'analisi decontestualizzante e atomistica dei diversi passaggi della motivazione, tralasciando di considerare come i giudici di merito abbiano argomentato puntualmente - spesa per spesa - il carattere privato e personale di tutti gli esborsi (anche di quelli appartenenti alla seconda sub- tipologia), sulla base di elementi sì indiziari, ma plurimi e convergenti, quali il fatto che tali esborsi fossero: relativi a soggiorni in località turistiche e/o in periodi peculiari (come durante i fine-settimana primaverili o in occasione di eventi particolari, quali la cerimonia "Lo sposalizio del mare" a Venezia); "eccessivi", concernendo alberghi di lusso e ristoranti molto costosi;
in un caso, documentati in giustificativo con dicitura non corrispondente al vero (cena di gruppo invece che cena per due); effettuati per la fruizione, in albergo, di stanze doppie (ove RI si recava in compagnia di diverse donne) e cene per due (che, quindi, in modo non manifestamente illogico, sono reputate verosimilmente consumate con la persona che aveva condiviso la stanza con l'imputato, vieppiù in assenza di contrarie allegazioni difensive); in un altro caso, relative alla fruizione, sempre in connprensenza femminile, di una stanza di un albergo di Bologna, città dove l'imputato viveva, in orario diurno;
in un altro caso ancora, relative all'occupazione di stanza di albergo per due ore in orario pomeridiano, anch'essa con accertata comprensenza femminile, e così via. Coerentemente i giudici di merito hanno, dunque, ritenuto provata - con valutazione, lo si ripete, non sindacabile in questa sede - la natura (non ancipite, bensì) inequivocabilmente privata e personale delle spese, quand'anche sostenute in concomitante presenza di eventi istituzionali, ai quali - peraltro - non è stato accertato che l'imputato avesse partecipato (tra le altre, Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine Rv. 279418). Sicché, in definitiva, la motivazione della sentenza in oggetto appare sul punto in linea - e non in contrasto, come invece sostenuto nel ricorso - con i principi generali e con l'orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 2226 del 13/11/2019, dep. 2020, Schiavone, Rv. 278217, per cui, in tema di spese di rappresentanza, le spese ontologicamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente integrano di per sé una distrazione punibile, mentre le spese di natura 14 ambivalente, astrattamente compatibili sia con dette finalità, sia con il soddisfacimento di un interesse esclusivamente personale dell'agente, integrano il reato solo ove la pubblica accusa dimostri che le stesse siano state effettuate non già in correlazione con eventi di promozione dell'ente, bensì per il soddisfacimento di un interesse meramente privatistico). 3.4. Più in generale, nel caso oggetto del presente giudizio, il ragionamento giudiziario, pur essendo - come d'altronde spesso è inevitabile - per parte ipotetico, risulta sempre supportato da riscontri logici. Nella convergenza dei singoli elementi indiziari (es: cene costose per due persone "e" presenza femminile in albergo;
occupazioni diurne o primo- pomeridiane di alberghi "e" compresenza femminile;
soggiorni e cene per due "e" giustificativo non corrispondete al vero;
rimborso chilometrico per trasferte irrealizzabili "e" accertata tramite telepass presenza dell'imputato altrove) oppure nella forza esplicativa di quelli isolatamente considerati (es: rimborsi chilometrici e dei biglietti del treno in periodi coincidenti oppure per trasferte di fatto non realizzabili nei tempi indicati;
duplicazione di alcune spese, derivanti, in almeno quattro occasioni, dalla richiesta di un duplice rimborso per la medesima trasferta) risiede la differenza rispetto a situazioni, diversamente valutate da questo giudice, in cui - per
contro
- mancavano riscontri logici alla tesi accusatoria, perché, ad esempio, i giustificativi di spesa recavano diciture vaghe ma pur sempre riconducibili ad eventi istituzionali documentati (il ricorso richiama Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067, così massimata: «Non è configurabile il delitto di peculato nel caso di inadeguatezza o incompletezza dei giustificativi contabili relativi a spese di rappresentanza del Comune, che non permettano di riferire gli esborsi a finalità istituzionali dell'ente, gravando sull'accusa l'onere della prova dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche»). Ne discendono alcune sintetiche precisazioni, in risposta alle deduzioni difensive. 3.5. Nessuna inversione dell'onere probatorio e nessuna violazione del diritto di difesa inficiano il ragionamento dei giudici di secondo grado, ove rilevano la mancata allegazione, da parte della difesa, in sede di indagini o di dibattimento (come era nel suo indiscusso diritto), di elementi da cui desumere l'avvenuta destinazione istituzionale dei fondi, così da contrastare un quadro, di suo, inequivocabilmente definito in senso contrario. La lettura congiunta dei singoli dati, in rapporto a ciascuna voce di spesa, esclude, inoltre, possa ritenersi pertinente l'affermazione, sovente reiterata nel ricorso e, in sé, affatto condivisibile, sulla non coincidenza tra responsabilità erariale e responsabilità penale (Sez. 6 del 02/03/2021, n. 40595, Bernardini, 15 anch'essa ripetutamente citata dalla difesa;
tra le altre, vd. anche Sez. 6, n. 29887 del 27/03/2019, Martorano, Rv. 277408), posto che, nel caso di specie, i giudici non hanno certo attribuito rilievo al carattere "eccessivo" delle spese in sé considerato, bensì alla funzionalizzazione delle spese a scopi esclusivamente privati, di cui la "eccessività" rappresenta uno tra i molteplici indici elencati. Lo stesso dicasi, infine, dell'argomento denominato nel ricorso delle presenze femminili che, lungi dal colorare in senso moralistico il ragionamento giudiziario, condizionandone - come sostenuto dalla difesa - l'esito in senso pregiudiziale, rappresenta soltanto uno degli elementi che, nel concorso con altri, fonda una valutazione completa, coerente e, per così dire, necessariamente articolata e "contestualizzante" delle risultanze probatorie. 