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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 870/2025
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: Paolo Sangiuolodott. Presidente
Giudice rel. ed est. dott. Anna Ghedini
Giudice dott. Costanza ERri ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da: con il patrocinio dell'Avv. PAPOTTI CARLO Parte 1
TO ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente:
In via principale ed in modifica del Decreto del 11.07.2019 emesso dal Tribunale di Ferrara nel procedimento N. 2519/2019 R.G. V.G. disporre che:
1.il minore ER 1 sia affidato in modo esclusivo al padre, il quale adotterà tutte le decisioni riguardanti la sua crescita, la sua salute e la sua educazione;
2.il minore ER 1 sia collocato presso l'abitazione del padre, dove ivi stabilirà la propria residenza. La madre potrà incontrare il minore solo in modalità protetta alla presenza di un Educatore dei competenti Servizi Sociali, sino a quando la stessa avrà dimostrato di possedere le capacità genitoriali;
3.la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore ER 1 versando al padre la somma di € 250,00= mensili rivalutabili annualmente secondo indici
ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, e contribuisca altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dal padre secondo quanto stabilito dall'attuale Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ferrara, ivi comprese le spese per il servizio di baby sitter per il quale non sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori se il padre vi ricorrerà in orario lavorativo;
4.1'Assegno Unico erogato dall'INPS venga versato al 100% in favore del padre. In via subordinata:
9Qualora la sig.ra Controparte_1 a seguito dell'intervento dei competenti
Servizi Sociali, fosse ritenuta in grado di accudire il figlio minore ed avere le capacità genitoriali idonee a poter svolgere il ruolo di genitore, affidare in modo condiviso il figlio minore Per 1 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione del padre dove stabilità la propria residenza;
-disporre altresì che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore, versando mensilmente al padre la somma di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dal padre secondo il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Ferrara, oltre al rimborso del 50% della spesa sostenuta per il servizio di baby sitter per il quale non sarà richiesto il previo consenso dell'altro genitore se il padre vi ricorrerà in orario lavorativo;
-disporre altresì che la madre possa incontrare il figlio minore almeno due week end alternati al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ad un giorno infra settimana che verrà concordato tra i genitori, e che si indica da ora nella giornata di mercoledì;
-disporre altresì che il minore ER 1 durante le festività natalizie, possa trascorrere con i genitori, in alternanza annuale tra loro, in modo che le principali festività siano trascorse una volta con un genitore e una volta con l'altro, un periodo (anche non consecutivo) di una settimana;
durante le festività pasquali, che il minore possa trascorrere con la madre un periodo di almeno tre giorni, alternando con il padre, annualmente, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; le altre principali festività annuali, verranno trascorse in alternanza tra i genitori;
Adottare ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno nell'interesse del minore.
Con vittoria di spese, e competenze legali.
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 12 maggio 2025, il sig. Parte 1 proponeva ricorso avanti al
Tribunale di Ferrara, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ERsona 2 "nato il [...].
Il ricorrente esponeva che, a seguito della cessazione della convivenza con la sig.ra Controparte_1 madre del minore, avvenuta già prima della nascita del figlio, era stato regolamentato l'affidamento condiviso con residenza prevalente presso la madre, in forza di provvedimento del Tribunale di Ferrara dell'11 luglio 2019. Le modalità di visita e mantenimento erano state concordate tra le parti, con un contributo mensile di € 200,00 a carico del padre, rivalutabile ISTAT, e una ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del 2024, il sig. Parte_1 veniva denunciato dalla madre del minore per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori), con conseguente applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sig.ra
CP 1 . Il procedimento penale si concludeva con patteggiamento a otto mesi di reclusione, pena sospesa, e obbligo di seguire un percorso di recupero presso il di Ferrara. Nonostante ciò, il padre continuava a mantenere rapporti regolari con il figlio, non essendo la misura impeditiva in tal senso. Nel ricorso, il sig. Parte 1 riferiva che il figlio PE aveva manifestato ripetutamente disagio e timore nei confronti della madre, denunciando episodi di abuso di alcol da parte di lei, frequentazioni notturne in locali pubblici, e comportamenti aggressivi del compagno della madre. Tali circostanze venivano segnalate dal padre ai Servizi Sociali e alle autorità competenti. In particolare, si riportava un episodio del 12 dicembre 2024, in cui i Carabinieri intervenivano presso un bar di Ferrara, constatando lo stato di alterazione della madre e affidando il minore al padre.
Da quel momento, ER 1 si trasferiva stabilmente presso l'abitazione del padre, manifestando il desiderio di non voler più incontrare la madre, neppure in presenza degli educatori. I Servizi Sociali, preso atto del rifiuto del minore, sospendevano gli incontri madre-figlio.
