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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 115/2025
N. R.G. 1226/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1226/2024, avverso la sentenza n.
26/2024, del Tribunale di Sondrio, Dott.ssa Maria Martina Marchini, promossa da:
AR TT (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Claudio Defilippi del Foro di Milano e, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Gianna
Sammicheli del Foro di Milano, i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni a mezzo pec, a tutte le pec indicate, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 133,
134 e 176 c.p.c., 134,135 disp. att. c.p.c.
APPELLANTE
C/
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ( p. iva 13756881002) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Troianiello ed pagina 1 di 11 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere alla Via A. De
Gasperi n. 102
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
all'Ecc.ma Corte d'Appello adita sezione lavoro, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza n. 26/2024 pubbl. il 13/05/2024 RG n. 200/2022 del Tribunale di
Sondrio, mai notificata, contrariis reiectis, anche previa sospensione della efficacia esecutiva,
accogliendo le conclusioni come formulate in primo grado che si intendono integralmente trascritte.
In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
PER L'APPELLATA
Rigettare l'appello avanzato per tutte le motivazioni rappresentate dall'agente della riscossione e confermare la sentenza n. 26/2024 pubbl. il 13/05/2024 RG n. 200/2022
emessa dal Tribunale di Sondrio;
Vittoria di spese diritti ed onorario oltre accessori di legge del presente grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto legale per averne fatto anticipo.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 11 Con ricorso depositato in data 27/10/2022 avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di
Giudice del Lavoro, BA ET conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
al fine di ottenere l'annullamento della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
10576202200000285000 per complessivi € 56.166,65 e delle cartelle ivi contenute (e in particolare: cartelle n. 10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n.
10520140001628847000 e avvisi di addebito n. 40520190000327048000 e n.
40520210000092385000).
A fondamento del ricorso BA ET deduceva ed eccepiva:
i. la mancata indicazione dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria;
ii. il difetto di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione degli atti prodromici;
iii. la sproporzione tra il credito indicato dal concessionario e il valore dell'immobile;
iv. la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
v. l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle n.
10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n. 10520140001628847000.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, in via preliminare, eccepiva:
- l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per litispendenza o violazione del ne bis in idem,
in considerazione del fatto che le contestazioni relative alle cartelle n.
10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n. 10520140001628847000 erano già state oggetto del giudizio R.G. n. 58/2018 concluso con la sentenza n. 42/2020 del
Tribunale di Sondrio (confermata in sede di appello con la sentenza Corte App. Milano n.
1337/2021);
pagina 3 di 11 - la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quanto all'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, quanto all'impugnazione delle cartelle e degli avvisi di addebito;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, da ravvisare in capo agli enti impositori INPS e
INAIL rispetto ai quali, in subordine, chiedeva l'integrazione del contraddittorio.
Nel merito contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Ha rilevato:“ Prima di procedere all'esame delle doglianze relative alla comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria occorre precisare che la relativa “impugnazione” deve
necessariamente qualificarsi come azione di accertamento negativo;
per cui il preavviso di
iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile, con un'azione di accertamento negativo,
che esula dallo schema dell'opposizione agli atti esecutivi: non vi è, quindi, alcun termine
perentorio per proporla, ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di tardività
dell'opposizione sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “
Ha ritenuto infondate le contestazioni sub i) e ii) avanzate da parte ricorrente in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10576202200000285000, atteso che: “In
tema di esecuzione fiscale, non è previsto alcuno specifico onere motivazionale nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria, il quale
deve ritenersi adeguatamente motivato con la mera indicazione del valore del credito per cui
si procede, sicché allorquando il preavviso si limiti a informare il contribuente moroso che in
caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca
sull'immobile, tale atto deve ritenersi legittimo” (Corte Giustizia Trib. Napoli, n. 15138 del
pagina 4 di 11 06/11/2023); parimenti, non costituisce un vizio l'omessa allegazione degli atti presupposti,
essendo sufficiente il richiamo agli stessi, in quanto già destinati alla parte e pertanto da
questa conosciuti o conoscibili (cfr. Cass. ord. n. 8423 del 26/03/2019). “
Ha rigettato l'ulteriore la doglianza relativa alla sproporzione tra il credito azionato e l'immobile oggetto di iscrizione (motivo sub iii) poichè formulata genericamente, senza l'indicazione del valore dell'immobile in questione.