4. Manifestamente infondato appare, poi, il decimo motivo di ricorso, sull'elemento soggettivo, essendo il dolo del peculato generico e, dunque, integrato dalla mera coscienza e volontà di usare somme pubbliche per finalità motivatamente ritenute esclusivamente private. Una volta precisato che i giudici dell'appello hanno ritenuto che le spese compiute da RI esulavano dai fini istituzionali (ciò che rende non pertinente il richiamo compiuto nel ricorso ad un - peraltro fugace - passaggio di Sez. 6, n. 20645 del 15.3.2022, Morgillo, non mass.), diviene d'altronde arduo supporre la configurabilità dell'errore (e quindi della colpa), in considerazione del ruolo ricoperto da RI su cui, in quanto Capogruppo consiliare, gravavano doveri informativi "rinforzati", oltre che per la serialità delle condotte realizzate. 5. Quanto all'undicesimo motivo, sul trattamento sanzionatorio, nessuna illogicità affligge la motivazione della sentenza in punto di commisurazione della pena e ove conferma la decisione del giudice di primo grado di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'ammontare complessivo delle spese e dell'atteggiamento dell'imputato, che - con valutazione insindacabile in Cassazione - i giudici di merito hanno ritenuto non collaborativo. 6. Del pari inammissibile risulta il dodicesimo e ultimo motivo di ricorso, relativo all'aumento di pena disposto per la continuazione - sei giorni per ciascun episodio di peculato - trattandosi di incremento contenuto che, come tale, non richiede l'adempimento di uno stringente onere motivazionale. Vero è, infatti, che, in base all'insegnamento di legittimità, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato, 16 03- tuttavia, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Né può assumere rilievo il confronto con il diverso aumento (poco più di un giorno per episodio) disposto in altro procedimento per fatti commessi dallo stesso imputato, la cui conoscenza esula dal presente giudizio, considerato, oltretutto, che siffatto aumento era stato disposto nell'ambito di una operazione di commisurazione della pena avvenuta a seguito di c.d. patteggiamento. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/04/2023
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, il quale conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l'avvocato Michela Vecchi, la quale conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna aveva condannato AR RI a quattro anni e quattro mesi di reclusione per plurime condotte di peculato (art. 314 cod. pen.), 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20916 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 19/04/2023 in quanto, in qualità di Capogruppo consiliare del Partito Democratico presso l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia Romagna nel corso della IX Legislatura, iniziata nel maggio 2010, poiché, avendo in ragione dell'ufficio il possesso o comunque la disponibilità del denaro attribuito al predetto gruppo per le finalità previste dagli artt. 1 e 6 della legge regionale n. 32/1997, trattandosi di denaro assegnato al gruppo con delibera dell'ufficio di Presidenza e reso disponibile mediante pagamento di rate bimestrali anticipate sul conto corrente intestato al gruppo, si appropriava della somma complessiva di C 23.413,59, giustificava come spese inerenti l'attività consiliare iniziative di genere diverso, quali costi sostenuti per la partecipazione ad attività di partito anche fuori dell'ambito regionale ovvero spese esclusivamente personali o comunque spese sostenute per scopi diversi da quelli previsti dalla legge regionale 32 del 1997. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, assolvendo l'imputato, perché il fatto non sussiste, in relazione ai rimborsi relativi ad alcune spese. Ritenuta la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto di altra sentenza irrevocabile (Tribunale di Bologna del 22/01/2020) e considerati più gravi quelli del presente procedimento, rideterminava la pena in complessivi anni quattro e mesi cinque di reclusione. 2. Contro tale ultima sentenza presenta ricorso AR RI che, per il tramite del suo difensore, avvocato Michela Vecchi, articola i seguenti dodici motivi di ricorso, tutti inerenti al capo a) di imputazione. 2.1. Errata applicazione della legge penale ed errata individuazione delle regole probatorie per la valutazione della legittimità penale dei rimborsi regionali;
inversione dell'onere della prova;
confusione tra responsabilità penale responsabilità contabile;
inosservanza della presunzione di non colpevolezza. Precisato che a AR RI era stata originariamente ascritta l'appropriazione di euro 940.849,15, importo ridotto, all'esito del giudizio di primo grado a 23.413,59 e quindi, con la sentenza di appello, a euro 22.832,50, i giudici del merito hanno attribuito rilievo al fatto che l'imputato, omettendo di rendere l'interrogatorio all'esito delle indagini preliminari e restando assente nel corso del processo, non ha fornito giustificazione alle spese di cui all'imputazione. In tal modo, tuttavia, hanno realizzato un'evidente inversione dell'onere probatorio, pur negata in astratto. La Corte di appello, in particolare - così come, prima, il Tribunale -, pur in presenza di impegni istituzionali in capo a RI, avrebbe ritenuto che essi siano stati vanificati, in ragione dei seguenti elementi: rilevanza ed eccessività delle stesse;
condivisione, in alcuni casi, nella stanza di albergo con una compagnia 2 femminile;
presenza alle cene di un commensale che si presume non avesse rilievo istituzionale (e che coincidesse la suddetta presenza femminile). L'eccessività o la finalità non esclusivamente istituzionale della spesa sono stati utilizzati, dunque, erroneamente, quali criteri di prova della interversione del possesso. L'eccessività delle spese è, tuttavia, criterio affatto indifferente rispetto alla finalità istituzionale o personale della stessa. Pertanto, può assumere rilievo sotto il profilo contabile ma non sotto quello penale. Né tale dato, appunto neutro, acquista significato in ragione delle presenze femminili in alcuni soggiorni alberghieri e/o, come si presume, alle cene. La confusione tra responsabilità penale e responsabilità contabile sarebbe evidente in relazione alle spese alberghiere, di ristorazione e ai rimborsi chilometrici, come quando la Corte d'appello imputa a titolo di peculato a AR RI: il pernottamento presso l'albergo Novotel di Bologna (21/22 maggio 2011), ritenendo che tale pernottamento non fosse legato ad eventi istituzionali, ma avesse la funzione di rendere più comodo il raggiungimento del luogo ove trascorrere la notte, stante l'ora tarda del rientro di RI in città, dopo una cena privata per due persone;
