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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/31835
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 31835/2019 e vertente tra:
(CF ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede di con il patrocinio dell'avv. Misiani Claudio, Persona_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Misiani
Claudio;
APPELLANTE
E
(CF ), in proprio e nella qualità di erede di CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Polini Alberto, elettivamente Persona_1
domiciliata presso il difensore avv. Polini Alberto;
APPELLATA
OGGETTO: Scioglimento di comunione ereditaria
CONCLUSIONI: come da verbale del 02.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità Parte_1
di erede di ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Persona_1
1 Roma, la sorella germana chiedendo la divisione dei beni mobili custoditi CP_1
nell'immobile sito in Roma, via Mesopotamia n. 18, int. B/15.
L'attore ha dedotto che i suddetti beni erano caduti in successione alla morte della madre e della sorella Persona_2 Persona_1
La convenuta si è costituita in giudizio, offrendo banco iudicis di consegnare all'attore i beni mobili elencati nella comparsa di costituzione e risposta e/o la somma omnicomprensiva di € 500,00, pari alla metà del valore dei beni come quantificato dallo stesso attore, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza n. 40667 del 2018, pubblicata il 5.12.218, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda proposta da ritenendo che l'attore non Parte_1
avesse fornito elementi utili per la ricostruzione della titolarità dei beni caduti in successione né dell'esatta consistenza della massa ereditaria. ha proposto appello, deducendo che: i) il giudice di prime cure Parte_1
aveva erroneamente invertito l'onere della prova in relazione alla titolarità dei beni di cui si chiede la divisione, in quanto, trattandosi di beni mobili, per essi vale il principio del possesso vale titolo di cui all'art. 1153 c.c.; ii) la convenuta non aveva contestato la comproprietà sui beni di cui all'elenco depositato;
iii) nessun dubbio sussisteva circa la natura ereditaria dei beni e sulla conseguente facoltà di proporre domanda di divisione ai sensi dell'art. 713 c.c.
L'attore ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia
l'Ill.mo Tribunale in funzione di giudice di appello adito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
40667/18 del 5.12.2018 (RG 31576/2015), previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere le domande già avanzate dall'attore con l'atto di citazione in primo grado e, per l'effetto, in caso di mancanza di contestazioni, su consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa;
in caso di contestazioni, adottare i provvedimenti di cui all'art. 187 cpc e, dichiarata la sussistenza del diritto alla divisione, determinarne le
2 modalità concrete di attuazione procedendo, previo gli adempimenti di legge, alla divisione in natura con attribuzione dei singoli beni agli eredi. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica per le modalità di divisione. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita nel giudizio di appello eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità e/o nullità del gravame proposto per carenza dei contenuti minimi ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. e per intervenuta cessazione della materia del contendere;
nel merito, ha eccepito l'inesistenza di una comunione ereditaria tra le parti in quanto aveva rinunciato, congiuntamente alla madre Parte_1
e alla sorella , all'eredità del padre e, pertanto, unica proprietaria Persona_2 CP_1
dei beni oggetto di controversia era la quale aveva donato alla Persona_1
sorella l'immobile sito in Roma, Via Mesopotamia n. 18, int. 15, CP_1
comprensivo di tutti i beni ivi contenuti.
La convenuta ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis rejectis, -in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione in appello per i motivi tutti di cui alle premesse del presente atto;
-sempre in via preliminare, dichiarare, attesa la cessazione della materia del contendere, rilevabile anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con sentenza dichiarativa l
'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso;
-nel merito, rigettare la domanda di appello di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa con totale e piena conferma della sentenza del
Giudice di Pace di prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di appello di parte attrice in misura non superiore alla proposta conciliativa pari alla somma di euro 500,00, condannare la parte appellante al pagamento delle spese di lite ex art 91 c.p.c. primo comma, secondo periodo;
-in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi
3 di accoglimento della domanda di appello di parte attrice, compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle successive memorie di replica.
La domanda di appello è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 713 c.c., I comma, ciascuno dei coeredi può sempre domandare lo scioglimento della comunione ereditaria. È tuttavia necessaria la non contestazione dell'esistenza della comunione stessa.
Nel caso di specie l'appellata ha eccepito l'inesistenza di una comunione ereditaria tra le parti, affermando di aver ricevuto a titolo di donazione dalla sorella Persona_1
l'immobile sito in Roma, Via Mesopotamia n. 18, int. 15, comprensivo dei beni
[...]
oggetto di controversia. Ha dedotto, inoltre, che la controparte aveva rinunziato all'eredità del padre cosicché non poteva vantare la titolarità dei beni nella sua qualità di erede e neppure ad altro titolo.
In materia di divisione ereditaria, costituisce imprescindibile presupposto della possibilità di divisione la titolarità, in capo ai condividenti, della proprietà dei beni di cui si chiede la divisione.
La circostanza della rinunzia alla eredità da parte dell'appellante e dell'acquisto del bene immobile da parte dell'appellata non sono state contestate;
la parte appellante non ha provato di essere titolare dei beni né di essere in possesso degli stessi.
Peraltro, non risulta vera l'affermazione della non contestazione della titolarità dei beni, posto che l'offerta di divisione dei beni effettuata dall'appellata è stata formulata senza alcun riconoscimento.