Anche le doglianze sub iv) e v) relative alle cartelle e agli avvisi di accertamento, di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono state rigettate con la seguente motivazione: “Ciò in quanto, in primo luogo, con riferimento alle cartelle n.
10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n. 10520140001628847000 è
fondata l'eccezione di parte convenuta relativa alla violazione del ne bis in idem: le stesse,
infatti, sono già state impugnate per i medesimi motivi nel giudizio R.G. n. 58/2018, concluso
con la sentenza n. 42/2020 del Tribunale di Sondrio (doc. 12 convenuta), confermata in sede
di appello e passata in giudicato (circostanza, quest'ultima, non contestata da parte
ricorrente).
In secondo luogo e in via dirimente, in quanto è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione
passiva sollevata da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, a mente del principio in
forza del quale “Nei procedimenti di impugnazione delle cartelle esattoriali, laddove sia
dedotta la nullità delle stesse per omessa notifica dell'atto presupposto o sia contestata la
pretesa tributaria, il concessionario non è legittimato passivo e pertanto, laddove
erroneamente individuato come convenuto, dovrà chiamare in giudizio l'ente impositore, in
quanto reale e corretto legittimato passivo”; analogamente in materia previdenziale “In tema
di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi
pagina 5 di 11 di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare
della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione
nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt.
107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in
capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
(Cass. civ., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514). “
Con ricorso in appello ET BA ha proposto impugnazione avverso la sentenza.
Primo motivo di appello intestato: “1) Nullità – Violazione di legge. Error in giudicando ed in
procedendo in relazione ai motivi di opposizione consistenti nell'omessa indicazione
dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria e nel difetto di motivazione del preavviso
iscrizione ipotecaria per mancata allegazione degli atti prodromici. Omessa insufficiente
motivazione”.
Ritiene che, nel caso in esame, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pur richiamando un elenco di cartelle di pagamento, non è corredata dall'allegazione degli atti prodromici;
conseguentemente, essendo detto atto carente sotto il profilo della motivazione,
avrebbe dovuto essere dal Tribunale annullato.
Secondo motivo di appello intestato: “Nullità della sentenza violazione di legge. Error in
giudicando ed in procedendo in relazione al motivo di opposizione relativo alla sproporzione
tra importo del debito e valore dell'immobile motivazione generica ed insufficiente”
pagina 6 di 11 Rileva che non risulta indicato, nemmeno in via sommaria e con i dati catastali, l'immobile che
ADER intenderebbe vincolare;
nel caso in esame, a fronte di un debito complessivo pari ad €.
48.111,97, è stata comunicata preventiva iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà
della debitrice, immobile di cui non è stata fornita alcuna indicazione e/o descrizione nemmeno sommaria.
Terzo motivo di appello intestato: “Nullità della sentenza. Violazione di legge. Error in
giudicando ed in procedendo in relazione al motivo di opposizione relativo alla omessa
notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito motivazione generica,
insufficiente ed erronea in fatto e diritto.”
Nell'ottica dell'appello nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Ne deriva che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è comunque vincolato alla decisione del Giudice nella sua qualità
di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di I grado.
pagina 7 di 11 All'udienza dell'11 febbraio 2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*********
Il ricorso in appello è infondato per cui va integralmente rigettato.
Va preliminarmente rilevato che, questa Corte, deve esaminare le questione sottese solo ai due avvisi di addebito n. 40520190000327048000 e n. 40520210000092385000, atteso che,
per le cartelle esattoriali n. 10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n.
10520140001628847000, le stesse, come correttamente rilevato dal Giudice di I grado, sono già state impugnate per i medesimi motivi nel giudizio R.G. n.58/2018, concluso con la sentenza n. 42/2020 del Tribunale di Sondrio (doc. 12 ADER), confermata in sede di appello con la sentenza n. 1337/2021, passata in giudicato (circostanza, quest'ultima, non contestata da parte oggi appellante).