il pernottamento presso Novotel di Bologna (12/13 maggio 2011), con SA EL, dopo una cena per due persone, presumendo che alla cena abbia partecipato la stessa SA EL e trascurando la possibilità che quest'ultima abbia invece raggiunto l'imputato dopo che questi aveva consumato la cena con altra persona per ragioni istituzionali;
il pernottamento presso Hotel Michelino di Bologna (6 settembre 2011); la trasferta a Venezia (3/5 giugno 2011), dove il carattere non istituzionale del viaggio è stato desunto, in mancanza di spiegazioni alternative, dalla eccessività delle spese alberghiere e di ristorazione e dalla presenza di SA EL, e così via. Considerazioni analoghe valgono per le spese di ristorazione, le cui richieste di rimborso erano generiche per ragioni di riservatezza, in forza delle indicazioni degli uffici regionali. La legge regionale n. 32 del 2007, all'epoca vigente, consentiva peraltro di autocertificare le finalità istituzionali delle richieste di rimborso, sicché, laddove la normativa regionale non detta regole stringenti sulla giustificazione delle spese, spetta all'accusa dimostrare che tali spese non siano state sostenute per finalità istituzionale, e non all'indagato giustificarle. Quanto ai rimborsi chilometrici, la Corte di appello inverte l'onere della prova, quando attribuisce rilievo alle risultanze del telepass, sia in positivo (presenza del ricorrente in un determinato luogo incompatibile con le trasferte portate al rimborso), sia in negativo (mancata conferma della trasferta desunta dalle risultanze del telepass installato sull'autovettura indicata alla Regione e autorizzata agli spostamenti rimborsati). I giudici non considerano, infatti, che il 3 ricorrente ben potrebbe aver usato un mezzo diverso da quello su cui era installato il telepass (ad esempio l'auto della sua compagna convivente, AR ER) e che contemporaneamente altri potrebbe aver usato l'auto con il telepass, essendo irrilevante anche il fatto che il ricorrente fosse autorizzato ad usare per i tragitti rimborsabili soltanto il veicolo comunicato alla Regione su cui era intestato il telepass. Ancora, la Corte inverte l'onere quando attribuisce rilievo a biglietti ferroviari concomitanti con i rimborsi chilometrici, ritenuti indicatore univoco della falsità delle richieste di rimborso. È ben possibile, infatti, che RI non fosse riuscito a prendere il treno e avesse scelto, dunque, di viaggiare in auto perdendo il valore del biglietto ferroviario. D'altra parte, il rimborso del biglietto ferroviario non fruito determinerebbe solo una responsabilità contabile, non penale. Inverte l'onere probatorio là dove attribuisce rilievo alla mancanza di spese di ristorazione concomitanti alle trasferte, essendo anche qui possibile che le spese non siano state sostenute o che siano state sostenute da altro commensale o che non se ne sia potuto chiedere il rimborso per qualunque ragione. In conclusione, si richiama l'insegnamento di legittimità ove si esclude che la responsabilità penale possa essere il precipitato del danno erariale (Sez. 6 del 02/03/2021, n. 40595, Bernardini). 2.2. Erronea applicazione della legge penale (art. 314 cod. pen.) e processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) nella parte in cui si ritiene che le presenze femminili annullerebbero la finalità istituzionale, facendo prevalere quella personale;
manifesta illogicità della motivazione. Erroneamente i giudici di merito ritengono che le presenze femminili nelle stanze d'albergo in concomitanza con impegni istituzionali dell'imputato, vanificherebbero, rendendole irrilevanti e trasformandole in personali, le finalità istituzionali di tali impegni, con riferimento ai quali sono stati utilizzati i fondi regionali, posto che, come confermato dall'insegnamento di legittimità, la mera commistione di interessi non è di per sé suscettibile di obliterare il fine istituzionale (Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, non mass.; Sez. 6, n. 2226 del 13/11/2019, dep. 2020, Schiavone, Rv. 278217). Inoltre, trascurano di considerare che, anche dal punto di vista contabile, la commistione di interessi determina una responsabilità erariale solo parziale e cioè limitata alla parte di impiego imputabile all'interesse privato. D'altronde, proprio in ragione della irrilevanza penale delle spese ambivalenti, la sentenza di primo grado ha assolto altro imputato (consigliere Luciano Vecchi) o ha ritenuto illecita la spesa nella sola misura attribuibile alla presenza non giustificata dell'ospite. 4 Nemmeno risulta accertata, in presenza di produzione documentale contraria, la maggior spesa derivante dall'uso doppio delle strutture. 2.3. Erroneità dell'attribuzione di rilievo indiziario alle presenze femminili nelle camere d'albergo; erronea applicazione della legge penale (art. 314 cod. pen.) e della legge processuale penale (art. 192 cod. proc. pen.); manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di secondo grado attribuisce rilievo determinante alle presenze femminili in albergo, ritenendo ingiustificate tutte le spese (alberghiere, di ristorazione e di viaggio), in ragione di un generalizzato modus operandi improntato all'illecito. Così argomentando, tuttavia, si ritiene, errando, che la commistione di interessi (finalità istituzionale e finalità personale) connoti in termini di esclusiva funzionalità privata la spesa;
si entra in contraddizione con l'assoluzione disposta nei confronti di altri imputati in primo grado in analoga situazione;