Non avendo l'appellante fornito prova della qualità di comproprietario dei beni oggetto della comunione, la domanda di appello deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (€ 1.000,00), della bassa complessità del procedimento e delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Giudice unico in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda di appello proposta da e conferma la Parte_1
sentenza n. 40667 del 2018 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
2) Condanna al pagamento delle spese del procedimento Parte_1
nella misura di € 91,50 per spese e € 450,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il13/1/25
Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
Il presente provvedimento è stato reso con la collaborazione della dott.ssa Federica
Fralleoni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 31835/2019 e vertente tra:
(CF ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede di con il patrocinio dell'avv. Misiani Claudio, Persona_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Misiani
Claudio;
APPELLANTE
E
(CF ), in proprio e nella qualità di erede di CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Polini Alberto, elettivamente Persona_1
domiciliata presso il difensore avv. Polini Alberto;
APPELLATA
OGGETTO: Scioglimento di comunione ereditaria
CONCLUSIONI: come da verbale del 02.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità Parte_1
di erede di ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Persona_1
1 Roma, la sorella germana chiedendo la divisione dei beni mobili custoditi CP_1
nell'immobile sito in Roma, via Mesopotamia n. 18, int. B/15.
L'attore ha dedotto che i suddetti beni erano caduti in successione alla morte della madre e della sorella Persona_2 Persona_1
La convenuta si è costituita in giudizio, offrendo banco iudicis di consegnare all'attore i beni mobili elencati nella comparsa di costituzione e risposta e/o la somma omnicomprensiva di € 500,00, pari alla metà del valore dei beni come quantificato dallo stesso attore, e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza n. 40667 del 2018, pubblicata il 5.12.218, il Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda proposta da ritenendo che l'attore non Parte_1
avesse fornito elementi utili per la ricostruzione della titolarità dei beni caduti in successione né dell'esatta consistenza della massa ereditaria. ha proposto appello, deducendo che: i) il giudice di prime cure Parte_1
aveva erroneamente invertito l'onere della prova in relazione alla titolarità dei beni di cui si chiede la divisione, in quanto, trattandosi di beni mobili, per essi vale il principio del possesso vale titolo di cui all'art. 1153 c.c.; ii) la convenuta non aveva contestato la comproprietà sui beni di cui all'elenco depositato;
iii) nessun dubbio sussisteva circa la natura ereditaria dei beni e sulla conseguente facoltà di proporre domanda di divisione ai sensi dell'art. 713 c.c.
L'attore ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia
l'Ill.mo Tribunale in funzione di giudice di appello adito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
40667/18 del 5.12.2018 (RG 31576/2015), previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere le domande già avanzate dall'attore con l'atto di citazione in primo grado e, per l'effetto, in caso di mancanza di contestazioni, su consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa;
in caso di contestazioni, adottare i provvedimenti di cui all'art. 187 cpc e, dichiarata la sussistenza del diritto alla divisione, determinarne le
2 modalità concrete di attuazione procedendo, previo gli adempimenti di legge, alla divisione in natura con attribuzione dei singoli beni agli eredi. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica per le modalità di divisione. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita nel giudizio di appello eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità e/o nullità del gravame proposto per carenza dei contenuti minimi ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. e per intervenuta cessazione della materia del contendere;
nel merito, ha eccepito l'inesistenza di una comunione ereditaria tra le parti in quanto aveva rinunciato, congiuntamente alla madre Parte_1
e alla sorella , all'eredità del padre e, pertanto, unica proprietaria Persona_2 CP_1
dei beni oggetto di controversia era la quale aveva donato alla Persona_1
sorella l'immobile sito in Roma, Via Mesopotamia n. 18, int. 15, CP_1
comprensivo di tutti i beni ivi contenuti.
La convenuta ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis rejectis, -in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione in appello per i motivi tutti di cui alle premesse del presente atto;
-sempre in via preliminare, dichiarare, attesa la cessazione della materia del contendere, rilevabile anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con sentenza dichiarativa l
'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso;
-nel merito, rigettare la domanda di appello di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa con totale e piena conferma della sentenza del
Giudice di Pace di prime cure. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di appello di parte attrice in misura non superiore alla proposta conciliativa pari alla somma di euro 500,00, condannare la parte appellante al pagamento delle spese di lite ex art 91 c.p.c. primo comma, secondo periodo;
-in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi
3 di accoglimento della domanda di appello di parte attrice, compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle successive memorie di replica.
La domanda di appello è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 713 c.c., I comma, ciascuno dei coeredi può sempre domandare lo scioglimento della comunione ereditaria. È tuttavia necessaria la non contestazione dell'esistenza della comunione stessa.
Nel caso di specie l'appellata ha eccepito l'inesistenza di una comunione ereditaria tra le parti, affermando di aver ricevuto a titolo di donazione dalla sorella Persona_1
l'immobile sito in Roma, Via Mesopotamia n. 18, int. 15, comprensivo dei beni
[...]
oggetto di controversia. Ha dedotto, inoltre, che la controparte aveva rinunziato all'eredità del padre cosicché non poteva vantare la titolarità dei beni nella sua qualità di erede e neppure ad altro titolo.
In materia di divisione ereditaria, costituisce imprescindibile presupposto della possibilità di divisione la titolarità, in capo ai condividenti, della proprietà dei beni di cui si chiede la divisione.
La circostanza della rinunzia alla eredità da parte dell'appellante e dell'acquisto del bene immobile da parte dell'appellata non sono state contestate;
la parte appellante non ha provato di essere titolare dei beni né di essere in possesso degli stessi.
Peraltro, non risulta vera l'affermazione della non contestazione della titolarità dei beni, posto che l'offerta di divisione dei beni effettuata dall'appellata è stata formulata senza alcun riconoscimento.
Non avendo l'appellante fornito prova della qualità di comproprietario dei beni oggetto della comunione, la domanda di appello deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (€ 1.000,00), della bassa complessità del procedimento e delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Giudice unico in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda di appello proposta da e conferma la Parte_1
sentenza n. 40667 del 2018 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
2) Condanna al pagamento delle spese del procedimento Parte_1
nella misura di € 91,50 per spese e € 450,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il13/1/25
Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
Il presente provvedimento è stato reso con la collaborazione della dott.ssa Federica
Fralleoni.
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