I motivi di appello riguardanti la nullità della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria
n. 10576202200000285000 per le eccezioni di cui alle lettere i, ii, iii, - aspetti formali - del ricorso di primo grado e ai primi due motivi di gravame, sono infondati, condividendo questo
Collegio quanto ritenuto dal Tribunale, come sopra ampiamente riportato.
Inoltre si evidenzia che, nel caso di specie, trattasi di opposizione avverso un preavviso di iscrizione e non di opposizione ad una iscrizione ipotecaria, con la conseguenza principale che alcun vincolo, con il preavviso, se non trascorrono i termini indicati, può apporsi su un qualsivoglia bene.
pagina 8 di 11 A ciò si aggiunga che sarebbe stato onere dell'appellante, quantomeno, specificare la invocata sproporzione tra il valore dell'immobile e l'importo del debito riportato nel preavviso di Iscrizione Ipotecaria, circostanza eccepita solo in maniera generica.
In relazione al terzo motivo di appello - omessa notificazione degli avvisi di addebito ed omessa o insufficiente motivazione - con conseguente nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, il relativo esame risulta precluso a questa Corte, stante la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Dirimente è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022 - in fattispecie sovrapponibile alla presente - secondo cui “Deve
affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei
confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo,
al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la
notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per
sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal
dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per
carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto
satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto
legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della
riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagina 9 di 11 pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla
legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass.
15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per
la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio
nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Il difetto di legittimazione dell'Agenzia Delle Entrate - Riscossione sull'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi rispetto ai quali l'agente della riscossione resta estraneo elimina in radice la possibilità di giungere a una pronuncia di merito sulla questione.
Per tutte le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del presente grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, nella somma di Euro 3.500,00 oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L. 228/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 26/2024 del Tribunale di Sondrio e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dell'avv.to Troianello, antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma pagina 10 di 11 Milano 11 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 L. 228/12.
N. R.G. 1226/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1226/2024, avverso la sentenza n.
26/2024, del Tribunale di Sondrio, Dott.ssa Maria Martina Marchini, promossa da:
AR TT (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Claudio Defilippi del Foro di Milano e, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Gianna
Sammicheli del Foro di Milano, i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni a mezzo pec, a tutte le pec indicate, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 133,
134 e 176 c.p.c., 134,135 disp. att. c.p.c.
APPELLANTE
C/
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ( p. iva 13756881002) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Troianiello ed pagina 1 di 11 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere alla Via A. De
Gasperi n. 102
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
all'Ecc.ma Corte d'Appello adita sezione lavoro, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza n. 26/2024 pubbl. il 13/05/2024 RG n. 200/2022 del Tribunale di
Sondrio, mai notificata, contrariis reiectis, anche previa sospensione della efficacia esecutiva,
accogliendo le conclusioni come formulate in primo grado che si intendono integralmente trascritte.
In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
PER L'APPELLATA
Rigettare l'appello avanzato per tutte le motivazioni rappresentate dall'agente della riscossione e confermare la sentenza n. 26/2024 pubbl. il 13/05/2024 RG n. 200/2022
emessa dal Tribunale di Sondrio;
Vittoria di spese diritti ed onorario oltre accessori di legge del presente grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto legale per averne fatto anticipo.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 11 Con ricorso depositato in data 27/10/2022 avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di
Giudice del Lavoro, BA ET conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
al fine di ottenere l'annullamento della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
10576202200000285000 per complessivi € 56.166,65 e delle cartelle ivi contenute (e in particolare: cartelle n. 10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n.
10520140001628847000 e avvisi di addebito n. 40520190000327048000 e n.
40520210000092385000).
A fondamento del ricorso BA ET deduceva ed eccepiva:
i. la mancata indicazione dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria;
ii. il difetto di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione degli atti prodromici;
iii. la sproporzione tra il credito indicato dal concessionario e il valore dell'immobile;
iv. la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
v. l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle n.