si tralascia di considerare che SA EL era membro della segreteria del Presidente del Gruppo Consiliare PD, NN AN era collaboratrice del Gruppo Consiliare SEL, e che la loro presenza agli impegni istituzionali era, dunque, del tutto giustificata. D'altronde, nulla sarebbe stato contestato a RI se, invece di ospitare le due donne nella sua stanza, avesse prenotato loro una stanza doppia ad uso singolo. Quanto poi a AR ER, si tratta della compagna di RI, sicché, in relazione ai pernottamenti con la stessa, avrebbe dovuto essere applicato il criterio di maggior favore riservato dal Tribunale ad altri imputati in situazioni in cui, peraltro, le spese di ristorazione erano in numero assolutamente maggiore. Il ricorrente ribadisce, in ultima analisi, come il tema delle presenze femminili abbia condizionato il percorso logico della sentenza anche in relazione ad episodi che non vedevano simili ospitalità alberghiere. 2.4. Erronea applicazione di legge penale (art. 314 cod. pen.) di legge processuale penale (art. 192 cod. proc. pen.); manifesta illogicità della motivazione in relazione alle spese di ristorazione per due persone concomitanti alle presenze femminili nelle camere di albergo. La Corte di appello ritiene che le spese di ristorazione per due persone concomitanti alle presenze femminili in albergo non sarebbero giustificate, presumendo la presenza ai pranzi e alle cene della stessa compagnia femminile cui è stata offerta ospitalità alberghiera, in relazione a 9 episodi. Tuttavia, in tal modo, la Corte di secondo grado avrebbe violato l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di elementi privi dei connotati di gravità e precisione, che quindi non avrebbero potuto essere valutati. 5 Anche su questo punto la sentenza entra in contraddizione con quanto statuito in primo grado rispetto alle posizioni di altri imputati. 2.5. Errata attribuzione di rilievo indiziario all'inesistenza di impegni politico/istituzionali risultante da fonti aperte;
inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione. Come risulta dalla sentenza di primo grado, i giudici hanno attribuito rilievo probatorio all'inesistenza, in concomitanza alle spese di cui all'imputazione, di impegni politico-istituzionali risultanti da fonti aperte (ricerca in Internet consultate dalla polizia giudiziaria) unitamente ad altri elementi, quali la rilevanza dell'esborso e, talora, la presenza femminile nella stanza d'albergo. L'attribuzione a tale elemento di rilievo indiziario, sia pure unitamente ad altri elementi, non osserva l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ed è manifestamente illogico, trattandosi di elemento incerto laddove l'indizio deve essere connotato da certezza nella sua obiettività. Tale incertezza è peraltro emersa dibattimento, dove è il risultato che, in vari casi, gli accertamenti della polizia giudiziaria su fonti aperte non hanno rilevato impegni istituzionali invece esistenti, come d'altra parte ovvio, potendo le spese riferirsi anche a pranzi e cene di lavoro con esponenti politici non necessariamente tracciate. Sicché, in tali casi, sarebbe spettato all'accusa provare le finalità personali, come evidenziato a più riprese dal Tribunale di Bologna. D'altronde, i giudici di merito hanno ignorato il fatto che, quanto alle trasferte pranzi e cene romani, il teste ET AT ha ricordato di aver incontrato più volte AR RI a Roma per ragioni istituzionali. Da tale presunzione (la mancanza di impegni istituzionali) si inferisce altra presunzione (sulla finalizzazione personale della spesa), in violazione delle regole sul ragionamento probatorio. La decisività della questione si desume, tra l'altro, dal fatto che analoghe considerazioni sono state poste dal giudice di primo grado alla base della decisione assolutoria nei confronti di altri coimputati. 2.6. Inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen. con riferimento al soggiorno a Venezia del 03/05/2011; manifesta illogicità della motivazione. Secondo i giudici di merito la trasferta di AR AR a Venezia tra il 3 e il 5 giugno 2011 avrebbe avuto una finalità esclusivamente personale, come desunto da: la suggestiva cornice in cui si colloca il soggiorno;
il fatto che l'imputato abbia condiviso con SA EL una stanza di albergo di categoria superiore;
la circostanza che l'imputato abbia cenato con un'altra persona e dunque presumibilmente con EL;
il fatto che la cerimonia "Lo sposalizio del mare" 6 che in quei giorni si svolgeva a Venezia certamente non era un evento di partito politico. In tal modo, tuttavia, la motivazione incorre in un vizio di manifesta illogicità, considerato che l'eccessività dispendiosità della spesa alberghiera costituisce, semmai, un criterio di attribuzione della responsabilità erariale non di quella penale. La circostanza che l'imputato fosse accompagnato da SA EL non annulla la finalità istituzionale della trasferta ma, al limite, la connota in chiave ambivalente, considerato che, oltretutto, EL non era estranea all'attività politica del gruppo PD, facendo viceversa parte dello staff di RI. Il fatto, poi, che il soggiorno sia avvenuto nella suggestiva cornice di Venezia in un fine-settimana di giugno, di per sé, costituisce elemento neutro, privo di valenza indiziaria. Neppure la concomitanza della cerimonia "Lo sposalizio del mare" assume rilievo probatorio, omettendo i giudici di considerare la circostanza, notoria, che tale cerimonia è tra le più antiche e importanti che si celebrano a Venezia e che, dunque, vi partecipano diverse personalità politiche. In particolare, la sentenza trascura che, nel 2011, sindaco di Venezia era IO ON, di talché AR RI ben potrebbe aver partecipato a tale evento perché invitato nella sua qualità di capogruppo del gruppo consiliare PD del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. 2.7. Inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen., con riferimento alla cena al ristorante di Sinigallia del 22/08/2010; manifesta illogicità della motivazione. Secondo i giudici di merito, AR RI, la sera del 22 agosto 2010, di ritorno da una vacanza in Puglia, avrebbe cenato a Senigallia con una persona ignota ma che i giudici ritengono non essere una figura istituzionale, desumendo tale circostanza dal fatto che la cena si è tenuta al di fuori del territorio della Emilia-Romagna e dalla eccessività della spesa. In tal modo i giudici avrebbero, tuttavia, fatto erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., posto che la circostanza che il ristorante è collocato fuori dei confini della Emilia-Romagna non toglie che la cena possa essere stata consumata come figura istituzionale della regione Emilia-Romagna tanto più che le Marche sono confinanti con l'Emilia-Romagna e Sinigallia è un luogo di villeggiatura vicino all'Emilia-Romagna, quindi frequentato da i suoi abitanti. Si ripropone una disparità irragionevole di trattamento rispetto ad altri co- imputati, e si aggiunge che i giudici non hanno attribuito rilevanza al fatto che in altri casi cene sono state tenute fuori regione e che, ciò nondimeno, è stato dimostrato che esse avevano una finalità istituzionale. 7 Né la eccessività della spesa rappresenta un elemento rilevante ai fini della responsabilità penale. 2.8. Inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen. con riferimento al soggiorno all'Hotel Verdi di Milano del 8-9/10/2010; manifesta illogicità della motivazione. Quanto specificamente al soggiorno all'hotel Verdi di Milano del 8/9 ottobre 2010, la Corte. d'appello attribuisce rilievo probatorio alla presenza di SA EL, alla mancanza di impegni istituzionali risultanti da fonti aperte e alla dispendiosità della struttura alberghiera. Anche in questo caso la presenza di SA EL non esclude però lo scopo istituzionale del soggiorno;