Il ricorrente evidenziava inoltre la difficoltà economica derivante dal mancato versamento regolare del contributo al mantenimento da parte della madre, che si era impegnata informalmente a versare € 150,00 mensili, somma ritenuta insufficiente. Il padre, collaboratore scolastico con reddito modesto, dichiarava di sostenere integralmente le spese per il figlio, inclusi costi abitativi, alimentari e scolastici, e di dover ricorrere a servizi di baby sitter in assenza di supporto da parte della madre.
In riscontro al ricorso, veniva acquisita la relazione dell'Assistente Sociale Dott. Testimone 1 responsabile del caso presso l' Controparte_2
Minori. La relazione, trasmessa al Tribunale in ottemperanza al decreto di fissazione udienza n. 530/2025, confermava l'attivazione dei Servizi Sociali a seguito delle segnalazioni del padre e dell'intervento della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.
Il servizio riferiva di aver effettuato colloqui con entrambi i genitori e con il minore, rilevando il fermo rifiuto di ER 1 a incontrare la madre, motivato da timori e disagio. In considerazione di ciò, veniva sospesa la programmazione degli incontri protetti. La relazione evidenziava inoltre la stabilità del collocamento presso il padre, il buon rapporto tra padre e figlio, e la presenza di una figura di supporto (la compagna del padre), ritenuta positiva per il minore. Quanto alle capacità genitoriali della madre, i Servizi Sociali evidenziavano criticità significative. La sig.ra CP 1 risultava non collaborativa, assente agli incontri programmati, e non disponibile al colloquio di restituzione. Nonostante i ripetuti inviti, non aveva partecipato a quattro appuntamenti con il Servizio, mentre il padre si era sempre presentato. Inoltre, non aveva fornito documentazione sanitaria necessaria per il minore, né aveva risposto alle comunicazioni scolastiche o alle richieste del padre. Il comportamento della madre veniva descritto come disimpegnato e non responsabile, con un disinteresse evidente per la gestione quotidiana del figlio, sia sotto il profilo educativo che economico.
Successivamente, in data 19 settembre 2025, veniva depositata memoria integrativa ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c., con la quale la difesa del ricorrente documentava nuovi fatti intervenuti dopo il deposito del ricorso. In particolare, si segnalava che la madre aveva interrotto ogni forma di comunicazione con il padre, non rispondendo a messaggi, email e inviti dei Servizi Sociali. La sig.ra CP 1 non aveva versato il contributo al mantenimento del figlio dal mese di agosto, né aveva rimborsato spese straordinarie pari a circa € 765,00. Il padre aveva sporto denuncia per violazione dell'art. 570 c.p.
Si evidenziava inoltre che, durante l'estate, il padre aveva dovuto iscrivere Per 1 al campo estivo e al servizio di pre-scuola, senza alcun contributo da parte della madre, e solo grazie al sostegno economico dei Servizi Sociali era riuscito a evitare l'assenza dal lavoro. La madre non aveva fornito il certificato verde necessario per l'attività sportiva del minore, costringendo il padre a richiederne uno nuovo a proprie spese. Si riportava anche la mancata iscrizione al doposcuola da parte della madre, nonostante avesse dichiarato di aver provveduto, e la sua assenza al primo giorno di scuola.
La memoria concludeva evidenziando che il padre si occupa in via esclusiva della gestione del figlio, sia dal punto di vista logistico che economico, e che la madre si è dimostrata del tutto assente e disinteressata. Venivano prodotti ulteriori documenti a supporto, tra cui comunicazioni scolastiche, bonifici, messaggi e corrispondenza con i Servizi Sociali.
A fronte delle risultanze della relazione dei Servizi Sociali, che danno conto di una latitanza della madre e del solido rifiuto del minore a stare con la madre, il
Collegio non puo' che ratificare lo stato di fatto e disporre l'affidamento esclusivo del minore ER 1 al padre, con facolta' della madre di vederlo secondo modalita' che saranno declinate dai Servizi Sociali che vorranno riferire ogni sei mesi al Giudice Tutelare. Attesa la assenza della madre e' opportuno che sia il padre a assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore ex art. 337 quater c.c.
Non si hanno conferme dei redditi della madre, ma ella e' in eta' lavorativa ed esente da patologie invalidanti, di conseguenza essendo tenuta a contribuire all mantenimento del figlio in una misura che appare congruo stabilire in euro 150 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure a.
termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
a) corsi di specializzazione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede Universitaria . 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) Campi estivi b) Baby-sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le spese di giudizio meritano di essere compensate in ragione della natura della causa e della mancata opposizione della resistente.
PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre disponendo che sia quest'ultimo aERsona 2 assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore ex art. 337 quater C.C
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione.
Compensa le spese fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali. Pone a carico della resistente un contributo al mantenimento del figlio minore di €
150 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ferrara, deciso il 23.9.25
Il Presidente est.