10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n. 10520140001628847000.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, in via preliminare, eccepiva:
- l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per litispendenza o violazione del ne bis in idem,
in considerazione del fatto che le contestazioni relative alle cartelle n.
10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n. 10520140001628847000 erano già state oggetto del giudizio R.G. n. 58/2018 concluso con la sentenza n. 42/2020 del
Tribunale di Sondrio (confermata in sede di appello con la sentenza Corte App. Milano n.
1337/2021);
pagina 3 di 11 - la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quanto all'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, quanto all'impugnazione delle cartelle e degli avvisi di addebito;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, da ravvisare in capo agli enti impositori INPS e
INAIL rispetto ai quali, in subordine, chiedeva l'integrazione del contraddittorio.
Nel merito contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Ha rilevato:“ Prima di procedere all'esame delle doglianze relative alla comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria occorre precisare che la relativa “impugnazione” deve
necessariamente qualificarsi come azione di accertamento negativo;
per cui il preavviso di
iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile, con un'azione di accertamento negativo,
che esula dallo schema dell'opposizione agli atti esecutivi: non vi è, quindi, alcun termine
perentorio per proporla, ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di tardività
dell'opposizione sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “
Ha ritenuto infondate le contestazioni sub i) e ii) avanzate da parte ricorrente in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10576202200000285000, atteso che: “In
tema di esecuzione fiscale, non è previsto alcuno specifico onere motivazionale nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria, il quale
deve ritenersi adeguatamente motivato con la mera indicazione del valore del credito per cui
si procede, sicché allorquando il preavviso si limiti a informare il contribuente moroso che in
caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca
sull'immobile, tale atto deve ritenersi legittimo” (Corte Giustizia Trib. Napoli, n. 15138 del
pagina 4 di 11 06/11/2023); parimenti, non costituisce un vizio l'omessa allegazione degli atti presupposti,
essendo sufficiente il richiamo agli stessi, in quanto già destinati alla parte e pertanto da
questa conosciuti o conoscibili (cfr. Cass. ord. n. 8423 del 26/03/2019). “
Ha rigettato l'ulteriore la doglianza relativa alla sproporzione tra il credito azionato e l'immobile oggetto di iscrizione (motivo sub iii) poichè formulata genericamente, senza l'indicazione del valore dell'immobile in questione.
Anche le doglianze sub iv) e v) relative alle cartelle e agli avvisi di accertamento, di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono state rigettate con la seguente motivazione: “Ciò in quanto, in primo luogo, con riferimento alle cartelle n.
10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n. 10520140001628847000 è
fondata l'eccezione di parte convenuta relativa alla violazione del ne bis in idem: le stesse,
infatti, sono già state impugnate per i medesimi motivi nel giudizio R.G. n. 58/2018, concluso
con la sentenza n. 42/2020 del Tribunale di Sondrio (doc. 12 convenuta), confermata in sede
di appello e passata in giudicato (circostanza, quest'ultima, non contestata da parte
ricorrente).
In secondo luogo e in via dirimente, in quanto è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione
passiva sollevata da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, a mente del principio in
forza del quale “Nei procedimenti di impugnazione delle cartelle esattoriali, laddove sia
dedotta la nullità delle stesse per omessa notifica dell'atto presupposto o sia contestata la
pretesa tributaria, il concessionario non è legittimato passivo e pertanto, laddove
erroneamente individuato come convenuto, dovrà chiamare in giudizio l'ente impositore, in
quanto reale e corretto legittimato passivo”; analogamente in materia previdenziale “In tema
di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi
pagina 5 di 11 di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare
della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione
nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt.
107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in
capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
(Cass. civ., Sez. Un., 8 marzo 2022, n. 7514). “
Con ricorso in appello ET BA ha proposto impugnazione avverso la sentenza.
Primo motivo di appello intestato: “1) Nullità – Violazione di legge. Error in giudicando ed in
procedendo in relazione ai motivi di opposizione consistenti nell'omessa indicazione
dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria e nel difetto di motivazione del preavviso
iscrizione ipotecaria per mancata allegazione degli atti prodromici. Omessa insufficiente
motivazione”.