le fonti aperte non consentono di documentare ogni impegno istituzionale;
la dispendiosità della struttura ha rilievo soltanto contabile e non penale. Inoltre, la motivazione trascura di considerare come, inizialmente, RI avesse prenotato l'albergo a Busto Arsizio, dove si teneva l'assemblea nazionale del PD, preferendo successivamente alloggiare a Milano che da Busto Arsizio dista soltanto mezz'ora; ha inoltre trascurato che lungo il viaggio di ritorno si è tenuta nel parmense una cena per quattro persone cui potrebbero dunque aver partecipato, oltre a AR RI ed SA EL, altre due figure istituzionali. 2.9. Inosservanza di legge penale processuale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 314 cod. pen. con riferimento ai rimborsi chilometrici. In punto di asserita responsabilità penale con riferimento ai rimborsi chilometrici, i giudici di merito attribuiscono rilievo probatorio alle risultanze delle rilevazioni del telepass installato sull'auto del ricorrente attribuendo, in alcuni casi, rilievo al fatto che tali rilevazioni fossero incompatibili con la presenza del ricorrente in località diverse, le cui spese per il cui viaggio sono state portate a rimborso. Tale circostanza assumerebbe rilievo perché: i consiglieri erano autorizzati a utilizzare per le trasferte soltanto il veicolo comunicato alla Regione su cui era intestato il telepass;
non risulta portata a rimborso per la diversa trasferta effettuata alcuna spesa di ristorazione;
AR RI non ha fornito una spiegazione alternativa degli esborsi. Tuttavia, le risultanze del telepass non consentono di collocare con certezza il ricorrente in Toscana tra il 13 e il 16 luglio 2010 in Toscana (anziché a Roma), non potendosi escludere che: l'automobile sia stata utilizzata dalla convivente AR ER;
AR RI abbia usato per la trasferta romana altra automobile (la circostanza che non abbia utilizzato quella indicata alla Regione avendo soltanto rilievo soltanto erariale); la mancata documentazione di spese di ristorazione concomitanti alla trasferta sia dipesa dal fatto che non ne stato chiesto 8 d9k il rimborso per qualunque ragione o che le spese non siano state sostenute o, ancora, siano state sostenute da altro commensale. Per contro, risultano svariate trasferte a Roma il cui effettivo svolgimento, secondo i giudici, sarebbe incompatibile con la presenza del ricorrente a Bologna in orari mattutini o centrali della giornata, attribuendosi rilievo ai tempi di percorrenza tra Bologna e Roma con la viabilità ordinaria e alla mancata indicazione delle spese di ristorazione a Roma. Ciò, nonostante il Tribunale avesse invece ritenuto compatibili gli spostamenti con la presenza di RI a Bologna nel medesimo range orario, con conseguente contraddittorietà tra le due pronunce e della motivazione della sentenza di secondo grado. Ai rilievi già svolti sulla portata probatoria delle rilevazioni del telepass e sulla mancata documentazione delle spese di ristorazioni, il ricorrente aggiunge, quanto all'asserita incompatibilità temporale, deduzioni relative alla manifesta illogicità della motivazione, ritenendo che non può escludersi che RI abbia raggiunto Roma nel tardo pomeriggio per poi tornare a Bologna in tarda ora, come peraltro già accaduto in altre circostanze accertate nel corso del giudizio. Considerazioni analoghe a quelle già svolte in relazione all'inversione dell'onere probatorio sono proposte dal ricorrente con riguardo alle trasferte nelle località di Sinigallia, Cattolica, Venezia, Zola Pedrosa. Si eccepisce, inoltre, che il servizio di auto con conducente in ora centrale della giornata in Bologna non è incompatibile con la trasferta romana del 05/09/2011, potendo darsi che RI avesse perso il treno o comunque deciso di viaggiare in macchina, il rimborso del biglietto ferroviario non fruito dando luogo a semplice responsabilità contabile. Ancora, la Corte d'appello ritiene che le trasferte del 7, 9, 10, 11 novembre 2011 non siano realmente avvenute in considerazione della loro vicinanza temporale (quattro in una settimana), essendo ragionevole supporre che RI si sarebbe fermato in albergo a Roma, oltre che in considerazione della mancanza di rilevamenti del telepass, della mancanza di spese di ristorazione e della mancanza di spiegazione alternativa da parte dell'imputato. La motivazione della sentenza risulta, tuttavia, manifestamente illogica, poiché non considera la possibilità che il ricorrente in quei giorni dovesse rientrare a Bologna per ragioni istituzionali o personali. Quanto ai rimborsi maggiorati liquidati per un numero di chilometri superiore a quello effettivo, in relazione a quattro trasferte, è stato irragionevolmente escluso potesse essersi trattato di un errore, ancora una volta ragionando sulla base di categorie le quali evocano il tipo di autore. 9 Quanto invece alla duplicazione dei rimborsi per altre sei trasferte, manca qualunque motivazione in ordine alla possibilità che si sia trattato di un errore commesso dal collaboratore che si occupava delle pratiche. 2.10. Mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di peculato. Premesso che la Corte di appello ha fondato la condanna in rapporto a spese giudicate "eccessive" o "ambivalenti", la sentenza non spiega la ragione per cui si deve ritenere che RI abbia agito con il dolo di peculato (si richiamata, sul punto, Sez. 6, n. 20645 del 15.3.2022, Morgìllo, non mass.). 2.11. