TRIB
Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4215/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4215/2019 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/03/1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. DI PASQUALE GIOVANNI, giusta procura in atti;
- attore contro pagina 1 di 6 (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/03/1962, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. LATINO MICHELE , per procura in atti;
convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 07/11/2024, con concessione dei termini 190
c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 22/08/2019 , premettendo Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data 2.08.2018 (atto iscritto Controparte_1
nei Registri dello Stato civile del Comune di Rosolini, anno 2018, parte I, atto n. 4, Ufficio
1), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito allo stesso e l'obbligo di corrisponderle per la responsabilità della fine del matrimonio la somma di 15.000,00 euro, nonché di euro 400,00 a titolo di mantenimento.
A sostegno della domanda di addebito, esponeva la ricorrente che il venir meno dell'affectio coniugalis fosse da imputare ai comportamenti violenti, sia fisici che verbali, assunti dal nei suoi confronti e al disinteresse mostrato per le dinamiche familiari. CP_1
La ricorrente aggiungeva inoltre di aver scoperto solo in seguito che il marito era stato condannato per un reato di maltrattamenti in famiglia.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
contestava le deduzioni di parte ricorrente, negando di avere usato violenza nei confronti della ricorrente e sottolineando di avere sempre prestato assistenza morale e materiale alla moglie e ai tre figli che lei aveva avuto da altre relazioni. Chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente, anche in considerazione della breve durata del matrimonio (11 mesi) e, in via riconvenzionale, chiedeva che la separazione fosse addebitata alla Pt_1
per aver abbandonato senza alcuna giustificazione il tetto coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale (del 22.06.2020), rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente pronunciava l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. disponendo che il pagina 2 di 6 versasse alla moglie la somma di 150,00 euro mensili. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del resistente.
All'udienza del 7.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini 190 c.p.c.
Nelle memorie conclusionali rinunciava alla richiesta della somma Parte_1
di 15.000,00 a carico del marito e chiedeva che lo stesso versasse a titolo di mantenimento la minor somma di 200,00 euro o, in via subordinata, di 150,00 euro.
Parte resistente insisteva in atti e chiedeva il rigetto delle domande di controparte in quanto sfornite di prova.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente va rigettata.
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa pagina 3 di 6 del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Va precisato che grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr ex multis Cass n. 16735/2020).
Nel caso di specie parte ricorrente ha dichiarato, in sede di ricorso, genericamente, di aver subito violenze fisiche e verbali da parte del resistente, senza tuttavia provare quanto, peraltro in modo approssimativo, sostenuto.
4. Per le stesse ragioni, anche la domanda riconvenzionale di parte resistente, di addebito della separazione alla , va rigettata, essendosi il limitato ad affermare Pt_1 CP_1 che la fine del matrimonio è imputabile all'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, senza fornire altri dettagli, né prova di quanto laconicamente sostenuto.
5. Non merita inoltre accoglimento la richiesta di mantenimento avanzata dalla . Pt_1
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa pagina 4 di 6 dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, certamente “la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti è emerso che la ricorrente svolge attività di collaboratrice domestica con retribuzione, a suo dire, di 200,00 euro mensili, mentre il resistente lavora come bracciante agricolo, con un non precisato reddito.
Orbene, tenuto conto della breve durata del vincolo matrimoniale (meno di un anno), che non vi è prova di una sproporzione reddituale tra le parti, e che la , in ogni caso, Pt_1
ha dimostrato di essere abile al lavoro, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti di cui all'art. 156 c.c. per la concessione di un assegno di mantenimento a suo favore.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e su quella di mantenimento a fronte della soccombenza del resistente su un'unica domanda, le stesse vanno compensate per 1/3, ponendo la residua somma a carico di Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4215/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
rigetta le domande reciproche di addebito della separazione;
rigetta la domanda della ricorrente di mantenimento a suo favore. compensa per 1/3 terzo le spese di lite, liquidate in complessivi €. 5.261,00 e condanna alla quota 2/3, pari ad €. 3.507,00 per compensi oltre IVA, CPA e Parte_1
pagina 5 di 6 spese generali come per legge, da versarsi all'Erario (essendo ammesso Controparte_1
al patrocinio a spese dello stato). dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 30.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4215/2019 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/03/1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. DI PASQUALE GIOVANNI, giusta procura in atti;
- attore contro pagina 1 di 6 (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/03/1962, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. LATINO MICHELE , per procura in atti;
convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 07/11/2024, con concessione dei termini 190
c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, depositato in data 22/08/2019 , premettendo Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data 2.08.2018 (atto iscritto Controparte_1
nei Registri dello Stato civile del Comune di Rosolini, anno 2018, parte I, atto n. 4, Ufficio
1), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito allo stesso e l'obbligo di corrisponderle per la responsabilità della fine del matrimonio la somma di 15.000,00 euro, nonché di euro 400,00 a titolo di mantenimento.