Dott. Paolo Sangiuolo
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: Paolo Sangiuolodott. Presidente
Giudice rel. ed est. dott. Anna Ghedini
Giudice dott. Costanza ERri ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da: con il patrocinio dell'Avv. PAPOTTI CARLO Parte 1
TO ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente:
In via principale ed in modifica del Decreto del 11.07.2019 emesso dal Tribunale di Ferrara nel procedimento N. 2519/2019 R.G. V.G. disporre che:
1.il minore ER 1 sia affidato in modo esclusivo al padre, il quale adotterà tutte le decisioni riguardanti la sua crescita, la sua salute e la sua educazione;
2.il minore ER 1 sia collocato presso l'abitazione del padre, dove ivi stabilirà la propria residenza. La madre potrà incontrare il minore solo in modalità protetta alla presenza di un Educatore dei competenti Servizi Sociali, sino a quando la stessa avrà dimostrato di possedere le capacità genitoriali;
3.la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore ER 1 versando al padre la somma di € 250,00= mensili rivalutabili annualmente secondo indici
ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, e contribuisca altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dal padre secondo quanto stabilito dall'attuale Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ferrara, ivi comprese le spese per il servizio di baby sitter per il quale non sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori se il padre vi ricorrerà in orario lavorativo;
4.1'Assegno Unico erogato dall'INPS venga versato al 100% in favore del padre. In via subordinata:
9Qualora la sig.ra Controparte_1 a seguito dell'intervento dei competenti
Servizi Sociali, fosse ritenuta in grado di accudire il figlio minore ed avere le capacità genitoriali idonee a poter svolgere il ruolo di genitore, affidare in modo condiviso il figlio minore Per 1 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione del padre dove stabilità la propria residenza;
-disporre altresì che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore, versando mensilmente al padre la somma di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dal padre secondo il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Ferrara, oltre al rimborso del 50% della spesa sostenuta per il servizio di baby sitter per il quale non sarà richiesto il previo consenso dell'altro genitore se il padre vi ricorrerà in orario lavorativo;
-disporre altresì che la madre possa incontrare il figlio minore almeno due week end alternati al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ad un giorno infra settimana che verrà concordato tra i genitori, e che si indica da ora nella giornata di mercoledì;
-disporre altresì che il minore ER 1 durante le festività natalizie, possa trascorrere con i genitori, in alternanza annuale tra loro, in modo che le principali festività siano trascorse una volta con un genitore e una volta con l'altro, un periodo (anche non consecutivo) di una settimana;
durante le festività pasquali, che il minore possa trascorrere con la madre un periodo di almeno tre giorni, alternando con il padre, annualmente, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; le altre principali festività annuali, verranno trascorse in alternanza tra i genitori;
Adottare ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno nell'interesse del minore.
Con vittoria di spese, e competenze legali.
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 12 maggio 2025, il sig. Parte 1 proponeva ricorso avanti al
Tribunale di Ferrara, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ERsona 2 "nato il [...].
Il ricorrente esponeva che, a seguito della cessazione della convivenza con la sig.ra Controparte_1 madre del minore, avvenuta già prima della nascita del figlio, era stato regolamentato l'affidamento condiviso con residenza prevalente presso la madre, in forza di provvedimento del Tribunale di Ferrara dell'11 luglio 2019. Le modalità di visita e mantenimento erano state concordate tra le parti, con un contributo mensile di € 200,00 a carico del padre, rivalutabile ISTAT, e una ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del 2024, il sig. Parte_1 veniva denunciato dalla madre del minore per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori), con conseguente applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sig.ra
CP 1 . Il procedimento penale si concludeva con patteggiamento a otto mesi di reclusione, pena sospesa, e obbligo di seguire un percorso di recupero presso il di Ferrara. Nonostante ciò, il padre continuava a mantenere rapporti regolari con il figlio, non essendo la misura impeditiva in tal senso. Nel ricorso, il sig. Parte 1 riferiva che il figlio PE aveva manifestato ripetutamente disagio e timore nei confronti della madre, denunciando episodi di abuso di alcol da parte di lei, frequentazioni notturne in locali pubblici, e comportamenti aggressivi del compagno della madre. Tali circostanze venivano segnalate dal padre ai Servizi Sociali e alle autorità competenti. In particolare, si riportava un episodio del 12 dicembre 2024, in cui i Carabinieri intervenivano presso un bar di Ferrara, constatando lo stato di alterazione della madre e affidando il minore al padre.
Da quel momento, ER 1 si trasferiva stabilmente presso l'abitazione del padre, manifestando il desiderio di non voler più incontrare la madre, neppure in presenza degli educatori. I Servizi Sociali, preso atto del rifiuto del minore, sospendevano gli incontri madre-figlio.