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto alla commisurazione della pena base e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nella valutazione dei giudici di merito, la presenza femminile varrebbe a delineare un comportamento complessivo, indicativo di disprezzo del denaro pubblico, e induce ad attribuire rilievo probatorio al dato della eccessività delle spese, altrimenti neutro. Tuttavia, la centralità attribuita all'ospitalità femminile nella motivazione delle sentenze ha distolto l'attenzione dall'effettiva gravità della condotta nella sua oggettività, la condotta di RI non essendo assimilabile a quella di chi si arricchisce spostando nel proprio patrimonio denaro pubblico. Nemmeno l'entità economica complessiva dei fatti per cui è intervenuta condanna (euro 22.832,50) giustifica un trattamento sanzionatorio così grave come quello inflitto al ricorrente, la motivazione risultando oltretutto illogica là dove si reputa tale spesa complessiva "non esigua", salvo poi precisare che l'eccessività delle spese singolarmente considerate fosse prevalente rispetto all'ammontare complessivo delle stesse. Quanto all'assenza del ricorrente nei processi di primo e secondo grado, RI, a partire dal 2014, a seguito dell'avvio delle indagini, si è ritirato dalla vita politica ed accusa una forma molto grave di depressione. Né sarebbe vero che non ha mai tenuto un atteggiamento collaborativo, essendo stato proprio AR RI a consegnare alla polizia giudiziaria la documentazione relativa alle spese di cui all'imputazione su cui si è basata la condanna. 2.12. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione. La Corte di appello ha applicato un aumento complessivo di pena in relazione ai 55 episodi di peculato ulteriori rispetto a quello ritenuto più grave, nella misura di 11 mesi di reclusione, che corrisponde a sei giorni per ciascun episodio. Tale quantificazione è tuttavia sprovvista di qualunque motivazione. La motivazione della sentenza è inoltre manifestamente illogica là dove determina l'aumento per la continuazione interna al capo a) dell'imputazione nella 10 misura di sei giorni per ciascun episodio, quantificando così l'aumento per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale Bologna del 22 gennaio 2020 nella misura di complessivi due mesi di reclusione. In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di 43 episodi ricompresi nelle due imputazioni elevate a carico del ricorrente, con la conseguenza che l'aumento per ciascun episodio è risultato pari a poco più di un giorno di reclusione. In definitiva, si ritiene irragionevolmente sperequativo che l'aumento della continuazione interna al capo a) sia pari al quintuplo di quello applicato con riferimento agli episodi della citata sentenza (aumento di 11 mesi di reclusione in continuazione per i 55 episodi del capo a, a fronte dell'aumento di due mesi di reclusione per i 43 episodi di cui alla sentenza del Tribunale passata in giudicato). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Prima di entrare nella disamina dei motivi di ricorso, è opportuno premettere, seppur in modo estremamente sintetico, non essendo stata la questione invero sollevata dal ricorrente, che la qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato in termini di peculato (art. 314 cod. pen.) è fuori discussione. 2.1. RI, al tempo dei fatti, era Capogruppo consiliare presso l'Assemblea Legislativa Regionale dell'Emilia Romagna. Di conseguenza, in capo allo stesso, sussisteva la qualifica soggettiva pubblicistica, come chiarito dalla sentenza impugnata e confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscenni, non mass.) la quale, pur riconoscendo, sulla scia di Cass. Civ., Sez. U, n. 2357 del 31/10/2014, Rv. 632757, la duplice natura dei gruppi consiliari (privatistica quanto all'attività direttamente connessa all'attività partitica;
pubblicistica quanto alle attività strettamente correlate al funzionamento dell'assemblea regionale), ricorda come i gruppi consiliari partecipino, quali strutture interne agli organi assembleari, all'esercizio della funzione legislativa pubblica e come la gestione dei fondi pubblici ad essi assegnati sia, per tale ragione, assoggettata alla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. U, n. 5589 del 28/02/2020, Rv. 657218; sentt. Corte costituzionale n. 1130 del 1988; n. 187 del 1990 e n. 107 del 2015), validando, sulla base di tali argomenti, la precedente giurisprudenza che ritiene consiglieri e capigruppo consiliari pubblici ufficiali (con specifico riferimento ai secondi, Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940; Sez. 6, 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536). 11 tsk , 2.2. Del pari, risulta integrato il presupposto della condotta di peculato, l'imputato avendo senz'altro il possesso/disponibilità dei fondi. La normativa di riferimento all'epoca vigente (artt. 3, 5 e 6 L. reg. 32 del 1997) attribuiva, infatti, al capogruppo poteri di riscossione e di utilizzo dei fondi (oltre al potere di autorizzare le spese dei consiglieri). In risposta ad un motivo aggiunto dedotto in appello (con cui si eccepiva la configurabilità, nella vicenda concreta, non già del peculato, bensì dell'art. 316-ter cod. pen. o dell'art. 640 cod. pen., richiamandosi Sez. 6 del 02/03/2021, n. 40595, Bernardini), i giudici di secondo grado hanno anche avuto modo di precisare che a nulla rileva che le spese fossero successivamente sottoposte al vaglio dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato tecnico di cui questo si avvale (artt. 11 e 12 I. reg. n. 32 del 1997), poiché tale circostanza non esclude che RI avesse la disponibilità originaria delle somme. Con parole diverse, ciò che occorre, ai fini del requisito in esame, è la capacità giuridica, svincolata da controlli preventivi, di utilizzare il denaro uti dominus (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, cit.): condizione senza dubbio sussistente nel caso oggetto del presente giudizio, come dimostrato, tra l'altro, dal fatto che il ricorrente era titolare di carta di credito per l'utilizzo diretto dei fondi accreditati sul conto corrente del gruppo e che la quasi totalità delle spese a lui imputate è stata effettuata mediante l'utilizzo della carta in questione. 2.3. Infine, le condotte ascritte a RI configurano, senza dubbio e alla luce di quanto sarà di seguito precisato, una "appropriazione", per tale intendendosi non soltanto - come pur en passant suggerito nel ricorso - l'incameramento di somme nel proprio patrimonio "attivo", ma qualunque utilizzazione di denaro o di beni realizzata dall'agente uti dominus, quali le spese sostenute da finalità esclusivamente privata o personale, secondo le ricostruzioni dei giudici di merito alle quali si farà di seguito sintetico richiamo. 