Ritiene che, nel caso in esame, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pur richiamando un elenco di cartelle di pagamento, non è corredata dall'allegazione degli atti prodromici;
conseguentemente, essendo detto atto carente sotto il profilo della motivazione,
avrebbe dovuto essere dal Tribunale annullato.
Secondo motivo di appello intestato: “Nullità della sentenza violazione di legge. Error in
giudicando ed in procedendo in relazione al motivo di opposizione relativo alla sproporzione
tra importo del debito e valore dell'immobile motivazione generica ed insufficiente”
pagina 6 di 11 Rileva che non risulta indicato, nemmeno in via sommaria e con i dati catastali, l'immobile che
ADER intenderebbe vincolare;
nel caso in esame, a fronte di un debito complessivo pari ad €.
48.111,97, è stata comunicata preventiva iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà
della debitrice, immobile di cui non è stata fornita alcuna indicazione e/o descrizione nemmeno sommaria.
Terzo motivo di appello intestato: “Nullità della sentenza. Violazione di legge. Error in
giudicando ed in procedendo in relazione al motivo di opposizione relativo alla omessa
notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito motivazione generica,
insufficiente ed erronea in fatto e diritto.”
Nell'ottica dell'appello nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Ne deriva che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è comunque vincolato alla decisione del Giudice nella sua qualità
di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di I grado.
pagina 7 di 11 All'udienza dell'11 febbraio 2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*********
Il ricorso in appello è infondato per cui va integralmente rigettato.
Va preliminarmente rilevato che, questa Corte, deve esaminare le questione sottese solo ai due avvisi di addebito n. 40520190000327048000 e n. 40520210000092385000, atteso che,
per le cartelle esattoriali n. 10520130000092243000, n. 10520140000069679000 e n.
10520140001628847000, le stesse, come correttamente rilevato dal Giudice di I grado, sono già state impugnate per i medesimi motivi nel giudizio R.G. n.58/2018, concluso con la sentenza n. 42/2020 del Tribunale di Sondrio (doc. 12 ADER), confermata in sede di appello con la sentenza n. 1337/2021, passata in giudicato (circostanza, quest'ultima, non contestata da parte oggi appellante).
I motivi di appello riguardanti la nullità della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria
n. 10576202200000285000 per le eccezioni di cui alle lettere i, ii, iii, - aspetti formali - del ricorso di primo grado e ai primi due motivi di gravame, sono infondati, condividendo questo
Collegio quanto ritenuto dal Tribunale, come sopra ampiamente riportato.
Inoltre si evidenzia che, nel caso di specie, trattasi di opposizione avverso un preavviso di iscrizione e non di opposizione ad una iscrizione ipotecaria, con la conseguenza principale che alcun vincolo, con il preavviso, se non trascorrono i termini indicati, può apporsi su un qualsivoglia bene.
pagina 8 di 11 A ciò si aggiunga che sarebbe stato onere dell'appellante, quantomeno, specificare la invocata sproporzione tra il valore dell'immobile e l'importo del debito riportato nel preavviso di Iscrizione Ipotecaria, circostanza eccepita solo in maniera generica.
In relazione al terzo motivo di appello - omessa notificazione degli avvisi di addebito ed omessa o insufficiente motivazione - con conseguente nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, il relativo esame risulta precluso a questa Corte, stante la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Dirimente è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022 - in fattispecie sovrapponibile alla presente - secondo cui “Deve
affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei
confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo,
al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la
notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per
sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal
dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per
carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto
satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto
legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della
riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagina 9 di 11 pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla
legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass.
15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per
la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio
nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Il difetto di legittimazione dell'Agenzia Delle Entrate - Riscossione sull'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi rispetto ai quali l'agente della riscossione resta estraneo elimina in radice la possibilità di giungere a una pronuncia di merito sulla questione.
Per tutte le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del presente grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, nella somma di Euro 3.500,00 oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L. 228/12.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 26/2024 del Tribunale di Sondrio e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dell'avv.to Troianello, antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma pagina 10 di 11 Milano 11 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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17 L. 228/12.