Il ricorrente evidenziava inoltre la difficoltà economica derivante dal mancato versamento regolare del contributo al mantenimento da parte della madre, che si era impegnata informalmente a versare € 150,00 mensili, somma ritenuta insufficiente. Il padre, collaboratore scolastico con reddito modesto, dichiarava di sostenere integralmente le spese per il figlio, inclusi costi abitativi, alimentari e scolastici, e di dover ricorrere a servizi di baby sitter in assenza di supporto da parte della madre.
In riscontro al ricorso, veniva acquisita la relazione dell'Assistente Sociale Dott. Testimone 1 responsabile del caso presso l' Controparte_2
Minori. La relazione, trasmessa al Tribunale in ottemperanza al decreto di fissazione udienza n. 530/2025, confermava l'attivazione dei Servizi Sociali a seguito delle segnalazioni del padre e dell'intervento della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.
Il servizio riferiva di aver effettuato colloqui con entrambi i genitori e con il minore, rilevando il fermo rifiuto di ER 1 a incontrare la madre, motivato da timori e disagio. In considerazione di ciò, veniva sospesa la programmazione degli incontri protetti. La relazione evidenziava inoltre la stabilità del collocamento presso il padre, il buon rapporto tra padre e figlio, e la presenza di una figura di supporto (la compagna del padre), ritenuta positiva per il minore. Quanto alle capacità genitoriali della madre, i Servizi Sociali evidenziavano criticità significative. La sig.ra CP 1 risultava non collaborativa, assente agli incontri programmati, e non disponibile al colloquio di restituzione. Nonostante i ripetuti inviti, non aveva partecipato a quattro appuntamenti con il Servizio, mentre il padre si era sempre presentato. Inoltre, non aveva fornito documentazione sanitaria necessaria per il minore, né aveva risposto alle comunicazioni scolastiche o alle richieste del padre. Il comportamento della madre veniva descritto come disimpegnato e non responsabile, con un disinteresse evidente per la gestione quotidiana del figlio, sia sotto il profilo educativo che economico.
Successivamente, in data 19 settembre 2025, veniva depositata memoria integrativa ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c., con la quale la difesa del ricorrente documentava nuovi fatti intervenuti dopo il deposito del ricorso. In particolare, si segnalava che la madre aveva interrotto ogni forma di comunicazione con il padre, non rispondendo a messaggi, email e inviti dei Servizi Sociali. La sig.ra CP 1 non aveva versato il contributo al mantenimento del figlio dal mese di agosto, né aveva rimborsato spese straordinarie pari a circa € 765,00. Il padre aveva sporto denuncia per violazione dell'art. 570 c.p.
Si evidenziava inoltre che, durante l'estate, il padre aveva dovuto iscrivere Per 1 al campo estivo e al servizio di pre-scuola, senza alcun contributo da parte della madre, e solo grazie al sostegno economico dei Servizi Sociali era riuscito a evitare l'assenza dal lavoro. La madre non aveva fornito il certificato verde necessario per l'attività sportiva del minore, costringendo il padre a richiederne uno nuovo a proprie spese. Si riportava anche la mancata iscrizione al doposcuola da parte della madre, nonostante avesse dichiarato di aver provveduto, e la sua assenza al primo giorno di scuola.
La memoria concludeva evidenziando che il padre si occupa in via esclusiva della gestione del figlio, sia dal punto di vista logistico che economico, e che la madre si è dimostrata del tutto assente e disinteressata. Venivano prodotti ulteriori documenti a supporto, tra cui comunicazioni scolastiche, bonifici, messaggi e corrispondenza con i Servizi Sociali.
A fronte delle risultanze della relazione dei Servizi Sociali, che danno conto di una latitanza della madre e del solido rifiuto del minore a stare con la madre, il
Collegio non puo' che ratificare lo stato di fatto e disporre l'affidamento esclusivo del minore ER 1 al padre, con facolta' della madre di vederlo secondo modalita' che saranno declinate dai Servizi Sociali che vorranno riferire ogni sei mesi al Giudice Tutelare. Attesa la assenza della madre e' opportuno che sia il padre a assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore ex art. 337 quater c.c.
Non si hanno conferme dei redditi della madre, ma ella e' in eta' lavorativa ed esente da patologie invalidanti, di conseguenza essendo tenuta a contribuire all mantenimento del figlio in una misura che appare congruo stabilire in euro 150 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure a.
termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
a) corsi di specializzazione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede Universitaria . 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) Campi estivi b) Baby-sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le spese di giudizio meritano di essere compensate in ragione della natura della causa e della mancata opposizione della resistente.
PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre disponendo che sia quest'ultimo aERsona 2 assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore ex art. 337 quater C.C
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione.
Compensa le spese fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali. Pone a carico della resistente un contributo al mantenimento del figlio minore di €
150 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ferrara, deciso il 23.9.25
Il Presidente est.
Dott. Paolo Sangiuolo