3. Ciò premesso sulla qualificazione giuridica dei fatti, i motivi da 1 a 9 sono inammissibili perché versati in fatto. Pur eccependo formalmente l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essi mirano a sollecitare una rivalutazione dei criteri di prova usati dal giudice di merito: rivalutazione preclusa a questa Corte, che è giudice di mera legittimità, tanto più che la motivazione della sentenza impugnata - completa, coerente e, come tale, in questa sede insindacabile - come si dirà, ha fatto corretta applicazione dei principi espressi nella giurisprudenza richiamata nel ricorso, come anche delle più recenti sentenze di legittimità in tema di peculato. 3.1. Sul punto, va premesso che, rispetto all'originaria contestazione (che si riferiva all'appropriazione di euro 940.849,15, importo comprensivo delle voci 12 "consulenze" e "pubblicità"), il quantum dell'appropriazione è stato ridotto, come ricordato anche dal ricorrente, in primo grado, a euro 23.413,59 e, ulteriormente, a euro 22.832,50, in secondo grado. Si aggiunga che i giudici d'appello si mostrano consapevoli del fatto che la normativa di riferimento, all'epoca vigente, non consentiva di definire in modo stringente la conformità al vincolo di destinazione delle spese, poiché dettava criteri piuttosto laschi. Essi, inoltre, non si sono discostati dall'impostazione del Tribunale che, sulla scia delle sezioni riunite della Corte dei Conti (sent. n. 30 del 28/05/2014), aveva chiarito come i compiti svolti dai gruppi non si esaurissero nel contributo all'organizzazione e all'espletamento dei lavori consiliari, ma includessero tutte le attività esterne rispetto al Consiglio, di natura più propriamente politica, costituendo i gruppi «una sorta di interfaccia o cerniera tra i consigli regionali e la società e i cittadini», e da ciò derivando la conseguenza che quest'ultimo aspetto ampliava in modo considerevole la conformità al vincolo di destinazione di molte spese. Tale conformità è stata, dunque, ravvisata con riferimento alle spese destinate allo svolgimento di attività politiche e di rappresentanza sul territorio. In altri termini, la Corte di appello specifica di essersi attenuta a valutazioni rigorose e prudenziali, escludendo la contestazione in rapporto a spese (alberghiere, di ristorazione, relative ai trasporti) che, nel dubbio, avrebbero potuto avere un qualche aggancio istituzionale, nell'ampio senso appena specificato. Quindi, sulla base di tale indirizzo, ha coerentemente attribuito rilevanza penale soltanto a spese accertate come non realmente sostenute, ma, ciò nondimeno, "portate a rimborso" dal ricorrente, e a spese effettivamente da questi sostenute, ma considerate senz'altro estranee alla sua attività istituzionale. 3.2. Quanto alla prima tipologia di spese (l'imputato ha, ad esempio, chiesto il rimborso dei biglietti del treno, nonostante il telepass rilevasse la sua contemporanea presenza in altro e, quantomeno in un caso, ha chiesto un rimborso per spese che non poteva aver sostenuto in quel luogo, perché accertatamente in vacanza altrove), il ricorrente si limita ad opporre valutazioni soltanto congetturali (peraltro ipotizzando la convergenza inverosimile di eventualità già in sé poco plausibili) a giudizi, per contro, fondati su prove documentali logicamente argomentati in entrambi i gradi di giudizio di merito, sicché le deduzioni difensive risultano evidentemente destituite di fondamento. 3.3. Quanto alla seconda tipologia di spese (realmente sostenute ma considerate estranee alla finalità istituzionale), dalla sentenza impugnata si desume una distinzione tra: esborsi effettuati in totale assenza di eventi/occasioni 13 riconducibili a finalità istituzionali (nel senso prima precisato), perché non attestate da fonti aperte (internet) e non diversamente documentate dall'imputato, da una parte;
esborsi astrattamente riconducibili ad eventi/occasioni istituzionali, e tuttavia ritenuti, in concreto, compiuti per scopi personali e privati, dall'altra parte. Prevalentemente - sebbene non soltanto - sulla seconda sub-tipologia si appuntano le deduzioni della difesa. Nel far ciò, tuttavia, i motivi di ricorso appaiono, oltre che infondati, generici dal momento che propongono un'analisi decontestualizzante e atomistica dei diversi passaggi della motivazione, tralasciando di considerare come i giudici di merito abbiano argomentato puntualmente - spesa per spesa - il carattere privato e personale di tutti gli esborsi (anche di quelli appartenenti alla seconda sub- tipologia), sulla base di elementi sì indiziari, ma plurimi e convergenti, quali il fatto che tali esborsi fossero: relativi a soggiorni in località turistiche e/o in periodi peculiari (come durante i fine-settimana primaverili o in occasione di eventi particolari, quali la cerimonia "Lo sposalizio del mare" a Venezia); "eccessivi", concernendo alberghi di lusso e ristoranti molto costosi;
in un caso, documentati in giustificativo con dicitura non corrispondente al vero (cena di gruppo invece che cena per due); effettuati per la fruizione, in albergo, di stanze doppie (ove RI si recava in compagnia di diverse donne) e cene per due (che, quindi, in modo non manifestamente illogico, sono reputate verosimilmente consumate con la persona che aveva condiviso la stanza con l'imputato, vieppiù in assenza di contrarie allegazioni difensive); in un altro caso, relative alla fruizione, sempre in connprensenza femminile, di una stanza di un albergo di Bologna, città dove l'imputato viveva, in orario diurno;