A sostegno della domanda di addebito, esponeva la ricorrente che il venir meno dell'affectio coniugalis fosse da imputare ai comportamenti violenti, sia fisici che verbali, assunti dal nei suoi confronti e al disinteresse mostrato per le dinamiche familiari. CP_1
La ricorrente aggiungeva inoltre di aver scoperto solo in seguito che il marito era stato condannato per un reato di maltrattamenti in famiglia.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1
contestava le deduzioni di parte ricorrente, negando di avere usato violenza nei confronti della ricorrente e sottolineando di avere sempre prestato assistenza morale e materiale alla moglie e ai tre figli che lei aveva avuto da altre relazioni. Chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente, anche in considerazione della breve durata del matrimonio (11 mesi) e, in via riconvenzionale, chiedeva che la separazione fosse addebitata alla Pt_1
per aver abbandonato senza alcuna giustificazione il tetto coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale (del 22.06.2020), rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente pronunciava l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. disponendo che il pagina 2 di 6 versasse alla moglie la somma di 150,00 euro mensili. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del resistente.
All'udienza del 7.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini 190 c.p.c.
Nelle memorie conclusionali rinunciava alla richiesta della somma Parte_1
di 15.000,00 a carico del marito e chiedeva che lo stesso versasse a titolo di mantenimento la minor somma di 200,00 euro o, in via subordinata, di 150,00 euro.
Parte resistente insisteva in atti e chiedeva il rigetto delle domande di controparte in quanto sfornite di prova.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente va rigettata.
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa pagina 3 di 6 del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Va precisato che grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr ex multis Cass n. 16735/2020).
Nel caso di specie parte ricorrente ha dichiarato, in sede di ricorso, genericamente, di aver subito violenze fisiche e verbali da parte del resistente, senza tuttavia provare quanto, peraltro in modo approssimativo, sostenuto.
4. Per le stesse ragioni, anche la domanda riconvenzionale di parte resistente, di addebito della separazione alla , va rigettata, essendosi il limitato ad affermare Pt_1 CP_1 che la fine del matrimonio è imputabile all'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, senza fornire altri dettagli, né prova di quanto laconicamente sostenuto.
5. Non merita inoltre accoglimento la richiesta di mantenimento avanzata dalla . Pt_1
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa pagina 4 di 6 dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, certamente “la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti è emerso che la ricorrente svolge attività di collaboratrice domestica con retribuzione, a suo dire, di 200,00 euro mensili, mentre il resistente lavora come bracciante agricolo, con un non precisato reddito.
Orbene, tenuto conto della breve durata del vincolo matrimoniale (meno di un anno), che non vi è prova di una sproporzione reddituale tra le parti, e che la , in ogni caso, Pt_1
ha dimostrato di essere abile al lavoro, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti di cui all'art. 156 c.c. per la concessione di un assegno di mantenimento a suo favore.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e su quella di mantenimento a fronte della soccombenza del resistente su un'unica domanda, le stesse vanno compensate per 1/3, ponendo la residua somma a carico di Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4215/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
rigetta le domande reciproche di addebito della separazione;
rigetta la domanda della ricorrente di mantenimento a suo favore. compensa per 1/3 terzo le spese di lite, liquidate in complessivi €. 5.261,00 e condanna alla quota 2/3, pari ad €. 3.507,00 per compensi oltre IVA, CPA e Parte_1
pagina 5 di 6 spese generali come per legge, da versarsi all'Erario (essendo ammesso Controparte_1
al patrocinio a spese dello stato). dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 30.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6