in un altro caso ancora, relative all'occupazione di stanza di albergo per due ore in orario pomeridiano, anch'essa con accertata comprensenza femminile, e così via. Coerentemente i giudici di merito hanno, dunque, ritenuto provata - con valutazione, lo si ripete, non sindacabile in questa sede - la natura (non ancipite, bensì) inequivocabilmente privata e personale delle spese, quand'anche sostenute in concomitante presenza di eventi istituzionali, ai quali - peraltro - non è stato accertato che l'imputato avesse partecipato (tra le altre, Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine Rv. 279418). Sicché, in definitiva, la motivazione della sentenza in oggetto appare sul punto in linea - e non in contrasto, come invece sostenuto nel ricorso - con i principi generali e con l'orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 2226 del 13/11/2019, dep. 2020, Schiavone, Rv. 278217, per cui, in tema di spese di rappresentanza, le spese ontologicamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente integrano di per sé una distrazione punibile, mentre le spese di natura 14 ambivalente, astrattamente compatibili sia con dette finalità, sia con il soddisfacimento di un interesse esclusivamente personale dell'agente, integrano il reato solo ove la pubblica accusa dimostri che le stesse siano state effettuate non già in correlazione con eventi di promozione dell'ente, bensì per il soddisfacimento di un interesse meramente privatistico). 3.4. Più in generale, nel caso oggetto del presente giudizio, il ragionamento giudiziario, pur essendo - come d'altronde spesso è inevitabile - per parte ipotetico, risulta sempre supportato da riscontri logici. Nella convergenza dei singoli elementi indiziari (es: cene costose per due persone "e" presenza femminile in albergo;
occupazioni diurne o primo- pomeridiane di alberghi "e" compresenza femminile;
soggiorni e cene per due "e" giustificativo non corrispondete al vero;
rimborso chilometrico per trasferte irrealizzabili "e" accertata tramite telepass presenza dell'imputato altrove) oppure nella forza esplicativa di quelli isolatamente considerati (es: rimborsi chilometrici e dei biglietti del treno in periodi coincidenti oppure per trasferte di fatto non realizzabili nei tempi indicati;
duplicazione di alcune spese, derivanti, in almeno quattro occasioni, dalla richiesta di un duplice rimborso per la medesima trasferta) risiede la differenza rispetto a situazioni, diversamente valutate da questo giudice, in cui - per
contro
- mancavano riscontri logici alla tesi accusatoria, perché, ad esempio, i giustificativi di spesa recavano diciture vaghe ma pur sempre riconducibili ad eventi istituzionali documentati (il ricorso richiama Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067, così massimata: «Non è configurabile il delitto di peculato nel caso di inadeguatezza o incompletezza dei giustificativi contabili relativi a spese di rappresentanza del Comune, che non permettano di riferire gli esborsi a finalità istituzionali dell'ente, gravando sull'accusa l'onere della prova dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche»). Ne discendono alcune sintetiche precisazioni, in risposta alle deduzioni difensive. 3.5. Nessuna inversione dell'onere probatorio e nessuna violazione del diritto di difesa inficiano il ragionamento dei giudici di secondo grado, ove rilevano la mancata allegazione, da parte della difesa, in sede di indagini o di dibattimento (come era nel suo indiscusso diritto), di elementi da cui desumere l'avvenuta destinazione istituzionale dei fondi, così da contrastare un quadro, di suo, inequivocabilmente definito in senso contrario. La lettura congiunta dei singoli dati, in rapporto a ciascuna voce di spesa, esclude, inoltre, possa ritenersi pertinente l'affermazione, sovente reiterata nel ricorso e, in sé, affatto condivisibile, sulla non coincidenza tra responsabilità erariale e responsabilità penale (Sez. 6 del 02/03/2021, n. 40595, Bernardini, 15 anch'essa ripetutamente citata dalla difesa;
tra le altre, vd. anche Sez. 6, n. 29887 del 27/03/2019, Martorano, Rv. 277408), posto che, nel caso di specie, i giudici non hanno certo attribuito rilievo al carattere "eccessivo" delle spese in sé considerato, bensì alla funzionalizzazione delle spese a scopi esclusivamente privati, di cui la "eccessività" rappresenta uno tra i molteplici indici elencati. Lo stesso dicasi, infine, dell'argomento denominato nel ricorso delle presenze femminili che, lungi dal colorare in senso moralistico il ragionamento giudiziario, condizionandone - come sostenuto dalla difesa - l'esito in senso pregiudiziale, rappresenta soltanto uno degli elementi che, nel concorso con altri, fonda una valutazione completa, coerente e, per così dire, necessariamente articolata e "contestualizzante" delle risultanze probatorie. 4. Manifestamente infondato appare, poi, il decimo motivo di ricorso, sull'elemento soggettivo, essendo il dolo del peculato generico e, dunque, integrato dalla mera coscienza e volontà di usare somme pubbliche per finalità motivatamente ritenute esclusivamente private. Una volta precisato che i giudici dell'appello hanno ritenuto che le spese compiute da RI esulavano dai fini istituzionali (ciò che rende non pertinente il richiamo compiuto nel ricorso ad un - peraltro fugace - passaggio di Sez. 6, n. 20645 del 15.3.2022, Morgillo, non mass.), diviene d'altronde arduo supporre la configurabilità dell'errore (e quindi della colpa), in considerazione del ruolo ricoperto da RI su cui, in quanto Capogruppo consiliare, gravavano doveri informativi "rinforzati", oltre che per la serialità delle condotte realizzate. 5. Quanto all'undicesimo motivo, sul trattamento sanzionatorio, nessuna illogicità affligge la motivazione della sentenza in punto di commisurazione della pena e ove conferma la decisione del giudice di primo grado di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'ammontare complessivo delle spese e dell'atteggiamento dell'imputato, che - con valutazione insindacabile in Cassazione - i giudici di merito hanno ritenuto non collaborativo. 6. Del pari inammissibile risulta il dodicesimo e ultimo motivo di ricorso, relativo all'aumento di pena disposto per la continuazione - sei giorni per ciascun episodio di peculato - trattandosi di incremento contenuto che, come tale, non richiede l'adempimento di uno stringente onere motivazionale. Vero è, infatti, che, in base all'insegnamento di legittimità, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato, 16 03- tuttavia, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Né può assumere rilievo il confronto con il diverso aumento (poco più di un giorno per episodio) disposto in altro procedimento per fatti commessi dallo stesso imputato, la cui conoscenza esula dal presente giudizio, considerato, oltretutto, che siffatto aumento era stato disposto nell'ambito di una operazione di commisurazione della pena avvenuta a seguito di c.d. patteggiamento. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/04/2023